Sentenza del 15 aprile 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Mauro Lardi,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Romania
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.59 + RP.2010.18
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Fatti:
A. Il 1° marzo 2007 Il Tribunale di Neamt (Romania) ha condannato in contu-
macia A. a cinque anni di reclusione per la commissione del reato di tratta
di persone, revocando nel contempo il beneficio della grazia concernente
una pena residuale non scontata di 1058 giorni di reclusione relativo ad
una pena di tre anni inflitta al predetto dal Tribunale di Neamt con sentenza
del 27 agosto 2002. La sentenza del 1° marzo 2007 è stata confermata sia
dalla Corte d'Appello di Bacau il 4 settembre 2007 che dall'Alta Corte di
Cassazione e Giustizia in data 29 gennaio 2008.
B. Il 13 giugno 2008 Interpol Bucarest ha chiesto alle competenti autorità sviz-
zere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Il 20 dicembre 2009
l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto provvi-
sorio in vista di estradizione contro il predetto, il quale è stato fermato il
medesimo giorno e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogato-
rio davanti al Giudice istruttore grigionese, egli ha riconosciuto di essere la
persona ricercata dalla Romania, ma si è opposto alla sua estradizione in
via semplificata verso questo Stato. Il 22 dicembre 2009 l'UFG ha emesso
un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti di A., atto notificatogli
il giorno successivo.
C. L'11 gennaio 2010 l'UFG ha ricevuto dal Ministero della giustizia rumeno la
richiesta formale di estradizione di A., la quale è stata concessa il 19 feb-
braio seguente.
D. In data 22 marzo 2010 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estra-
dizione, postulando, in via principale, l'annullamento della stessa e, in via
subordinata, la retrocessione dell'incarto all'UFG per nuova decisione. Egli
ha chiesto nel contempo di essere messo al beneficio dell'assistenza giudi-
ziaria gratuita.
E. Con osservazioni del 31 marzo 2010 l'UFG ha confermato la propria deci-
sione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
F. Con replica del 15 aprile 2010 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presen-
tate in sede ricorsuale.
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Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza giudi-
ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei re-
clami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estra-
dizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione
d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto al-
l'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricor-
rente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF
122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9
dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15
ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo
1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 di-
cembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, co-
me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispet-
to a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP,
unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a;
123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il
rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con-
sid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente afferma che al momento dei fatti giudicati con sentenza del
1° marzo 2007 egli non si trovava su territorio rumeno; i timbri sul suo vec-
chio passaporto, in possesso delle autorità rumene, nonché la testimonian-
za di varie persone potrebbero dimostrarlo, prove che l'UFG, a torto, a-
vrebbe rifiutato di raccogliere senza nemmeno indicarne il motivo, ciò che
violerebbe il diritto di essere sentito.
2.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare
che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio
federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradi-
zione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo
Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende
mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è
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compito del giudice dell'estradizione ma del giudice del merito pronunciarsi
sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione
(DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a).
L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perse-
guita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova
evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua
commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib
317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella
rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in
considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invoca-
to come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Sta-
to richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della
domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006
del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid.
4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile
2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per
l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a deter-
minare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 con-
sid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rien-
tra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del
7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c).
Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla
persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate da-
vanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004
del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b;
1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).
2.2 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopé-
ration judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009,
pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb
pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di-
ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento del-
la decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una viola-
zione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata
ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricor-
so, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità
d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; TPF 2008 172 consid.
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2.3; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 307 n. 265; ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e
segg.).
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motiva-
zione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo
nella situazione di poter comprendere il contenuto della decisione e di po-
terla pertanto contestare con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso
(DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con-
sid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
2.3
2.3.1 In concreto, nella decisione impugnata (v. act. 1.2, punto 6.2), l'UFG ha ri-
portato quanto dichiarato dal ricorrente il 21 dicembre 2009 davanti alle au-
torità grigionesi, ossia che dal 2005 egli lavora con permesso in Italia, men-
tre prima, ovvero a partire dal 2001, soggiornava regolarmente in Italia, la-
vorando in nero, e rientrava ogni 90 giorni nel suo paese d'origine per poi
tornare in Italia come turista e così lavorare senza permesso. L'UFG ha
pertanto concluso che, non avendo in seguito il ricorrente rettificato tale di-
chiarazione, il suo alibi sarebbe stato poco attendibile. Il ricorrente contesta
tale conclusione affermando che il fatto di rientrare al suo paese d'origine
ogni 90 giorni "non esclude la sua assenza dal territorio rumeno al momen-
to dei fatti; in quest'ottica una permanenza ininterrotta in Italia a far tempo
dal 2001 non è neppure necessaria. I timbri apposti sul passaporto ora in
possesso delle autorità rumene dimostrerebbero infatti proprio le date esat-
te di entrata e di uscita, permettendo in tal modo di ricostruire i tempi di
permanenza nei rispettivi Paesi" (v. ricorso pag. 4). Orbene, se l'assenza
del ricorrente dal territorio rumeno al momento dei fatti non può essere
esclusa, neppure esclusa può essere la sua presenza, facendo quindi difet-
to quell'evidenza della prova richiesta dalla giurisprudenza. Vi è poi da ag-
giungere che il ricorrente ha dichiarato di rientrare ogni 90 giorni in Roma-
nia. Dovessero anche figurare sul passaporto date di entrata ed uscita da
Romania ed Italia, queste non fornirebbero ancora la prova evidente ed i-
nequivocabile dell'assenza o meno del ricorrente in Romania al momento
dei fatti per i quali è stato condannato (cfr. anche sentenza del Tribunale
penale federale RR.2009.5 del 2 febbraio 2009, consid. 4.3). Per quanto ri-
guarda poi le richieste tendenti all'interrogatorio di persone in Italia, l'UFG a
ragione ha rifiutato di procedervi, vista la giurisprudenza sopraccitata (v.
consid. 2.1 in fine). In definitiva, le censure relative alla pretesa violazione
dell'art. 53 AIMP nonché del diritto di essere sentito vanno entrambe re-
spinte.
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2.3.2 Per quanto riguarda l'asserita insufficiente motivazione della decisione im-
pugnata, si constata che l'UFG, pur evocandole (v. act. 1.2, punto 5.2), li-
quida in maniera molto scarna le richieste dell'estradando in ambito di alibi,
rispondendo ad esse in maniera sufficiente solo in sede di scambio di scritti
(v. act. 3 pag. 3 e seg.). Ciononostante, disponendo questa autorità di un
pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto il
ricorrente la possibilità, sulla base delle osservazioni al ricorso dell'UFG, di
prendere conoscenza delle omesse spiegazioni e di esprimersi al riguardo
in sede di replica, la violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi
in questo ambito sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 con-
sid. 2d).
3. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
3.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 30 lett. b
LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso,
il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato
(art. 65 cpv. 2 PA).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita-
mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. act.
1.4 e segg.) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di probabilità di
successo, segnatamente in ambito di diritto ad una decisione motivata (v.
supra consid. 2.3.2), ragione per cui allo stesso deve essere concessa l'as-
sistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Mauro Lardi è designato quale patroci-
natore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
3.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la
presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli-
cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF).
3.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu-
nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in
virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle
spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3 cpv. 2
del Regolamento nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS
173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e della giuri-
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sprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.6 del 22
febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio 2008, consid. 8). Nella
fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 1'500.- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non sono prelevate spese.
3. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Mauro Lardi un im-
porto di fr. 1'500.- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore d'uffi-
cio.
Bellinzona, 16 aprile 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mauro Lardi
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se
concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di
informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84
cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per
ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre-
senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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