Sentenza del 23 febbraio 2011
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Eero De Polo,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.273-274
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Fatti:
A. Il 4 ottobre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como
ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B., C. e D.
per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'usura, all'esercizio
abusivo di attività finanziaria e all'estorsione (art. 416, 644 e 629 CP italia-
no). Agli indagati viene contestato di avere, quali titolari e collaboratori di
due agenzie di cambiavalute site a Campione d'Italia, erogato denaro a un
gran numero di persone mediante sconto di assegni ad interesse elevato,
con conseguenti condotte estorsive volte ad ottenere la restituzione del ca-
pitale e degli interessi usurari in caso di inadempimento dei mutuatari. Con
la sua domanda di assistenza l'autorità rogante postula, tra l'altro, l'acquisi-
zione della documentazione relativa a conti intestati a A. e B. ad essa pre-
cedentemente segnalati dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, scoperti
da quest'ultimo nell'ambito di paralleli procedimenti penali in Svizzera a ca-
rico delle persone summenzionate.
B. Mediante decisione di entrata in materia e esecuzione del 9 novembre
2010 il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla do-
manda presentata dall'autorità italiana, ordinando una serie di misure fra
cui la trasmissione di documentazione bancaria da esso già acquisita nel-
l'ambito dei procedimenti penali ticinesi no. 1 e no. 2 relativa alle seguenti
relazioni: n. 3 intestata a A., n. 4 intestata a B., n. 5 intestata a A. e B., tutte
presso la banca E.; n. 6 intestata a B., n. 7, di cui A. è avente diritto eco-
nomico, nonché n. 8 intestata a A., tutte presso la banca F. L'autorità d'e-
secuzione ha nel contempo ordinato il sequestro dei valori depositati su tali
relazioni.
C. Il 22 novembre 2010 A. e B. hanno interposto ricorso contro la suddetta
decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale chiedendone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamen-
to.
A conclusione delle loro osservazioni del 22 e 23 dicembre 2010 il Ministe-
ro pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) han-
no postulato l'inammissibilità del gravame.
D. Con memoriale di replica del 20 gennaio 2011, trasmesso per conoscenza
al Ministero pubblico ticinese e all'UFG, i ricorrenti si sono riconfermati nelle
conclusioni espresse in sede ricorsuale.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2
del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe-
nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu-
dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en-
trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz-
zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre
1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG
(RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno
2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicem-
bre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 di-
cembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione del-
l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie
è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in
vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia
(CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale
contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come
pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a
quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1
cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid.
3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale
anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale
(v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Pur essendo l'atto impugnato intitolato "Decisione di entrata in materia e
esecuzione", al punto 2 del suo dispositivo viene ordinata "la trasmissione
della documentazione bancaria acquisita dal Ministero pubblico nell'ambito
dei procedimenti penali di cui agli incarti no. 1 e no. 2" relativa anche ai
conti riconducibili ai ricorrenti (v. act. 1.1, pag. 3). Il punto 3 del dispositivo
prevede che "contro i punti 1. e 2. della presente non è dato ricorso; even-
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tuali contestazioni potranno essere fatte valere nei confronti della decisione
di chiusura" (v. act. 1.1, pag. 4). In definitiva, la possibilità di ricorso è stata
data unicamente contro la misura incidentale del sequestro degli averi in
essere sulle relazioni bloccate (v. ibidem). Considerato l'ordine di trasmis-
sione della documentazione relativa ai conti bancari di loro pertinenza, i ri-
correnti hanno ritenuto di trovarsi di fronte in realtà ad una decisione di
chiusura, ragione per cui, non condividendola, l'hanno impugnata. La situa-
zione, che oggettivamente non escludeva interpretazioni diverse – questa
autorità, preso atto dell'ordine di trasmissione, ha infatti ritenuto che l'effetto
sospensivo era applicabile ope legis (v. act. 2) –, ha potuto essere chiarita
in sede di risposta, nel senso che il Ministero pubblico ticinese ha chiara-
mente affermato che "il termine trasmissione usato al punto 2 del dispositi-
vo e inteso dai ricorrenti come trasmissione immediata è in realtà da inten-
dere come una trasmissione della documentazione che avverrà solo dopo
l'emanazione della decisione di chiusura e la crescita in giudicato della
stessa" (v. act. 6, pag. 2). Esso aggiunge che "visto come è stata struttura-
ta la decisione impugnata in alcun modo questo Ufficio avrebbe proceduto
alla trasmissione della documentazione bancaria acquisita nell'ambito dei
procedimenti penali autonomi aperti a seguito delle segnalazione MROS,
senza prima procedere all'emanazione della decisione di chiusura contro la
quale sarebbe stata data facoltà alle parti interessate di eccepire le loro o-
biezioni" (v. ibidem). La medesima interpretazione della decisione impugna-
ta è stata data dall'UFG (v. act. 7, pag. 2). Visto quanto precede, la deci-
sione contestata va pertanto considerata una decisione incidentale contro
la quale è dato ricorso unicamente se essa causa un pregiudizio immediato
e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a
AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al proces-
so estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Si precisa comunque che delle og-
gettive difficoltà interpretative di cui sopra, superate unicamente in sede di
risposta, si terrà conto nella fissazione delle spese giudiziarie (v. per analo-
gia TPF 2008 172 consid. 6 e 7).
1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata
in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k
AIMP). La legittimazione di A. e B. è data, nella misura in cui ogni ricorrente
contesta la trasmissione di documentazione relativa ad un conto di cui risul-
ta intestatario (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547
consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per
quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economi-
co o dispongono semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid.
2b e rinvii).
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2. I ricorrenti sostengono che il sequestro di tutti gli averi in essere sui loro
conti bancari sia contrario al principio della proporzionalità. Esso causereb-
be loro un pregiudizio immediato ed irreparabile, nella misura in cui essi sa-
rebbero impossibilitati a provvedere con i propri mezzi ai loro obblighi con-
trattuali, come il pagamento della cassa malati, luce, elettricità ed di altre
spese correnti quotidiane, comprese quelle del figlio a loro carico. Essi si
vedrebbero inoltre esposti a procedure esecutive.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci-
dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel
proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo-
strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che
annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329
consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da
prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e
valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat-
tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili,
ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento,
oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora
dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do-
ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a
rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della
predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tri-
bunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rin-
vii).
2.2 I ricorrenti non hanno fornito nessun elemento atto a chiarire la loro situa-
zione economica, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il
loro patrimonio. L'affermazione secondo la quale i ricorrenti non disporreb-
bero di beni per poter vivere risulta priva di qualsiasi riscontro fattuale e
concreto. In queste condizioni è evidente che i ricorrenti non sono stati in
grado di rendere verosimile l'insorgere per loro, in assenza di uno sblocco
totale o parziale del loro conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile.
La censura non merita dunque ulteriore disamina.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di
un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP,
il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano
per altro il merito della procedura rogatoriale, per cui non sarebbero in ogni
caso di rilievo a questo stadio procedurale.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
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chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu-
sta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a
fr. 4'000.-- a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anticipo delle
spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti
l'importo di fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del
Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 2'000.--.
Bellinzona, 24 febbraio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Eero De Polo
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista
d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi-
zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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