Sentenza del 14 giugno 2011
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Roy Garré e Joséphine Contu,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente detenuto presso il penitenziario cantona-
le "La Stampa", rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmo-
ni,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Romania
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2011.114+RP.2011.19
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Fatti:
A. L'8 agosto 2007 la Pretura di Iasi (Romania) ha condannato A., nato il
30 novembre 1987, ad una pena di un anno e quattro mesi di detenzione
per aver sferrato, il 28 ottobre 2005, un pugno al volto di B., cagionandogli
la frattura della mandibola. La pena in questione comprende anche la revo-
ca della sospensione condizionale di una pena di otto mesi di detenzione
pronunciata il 17 febbraio 2005 dalla stessa autorità giudiziaria (act. 6.4).
B. Il 17 novembre 2010 SIRENE Romania ha chiesto alle competenti autorità
svizzere l'arresto ai fini di estradizione di A., richiesta basata su un ordine di
arresto emesso il 18 settembre 2007 dalla Corte di Iasi (act. 6.1). Il predetto
è stato arrestato il 20 febbraio 2011 in base ad un'ordinanza di arresto
provvisorio dello stesso giorno emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG; act. 6.2). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di poli-
zia del Cantone Ticino, le quali lo hanno condotto al Penitenziario cantona-
le "La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo in-
terrogatorio del 21 febbraio 2011 davanti al Procuratore pubblico ticinese,
A. ha dichiarato di essere la persona indicata nell'ordine di arresto, ma si è
opposto alla sua estradizione in via semplificata alla Romania (act. 6.3). Il
22 febbraio 2011 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione
nei confronti dello stesso (act. 6.10).
C. Il 1° marzo 2011 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formalmente
l'estradizione di A. (v. act. 6.4), la quale è stata concessa mediante decisio-
ne dell'UFG del 5 aprile 2011 (act. 1.1).
D. Il 13 maggio 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di
estradizione, postulando il rifiuto dell'estradizione nonché la concessione
dell'assistenza giudiziaria gratuita (act. 1).
E. Mediante osservazioni del 27 maggio 2011, inviate al ricorrente per cono-
scenza, l'UFG ha confermato la propria decisione di estradizione, propo-
nendo quindi di respingere il gravame (act. 6).
Le argomentazioni delle parti vengono esposte, in quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
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Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), dell'art. 37
cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità pe-
nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 19 cpv. 2 del rego-
lamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui
ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla noti-
ficazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile
in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempe-
stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ri-
correre (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il
9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del
15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 mar-
zo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il
9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che la procedura contumaciale estera sfociata nella
sentenza dell'8 agosto 2007 sia stata caratterizzata da irregolarità nella no-
tifica sia della citazione a comparire che della sentenza. L'intervento del di-
fensore assegnatogli d'ufficio sarebbe inoltre stato puramente formale e
non effettivo, ciò che costituirebbe una violazione dei diritti minimi della di-
fesa.
2.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui
contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Par-
te Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una per-
sona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia-
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ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiu-
tare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale
non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona ac-
cusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte ri-
chiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il
diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa de-
cisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in que-
stione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a persegui-
re l’estradato.
L'art. 2 AIMP prevede altresì che la domanda di cooperazione in materia
penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedi-
mento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del
Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d).
2.2 In concreto, il 3 marzo 2011 l'UFG - costatato, sulla base della domanda di
estradizione rumena, che le udienze del 1° e 8 agosto 2007 si sono svolte
in assenza dell'accusato, che l'avvocato d'ufficio di quest'ultimo, durante
l'udienza del 1° agosto 2007, non ha formulato conclusioni scritte e che dal-
la documentazione in suo possesso non era possibile desumere se
all'estradando era stata notificata la sentenza n. 2329 dell'8 agosto 2007 -
ha chiesto all'autorità rogante di fornirgli la garanzia che all'estradando sia
riconosciuto il diritto di ottenere un nuovo processo per i fatti giudicati in
sua assenza (v. act. 6.7). Con risposta del 10 marzo 2011 il Ministero della
giustizia rumeno, rammentato il contenuto dell'art. 522 del Codice di proce-
dura penale rumeno, ha assicurato che "in caso di estradizione in Romania,
A., nato il 30.11.1987, avrà il diritto al nuovo giudizio nella causa, con il ri-
spetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea" (v. act. 6.11). Alla lu-
ce di tale dichiarazione, da cui emerge un preciso impegno da parte dell'au-
torità rumena, del cui rispetto non vi è alcuna ragione di dubitare (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 5.2; v.
anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.83 del 17 maggio
2011, consid. 4.3.2), la censura del ricorrente va respinta, senza necessità
di esaminare le critiche sul primo processo in quanto tale, per altro vaghe e
non sufficientemente sostanziate.
