Sentenza del 21 ottobre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
La società A., rappresentata dall'avv. Gabriele Padlina,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.179
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Fatti:
A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudizia-
ria, completata il 25 febbraio, il 6 agosto ed il 12 ottobre 2009, nell’ambito di
un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corru-
zione e truffa aggravata. L'autorità rogante ha in corso un'indagine avente
per oggetto un sistema di cessione di crediti, attuato tra il 2000 ed il 2006,
vantati da alcune Aziende sanitarie pubbliche (ASL) siciliane, costituitesi
nel consorzio denominato consorzio B. S.r.l., nei confronti della Regione
Sicilia. Cessionaria dei crediti, ammontanti a più di 670 milioni di euro, risul-
terebbe essere la banca C. a Londra, la quale avrebbe ottenuto la cessione
dei crediti in questione grazie alla società D. S.r.l. a Milano, sua società
consulente nonché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a
E. e F., quest'ultimo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente
economico dell'allora Presidente della Regione Sicilia. L'autorità inquirente
italiana ha appurato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su
estero, in relazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali
destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della società
D. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti all'estero. Sarebbe così sta-
to costituito il consorzio di cui sopra, il quale avrebbe scelto la banca C. per
la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un gua-
dagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. In relazione a
tali operazioni, è risultato in particolare che la banca C. abbia riconosciuto
provvigioni ad entità riconducibili al defunto G., già senatore della Repub-
blica italiana, altro personaggio ritenuto un intermediario della suddetta
banca per transazioni con enti pubblici italiani. Con la sua domanda di as-
sistenza l'autorità rogante postula l'acquisizione della documentazione rela-
tiva al conto no. 1 presso la banca H. di Lugano.
B. Mediante decisioni del 5 marzo 2009 e 11 gennaio 2010, il Ministero pub-
blico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla do-
manda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l'altro, alla banca H.
l'edizione di tutta la documentazione relativa al conto testé citato.
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 l'autorità d'esecuzione ha ac-
colto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa
documentazione bancaria concernente il conto no. 1 presso la banca H. in-
testato alla società A. Inc.
D. Il 20 agosto 2010 la società A. Inc. ha interposto ricorso contro la suddetta
decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
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rale chiedendone, in via principale, l'annullamento. In via subordinata, essa
domanda che all'autorità rogante venga trasmessa unicamente la docu-
mentazione, in forma anonimizzata, concernente due bonifici bancari ben
precisi.
A conclusione delle sue osservazioni del 15 settembre 2010 l’Ufficio fede-
rale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame,
nella misura della sua ammissibilità. Con scritto del 16 settembre 2010 il
MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto.
E. Con memoriale di replica dell'8 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al
MPC e all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle conclusioni espresse in
sede ricorsuale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con-
clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
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tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli-
cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova giusta l'art. 74 AIMP, resa dall'autorità federale di
esecuzione (v. art. 80k AIMP). Trattandosi di un'impugnativa rivolta contro
una decisione di chiusura, essa ha effetto sospensivo ope legis (art. 21
cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5). La contestuale
richiesta di conferma cautelare dell'effetto sospensivo presentata dalla ri-
corrente è pertanto superflua. La legittimazione della società A. Inc., titolare
del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h
lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79
consid. 1.6 pag. 82).
2. La società A. Inc. (in seguito: la ricorrente) sostiene che la domanda di as-
sistenza presenta carenze formali e materiali. La descrizione delle circo-
stanze personali, fattuali, temporali e geografiche, in cui i paventati reati si
sarebbero realizzati sarebbe assolutamente insufficiente per permettere al-
l'autorità rogata di verificarne la punibilità secondo le norme penali svizzere.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do-
manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuri-
dica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al
fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi-
zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b
pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito,
non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un
esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo
scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fat-
tispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle
condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v.
DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo
Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo
quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri
sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca
indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolez-
za è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'as-
sistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).
