Sentenza dell'8 settembre 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA,
B. SA,
entrambe rappresentate dall’avv. Stefano Pizzola,
Ricorrenti
Contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2009.73 + 74
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Fatti:
A. Il 23 novembre 2006, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Go-
rizia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D., E. ed
altre persone per evasione dei dazi doganali addizionali, truffa in materia fi-
scale, falsità in documenti e truffa ai danni dello Stato. Gli indagati sono in
sostanza sospettati di avere messo a punto, dal 19 novembre 2003 al 6 lu-
glio 2004, un complesso sistema di fatturazioni fasulle, avvalendosi anche
di tutta una rete di società di intermediazione estere quali la A. SA (società
lussemburghese con succursale a Lugano) e la B. SA, per immettere sul
mercato italiano ingenti quantitativi di zucchero di origine polacca e brasi-
liana, evadendo il pagamento del dazio addizionale previsto dalle apposite
normative comunitarie e nazionali in materia e conseguendo così un illecito
profitto pari a circa 1.6 milioni di Euro (v. act. 8.1 e 8.2).
B. Con decisione del 4 marzo 2008, l’Amministrazione federale delle dogane
(in seguito: AFD) – cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha de-
ferito l’esecuzione della domanda – ha accolto la commissione rogatoria
presentata dall’autorità italiana, procedendo agli accertamenti di rito e
all’acquisizione della documentazione richiesta presso le sedi di Lugano
della A. SA e della B. SA, società che secondo le indicazioni dell’autorità
rogante risultano connesse con l’attività oggetto d’indagine in Italia (v. act.
8.4).
C. Con scritto del 10 aprile 2008 il patrocinatore delle due società in questione
ha chiesto di poter ricevere copia della domanda rogatoriale. Dopo aver
partecipato alla cernita dei documenti presso la sede delle due società in
esame, con istanza del 13 giugno 2008 il legale ha preso posizione sul
procedimento di assistenza giudiziaria e la documentazione sequestrata in
esecuzione di quest’ultimo. Accogliendo in parte le richieste formulate in
nome delle sue patrocinate, l’11 novembre 2008 l’AFD ha proceduto ad un
dissequestro parziale, restituendo alle due predette parte della documenta-
zione cartacea cernita giacché giudicata non rilevante per il procedimento
estero.
D. Con decisioni di chiusura del 9 febbraio 2009, l’autorità d’esecuzione ha
accolto la rogatoria ed ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante della
restante documentazione cartacea e degli atti forensi salvati su supporto
elettronico.
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E. Con gravami del 13 marzo 2009 la A. SA e la B. SA hanno impugnato le
suddette decisioni di chiusura dinanzi alla II Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale postulando, rispettivamente, il loro annullamento
(B.) o modifica nel senso dei considerandi (A.). A sostegno delle proprie
impugnative, le società rilevano che - eccetto per una ristretta minoranza di
documenti – non vi sono agli atti documenti che riguardano direttamente il
commercio di zucchero oggetto di indagine da parte delle autorità penali
italiane, per cui non vi sarebbe in concreto alcun interesse pubblico a tra-
smettere questi dati all’autorità estera. Le ricorrenti censurano inoltre una
violazione del diritto di essere sentite e del principio della doppia punibilità.
A conclusione delle loro osservazioni del 20 e 27 aprile 2009, l’AFD e l'UFG
hanno postulato la reiezione dei gravami.
A. SA e B. SA, con memoriali di replica del 25 maggio 2009, si sono ricon-
fermate nelle conclusioni espresse nei ricorsi, contestando in particolare
l’esistenza del reato di frode fiscale ai sensi della legislazione elvetica. Non
è stata richiesta alcuna duplica all’UFG ed all’autorità di esecuzione della
rogatoria.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione
della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione de-
gli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
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1.3 Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto interna-
zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamen-
te, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza ri-
spetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-
mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.4 I ricorsi sono stati tempestivamente interposti contro delle decisioni di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, rese dall’autorità federale
di esecuzione (AFD). I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così co-
me 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati. Vi-
sta la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che so-
no dirette contro decisioni simili e si fondano su una problematica materiale
e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e
di pronunciarsi con un unico giudizio.