3. L'insorgente ritiene che la domanda di estradizione sia da rifiutare in quanto
il caso sarebbe irrilevante. A tal proposito egli osserva che i fatti alla base
della richiesta di estradizione, se giudicati in Svizzera, avrebbero sicura-
mente condotto a una pena minore, soprattutto tenuto conto che all'epoca
egli era minorenne.
- 5 -
3.1 Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza
del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non con-
tiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come
l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile,
sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di li-
bertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federa-
le 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del
12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza
lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevan-
te o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle
pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale
1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT
MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4
ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di as-
sistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione
sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale
1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n. 1
CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi.
La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena
pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59
consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag. 530 n. 575 e giurisprudenza
citata).
3.2
3.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, con sentenza
penale n. 2329 dell'8 agosto 2007, ad una pena di otto mesi di reclusione
per lesioni personali ai sensi dell'art. 181 del Codice penale rumeno. Nel
contempo, le autorità rumene hanno revocato la sospensione condizionale
di una precedente condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato
inflitta al medesimo dalla Pretura di Iasi con sentenza penale n. 838 del
17 febbraio 2005. La pena complessiva da scontare in Romania è dunque
di un anno e quattro mesi di reclusione. Così come descritta dalle autorità
estere la condotta dell'estradando giudicata con sentenza dell'8 ago-
sto 2007 corrisponde al reato di lesioni personali semplici giusta l'art. 123
del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre
anni di detenzione. I fatti giudicati mediante sentenza del 17 febbraio 2005
sono sussumibili invece al reato di furto semplice ai sensi dell'art. 139
cpv. 1 del Codice penale svizzero, per il quale è prevista una pena massi-
ma di cinque anni di detenzione. Siccome il ricorrente, al momento dei fatti
relativi alle sentenze del 2005 e del 2007, aveva sedici risp. diciassette an-
ni, di rilievo è in questo caso anche l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sul
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diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), secondo il quale il minore che ha
commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età
può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. In
questo senso, seppur di pochissimo, la soglia di pena dell'art. 2 CEEstr e
dell'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP è raggiunta. Avendo l'autorità rumena revo-
cato la sospensione condizionale di una precedente pena di otto mesi di
detenzione, pertinente risulta essere anche l'art. 31 cpv. 2 DPMin relativo
all'insuccesso del periodo di prova (disposizione applicabile in virtù del rin-
vio previsto all'art. 35 cpv. 2 DPMin), secondo il quale se in seguito al nuo-
vo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà
senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena
divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le
due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34 DPMin. Il ca-
poverso 1 di quest'ultima disposizione prevede che se deve giudicare con-
temporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può
cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i
presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica,
aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave, isti-
tuendo quindi un regime più favorevole rispetto agli adulti (a tal proposito
v. R. SCHNEIDER/R. GARRÉ, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea
2007, n. 27 ad art. 42 CP; cfr. anche F. BÜTIKOFER REPOND/N. QUELOZ, Les
principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs, in RPS 122/2004 p. 386 e segg.). Dato che in una si-
mile situazione il giudice svizzero non potrebbe pronunciare una pena su-
periore a quattro mesi per quanto attiene al reato di lesioni semplici com-
messo l'8 agosto 2007, visto che la pena complessiva irrogabile non può
superare un anno di detenzione (12 mesi dedotti gli 8 mesi già inflit-
ti = 4 mesi), ci si potrebbe dunque chiedere se le condizioni per l'estradi-
zione relativamente a quest'ultimo reato siano adempiute. Orbene, la rispo-
sta a tale quesito è affermativa. L'art. 35 cpv. 2 lett. a AIMP prevede infatti
che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto
delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste,
tra queste il regolamento del concorso di reati (v. sentenza del Tribunale
federale 1A.71/1996 del 29 aprile 1996, consid. 4f; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 584 pag. 537 e seg.), per cui ciò che conta è la pena di un anno che sa-
rebbe in astratto pronunciabile giusta l'art. 25 cpv. 1 DPMin richiamato l'art.
