Sentenza del 24 febbraio 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
Istante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione al Montenegro
Domanda di revisione (art. 31 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.36 e RP.2010.14
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Visti:
- la sentenza del 22 gennaio 2010, mediante la quale la presente Corte
ha respinto il ricorso interposto da A. contro la decisione di estradizione
del 7 aprile 2009 emanata dall'Ufficio federale di giustizia
(RR.2009.169+135);
- la sentenza del 15 febbraio 2010, mediante la quale il Tribunale federale
ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A. contro la sentenza
del Tribunale penale federale RR.2009.169+135 (sentenza
1C_71/2010);
- la domanda di revisione del 18 febbriao 2010 della sentenza
RR.2009.169+135 inoltrata da A. al Tribunale penale federale.
Considerato:
- che, in virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale
federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regola-
mento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710),
la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui gravami in
materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- che in materia di revisione di una sentenza della Corte dei reclami penali
è applicabile l'art. 31 LTPF;
- che, secondo il cpv. 1 di tale disposizione, gli articoli 121-129 della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applica-
no per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni
della Corte dei reclami penali;
- che se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il
Tribunale penale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali al-
tre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorre-
re, impartendo loro nel contempo un termine per esprimersi in merito
(art. 127 LTF);
- che l'istante, a supporto della sua domanda di revisione, ha prodotto una
sentenza contumaciale dell'11 giugno 2009, non tradotta, mediante la
quale un tribunale montenegrino avrebbe condannato lui e sua madre
per truffa e falsità in documenti (act. 2);
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- che all'istante sarebbe stato rimproverato di aver venduto due volte, per
conto della madre, un terreno, la prima volta il 20 ottobre 2006 ad un
certo B. per il prezzo di EUR 6'200.- e la seconda volta il 16 novembre
2006 ad un tale C. per il prezzo di EUR 8'000.-;
- che l'istante sostiene che nel periodo summenzionato egli non si trovava
in Montenegro, cosicché la sentenza dell'11 giugno 2009 sarebbe frutto
di "madornale svista, per non dire altro" (v. act. 1 pag. 2), che C. sareb-
be stato una delle due persone che contattarono l'istante nella primavera
del 2006 affinché si attivasse per indurre il maggior numero di cittadini a
non recarsi alle urne oppure a votare a favore della separazione della
Serbia nell'imminenza del referendum sull'indipendenza del Montenegro,
che sarebbe inverosimile e assurdo pensare che l'istante, rilasciato dal
carcere il 1° settembre 2006, abbia cercato di truffare una persona all'o-
rigine dei suoi problemi, infine che la condanna dell'11 giugno 2006 di-
mostrerebbe quindi che l'istante dovrebbe essere considerato, senza
ombra di dubbio, un perseguitato politico, ciò che imporrebbe la reiezio-
ne della domanda di estradizione al Montenegro;
- che non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante
avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei
reclami penali (art. 31 cpv. 2 LTPF);
- che la revisione di una sentenza del Tribunale penale federale che con-
ferma la decisione dell'autorità inferiore non può essere chiesta per un
motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe po-
tuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi tale autorità (v.
art. 125 LTF);
- che l'istante era a conoscenza da diverso tempo della procedura sfocia-
ta nella sentenza dell'11 giugno 2009, in ogni caso dal 24 agosto 2009,
come da lui stesso ammesso (v. act. 1 pag. 2);
- che l'affermazione dell'istante secondo la quale, in data 24 agosto 2009,
egli non disponeva di dati certi e dei mezzi di prova necessari, ottenendo
solo recentemente dal fratello la sentenza in questione non è né verosi-
mile né credibile;
- che la presentazione della sentenza dell'11 giugno 2009 due giorni dopo
l'emanazione da parte del Tribunale federale della sua sentenza del
15 febbraio 2010 induce anzi a sospettare che l'istante abbia atteso
quest'ultima scadenza prima di invocare un mezzo di prova in suo pos-
sesso già da diverso tempo;
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- che già alla luce della tempistica inverosimile e sospetta dei passi di
procedura adottati dall'estradando, la domanda di revisione è palese-
mente inammissibile;
- che è per tale ragione che la presente autorità ha ritenuto superfluo noti-
ficare all'autorità inferiore, affinché si esprimesse in merito, la domanda
di revisione presentata dall'istante;
- che peraltro, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può segna-
tamente essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se l'i-
stante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti ri-
levanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel
procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla
sentenza;
- che i fatti o i mezzi di prova sono decisivi se sono di natura a modificare
lo stato dei fatti alla base della decisione della quale è domandata la re-
visione, nonché a condurre ad un giudizio differente in funzione di un va-
lutazione giuridica esatta (cfr. sentenza del Tribunale federale
1A.279/2005 del 9 novembre 2005, consid. 1.1 e giurisprudenza citata;
v. anche ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ediz., Zurigo 1998, n. 740 e rinvii;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 262);
- che se anche la domanda di revisione fosse stata ammissibile, essa sa-
rebbe stata da respingere, in quanto il contenuto della sentenza
dell'11 giugno 2009, già così come riportato dall'istante e quindi senza
che si renda necessaria la postulata traduzione, è irrilevante ai fini della
decisione d'estrazione, visto che non si vede come possa minimamente
intaccare gli argomenti già definiti "numerosi, convincenti e rigorosi" dal
Tribunale federale nella suddetta sentenza al consid. 2.1;
- che l'istante ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudi-
ziaria gratuita;
- che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni
non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo
presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il
deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65
cpv. 1 PA);
- che se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso,
il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato
(art. 65 cpv. 2 PA);
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- che, essendo la domanda di revisione sin dall'inizio priva di ogni proba-
bilità di successo, l'assistenza giudiziaria gratuita va rifiutata già solo per
questo motivo, senza quindi che si debba analizzare la situazione finan-
ziaria dell'istante;
- che l'istante, risultando soccombente data l'inammissibilità della sua
domanda di revisione, deve sopportare le spese processuali cagionate
(art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento del-
l'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'istante.
Bellinzona, 25 febbraio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se
concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di
informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84
cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per
ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre-
senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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