Sentenza del 30 novembre 2011
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione all'Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2011.246
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Fatti:
A. A. ha fatto l'oggetto in Italia di due ordinanze di custodia cautelare in carce-
re. La prima (n. 25845/95 R.G.N.R. – n. 6476/99 R.G. G.I.P.) è stata emes-
sa il 22 febbraio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Napoli per associazione per delinquere aggravata nonché diversi
reati di contrabbando aggravato (v. atto 55a UFG). La seconda ordinanza
(n. 129/01-21 R.G.N.R. – D.D.A. – n. 1257/01 R.G. G.I.P.) è stata emessa il
19 febbraio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Bari per i reati di associazione di tipo mafioso aggravato nonché di con-
trabbando aggravato (v. atto 55b UFG). In sostanza, al suddetto viene con-
testato di essere capo e promotore, unitamente ad altri, di una organizza-
zione di primissimo piano dedita al traffico internazionale di tabacchi.
B. Il 5 marzo 2003 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto formalmente l'e-
stradizione di A., richiesta alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito:
UFG) non ha potuto dare seguito positivo in quanto all'epoca la Svizzera
non concedeva l'estradizione per reati di contrabbando.
C. Dopo l'entrata in vigore per la Svizzera e l'Italia, il 12 dicembre 2008, della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
l'UFG, con note diplomatiche dell'11 marzo e 31 dicembre 2009, domanda-
va alle autorità italiane se mantenevano la loro domanda d'estradizione.
Con risposte del 13 e 15 gennaio seguenti, la Procura generale presso la
Corte di Appello di Napoli risp. Bari confermavano la loro richiesta, la prima
precisando che il 6 luglio 2006 l'estradando era stato condannato in primo
grado dal Tribunale di Napoli ad una pena di sette anni e sei mesi di reclu-
sione, sentenza impugnata e quindi non ancora cresciuta in giudicato. La ri-
chiesta d'estradizione veniva parimenti ribadita il 22 gennaio 2010 dal Mini-
stero della giustizia italiano.
D. Parallelamente alla procedura estradizionale in questione, il 26 settembre
2008 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) inoltrava
al Tribunale penale federale un atto d'accusa contro dieci persone, tra le
quali l'estradando, per titolo di organizzazione criminale e riciclaggio di de-
naro. Informate della procedura svizzera – con l'invio anche dell'atto d'accu-
sa di cui sopra –, le autorità italiane hanno mantenuto le loro richieste. Con
sentenza dell'8 luglio 2009 (SK.2008.18), il Tribunale penale federale assol-
veva l'estradando dai reati contestatigli, decisione che veniva tuttavia annul-
lata dal Tribunale federale il 22 febbraio 2011, con rinvio della causa all'i-
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stanza precedente, dov'è tuttora pendente, per nuovo giudizio (sentenza
6B_121/2010).
E. La richiesta d'estradizione del 5 marzo 2003 è stata notificata a A. il 21 feb-
braio 2011. Nel suo interrogatorio avvenuto il medesimo giorno, egli ha di-
chiarato di opporsi alla sua estradizione all'Italia.
F. Considerato il nulla osta del Tribunale penale federale alla consegna dell'e-
stradando alle autorità italiane, a condizione tuttavia che lo stesso fosse ri-
consegnato alla Svizzera per il dibattimento che avverrà tra il 16 ed il
20 gennaio 2012, l'UFG, con decisione del 31 agosto 2011, ha concesso
l'estradizione di A.
G. Il 23 settembre 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la summen-
zionata decisione, postulandone l'annullamento.
H. Mediante osservazioni del 20 ottobre 2011 l'UFG ha proposto di dichiarare il
ricorso privo di oggetto per quanto riguarda i fatti relativi all'ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere emanata il 22 febbraio 2000 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in quanto la richiesta di e-
stradizione sarebbe stata ritirata su tale punto; esso ha chiesto invece di re-
spingere il gravame per il resto.
I. Nella sua replica del 15 novembre 2011 il ricorrente ha ribadito le conclu-
sioni presentate in sede ricorsuale.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), dell'art. 37
cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità pe-
nali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 19 cpv. 2 del rego-
lamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui
ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla noti-
ficazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile
in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempe-
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stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ri-
correre (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an-
zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Re-
pubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Pro-
tocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la
Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, non-
ché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel-
l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sia priva di
motivazione, violando così il suo diritto di essere sentito. Essa non permet-
terebbe infatti di comprendere per quali reati l'estradizione è stata conces-
sa, con il rischio ch'egli possa essere perseguito in Italia per i medesimi fatti
oggetto della procedura penale svizzera.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (R. ZIMMERMANN, La coopération
giudiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 472).
Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113
consid. 3). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte
dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente
l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di e-
sprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella
fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di-
spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v.
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DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale fe-
derale 1C_159/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3, 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del
30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472)
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motiva-
zione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo
in condizione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fon-
data per emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cogni-
zione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag.
17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
2.2 Nella fattispecie, la decisione impugnata elenca esattamente per quali fatti
l'estradizione è stata concessa, ossia tutti quelli menzionati in maniera par-
ticolareggiata nelle già citate ordinanze di custodia cautelare in carcere
emesse dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Napoli e
Bari alla base della rogatoria del 5 marzo 2003 – anche se alla fine, visto il
ritiro della rogatoria da parte delle autorità napoletane, solo i fatti dell'ordi-
nanza barese rimangono determinanti (v. act. 55b UFG) –, fatta eccezione
per quelli relativi ai tabacchi lavorati all'estero introdotti in Montenegro e al
riciclaggio del denaro ricavato dalle diverse attività criminali. Per quanto ri-
guarda il pericolo di essere estradato per i medesimi fatti oggetto della pro-
cedura svizzera, va ricordato che il principio del ne bis in idem può essere
invocato soltanto in presenza di una sentenza definitiva (v. art. 54 CAS e 9
CEEstr; v. anche PAUL-LUKAS GOOD, Die Schengen-Assozierung der
Schweiz, tesi di laurea, San Gallo 2010, pag. 93 e riferimenti), ciò che non
è in concreto il caso, né in Italia né in Svizzera. Le censure in questo ambi-
to vanno pertanto respinte.
3. L'estradando contesta l'applicabilità della CAS. La procedura estradizionale
sarebbe infatti stata avviata allorché tale convenzione non era ancora in vi-
gore. Nella misura in cui l'unico reato contestatogli dovesse essere quello
di contrabbando sul territorio italiano, farebbe difetto il requisito della dop-
pia punibilità, reato che secondo lui sarebbe comunque prescritto secondo
il diritto svizzero.
3.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi
della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o
con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno
un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1
AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta
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dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune
o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81
consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve
procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do-
manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un
esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la
dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero,
ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza
tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que-
sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid.
3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag.
594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle
due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124
II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Se l'estradizione è richiesta per diverse in-
frazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per
ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
3.2 In Svizzera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le
norme applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle ri-
guardanti la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non so-
no disposizioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte
salve delle eccezioni esplicitamente previste nei trattati in materia – sono
applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro entrata in vigore.
La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'altronde, non in-
sorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al momento in cui la
domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia di estradizione
quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore al momento
della decisione sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò
sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se il fatto per-
seguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato
richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non
sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e del-
la conclusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assi-
stenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da
accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello
Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per
una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF
122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 con-
sid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003,
consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del
29 novembre 2007, consid. 4.3). Ne consegue che in virtù degli art. 2 n. 1 e
15 n. 1 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera,
l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della
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Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schen-
gen (RS 0.360.268.1), nelle relazioni di cooperazione in materia penale con
l'Italia in materia di estradizione sono applicabili anche gli art. 59 e segg.
CAS. In virtù dell'art. 63 CAS le Parti contraenti si impegnano, conforme-
mente alla Convenzione ed al trattato citati all'art. 59, ad estradare fra di lo-
ro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente ri-
chiedente per una delle infrazioni di cui all'art. 50, paragrafo 1 o da esse ri-
cercate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pro-
nunciata per tale infrazione. L'art. 50 paragrafo 1 prevede che le Parti con-
traenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al
trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul va-
lore aggiunto e di dogane (v. anche DTF 136 IV 88 consid. 3, nonché le
sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.116 dell'8 luglio 2009,
consid. 6.5.1, e RR.2009.315 del 29 marzo 2010, consid. 2.2).