1.5 La ricevibilità dei gravami presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri-
correre delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo-
sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi-
ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi-
ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg-
ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP.
Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu-
ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con-
sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu-
ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu-
telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di
altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor-
tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta-
zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di
fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa:
è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van-
taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol-
tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF
126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb,
499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di
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una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-
mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa
qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti-
vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore
dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì
precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen-
te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga-
torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con-
sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati
toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto
economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti
(DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie la A. SA e la B. SA sono
legittimate a ricorrere contro la trasmissione della documentazione carta-
cea e su supporto informatico che le riguardano direttamente, nonché av-
verso il mantenimento del sequestro di detta documentazione. L’autorità
rogata ha peraltro specificato che tra i dati informatici non è possibile di-
stinguere quelli che concernono la A. SA e quelli della B. SA (v. act. 8,
pag. 4).
2. Nei propri ricorsi, le insorgenti lamentano in primo luogo una violazione del
diritto costituzionale di essere sentiti, lamentando il fatto che più della metà
della domanda di assistenza giudiziaria loro trasmessa dall’autorità richie-
dente è stata cancellata e sostituita da ampi “omissis”, a tal punto da ren-
dere impossibile la comprensione della fattispecie e una presa di posizione
coerente sulla stessa. La questione deve però ritenersi evasa, posto che
durante la fase di scambio degli allegati questa Corte ha trasmesso alle in-
sorgenti una versione decisamente più completa della rogatoria italiana;
esse hanno preso atto di ciò, e nelle loro repliche hanno apparentemente
rinunciato a riconfermare la censura di violazione del diritto di essere sentiti
(v. act. 12, ad 4.1., pag. 3). Giova comunque ricordare che secondo giuri-
sprudenza e dottrina, una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito
davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo po-
tere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 con-
sid. 2d; sentenza TPF RR.2007.24 dell’8 maggio 2007, consid. 3.3; RO-
BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 307 n. 265).
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3. Le ricorrenti censurano poi l'adempimento del requisito della doppia punibi-
lità. L’AFD avrebbe a torto considerato i fatti perseguiti all'estero costitutivi
di frode fiscale. L'ipotesi accusatoria dell'autorità inquirente estera si fonde-
rebbe infatti sulla circostanza che, al momento dell’importazione in Italia
dello zucchero di provenienza estera, gli indagati avrebbero volutamente
esibito fatture e documenti attestanti un valore dello zucchero non corri-
spondente a quello reale, aumentato di quanto basta per escludere
l’applicazione del dazio doganale addizionale, ciò che non costituirebbe
ancora un reato ai sensi della legislazione svizzera, ed in particolare
dell’art. 14 cpv. 2 DPA.
3.1 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando
la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fi-
scali, approccio ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo
l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un
reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposi-
zioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o eco-
nomica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra as-
sistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ul-
tima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizio-
ne applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa
fiscale è realizzata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente
pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazio-
ne o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali
(cfr. DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde
sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146
CP (v. DTF 126 IV 165 consid. 2a e rinvii). Quando la domanda è presenta-
ta per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato
richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non
deve determinarsi sulla realtà dei fatti (v. DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur
senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona per-
seguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti so-
spetti circa la commissione di una truffa fiscale (v. DTF 125 II 250 con-
sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo
quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica
e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4; ROBERT
ZIMMERMANN, op. cit., pag. 173 n. 519). Lo Stato richiedente non deve ne-
cessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso
li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza non pubblicata del
Tribunale federale del 13 ottobre 1995 concernente la causa I., consid. 2d,
citata da ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 451 n. 412 nota 607).
