Sentenza del 17 novembre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
1. A. SA,
2. B. SA in liquidazione,
entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele
Bernasconi,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti:
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.230 + RR.2010.231
- 2 -
- i ricorsi presentati il 5 ottobre 2010 da A. SA e B. SA in liquidazione avverso la
trasmissione di mezzi di prova ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
nella sua decisione di chiusura del 3 settembre 2010, riguardante un procedimento
di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
- la lettera dell'11 novembre 2010 del patrocinatore delle ricorrenti, mediante la qua-
le viene dichiarato il ritiro dei ricorsi.
Considerato:
- che giova innanzitutto rilevare che i ricorsi presentati da A. SA e B. SA in liquida-
zione sono diretti contro la medesima decisione e presentano un'identità di conte-
nuti e forma;
- che per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla
congiunzione delle cause RR.2010.230 e RR.2010.231 e di pronunciarsi con un
unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno
2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.);
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 novembre 2010 questo
Tribunale prende atto del ritiro dei ricorsi;
- che le cause vanno pertanto stralciate dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio
2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), ri-
chiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes-
si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF (v. BENOÎT BOVAY, Procé-
dure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre-
chtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro dei ricorsi non è avvenuta allo stadio iniziale della pro-
cedura e pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non si può
certo considerare neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui ne ver-
rà tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del so-
praccitato regolamento.
- 3 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2010.230 e RR.2010.231 sono congiunte.
2. Preso atto del ritiro dei ricorsi, le cause vengono stralciate dal ruolo.
3. Tasse di giustizia di fr. 500.-- cadauna sono poste a carico delle ricorrenti.
Tenuto conto dei rispettivi anticipi spese già pervenuti, la cassa del Tribunale
penale federale restituirà ad ogni ricorrente un importo di fr. 4'500.--.
Bellinzona, 18 novembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Raffaele Bernasconi
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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