Sentenza del 4 ottobre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti 1. La società A.,
2. la società B. ,
3. la società C.,
4. la società D.,
tutte rappresentate dagli avv. Paolo Bernasconi e Luigi
Mattei
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.135-138
- 2 -
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol-
trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre per-
sone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in seguito: Gruppo
Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Secondo la
richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, mediante complesse
operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità
finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo
è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della rogatoria è stato investito
il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento
penale avviato nei confronti di E., F., G., H., e I. per i reati di appropriazione
indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribuna-
le federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ri-
corsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in particolare sentenze
1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del 13 marzo 2001;
1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 settembre 2002;
1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004;
1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193, 195 e 196/2005 del
1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell’ambito
di tali complementi, le inchieste penali avviate in Italia concernono l’illecita
appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo Fininvest, divenuto poi Me-
diaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la vendita, in tutto o in parte fit-
tizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi a società del
gruppo stesso.
C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle
competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine
per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13
ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ul-
teriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti ban-
cari di diverse società presso la banca J. in Svizzera e di sequestrarne gli
averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 otto-
bre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure
richieste.
D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la tra-
smissione all'Italia della documentazione relativa alle relazioni in questione.
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Esso ha inoltre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A.,
B., C. e D. presso la banca J. per un ammontare complessivo di
fr. 150'900'000.-, corrispondente a circa USD 118'000'000.-. Il 29 ottobre
2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società
contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in ogget-
to, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era
manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli
averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza
del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6).
E. Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre
2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al
MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la re-
voca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo
2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008.
Da parte sua l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), con scritto del
13 gennaio 2009, ha respinto un’istanza di intervento urgente presentata
dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garantito e quindi non violato il
principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP.
F. Il 26 maggio 2009 le società A., B., C. e D. hanno presentato un ricorso
presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censu-
rando una violazione del principio di celerità da parte del MPC e chiedendo
altresì che l’autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle pre-
cedenti istanze di revoca del sequestro.
G. Con sentenza del 18 maggio 2010 nelle cause RR.2009.186-189 il Tribuna-
le penale federale ha accolto il ricorso di cui sopra, affermando che l'as-
senza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costi-
tuiva una diniego formale di giustizia e rinviando l'incarto alla medesima au-
torità affinché si pronunciasse sui sequestri contestati.
H. In ossequio a detta pronuncia, in data 30 giugno 2010 il MPC ha emesso
una formale decisione, mediante la quale respingeva le domande di revoca
del sequestro del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 otto-
bre 2008, 25 maggio 2009 e 2 giugno 2010.
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I. Le società A., B., C. e D. hanno interposto ricorso contro la suddetta deci-
sione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
chiedendo l'annullamento della stessa ed il dissequestro dei conti bloccati.
A conclusione delle sue osservazioni del 4 agosto 2010 l'UFG propone l'i-
nammissibilità del ricorso, mentre il MPC conclude le sue osservazioni del
5 agosto successivo domandando in via principale l'inammissibilità del ri-
corso ed in subordine la sua reiezione nella misura della ricevibilità.
L. Con memoriale di replica del 6 settembre 2010 le ricorrenti si sono ricon-
fermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione
della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con-
clusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per
la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid.
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1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione
delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dot-
trinali).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 30 giugno 2010
che ha confermato i sequestri dei valori depositati sui conti delle insorgenti
presso la banca J. a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto delle critica-
te misure d'assistenza, le società A., B., C. e D. sono legittimate a ricorrere
(v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF
2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla
chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata,
congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le
decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im-
pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile
mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure
mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero
(art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la
decisione impugnata è una decisione di chiusura oppure incidentale, in
modo tale da definire se l'entrata in materia, come postulato dall'autorità
opponente, vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e ir-
reparabile.
2.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi-
stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai
sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale
1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo
vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o re-
spinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i
casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di
chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1
unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale deci-
sione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa
comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più es-
sere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).
