Sentenza dell'11 novembre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv.
Clarissa Indemini,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
TRATTATI INTERNAZIONALI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Macedonia
Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.247
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Fatti:
A. Il 21 marzo 2006 il Presidente del Tribunale di prima istanza di Gostivar
(Macedonia) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino mace-
done domiciliato a Luco dei Marsi (Italia), per tentato assassinio. Secondo
l'autorità macedone, l'8 luglio 2002, attorno alle 15.30 ora locale, di fronte
alla farmacia C. a Gostivar, A. avrebbe sferrato, in seguito ad un diverbio
avvenuto poco prima, due colpi allo stomaco di B., procurando a quest'ulti-
mo delle ferite gravissime.
B. Il 12 giugno 2006 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizze-
re l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Il 13 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso
un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata
nel fermo dell'estradando di medesima data. L'UFG ha poi emanato l'ordine
di arresto ai fini di estradizione il 15 ottobre seguente. Nel suo interrogato-
rio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha riconosciuto di essere la
persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in
via semplificata verso detto Stato.
D. Con ricorso del 28 ottobre 2010 alla II Corte dei reclami penali del Tribuna-
le penale federale, A. postula la revoca dell'ordine di arresto ai fini estradi-
zionali, la sua scarcerazione nonché la reiezione della domanda di estradi-
zione.
E. Con osservazioni del 4 novembre 2010 l’UFG propone di respingere il ri-
corso.
F. Nella sua replica dell'8 novembre 2010, il ricorrente ribadisce le conclusioni
presentate in sede di ricorso.
Diritto:
1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della
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legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 mar-
zo 1981 (AIMP; RS 351.1), e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale pena-
le federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è
competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'e-
stradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine
di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazio-
ne ricorsuale dell'estradando è pacifica.
1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto
retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE-
Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il
26 ottobre 1999 per la Macedonia, nonché dal Protocollo addizionale del 15
ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla
CEEstr, entrambi entrati in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la
Macedonia il 26 ottobre 1999.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 con-
sid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a;
123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il
rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con-
sid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2.
2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del-
la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo
ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do-
manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato
sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi,
a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma
solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra-
dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108
consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale,
Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative
a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione,
come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamen-
te nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306
consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri-
ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in
seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale
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federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza,
durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona
perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione
(DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2;
109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna
2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIM-
GARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto
in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la libe-
razione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita
non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art.
47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediata-
mente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le
permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv.
2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non
pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se
l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di
arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo
criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera
di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in
giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta
(art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazio-
ne ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applica-
bili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione
estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II
306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo
di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era-
no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da
diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e
otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici-
no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna
a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia-
rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera-
re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon-
giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del
15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tri-
bunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga
nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni
e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza
BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso
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di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con
moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sen-
tenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona
ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più
stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sen-
tenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro or-
dinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato
negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con
una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza
del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in
RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha
considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'ado-
zione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto
anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il
Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispon-
dente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo
di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di
questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte
a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6).
Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna
americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi
e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie con-
dizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al
corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei
suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per
lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il peri-
colo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva
scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cau-
zione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità
(v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
2.3 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma-
tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di
domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale
domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli-
cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22).
Dopo aver stabilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri-
spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen-
tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci-
sa (ivi, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre
possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu-
te necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la
CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presenta-
zione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il dirit-
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to dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di conse-
gna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid.
2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo
l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'es-
sere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della
carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.
3.
3.1 Nel suo gravame, il ricorrente sostiene innanzitutto che gli atti in possesso
dell'autorità elvetica sarebbero incompleti e non riporterebbero in modo ve-
ritiero lo stadio del procedimento penale a suo carico in Macedonia. La
domanda di estradizione sarebbe lacunosa nella descrizione dei fatti, nel-
l'esposto dell'iter procedurale sin qui seguito dalle autorità penali di Skopje,
così come nella qualifica giuridica del reato rimproverato. Il messaggio d'In-
terpol Skopje del 12 giugno 2006 non adempirebbe i requisiti formali fissati
dall'art. 28 AIMP, non essendo allegato l'ordine di arresto del 21 marzo
2006 emesso dall'autorità estera, menzionato nell'ordine di arresto ai fini di
estradizione. La domanda formale di estradizione non sarebbe inoltre agli
atti della procedura, ragione per cui l'UFG non potrebbe dar seguito alla ri-
chiesta di estradizione macedone. L'insorgente afferma poi che in seguito
alle ritorsioni subite da parte dei parenti della vittima, i quali lo vorrebbero
uccidere per vendetta, si sarebbe visto costretto alla fuga. Inoltre, i fatti ed il
reato contestatogli nell'ordine di arresto provvisorio non corrisponderebbero
alla realtà. Non sarebbe del resto chiaro per quale reato l'estradizione è ri-
chiesta, visto che le autorità macedoni avrebbero chiesto l'arresto per ten-
tato assassinio quando Ripol riporterebbe invece il reato di lesioni corporali
gravi. In sede di replica, l'estradando aggiunge che i documenti prodotti in
copia non sarebbero certificati conformi, e la loro traduzione in francese
non sarebbe né completa né certificata conforme all'originale. Inoltre, l'ordi-
ne di arresto posto alla base della procedura rogatoriale avrebbe perso o-
gni validità, essendo lo stesso stato annullato dall'autorità superiore al Tri-
bunale penale di prima istanza di Gostivar. Egli postula infine il richiamo
dell'intero incarto della procedura di primo grado e d'appello presso le auto-
rità macedoni.