123 CP e non la disciplina del concorso in caso di revoca della condiziona-
le con contestuale pronuncia di una nuova condanna.
3.2.2 Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania,
va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli,
disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare
perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare
troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale
- 7 -
1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale pe-
nale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una
procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pro-
nunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua poli-
tica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale
1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per
sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito al-
la CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto
che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON,
op. cit., n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali), né vi sono
norme che impediscano l'estradizione di minori (riservato l'art. 33 AIMP) o
comunque, come nella fattispecie, di persone che hanno commesso reati
prima del compimento dei 18 anni (v. in questo ambito STEFAN
HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 101
e segg.). Ciò non toglie che nel caso di giovani delinquenti il tradizionale ri-
serbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve esse-
re contemperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del
diritto penale minorile svizzero, anche in quanto espressione della Conven-
zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; v. in part. art.
37 lett. b e 40; v. BAPTISTE VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour
mineurs et jeunes adultes, in A. Kuhn/F. Vogler/S. Steiner/V. Dit-
tmann/C. Bessler (curatori), Junge Menschen und Kriminalität - Les jeunes
et la criminalité, Berna 2010, pag. 89 e segg.). Di rilievo sono altresì le rac-
comandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(2003)20
(v. H. GÜRBER/C. HUG/P. SCHLÄFLI, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz.,
Basilea 2007, n. 42 ad prelim. art. 1 DPMin). In entrambi i casi si tratta del
resto di norme e raccomandazioni concernenti anche la Romania in quanto
firmataria della Convenzione del 20 novembre 1989 (in vigore dal 18 no-
vembre 2002 sia in Svizzera che in Romania) nonché membro del Consi-
glio d'Europa. Ciò detto, tenuto conto della recidiva – l'estradando aveva
precedenti penali ancora prima di subire la condanna del 17 febbraio 2005
(v. act. 6.4, sentenza del 17 febbraio 2005, pag. 11) – e del fatto che per
lesioni semplici e furto in virtù dell'art. 25 cpv. 1 DPMin (richiamati gli
art. 123 e 139 CP) anche in Svizzera sarebbe ipotizzabile una pena mas-
sima di un anno di privazione di libertà (v. già supra consid. 3.2.1), le pene
irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esa-
gerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui
rimproverati. È ovvio comunque che nel nuovo processo cui il ricorrente ha
diritto (v. supra consid. 2.2) non dovrebbero essere pronunciate pene supe-
riori a queste, tanto più che il tempo trascorso dai fatti dovrebbe già di per
sé giustificare una mitigazione della pena. Senza per questo intromettersi
nella politica sanzionatoria del Paese richiedente, la delicatezza della si-
tuazione in ambito di diritto penale dei minori esige che l'UFG renda attente
le autorità rumene a questa problematica.
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3.3 Visto quanto precede, le censure del ricorrente devono quindi essere disat-
tese.
4. Secondo il ricorrente l'estradizione comporterebbe la distruzione della sua
famiglia, la quale dipenderebbe integralmente da lui, sia dal punto di vista
finanziario che personale.
4.1 L’art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato
o di non essere espulso o estradato (v. sentenza del Tribunale federale
1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c). Qualsiasi pena subita com-
promette le relazioni familiari e professionali; tali conseguenze non posso-
no essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 con-
sid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la
giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2
di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione
della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'e-
stradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizio-
ne può tuttavia essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima appare
come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato
(DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estra-
dizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473
giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie
minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invali-
da al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo gene-
ratore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi
dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare
(v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte fede-
rale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che
un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in al-
tre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio
2001, consid. 3c).