3.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha esposto in maniera sufficientemente
chiara i fatti contestati agli indagati in Italia. La società di spedizione F. S.r.l
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di Gorizia (I), incaricata dello sdoganamento delle spedizioni di zucchero,
avrebbe presentato all’atto dello sdoganamento delle fatture false, presen-
tanti prezzi della materia prima troppo elevati, per eludere il dazio addizio-
nale previsto in sede europea nel caso di importazioni di zucchero prove-
nienti da paesi terzi; per eludere questo dazio supplementare la società in
questione e gli altri indagati si sarebbero avvalsi di una rete di ditte e socie-
tà di intermediazione inglesi, lussemburghesi e svizzere (quali la G. Ltd e la
A. SA) al fine di superare, in un commercio immaginario, il valore limite del-
lo zucchero, sebbene il prezzo di vendita reale fosse notevolmente inferio-
re. Il sistema descritto nella rogatoria avrebbe permesso agli indagati di e-
ludere in modo fraudolento non solo il pagamento dei dazi addizionali, ma
anche il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nazionale e co-
munitaria, quest’ultima richiesta dall’Unione europea in caso di spostamen-
to di merce sdoganata tra i vari stati membri (v. act. 8.2, pag. 2 e 3). Tra i
meccanismi messi in atto dalla ditta F. S.r.l per eludere il pagamento
dell’IVA all’importazione in Italia, figurava anche quello di dichiarare la mer-
ce in deposito fiscale e cedere fittiziamente lo zucchero a delle società “fan-
tasma” francesi (altro paese dell’UE), allorquando la vera destinazione fina-
le della merce era l’Italia e non la Francia. Se trasposti nel contesto giuridi-
co elvetico, gli atti contestati agli indagati all'estero sarebbero da considera-
re delle manovre fraudolente destinate a ingannare con astuzia. Se dimo-
strati, essi costituirebbero indubbiamente delle truffe fiscali ai sensi dell'art.
14 cpv. 2 DPA.
4. Le ricorrenti lamentano quindi una violazione del principio di proporzionali-
tà, avendo l’AFD omesso, in sostanza, di dimostrare una sufficiente rela-
zione tra il procedimento penale all’estero e i documenti sotto sequestro
oggetto della trasmissione all’autorità estera. A parte alcune fatture riguar-
danti le ditte F. S.r.l. e H. SA, non vi sarebbero infatti agli atti documenti
che riguardano direttamente il commercio dello zucchero sotto indagine in
Italia; a loro dire, l’autorità estera non avrebbe inoltre nessuna legittimazio-
ne a ricevere documentazione e/o informazioni relative ad ulteriori attività
della A. SA e della B. SA.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere
di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini
(DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può
essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente
disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale fede-
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rale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del
21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informa-
zioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il
principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenziale, secondo il
quale non sono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova
certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126
II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata
in particolare è la cosiddetta “fishing expedition”, la quale è definita dalla
giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova vol-
ta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a
sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere
di inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla
luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale di-
vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca-
saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
4.2 Le critiche mosse dalle insorgenti a questo proposito – poggianti essen-
zialmente sull’asserita mancanza di collegamento tra il procedimento pena-
le all’estero e la documentazione litigiosa – non possono essere seguite.
4.2.1 Per quanto concerne l'invocata estraneità delle ricorrenti ai fatti e alle per-
sone oggetto delle indagini italiane, l'assunto ricorsuale non è decisivo. La
A. SA e la B. SA disattendono infatti che l'eventuale qualità di persona non
implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misu-
re di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la
persona (fisica o giuridica che sia) ed il reato per il quale si indaga e ciò
senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e
ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (sen-
tenze del Tribunale penale federale RR.2007.130 del 29 settembre 2007,
consid. 2.2 e RR.2007.77 del 29 ottobre 2007, consid. 7.2, nonché dottrina
e giurisprudenza ivi citate). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv.
