Sentenza del 1° settembre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione all'Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.126
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Fatti:
A. Il 28 settembre 2001 il Tribunale ordinario di Torino ha condannato A., cit-
tadino italiano, a 8 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Tale sen-
tenza è stata confermata sia dalla Corte di Appello di Torino il 12 ottobre
2004 che dalla Corte di Cassazione in data 17 aprile 2007.
B. Con nota diplomatica del 17 novembre 2009, completata il 3 febbraio 2010,
l'Ambasciata d'Italia a Berna ha formalmente richiesto l'estradizione di A.
C. Contro lo stesso, il 23 febbraio 2010, l’Ufficio federale di giustizia (in segui-
to: UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione, che è sfo-
ciato nel fermo dell'estradando in data 22 marzo 2010; nel suo interrogato-
rio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la
persona ricercata dall'Italia, ma si è opposto alla sua estradizione in via
semplificata verso questo Stato.
D. Il 17 maggio 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le ha respinto il ricorso del 29 aprile 2010 presentato da A. contro il rifiuto di
scarcerazione del 20 aprile 2010 pronunciato dall'UFG, accogliendo tuttavia
la richiesta dell'estradando, viste le sue precarie condizioni fisiche, tenden-
te alla nomina di una persona specifica destinata ad aiutarlo in carcere.
E. Con decisione del 27 maggio 2010 l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
respingendo altresì un'ulteriore richiesta di scarcerazione presentata dall'e-
stradando.
F. In seguito ad un peggioramento della salute dello stesso, che ha portato il
medico del penitenziario a definire la sua situazione non più compatibile
con lo stato di reclusione, il 15 giugno 2010 A. è stato immediatamente
scarcerato su ordine dell'UFG, con l'adozione delle seguenti misure sostitu-
tive della detenzione: versamento di una cauzione di fr. 50'000.-; consegna
dei documenti d'identità; obbligo di presentarsi presso il posto di polizia di
Lugano ogni due settimane; obbligo di non lasciare la Svizzera.
G. Il 18 giugno 2010 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizio-
ne, postulandone l'annullamento.
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H. Con osservazioni del 30 luglio 2010 l'UFG ha confermato la propria deci-
sione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
I. Con replica del 25 agosto 2010 il ricorrente ha ribadito le conclusioni pre-
sentate in sede ricorsuale.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte
dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni
d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della de-
cisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previ-
sto all'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il
ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP;
DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an-
zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro
Paese e il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana, dal Secondo Proto-
collo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la
Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985, non-
ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel-
l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II
595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
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2. Il ricorrente sostiene che i suoi gravi problemi di salute nonché la sua età
(73 anni) non lo renderebbero carcerabile, né in Svizzera né in Italia, Paese
quest'ultimo in cui le condizioni detentive non sarebbero delle migliori (so-
vraffollamento e precarie condizioni igienico-sanitarie). In particolare, egli
non potrebbe godere dell'assistenza necessaria per compiere gli atti della
vita quotidiana. Egli teme in sostanza per la sua integrità fisica.
2.1 L'art. 37 cpv. 3 AIMP permette di rifiutare l'estradizione se vi è da temere
un trattamento lesivo dell'integrità fisica dell'interessato e se lo Stato richie-
dente non fornisce garanzie sufficienti e credibili a tal proposito. La CEEstr
non permette tuttavia allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni sono
adempiute, di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è malata o
il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il diritto
interno - che deve cedere il passo al trattato multilaterale - prevede un tale
motivo d'esclusione della cooperazione internazionale, approccio confer-
mato dalla costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale
1A.116/2003 del 26 giugno 2003, consid. 2.1 e referenze citate). Neanche
l'età avanzata costituisce d'altronde un motivo per rifiutare l'assistenza
(v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matiè-
re pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 697 pag. 653). L'esame delle censure
del ricorrente va quindi limitato al profilo dei diritti fondamentali di cui nella
giurisprudenza citata al consid. 1.2 in fine.
2.2 Lo stato di salute del ricorrente è stato oggetto di numerosi pareri medici. Il
31 marzo 2010 il Dr. med. B., attivo presso il Servizio di Medicina interna
dell'Ospedale Civico di Lugano nonché presso il Servizio di medicina carce-
raria a Cadro, ha certificato una degenza del ricorrente avvenuta dal 22 al
31 marzo 2010, periodo dopo il quale è stato possibile trasferire lo stesso in
carcere (v. atto 403 UFG). Il 14 aprile seguente il medico summenzionato
scriveva del ricorrente di aver considerato "singolarmente ognuna delle af-
fezioni che l'affliggono e sebbene nessuna di queste sia critica ci siamo
convinti che nel loro insieme concorrano nell'inficiarne il tono biologico che
pare inesorabilmente compromesso. Riteniamo quindi che il malato sia al
momento carcerabile seppur con le cautele del caso, per esempio collocar-
lo in una cella adatta alla sua mobilità, ma riteniamo che l'età e la morbilità
lo rendano non idoneo ad una carcerazione prolungata" (v. atto 413 UFG).