L'UFG, dal canto suo, ritiene che la richiesta di arresto del 12 giugno 2006
adempie i requisiti degli art. 44 AIMP e 16 CEEstr. Del resto, le censure
sollevate nell'impugnativa, concernenti la fondatezza della richiesta d'e-
stradizione, sarebbero da far valere nell'ambito della procedura formale di
estradizione. Per quanto riguarda la richiesta d'arresto macedone, l'UFG
dichiara che suo compito è attenersi all'esposto dei fatti presentato dall'au-
torità estera, senza essere tuttavia legato dalla qualifica giuridica operata
dall'autorità straniera. In concreto, i fatti rimproverati al ricercato e descritti
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nella domanda di arresto macedone, se trasposti nel diritto svizzero, po-
trebbero almeno essere qualificati di lesioni corporali gravi giusta l'art. 122
CP in concorso con omicidio colposo (art. 117 CP), in quanto la vittima è in
seguito deceduta all'ospedale.
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente sembra confondere la procedura relativa alla
detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale. Va subito chia-
rito che tutte le censure relative all'estradizione in quanto tale sono a que-
sto stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno
semmai essere fatte valere in occasione di un eventuale ricorso contro u-
n'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. Le censure
che possono invece essere trattate nella presente procedura sono quelle
legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio e alla legalità
della detenzione estradizionale subita dall'interessato.
3.2.1 Per quanto riguarda la validità formale della richiesta d'arresto provvisorio,
l'art. 16 n. 2 CEEstr prevede che la stessa indicherà l'esistenza di uno degli
atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'inten-
zione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà il reato per
il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato com-
messo e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato.
Secondo l'art. 16 n. 3 CEEstr, la domanda di arresto provvisorio sarà tra-
smessa alle autorità competenti dalla Parte richiesta sia per via diplomati-
ca, sia direttamente per posta o telegrafo, sia attraverso l'organizzazione
internazionale di Polizia criminale (Interpol), sia per qualsiasi altro mezzo
lasciante una traccia scritta o ammessa dalla Parte richiesta. Orbene, come
rettamente osservato dall'UFG, la richiesta di arresto di Interpol Skopje del
12 giugno 2006 adempie senz'altro le condizioni appena descritte. Contra-
riamente a quanto preteso dall'insorgente, né la documentazione estradi-
zionale né l'ordine di arresto devono essere allegati alla domanda di arresto
provvisorio, ordine d'arresto che risulta a tutt'oggi valido, visto che dagli atti
dell'incarto non risulta nessun suo annullamento da parte delle autorità ma-
cedoni. In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte.
3.2.2 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18
giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradi-
zione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, su-
perare 40 giorni dal momento dell'arresto. In concreto, tenuto conto della
proroga del termine a 40 giorni concessa dalle autorità elvetiche scadente il
19 novembre 2010 (v. act. 3.9), la richiesta di estradizione, giunta all'UFG il
2 novembre scorso (v. act. 3.11), è manifestamente tempestiva, ragione
per cui la detenzione deve essere confermata anche da questo punto di vi-
sta.
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3.2.3 Nella richiesta d'arresto del 12 giugno 2006 il ricorrente è sospettato di aver
provocato, mediante un coltello, lesioni gravi a B. Nella richiesta formale
d'estradizione, l'autorità macedone contesta all'estradando il reato di omici-
dio ai sensi dell'art. 123 del Codice penale macedone, il quale prevede una
pena privativa della libertà di almeno cinque anni (v. act. 3.11). Orbene,
quanto precede permette in ogni caso di affermare che i fatti descritti dal-
l'autorità estera, ai quali l'autorità richiesta deve attenersi, possono perlo-
meno essere sussunti al reato di lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP, il
quale prevede una pena privativa di libertà sino a dieci anni. La detenzione
estradizionale si giustifica dunque anche alla luce dell'art. 35 cpv. 1 lett. a
AIMP, il quale dichiara l'estradizione ammissibile se il reato è passibile di
una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di
una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello
dello Stato richiedente.
3.2.4 Non avendo l'insorgente nessun legame con la Svizzera – egli è domiciliato
in Italia, dove la moglie e i figli vivono stabilmente –, il pericolo di fuga è pa-
lese.
3.2.5 Non potendo avere gli incarti delle procedure di primo grado e d'appello in
Macedonia nessun influsso sull'esito della presente procedura (v. supra
consid. 2.1), la richiesta tendente alla loro acquisizione agli atti va respinta.
4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero
di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un
reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri-
sultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento im-
pugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionali-
tà. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure
cautelari sostitutive.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). Dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente ha presentato domanda
di assistenza giudiziaria gratuita all'UFG. Tuttavia tale domanda non è stata
ripresentata in questa sede, come invece il ricorrente, debitamente assistito
da un legale, avrebbe dovuto fare (v. art. 65 PA). In ogni caso, vista l'as-
senza di possibilità di esito favorevole del ricorso, una tale domanda
avrebbe dovuto essere comunque disattesa. Ciononostante, della situazio-
ne finanziaria del ricorrente viene tenuto conto fissando una tassa di giusti-
zia ridotta; calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004
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sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), ri-
chiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, essa ammonta nella fattispecie a fr. 1'000.- a
carico del ricorrente.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di acquisire agli atti gli incarti delle procedure di primo grado e
d'appello in Macedonia è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 11 novembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Clarissa Indemini
- Ufficio federale di giustizia, Settore Trattati internazionali
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali deci-
sioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notifi-
cate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcera-
zione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è
data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF
o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso
contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolar-
mente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari
principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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