2.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo
conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a
scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando
si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o del-
l'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio
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del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed e-
secutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce
una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte
dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa
penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'as-
sistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad
uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori
a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo
la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste
una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e
5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre
2008, consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale si-
stema possa sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i se-
questri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza pos-
sono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze
procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010,
consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari
sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far
riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la propor-
zionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di
dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del
Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1).
2.3 Visto quanto precede, la richiesta di riesaminare la legalità del sequestro, in
atto da quasi cinque anni, è giustificata. A livello procedurale è quindi d'uo-
po considerare la decisione impugnata come una decisione di chiusura. Ne
consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata
all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art.
80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto
per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta
giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente
ammissibile.
3. Le ricorrenti ritengono che il rifiuto di dissequestro pronunciato dall'autorità
d'esecuzione sia insufficientemente motivato. Nella decisione impugnata, il
MPC non avrebbe fornito risposta alcuna alle fondamentali questioni da lo-
ro sollevate, facenti leva sulla violazione di principi costituzionali quali quelli
della proporzionalità e della garanzia della proprietà.
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
- 7 -
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motiva-
zione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in gra-
do di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione
di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17;
125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Nel ca-
so concreto il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spie-
gato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a
confermare i sequestri, evidenziando, con riferimento alla già citata senten-
za del Tribunale federale del 29 ottobre 2007 (1A.153/2006 consid. 6.5), lo
sviluppo del procedimento penale in Italia (v. act. 1.1 pag. 3 e seg.). In de-
finitiva, le ricorrenti conoscevano i motivi della conferma dei sequestri e di-
sponevano di sufficienti informazioni per valutare se contestare la misura
coercitiva, ciò che hanno d'altronde fatto mediante il loro lungo ed articolato
ricorso di trentadue pagine. La censura va quindi respinta.
4. Le ricorrenti si oppongono al mantenimento integrale del sequestro dei loro
conti bancari. Esse sostengono innanzitutto che vi sarebbe una macrosco-
pica sproporzione tra l'importo attualmente sotto sequestro,
USD 114'666'597.-, e l'importo dell'asserito profitto del reato, ammontante,
secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità italiane in data 24 giu-
gno 2010, a USD 28'512'538.-. Appoggiandosi sulla sentenza del Tribunale
federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, esse ritengono poi che la misura
contestata, preso atto della sospensione del procedimento decisa il 24 giu-
gno scorso, dopo che lo stesso è rimasto fermo per quasi cinque anni in
sede d'indagini, limiti in maniera eccessiva il loro diritto di proprietà. A
quanto precede, vi sarebbe da aggiungere l'impossibilità per le autorità ita-
liane di concludere i tre gradi di giudizio necessari per l'emissione di una
sentenza definitiva di condanna, e quindi di confisca, prima che l'asserito
reato di appropriazione indebita, posto a base del sequestro, sia interamen-
te estinto a causa della prescrizione.
4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato
per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
Ebbene, i legami esistenti tra i conti delle ricorrenti ed il procedimento pe-
nale italiano sono già stati più volte messi in evidenza dal Tribunale federa-
le (v. sentenza 1A.153/2006 consid. 3.4-3.7), ciò che permette sicuramente
di confermare la legalità dei sequestri in sé. Per quanto concerne l'entità
dei valori sequestrati, va innanzitutto rilevato quanto affermava l'autorità ri-
chiedente nel giugno 2009 (v. scritto del 19 giugno 2009, in rubrica 4 atti
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MPC), ossia dopo aver avuto accesso alla documentazione relativa ai conti