Il medesimo giorno anche il dottor C., medico curante del ricorrente, forniva
il suo parere sullo stato di salute di quest'ultimo, descrivendo le varie pato-
logie di cui il suo paziente è afflitto, senza tuttavia esprimersi sulla sua car-
cerabilità (v. allegato ad atto 412 UFG). Il 23 aprile 2010 sulla salute del ri-
corrente si esprimeva anche il Dr. med. D., medico capo presso il Peniten-
ziario cantonale "La Stampa", il quale affermava, dopo aver rinviato a quan-
to già dichiarato in proposito dal Dr. med. B., che "in considerazione del
suo attuale stato di salute le sue condizioni di detenzione presso le nostre
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strutture non sono tali da pregiudicare la sua permanenza in carcere per un
periodo non eccessivamente prolungato, a mio avviso per 3 fino a 4 mesi. Il
paziente è sicuramente in grado di accudire alla cura della propria persona,
può essere assistito giornalmente dal personale infermieristico del carcere
e può disporre di una assistenza medica continua (medico presente tutti i
giorni). A causa della limitazione nei movimenti potrebbe, quale unico aiuto
supplementare, beneficiare del sostegno da parte di personale esterno di
aiuto domiciliare, due volte alla settimana, per una igiene personale appro-
fondita (bagno o doccia). Qualora le condizioni di salute dovessero mutare
è garantita la loro presa a carico tempestiva fino ad un possibile ricovero
ospedaliero che può essere predisposto in ogni momento" (v. allegato ad
atto 431 UFG). Infine, il 3 giugno scorso il Dr. med. B., chinatosi di nuovo
sulla salute del ricorrente, dichiarava, riferendosi alla sua precedente dia-
gnosi, che "da allora lo stato semeiotico è rimasto immutato ma non quello
funzionale che parrebbe involuto. Egli ha un equilibrio biologico precario ed
il rigore del carcere l'ha fatto vacillare acuendo l'instabilità posturale, facen-
do peggiorare la deambulazione e con essa l'autonomia favorendo conti-
nue cadute a terra e rendendolo sempre più dipendente dall'aiuto altrui.
Concludiamo considerando la situazione attuale non più compatibile con lo
stato di reclusione in carcere" (v. atto 456 UFG). Il ricorrente, come già ac-
cennato (v. supra consid. lett. F), è stato liberato con l'adozione di misure
sostitutive della detenzione (v. atto 464 UFG). Orbene, premesso che non
si può affermare che lo Stato richiedente non applichi i medesimi standard
svizzeri in materia di protezione contro i trattamenti inumani e degradanti, si
rileva che la concessione dell'estradizione non significa necessariamente
che il ricorrente, una volta estradato, sarà ipso facto collocato in detenzio-
ne. Sarà compito delle autorità competenti dello Stato richiedente decidere
in merito sulla base dei certificati medici sin qui stilati, i quali dovranno es-
sere loro forniti dall'UFG. È possibile che le medesime rinunceranno alla
carcerazione del ricorrente, tenuto conto del suo stato di salute e della sua
età, oppure ch'esse prendano misure adeguate alla situazione, ordinando il
suo ricovero in un'unità carcerale ospedaliera. In definitiva, è ragionevole
pensare, senza formulare riserve o condizioni, che le autorità di persegui-
mento italiane, informate in anticipo dall'UFG, sapranno tenere conto delle
precarie condizioni fisiche del ricorrente, fornendo le cure e gli aiuti a lui
necessari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno
2003, consid. 2.3).
3. Avendo l'insorgente assunto il ruolo di collaboratore di giustizia nell'inchie-
sta italiana sfociata nella sua condanna a otto anni di reclusione, in caso di
estradizione vi sarebbe, a suo dire, ragione di temere per la sua incolumità
fisica, tanto più che le autorità italiane non avrebbero offerto nessuna ga-
ranzia di protezione.
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Interessante è innanzitutto riportare quanto affermato dalla Corte d'Appello
di Torino nella sua sentenza del 12 ottobre 2004 a proposito della collabo-
razione del ricorrente nel procedimento italiano, ossia "che lo A. appare es-
sere un personaggio piuttosto ambiguo, la cui collaborazione deve essere
valutata in termini assai meno positivi di quelli illustrati dalle difese nell'atto
di impugnazione, che fanno riferimento ad alcuni aspetti della complessa
vicenda in esame, tralasciandone altri di eguale ed opposta valenza. Sotto
questo profilo appare illuminante la motivazione della sentenza 3.4.1998
della Corte d'Assise di Torino, nella quale è stato espresso un giudizio piut-
tosto severo in merito alla doppiezza dello A., all'esistenza di interessi per-
sonali alla base della sua collaborazione, nonché ad una sostanziale inutili-
tà delle sue dichiarazioni nel momento in cui vi fu l'esigenza di ricostruire
con precisione le responsabilità degli appartenenti al sodalizio criminoso di
cui trattasi" (v. atto 382 UFG, pag. 22 della sentenza). Orbene, preso atto di
quanto precede vi è da domandarsi se la collaborazione fornita dal ricorren-
te, la cui sostanziale utilità e sincerità è stata messa in discussione dalla
Corte d'Appello italiana, possa realmente mettere in pericolo la sua vita in
Italia. Ad ogni modo, nello Stato richiedente esiste una legge ad hoc che
regola lo statuto dei collaboratori di giustizia (Legge 15 marzo 1991 n. 82),
la quale fissa in modo chiaro e oggettivo le condizioni per poter ottenere la
protezione da parte dello Stato (art. 9 e segg.). Non spettando di certo allo
Stato richiesto giudicare l'applicabilità di tale normativa, sarà compito del-
l'estradando, se ritiene di ossequiare alle condizioni previste, invocarne
l'applicazione a suo favore. La censura va dunque disattesa.
