Sentenza del 16 febbraio 2011
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv.
Clarissa Indemini,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Macedonia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2011.10+RP.2011.1
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Fatti:
A. Il 21 marzo 2006 il Presidente del Tribunale di prima istanza di Gostivar
(Macedonia) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino mace-
done domiciliato a Z. (Italia), per tentato assassinio. Secondo l'autorità ma-
cedone, l'8 luglio 2002, attorno alle 15.30 ora locale, di fronte alla farmacia
"B." a Gostivar, A. avrebbe sferrato, in seguito ad un diverbio avvenuto po-
co prima, due colpi allo stomaco di C., procurando a quest'ultimo delle feri-
te gravissime.
B. Il 12 giugno 2006 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizze-
re l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Il 13 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso
un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata
nel fermo dell'estradando di medesima data. L'UFG ha poi emanato l'ordine
di arresto ai fini di estradizione il 15 ottobre seguente. Nel suo interrogato-
rio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha riconosciuto di essere la
persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in
via semplificata verso detto Stato.
D. In data 25 ottobre 2010 il Ministero della giustizia macedone ha trasmesso
all'UFG la richiesta formale di estradizione del predetto.
E. L'8 ottobre 2010 A. ha inoltrato una domanda d'asilo all'Ufficio federale della
migrazione (in seguito: UFM).
F. Con sentenza dell'11 novembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale ha respinto il ricorso del 28 ottobre 2010 presentato
da A. contro l'ordine di arresto ai fini estradizionali.
G. Con decisione del 15 dicembre 2010 l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
H. L'11 gennaio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di
estradizione, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione
dell'assistenza giudiziaria gratuita.
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I. Il 12 gennaio 2011 l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo
presentata dall'estradando, decretandone quindi l'allontanamento dalla
Svizzera.
L. Mediante osservazioni del 20 gennaio 2011 l'UFG ha confermato la propria
decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
M. Nella sua replica del 31 gennaio 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni
presentate in sede ricorsuale, precisando di aver interposto ricorso contro la
decisione del 12 gennaio 2011 dell'UFM.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte
dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni
d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della de-
cisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previ-
sto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di e-
stradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21
cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto
retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE-
Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il
26 ottobre 1999 per la Macedonia, dal relativo Protocollo addizionale del 15
ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17
marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e il
26 ottobre 1999 per la Macedonia (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
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2. Il ricorrente contesta la validità formale degli atti inviati dalle autorità mace-
doni a sostegno della loro domanda d'estradizione. Agli atti vi sarebbero u-
nicamente fotocopie e non documenti originali o copie certificate conformi.
2.1 Secondo l'art. 12 cpv. 2 lett. a CEEstr, a sostegno della domanda deve es-
sere prodotto l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di
condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stes-
sa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente.
2.2 Gli atti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione sono
stati, come comunicato dall'UFG nelle sue osservazioni (v. act. 1.1, punto
6a), tutti autentificati dalle autorità macedoni. Il fatto che l'UFG abbia tra-
smesso al ricorrente una copia di essi rappresenta la normale prassi e non
è certo in urto con la predetta disposizione. La censura va dunque respinta.
3. L'insorgente afferma che se fosse estradato la sua vita sarebbe in pericolo,
poiché i parenti della persona che lui avrebbe accoltellato per legittima dife-
sa attenderebbero il suo rimpatrio per vendicare la morte del congiunto con
la sua uccisione.
3.1 Giusta l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente
non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sa-
rà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiu-
dizievole per la sua integrità fisica.
3.2 Nella fattispecie, risulta evidente che la disposizione summenzionata ha
come scopo quello di proteggere l'estradando da determinati atti commessi
dallo Stato richiedente e non da terze persone. Né la CEEstr né l'AIMP pre-
vedono del resto il rischio di vendetta ad opera di privati cittadini quale moti-
vo d'esclusione dell'estradizione. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
chinarsi sulla problematica in un caso con la Francia, Paese che però ha
formulato la seguente riserva all'art. 1 CEEstr: "l'extradition pourra être refu-
sée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité ex-
ceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge
ou de son état de santé". In quel caso, l'Alta Corte, pur constatando l'esi-
stenza di un pericolo di vendetta decisamente concreto, ha affermato che
tale pericolo non era sufficiente di per sé per non rispettare gli obblighi deri-
vanti dalla CEEstr. Secondo il Tribunale federale, colui che teme una ven-
detta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Pae-
se che chiede l'estradizione non è disposta a prendere tutte le misure ne-
cessarie per tutelarlo durante la procedura o l'esecuzione della pena (v.