4.2 In concreto, non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra
descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non è problemati-
ca e non permette di affermare che l'estradizione del ricorrente avrebbe
conseguenze nefaste per la sua famiglia, comportando i normali inconve-
nienti certo seri ma legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena detenti-
va. Su questo punto il ricorso deve ugualmente essere respinto.
5. L'estradando osserva, infine, che il sistema detentivo rumeno non offrireb-
be sufficienti garanzie di tutela dei diritti umani. Tenuto conto della sua gio-
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vane età, la detenzione in un carcere di massima sicurezza non rappresen-
terebbe la soluzione più idonea, anche in ragione dei suoi disturbi depres-
sivi.
5.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU
o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali
diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra-
danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca
il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci-
sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto
garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo
indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base
della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con-
sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso
l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che
non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione mi-
nima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, defi-
nito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in
contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in-
ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356
consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140
consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005,
consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale pe-
nale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44
del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9).
Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro
genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.;
DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
5.2 Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle condi-
zioni detentive vigenti in Romania, rilevando che allo stato attuale non vi
sono elementi che permettono di evidenziare problemi generalizzati a livel-
lo di rispetto dei diritti umani (v. sentenze RR.2010.132 del 4 ottobre 2010,
consid. 5 e RR.2009.341 del 12 marzo 2010, consid. 7, con le relative sen-
tenze del Tribunale federale 1C_460/2010 del 12 novembre 2010 e
1C_173/2010 del 10 maggio 2010; cfr. anche Amnesty International Report
2010 pag. 268 e seg.). La Romania ha del resto ratificato la CEDU, il Patto
ONU II così come le convenzioni contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti adottate dall'ONU (RS 0.105) e dal Consiglio
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d'Europa (RS 0.106), accettando dunque regolari controlli ad opera dei
competenti organi destinati all'uopo. Essa è inoltre membro dell'Unione eu-
ropea dal 1° gennaio 2007, la cui Commissione esamina ad intervalli rego-
lari i progressi in atto anche nell'ambito della riforma della giustizia.
Per quanto concerne i disturbi depressivi avanzati dal ricorrente, si ram-
menta che la malattia, ancorché dimostrata - ciò che non è il caso nella fat-
tispecie -, non costituisce un motivo d'esclusione della cooperazione inter-
nazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giu-
gno 2003, consid. 2.1 e referenze citate). Sarà compito dell'autorità estera
valutare le condizioni di salute dell'estradando e adottare, attraverso l'appa-
rato sanitario dell'istituto carcerario, le misure che si renderanno necessa-
rie.
Visto quanto precede, le censure formulate dal ricorrente in questo ambito,
peraltro scarsamente motivate, devono essere disattese.
6. Il ricorso è dunque respinto.
7. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di
ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av-
vocato (art. 65 cpv. 2 PA).
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha scarsamente allegato e documentato la
sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.19, act. 3.1), la quale
risulta tuttavia credibile, sia sulla base dell'incarto (v. in particolare act. 6.3
e 6.5) che in virtù della sua giovane età e della sua problematica biografia
professionale. Il ricorso non era inoltre sin dall'inizio privo di probabilità di
successo, segnatamente meritando un particolare approfondimento giudi-
ziario la questione della pena irrogabile in relazione con la minore età del-
l'estradando al momento della commissione dei reati all'estero, soprattutto
alla luce delle particolarità legate al diritto penale minorile svizzero rispetto
a quello rumeno (v. supra consid. 3.2). Di conseguenza, al ricorrente deve
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essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Nadir Guglielmoni
è confermato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente pro-
cedura.
7.3 Essendo stato ammesso il beneficio del gratuito patrocinio, la presente
sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in vir-
tù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
7.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu-
nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in
virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle
spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2
del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF;
RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie,
l'indennità è fissata a fr. 2'500.-- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. L'Ufficio federale di giustizia renderà attente le autorità rumene alle esi-
genze esposte al considerando 3.2.2 in ambito di diritto penale minorile.
3. Non sono prelevate spese.
4. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Gugliel-
moni un importo di fr. 2'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del pa-
trocinatore d'ufficio.
Bellinzona, 15 giugno 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola-
ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
LTF).
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