bloccati delle società ricorrenti. Essa chiedeva che "il blocco sui conti in
oggetto (d'ora in avanti denominati "conti presso la banca J.") venga man-
tenuto. A breve verrà chiesto al Tribunale di Milano di assumere provvedi-
menti di sequestro sulle somme di denaro esistenti su detti conti. Le som-
me in questione, infatti sono certamente qualificabili come proventi di reato
e sarebbe di conseguenza ingiusto e contrario agli obblighi internazionali di
assistenza restituirle alle entità che hanno posto in essere – al fine di con-
seguire detti proventi – attività di natura criminale" (v. ibidem, punto 1). Inol-
tre, "le somme in questione derivano pressoché integralmente dalla frode
posta in essere da società del gruppo Mediaset (Mediatrade e RTI) nelle
operazioni di acquisto di diritti televisivi dall'estero" (v. ibidem, punto 2). In
particolare, "dall'analisi della documentazione bancaria che è in corso di ul-
timazione da parte della società KPMG, risulta che la società M. ha versato
sui conti presso la banca J. una cifra di circa 77 milioni di dollari" (v. ibidem,
punto 5). "Sui conti presso la banca J. risultano inoltre affluite ulteriori di-
sponibilità finanziarie, provenienti da altre società di comodo riconducibili a
L. (società A., B., C.) per circa 30 milioni di dollari" (v. ibidem, punto 6). In
conclusione, l'autorità estera dichiara che "in sostanza risulta confermato
che le somme confluite sui conti presso la banca J. e sottoposte a blocco
sono pressoché integralmente di origine criminale" (v. ibidem, punto 7). Ta-
le affermazione non sembra tuttavia trovare riscontro nella richiesta di rin-
vio a giudizio presentata dall'autorità requirente al Giudice per l'Udienza
preliminare presso il Tribunale di Milano in data 9 marzo 2010 (v. rubrica 4
atti MPC). Al punto E della richiesta in questione (v. pag. 8), riguardante i
reati contestati agli indagati M. e N., il Ministero pubblico italiano dichiara
che quest'ultimi, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti intestati
alle società A., B., e C., "avrebbero occultato su detti conti la somma com-
plessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente della società K.
presso la banca O. di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln proveniente
dal conto della società B. presso la banca P.". Tale denaro costituirebbe
"provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Me-
diaset S.p.A. commesso nel periodo 1995-2005" (v. ibidem). Inoltre, nel do-
cumento in questione non emergono versamenti di provento di reato sul
conto di pertinenza della società D. Tale situazione – tenuto anche conto
del fatto che l'autorità rogante ancora nel maggio 2010 non sembra aver ri-
nunciato al dissequestro, anche parziale, dei conti oggetto della decisione
impugnata (v. lettera del 18 maggio 2010, rubrica 4 atti MPC) – presenta
delle contraddizioni che l'autorità d'esecuzione avrebbe dovuto preferibil-
mente chiarire. Ad ogni modo, ai fini del presente giudizio, risulta determi-
nante constatare che in occasione dell'udienza preliminare, attualmente
sospesa (v. scritto del 22 luglio 2010, rubrica 4 MPC), il contenuto della ri-
chiesta di rinvio a giudizio potrebbe, su impulso del giudice per l'udienza
preliminare (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP
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italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice
di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 6a ediz., Padova
2009, cifre III-IV ad art. 423), ancora subire delle modifiche, con eventuali
conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, atteso che, come
sottolineato dall'autorità rogante con lettera del 18 maggio 2010, "all'esito
dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giu-
dizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di
Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente
bloccati" (v. rubrica 4 atti MPC). Visto quanto precede, i sequestri contestati
vanno per il momento confermati in virtù degli art. 33a OAIMP e 11 e seg.
CRic anche per quanto riguarda la loro entità (v. comunque infra consid.
4.2.2).
4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di
una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es-
sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con-
sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi-
nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio
della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini-
ta (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 340). Il trascorrere del tempo può im-
plicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art.
26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF
126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo,
la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In
questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana
tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente
dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva an-
cora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata
del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto,
trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Mar-
cos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un
ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di
valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside-
razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi-
ge anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta.