4. L'estradando postula l'assunzione da parte della Svizzera dell'esecuzione
della condanna italiana – possibilità, a suo dire, più teorica che pratica vista
la sua non carcerabilità –, ritenuto che ciò sarebbe più opportuno per quan-
to riguarda il suo reinserimento sociale, non solo per ragioni di sicurezza e
salute, ma anche per essere più vicino al proprio medico curante e alla
moglie, con la quale egli vive in Ticino da diversi anni.
4.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Sviz-
zera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisio-
ne penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento so-
ciale della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perse-
guimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza
unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda
espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere re-
pressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
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4.2 In concreto, l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di as-
sunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Già per
questo motivo la richiesta non merita ulteriore disamina.
5. Il ricorrente afferma di essere stato oggetto di procedimento penale in Sviz-
zera per gli stessi fatti giudicati in Italia sfociati nella sua condanna a otto
anni di reclusione. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nel decreto d'accu-
sa emesso in Svizzera il ricorrente sia stato ritenuto colpevole di riciclaggio
di denaro aggravato per aver, tra le altre cose, trasportato e consegnato in
Venezuela USD 300'000.-.
5.1 Secondo l'art. 9 CEEstr l'estradizione non sarà consentita quando l'indivi-
duo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti
della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere
rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non
aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stes-
si fatti (v. anche art. 54 CAS e 5 cpv. 1 lett. b AIMP).
5.2 Con decreto d'accusa del 21 maggio 2008, il Ministero pubblico ticinese ha
condannato il ricorrente ad una pena pecuniaria di fr. 2'700.-, sospesa con-
dizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 300.-
per riciclaggio di denaro aggravato, specificando che la pena inflitta è "to-
talmente aggiuntiva alla pena di 8 anni di reclusione e Lit. 80 Mio di multa
decretata nei suoi confronti dal Tribunale Ordinario di Torino in data
28.09.2001, cresciuta in giudicato in data 17.04.2007" (v. act. 10.1). In pri-
mo luogo, la condanna italiana a otto anni di reclusione concerne il traffico
di stupefacenti, mentre la condanna svizzera riguarda il riciclaggio di dena-
ro frutto del predetto traffico. In secondo luogo, si constata che l'estradando
non ha, quando ne ha avuto la possibilità, impugnato il summenzionato de-
creto, censurando la violazione del principio ne bis in idem, ciò che permet-
te di concludere ch'egli abbia accettato la condanna cantonale in quanto ri-
ferita ad azioni penalmente reprensibili diverse da quelle oggetto della sen-
tenza italiana. La censura in questione va dunque disattesa.
6. L'insorgente sostiene infine che per parte dei reati addebitatigli – più preci-
samente quelli legati ai fatti antecedenti il 17 aprile 1992 – sarebbe interve-
nuta la prescrizione.
6.1 Giusta l'art. 10 CEEstr l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione
dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte ri-
chiedente o della Parte richiesta (v. anche art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP).
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6.2 Nella fattispecie, la condanna dell'estradando a otto anni di reclusione è
stata pronunciata il 28 settembre 2001 dal Tribunale ordinario di Torino
(v. atto 384 UFG), sentenza confermata il 12 ottobre 2004 dalla Corte
d'Appello di Torino ed il 17 aprile 2007 dalla Corte di cassazione. Secondo
l'art. 99 cpv. 1 lett. c CP, la pena si prescrive in venti anni, se si tratta di una
pena detentiva da cinque a meno di dieci anni. L'art. 172 CP italiano preve-
de che la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al
doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non infe-
riore a dieci anni. È dunque pacifico che la prescrizione della pena non è
intervenuta né in Svizzera né in Italia, per cui anche tale censura va respin-
ta.
7. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di
giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004
sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), ri-
chiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-; essa
è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Prima della consegna del ricorrente allo Stato richiedente, l'Ufficio federale di
giustizia informerà le autorità italiane sullo stato di salute del ricorrente, se-
gnatamente sui motivi che hanno portato le autorità svizzere a giudicarlo at-
tualmente non più carcerabile.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 1° settembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti
o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnata-
mente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o
che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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