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2.2 Nella fattispecie, va premesso che il procedimento penale italiano è per il
momento diretto contro ignoti, ragione per cui l'autorità estera non ha potu-
to specificare esattamente il ruolo assunto e gli atti compiuti dalle varie per-
sone implicate nei fatti oggetto d'indagine. Fosse tutto chiaro e provato,
l'autorità richiedente non avrebbe d'altronde bisogno di inoltrare una roga-
toria alla Svizzera per ottenere informazioni già in suo possesso. Ciò detto,
dalla rogatoria del 7 gennaio 2009 (v. act. 1.4 e 1.5) risultano con sufficien-
te chiarezza i fatti oggetto d'indagine all'estero, come già appurato da que-
sta Corte in altri casi concernenti la medesima rogatoria (v. sentenze del
Tribunale penale federale RR.2010.108-109, RR.2010.112-113,
RR.2010.115-116 e RR.2010.118-119, tutte del 20 agosto 2010, consid.
2.1) e confermato dal Tribunale federale (v. sentenza nelle cause 1C_378-
381/2010 del 17 settembre 2010, consid. 2.2). Oltre a quanto già evidenzia-
to in precedenza (v. supra consid. lett. A), si rileva che nella sua rogatoria
l'autorità di perseguimento estera afferma che dalle indagini in corso è e-
mersa l'esistenza di stretti collegamenti esistenti tra pubblici ufficiali operan-
ti presso uffici della Regione Sicilia ed intermediari finanziari, con specifico
riferimento ad affari relativi alla cartolarizzazione di crediti sanitari vantati
da Aziende sanitarie locali nei confronti della Regione. Fatti corruttivi sa-
rebbero avvenuti proprio in relazione a tali rapporti d'affari. Trattasi più da
vicino di rapporti tra la banca C. a Londra e la Regione Sicilia. In questo
ambito, le autorità italiane sostengono di aver assodato l'esistenza di rap-
porti tra F. e l'allora presidente della Regione Sicilia, del quale il primo sa-
rebbe stato consulente economico. Al vaglio delle autorità inquirenti vi sono
poi le affermazioni effettuate da collaboratori di giustizia, i quali hanno riferi-
to dell'esistenza di pagamenti di somme di danaro, estero su estero, in re-
lazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca
C., con uomini politici quali destinatari. Questi pagamenti sarebbero avve-
nuti con il coinvolgimento di società riconducibili a E. e F., i quali sarebbero
stati "rappresentanti" della banca C. in Sicilia. Il consorzio delle ASL deno-
minato consorzio B. S.r.l. avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei
crediti delle ASL italiane, consentendo alla banca un guadagno maggiore
rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Questo guadagno maggiore
sarebbe stato versato a E. e F. su conti all'estero. Per quanto attiene più
particolarmente la ricorrente, l'autorità rogante ha evidenziato provvigioni
versate dalla banca C. alla società I. S.r.l., società riconducibile al defunto
senatore della Repubblica italiana G. Tale società avrebbe effettuato, per il
tramite della fiduciaria J. SA, a Lugano, versamenti a favore del conto no. 1
presso la banca H. intestato alla ricorrente (v. act. 1.5). Alla luce di questi
elementi l'autorità rogante ipotizza la sussistenza di atti corruttivi nonché di
truffa a danno della Regione Sicilia. In questo senso la descrizione dei fatti
contenuta nella rogatoria e nei suoi complementi adempie senz'altro i re-
quisiti normativi illustrati al consid. 2.1. La censura va pertanto respinta.
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3. La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentita per avere il
MPC omesso di darle la possibilità di prendere posizione sulla documenta-
zione destinata all'autorità rogante. Essa sostiene che, a seguito del divieto
d'informazione impartito alla banca H., essa ha preso conoscenza dell'esi-
stenza della procedura rogatoriale solo il 28 maggio 2010. L'autorità d'ese-
cuzione avrebbe emanato la sua decisione di chiusura dopo soli due mesi,
ossia il 21 luglio 2010, senza mai indirizzarle, per il tramite della banca, uno
scritto concernente la rogatoria.