In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio-
nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas
(TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
4.2.1 In concreto, il grado di complessità dell'inchiesta italiana è tale che risulta
doveroso riferirsi ai principi giurisprudenziali sviluppati sia nel quadro del-
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l'affare Marcos che dell'affare Salinas. Alla luce di tali principi, la durata dei
sequestri litigiosi – di circa cinque anni – è lungi dal raggiungere la durata
considerata come critica. Non si può del resto negare che, nonostante la
complessità dell'inchiesta, la procedura ha fatto notevoli progressi. A tal
proposito, secondo la giurisprudenza, un sequestro non deve essere man-
tenuto anche quando la procedura all'estero non evidenzia nessun pro-
gresso (DTF 126 II 462 consid. 5e). Orbene, nella fattispecie, va rilevato
che dal 29 ottobre 2007, data della sentenza del Tribunale federale che ha
confermato il sequestro dei conti intestati alle qui ricorrenti nonché la tra-
smissione della relativa documentazione bancaria, vi sono sicuramente sta-
ti dei progressi nell'inchiesta, anche se la stessa ha subito non pochi ritardi,
dovuti soprattutto all'analisi della suddetta documentazione e alle rogatorie
internazionali. Il 22 gennaio 2010 il Pubblico ministero italiano ha emanato
il suo avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. rubrica 4 atti MPC).
Il 9 marzo la stessa autorità ha inoltrato la sua richiesta di rinvio a giudizio
al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il quale,
in data 23 aprile 2010, fissava al 24 giugno seguente l'udienza preliminare
(v. ibidem). Con scritto del 22 luglio 2010 l'autorità rogante ha informato il
MPC che in occasione della summenzionata udienza preliminare "il Giudice
ha sollevato d'ufficio la questione della legittimità costituzionale delle norme
contenute nella Legge 7 aprile 2010 n. 51 relative al legittimo impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per queste ragioni il processo
40382/05 è attualmente sospeso e riprenderà in esito al giudizio della Corte
Costituzionale" (v. ibidem). Questo ulteriore ostacolo ad una celere risolu-
zione della vertenza, non può certamente essere ascritto alle autorità di
perseguimento penale ed è normale che l'attesa di una simile pronuncia
costituzionale causi un certo, ma ancora sostenibile, ritardo. Infine, per
quanto riguarda il MPC, non si può affermare ch'esso sia rimasto passiva-
mente ad attendere gli sviluppi del procedimento italiano. Diverse sono sta-
te infatti le richieste d'informazioni inoltrate all'autorità rogante tendenti a
determinare se vi fosse sempre la necessità di mantenere i sequestri og-
getto della presente procedura (v. lettere indirizzate al Pubblico ministero
italiano del 20 febbraio 2008, 12 agosto 2008, 19 marzo 2009, 10 giugno
2009 e 13 gennaio 2010.). Con lettera del 18 maggio 2010 l'autorità rogan-
te dichiarava, come già evidenziato sopra (v. consid. 4.1 in fine), che "all'e-
sito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a
giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale
di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attual-
mente bloccati" (v. ibidem). L'autorità rogante afferma in sostanza che, per
quanto riguarda i reati contestati agli indagati e gli averi da mantenere sotto
sequestro, occorre attendere l'esito dell'udienza preliminare (v. rubrica 4 at-
ti MPC).
- 11 -
4.2.2 Per il futuro, sarà comunque compito del MPC continuare a seguire atten-
tamente l'avanzamento della procedura penale e della procedura di confi-
sca in Italia, in particolare attivandosi per raccogliere informazioni sulle per-
sone e i capi d'accusa toccati, sull'entità del danno ipotizzato, sulla sussi-
stenza di eventuali motivi di prescrizione con influsso sulle somme confi-
scabili, sulle circostanze che potrebbero prolungare la durata della stessa
procedura e sulla data probabile di una decisione di prima istanza relativa
al destino degli averi delle società ricorrenti attualmente bloccati. È pacifico
inoltre che non appena l'ampio margine di manovra che l'art. 423 del CPP
italiano concede ancora nella definizione della fattispecie giudiziale (v.
CONSO/GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova
2005, cifra I) venisse meno, l'autorità d'esecuzione dovrà prontamente va-
lutare se l'entità complessiva del sequestro meriti un riesame.
4.3 Riassumendo, le censure legate alla violazione della garanzia della proprie-
tà e del principio della proporzionalità sono respinte e i sequestri contestati
vanno confermati.
5. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento
dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie
a complessivi fr. 6'000.- (fr. 1'500.- cadauna) a carico delle ricorrenti in soli-
do; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 4 ottobre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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