1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel proce-
dimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre
1996. Va inoltre rilevato che il quesito della colpevolezza non deve essere
esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine;
117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Trattandosi di una questione
relativa alla valutazione delle prove, spetterà infatti alle autorità italiane ri-
solverla (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.130 del 29 set-
tembre 2007, consid. 2.2).
4.2.2 Le allegazioni ricorsuali non sono decisive neppure quo all'invocata assen-
za di collegamenti personali ed economici con persone fisiche o giuridiche
coinvolte nei fatti oggetto di indagine all’estero. In base agli atti contenuti
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nell’incarto, risulta infatti come le attività delle ricorrenti siano connesse con
quelle oggetto di indagine. Come rettamente sottolineato dall’AFD nelle sue
osservazioni del 20 aprile 2009, dagli atti di causa si evince che le due so-
cietà luganesi, domiciliate peraltro al medesimo recapito, hanno avuto dei
contatti commerciali di una certa entità e durata sia con alcune ditte polac-
che e delle Isole Vergini britanniche (B.V.I) fornitrici di zucchero polacco e
brasiliano, sia con l’importatrice F. S.r.l., sia con la società inglese G. Ltd,
ditta quest’ultima alla quale veniva rivenduto “fittiziamente” lo zucchero im-
portato da paesi terzi in elusione dei già citati dazi doganali. I rapporti tra le
ricorrenti e la G. Ltd vanno appurati anche sotto il profilo giuridico e conta-
bile, visto che apparentemente questa società di intermediazione era inte-
ramente controllata dalla A. SA, e che la relativa fatturazione tra queste so-
cietà risulta quantomeno sospetta sia per i prezzi inveritieri della materia
prima esposti, sia per la mancata giustificazione economica di queste tran-
sazioni. In simili circostanze, non si può escludere un possibile legame tra i
fatti perseguiti all'estero e la documentazione cartacea e informatica se-
questrata presso le ricorrenti. Le ricorrenti misconoscono inoltre il fatto che
in seguito ad una prima cernita effettuata l’11 novembre 2008, l’AFD ha già
proceduto ad un dissequestro parziale e restituito loro parte della documen-
tazione sequestrata giacché giudicata non rilevante per il procedimento
estero. Giova infine rilevare che una separazione fisica della documenta-
zione di pertinenza della A. SA da quella della B. SA è alquanto difficile,
tanto stretti sono i legami tra le due società, segnatamente per quel che at-
tiene alla documentazione informatica.
4.3 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, le misure pretese dallo Sta-
to richiedente vanno considerate potenzialmente utili per l'inchiesta penale
estera. Vista la complessa ed intricata serie di operazioni doganali e finan-
ziarie oggetto delle indagini in corso in Italia, ai documenti litigiosi non può
essere chiaramente negata rilevanza probatoria. La contestata trasmissio-
ne è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all’autorità
estera di verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l’ipotesi accu-
satoria risulti tuttora fondata. Constatata la sufficiente relazione tra le misu-
re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF
130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122
II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva ri-
levanza della documentazione trasmessa con i fatti perseguiti all’estero.
Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente
muovendo in maniera indiscriminata nella sua ricerca di materiale probato-
rio e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio
della proporzionalità.
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5. Discende da quanto precede che i ricorsi devono essere respinti giacché
infondati. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS
172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata
giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia
del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5
PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.- (fr. 3'000.- per ogni ricorrente).
Tenuto conto degli anticipi dei costi di fr. 5'000.- versati dalle ricorrenti
(fr. 10'000.- in totale), la cassa di questo Tribunale restituirà ad entrambe
fr. 2'000.- (fr. 4'000.- in totale).
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti. Tenuto con-
to degli anticipi dei costi di fr. 5'000.- già versati dalle ricorrenti, la cassa del
Tribunale penale federale restituirà ad ogni ricorrrente fr. 2'000.-.
Bellinzona, 10 settembre 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Pizzola,
- Amministrazione federale delle dogane,
- Ufficio federale di giustizia Settore,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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