3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al
detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmis-
sione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita,
ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II
14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi
esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordina-
re in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegan-
done la selezione in maniera inammissibile agli inquirenti esteri (DTF 127 II
151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a
pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in
assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata
(art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve imparti-
re alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un
termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che
secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano
esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel
rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1).
La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi
(DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. an-
che DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484,
723-724; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et
la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113
consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf recht-
liches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna
2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da
parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente
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l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di e-
sprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella
fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di-
spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v.
DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del
30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472;
ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.).
3.2 Nella fattispecie, dagli atti dell'incarto non risulta che la ricorrente abbia a-
vuto occasione di esprimersi, prima dell'emanazione della decisione di
chiusura, sugli atti che il MPC intendeva trasmettere all'autorità rogante.
Ciò è confermato anche dalla risposta al ricorso inoltrata dall'autorità d'ese-
cuzione. Ad ogni modo, dato che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a
notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP;
sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, con-
sid. 2.6) e che l'ordine di edizione dell'11 gennaio 2010 è stato corretta-
mente notificato alla banca della ricorrente (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1A.132/2004 del 5 agosto 2004, consid. 2.3), ricorrente che, data l'esi-
stenza di una convenzione di fermo banca (v. ricorso a pag. 12, e replica a
pag. 19) era da considerarsi pure informata di detta decisione (v. DTF 136
IV 16 consid. 2.2), l'agire del Ministero pubblico ticinese non presta fianco a
critiche. La persona toccata da una misura d'assistenza non può infatti ac-
contentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure
di assistenza sono state adottate – in ogni caso dal 28 maggio 2010 (v. act.
1.14) – e che una decisione di trasmissione è imminente, in ossequio al
principio della buona fede, ella deve intervenire presso l'autorità d'esecu-
zione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indi-
care precisamente quali di questi non dovrebbero essere fatti pervenire al-
l'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 set-
tembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 518 n. 479-1; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, tesi friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008,
pag. 102 e seg.). Constatata in concreto l'attitudine passiva della ricorrente,
la quale era da considerarsi a conoscenza della procedura rogatoriale in
corso e nonostante ciò è rimasta totalmente inattiva, la censura legata alla
violazione del diritto di essere sentito andrebbe già di per sé disattesa, ma
in ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fat-
to e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto la ricorrente la possibilità di
consultare gli atti oggetto della decisione impugnata nonché di esprimersi
compiutamente in sede di replica sugli stessi, un'eventuale violazione del
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predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura
(v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza 1A.160/2003 consid. 2.2).
4. L'insorgente chiede formalmente di poter essere sentita da questa Corte
per poter esporre tutte le delucidazioni necessarie ai fini del presente giudi-
zio; essa postula in pratica la celebrazione di una pubblica udienza davanti
a questo Tribunale (v. replica pag. 14).
La procedura in ambito di assistenza giudiziaria internazionale è di natura
amministrativa (DTF 127 II 104 consid. 3d e rinvii). Essa non concerne ac-
cuse di natura penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. In concreto, non sono
altresì toccati diritti e doveri di carattere civile, dato che l'autorità rogata non
ha disposto la trasmissione di beni all'autorità rogante (v. sentenza del Tri-
bunale federale 1C_471/2009 del 19 novembre 2009, consid. 2, con giuri-
sprudenza citata; v. anche sentenze del Tribunale penale federale
RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009, consid. 15; RR.2009.76 del 9 luglio
2009, consid. 2.2). Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente
non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun
modo perché le prospettate delucidazioni orali dovrebbero apportare ulte-
riori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare
alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia
penale si svolge in forma scritta (sui criteri in generale nella scelta della
forma scritta od orale nella procedura amministrativa v., a prescindere dalla
sopraccitata problematica dell'art. 6 n. 1 CEDU, ALBERTINI, op. cit., pag.
337 e segg. con rinvii giurisprudenziali). Nella misura in cui la sua richiesta
fosse da interpretarsi come istanza probatoria contestuale alla domanda di
interrogare in qualità di teste K., si rinvia al considerando seguente.