sentenza del Tribunale federale A.189/86 del 1° ottobre 1986, consid. 2b;
implicitamente in questo senso anche nella sentenza 1C_22/2011 del 21
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gennaio 2011, consid. 1.3). Nella fattispecie, va constatato che, da una par-
te, la Macedonia non ha formulato nessuna riserva all'art. 1 CEEstr, dall'al-
tra, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile il fatto che le autorità
macedoni non intenderebbero o non sarebbero in grado di proteggerlo da
eventuali velleità vendicative dei familiari di C. Ricordato che la Macedonia,
oltre alla CEEstr, ha ratificato la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Con-
venzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti nonché la CEDU, va comunque evidenziato che l'UFG
si è impegnato a riferire alle autorità macedoni i concreti timori dell'estra-
dando. Ragioni per credere che esse non faranno il possibile per protegger-
lo, prendendo sul serio dette preoccupazioni, non vi sono, né del resto risul-
tano particolari problemi di questo Stato con il fenomeno delle vendette di
sangue. In definitiva, visto quanto precede, anche tale censura va disattesa.
4. L'estradando chiede che la Svizzera assuma l'esecuzione della decisione di
condanna macedone sulla base della quale è chiesta l'estradizione. Ciò si
giustificherebbe per motivi di sicurezza, per essere più vicino alla sua fami-
glia che vive in Italia e per il fatto che in Svizzera sarebbe in corso un pro-
cedimento penale a suo carico per i reati di falsità in documenti ed entrata il-
legale in Svizzera.
4.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizze-
ra può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione
penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale
della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il persegui-
mento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza uni-
camente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda
espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere re-
pressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
4.2 In concreto, la Macedonia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizze-
ra di assunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero.
Già per questo motivo la richiesta non merita ulteriore analisi.
5. All''estradizione osterebbe infine la domanda d'asilo presentata dal ricorren-
te in data 8 novembre 2010, la cui procedura sarebbe tuttora in corso.
5.1 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato
una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione deve
evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino in
conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo sta-
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tuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il caso
in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 132 II 469 consid. 2.5; 122 373
consid. 2d). Se l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vinco-
lata da tale decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di
non respingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; sen-
tenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005). Quando
invece l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato,
il TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazione
da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconoscimento
dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che sono pre-
visti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo, nell'ambito
dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine di evitare de-
cisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti constatati nel
quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuovi – e non si
scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno portato al rifiu-
to dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.89/1995 del 16
maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, consid. 6c; 1A.127/1990
del 18 dicembre 1990, consid. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 661 n.
707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191 n. 196).
5.2 Premesso che davanti a questa autorità il ricorrente non ha sollevato nes-
suna obiezione di reato politico, vi è da rilevare che l'UFM, con decisione
del 12 gennaio scorso, non è entrato nel merito della domanda d'asilo pre-
sentata dal predetto, ciò che ha come conseguenza l'allontanamento di
quest'ultimo conformemente all'art. 44 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS
142.31). Impugnata dall'estradando, tale decisione è stata confermata dal
TAF con sentenza cresciuta in giudicato del 1° febbraio 2011 (v. act. 11).
6. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di
ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av-
vocato (art. 65 cpv. 2 PA).
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6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita-
mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in-
carto RP.2011.1, act. 3) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di pro-
babilità di successo, segnatamente meritando le questioni della possibile
vendetta dei parenti di C. in Macedonia e della procedura d'asilo pendente
un approfondimento giudiziario, ragione per cui allo stesso deve essere
concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Clarissa Indemini è desi-
gnato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.
6.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la
presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli-
cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
6.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu-
nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in
virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle
spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2
del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS
173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie, l'in-
dennità è fissata a fr. 2'000.-- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non sono prelevate spese.
3. La cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Clarissa Indemini un
importo di fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore
d'ufficio.
Bellinzona, 16 febbraio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Clarissa Indemini
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se
concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di
informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84
cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per
ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre-
senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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