5. Il ricorrente chiede l'interrogatorio in qualità di teste di L. della banca H. per
chiarire tutti aspetti ancora eventualmente incerti sul versamento e la resti-
tuzione al mittente dell'importo di EUR 200'000.-.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29
cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura amministrati-
va, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà per l’interessato di offrire
mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o per-
lomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giu-
dizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedi-
sce tuttavia all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento antici-
pato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla
a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 124 I 203 consid. 4a; 122
V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza
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del Tribunale penale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, consid. 3.2;
B. WALDMANN/J. BICKEL in B. WALDMANN/P. WEISSENBERGER [ed.], Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA).
5.2 Nella fattispecie, la testimonianza invocata dalla ricorrente riguarda l'accre-
dito di EUR 200'000.- di cui lei è stata beneficiaria, denaro proveniente da
un conto della società I. S.r.l., società che a sua volta ha ricevuto denaro,
tramite la fiduciaria J. SA, dalla banca C., tutte entità coinvolte nelle indagi-
ni italiane. Assodata la necessità per l'autorità rogante, già solo a causa
dell'accredito summenzionato, di analizzare tutte le operazioni avvenute sul
conto della ricorrente per eventualmente individuare ulteriori operazioni so-
spette (v. infra consid. 7.2), non si vede in che misura l'audizione proposta
o le delucidazioni orali della ricorrente stessa di cui al consid. 4 possano
modificare tale costatazione. Risultando dunque la proposta di prova in
questione irrilevante, confondendo in sostanza la ricorrente le competenze
giurisdizionali del giudice dell'assistenza con quelle del giudice penale este-
ro del merito (v. supra consid. 2.1 in fine e infra consid. 7.1), la richiesta va
respinta.
6. Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini ita-
liane, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L'insorgente disattende infatti che
l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non con-
sente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una
relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga
e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa
e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF
120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op.
cit., pag. 369 e seg. n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10
cvp. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel
procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto-
bre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa,
per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella dispo-
sizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo
sulla sua estraneità ai prospettati reati, la ricorrente misconosce d'altra par-
te che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella pro-
cedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid.
5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzero del-
l'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei
mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di
prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF
122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione
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delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid.
2b; 118 Ib 547 consid. 3a).
7. La ricorrente ritiene che la trasmissione di tutta la documentazione relativa
al suo conto bancario violi il principio della proporzionalità. Fatto salvo il
bonifico di cui è stata beneficiaria, a suo dire per errore, essa contesta, sia
nella sostanza che nella tempistica, l'utilità potenziale della documentazio-
ne di cui è stata ordinata la trasmissione.
7.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib
251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del
21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do-
manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee
a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con-
sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet-
ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu-
sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro-
cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
7.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità
rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. L'autorità italiana af-
ferma che in data 2 gennaio 2008 la società I. S.r.l. ha effettuato un bonifi-
co di EUR 1'480'000.- a favore di un conto no. 2 presso la banca M. inte-
stato alla società inglese N. Tale pagamento sarebbe stato effettuato in as-
senza di una controprestazione da parte della società inglese, fatto che sa-
rebbe stato confermato dallo stesso commercialista della società I. S.r.l.,
O., che avrebbe curato l'operazione. Quest'ultima sarebbe stata realizzata
con l'intermediazione professionale della fiduciaria luganese J. SA, società
con la quale G. aveva concluso una convenzione fiduciaria. In un primo
tempo, la disponibilità allocata sul conto della società N. avrebbe dovuto
essere trasferita sul conto no. 3 intestato a G. stesso presso la banca M.
Tale trasferimento non sarebbe stato effettuato a causa della repentina
morte del politico in questione. Conformemente alla suddetta convenzione
fiduciaria, sarebbe stata data disposizione alla fiduciaria J. SA di trasferire
parte della somma di cui sopra, più precisamente EUR 200'000.- in favore
- 11 -
del conto no. 1 presso la banca H. intestato alla ricorrente. Siccome tale
conto è stato alimentato con denaro proveniente da un conto di pertinenza
della società I. S.r.l., il quale è stato a sua volta alimentato mediante bonifi-
ci effettuati dalla banca C., entrambe persone giuridiche implicate nei fatti
in esame, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la
trasmissione è evidente. La questione di sapere se il versamento in que-
stione sia stato effettivamente il frutto di un semplice errore, come sostenu-
to dalla ricorrente, potrà essere chiarita dall'autorità rogante proprio sulla
base della documentazione bancaria litigiosa. Va del resto aggiunto che,
data la natura dei reati ipotizzati, detta documentazione risulta necessaria
nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti
bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine crimina-
le, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di ac-
quisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti
debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sa-
pere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al ri-
guardo non è in linea di massima decisivo che le operazioni effettuate sui
conti bancari siano avvenute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati
reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimenta-
zioni che è possibile una ricostruzione sufficientemente approfondita dei
fatti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inol-
tro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II
241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no-
vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessa-
ria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità dell'interessata (DTF 129 II
462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem-
bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la
sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del pro-
cedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se
dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione
penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della
decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la
domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
8. La ricorrente sostiene che la misura contestata viola il diritto alla protezione
della sua sfera privata, più particolarmente il segreto bancario, il quale tute-
lerebbe la riservatezza dei suoi dati bancari. Così facendo omette di consi-
derare che il segreto bancario non rappresenta di per sé un ostacolo legale
all'assistenza giudiziaria internazione in materia penale (v. DTF 127 II 151
consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; D. BODMER/B.
KLEINER/B. LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und
- 12 -
Sparkassen, Zurigo 2006, n. 130 ad art. 47 LBCR; M. AUBERT/J.-P.
KERNEN/H. SCHÖNLE, Le secret bancaire suisse, 3a ediz., Berna 1995, pag.
448; CAROLINE GSTÖHL, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, tesi, Berna 2008, pag. 194). Tale segreto, san-
cito all'art. 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS
952.0) e completato dal corollario del segreto borsistico di cui all'art. 43 del-
la legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1; v.
ROBERT ROTH, Le secret de négociant [art. 43 LBVM]: norme charnière ou
norme inutile?, in J.-B. Ackermann/A. Donatsch/J. Rehberg [curatori], Wirt-
schaft und Strafrecht – Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag,
Zurigo 2001, pag. 461), è peraltro già relativizzato dalle disposizioni delle
legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o
di testimoniare in giudizio (v. art. 47 cpv. 5 LBCR e 43 cpv. 5 LBVM;
GÜNTER STRATENWERTH, Bankengesetz, Commentario basilese, n. 32 e
segg. ad art. 47 LBCR; MARC SVEN NATER, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, tesi, Zurigo
2000, pag. 179 e segg.). Fra la documentazione da trasmettere all'autorità
richiedente e l'oggetto del procedimento penale all'estero deve naturalmen-
te sussistere una connessione diretta o indiretta (v. DTF 113 Ib 157 consid.
7b; CAROLINE GSTÖHL, op. cit., pag. 194; PAOLO BERNASCONI, Rogatorie
penali italo-svizzere. La nuova legislazione svizzera ed il segreto bancario,
Milano 1997, pag. 191). Questo è appunto ciò che risulta dal considerando
7 della presente sentenza. L'interesse alla sfera privata della ricorrente, i-
noltre, non può chiaramente prevalere, nelle descritte circostanze, sulle ne-
cessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza
più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; v. sentenza del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.3). Contrariamente all'assunto ri-
corsuale, in concreto il diritto alla riservatezza del cliente non prevale sugli
interessi degli inquirenti italiani e sul loro dovere di accertare la sussistenza
o meno di fatti penalmente rilevanti (v. art. 112 della Costituzione italiana e
art. 50 Codice di procedura penale italiano), per cui la censura va respinta.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento
dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie
a fr. 5'000.--, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle
spese già versato.
- 13 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di pubblico dibattimento e le istanze probatorie di cui ai conside-
randi 4 e 5 sono respinte.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 ottobre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Gabriele Padlina
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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