3.3 Orbene, alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è d'uopo
costatare che per i reati di contrabbando aggravato di tabacchi contestati al
ricorrente in Italia la CAS è certamente applicabile, anche se i fatti perse-
guiti sono antecedenti all'entrata in vigore della convenzione in questione.
Per quanto riguarda più particolarmente il rispetto della condizione della
doppia punibilità, v'è da rilevare che, come indicato nell'ordinanza di custo-
dia cautelare barese, il ricorrente è oggetto in Italia di una procedura pena-
le per i reati di associazione di tipo mafioso aggravato (art. 416-bis CP ita-
liano) e contrabbando aggravato (art. 282 lett. d, 295 lett. d e 296 D.P.R.
23.1.1973 n. 43; art. 2 Legge 18.1.1994 n. 50). L'art. 416-bis CP italiano
prevede pene detentive da tre a nove anni di reclusione, mentre l'art. 295
lett. d D.P.R. 23.1.1973 n. 43 commina la reclusione da tre a cinque anni.
Come rilevato dall'UFG nella decisione impugnata, il ricorrente è sospettato
di aver assunto un ruolo di primo piano in seno ad un'associazione di
stampo camorristico-mafioso dedita ad attività criminali (v. act. 1.1 pag. 5).
Egli avrebbe partecipato, in qualità di promotore, organizzatore e dirigente,
all'importazione, prima in Montenegro e poi in Italia, di grossi quantitativi di
tabacchi lavorati all'estero, reimpiegando i proventi di tale attività, unita-
mente a quelli di altre attività illecite, in Svizzera. Il trasporto dei tabacchi
sarebbe avvenuto grazie a società e con merce di copertura, utilizzando
documenti accompagnatori falsi. I fatti sarebbero stati commessi tra il 1996
ed il 1998, con un'ingente sottrazione di tasse doganali (v. atto 55b UFG).
Se perseguiti in Svizzera, tali fatti sarebbe senz'altro sussumibili al reato di
truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (introdotto
dal n. I 2 della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l'attuazione
delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore
dal 1° febbraio 2009; RU 2009 361 e segg.), il quale prevede una pena de-
tentiva sino a cinque anni. In queste condizioni, il requisito della doppia pu-
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nibilità giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr e l'art. 35 cpv. 1 AIMP è pacificamente da-
to.
4. L'insorgente solleva anche la questione della prescrizione ritenendo altresì
che le procedure penali italiane, compresa quella estradizionale, violino il
principio della celerità, ritenuto che le ordinanze di custodia cautelare in
carcere napoletana e barese, compresi i fatti ivi descritti, risalerebbero a
più di dieci anni fa, senza che le autorità inquirenti e requirenti estere ab-
biano concluso alcunché.
4.1 L'art. 10 CEEstr prevede che l'estradizione non sarà consentita se la pre-
scrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della
Parte richiedente o della Parte richiesta.
4.2 In concreto, l'UFG, con fax del 4 ottobre 2011, ha chiesto al Ministero della
Giustizia italiano se i fatti oggetto delle ordinanze di custodia cautelare in
carcere napoletana e barese fossero prescritti o meno (v. atti 239 e 241
UFG). L'autorità italiana, con fax del 13 ottobre 2011, ha informato l'autorità
elvetica che i fatti relativi all'ordinanza napoletana erano effettivamente
prescritti, ragione per cui, per i medesimi la rogatoria era da considerarsi ri-
tirata. Su questo punto il ricorso deve dunque essere considerato privo
d'oggetto. Il Ministero della Giustizia italiano ha invece confermato la richie-
sta d'estradizione per i fatti contenuti nell'ordinanza barese, affermando che
"nessuna variazione, per contro, risulta, allo stato, rispetto alla richiesta di
estradizione formulata con riguardo all'ordinanza di custodia cautelare in
carcere del 19.2.2001, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bari, la cui vigenza è stata da ultimo confermata con la nota della Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di Bari dell'11.1.2011" (v. atto 247
UFG). Quest'ultima autorità, pur confermando, in data 14 ottobre 2011, che
"l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Tribunale di Bari in data
19.2.2001 – in relazione a reati non prescritti – è ancora vigente e persiste
l'interesse all'estradizione" (v. atto 248 UFG), non ha in realtà risposto alla
precisa richiesta dell’UFG che domandava ragguagli sulla prescrizione co-
me è tenuto e legittimato a fare in virtù dell’art. 10 CEEstr. Orbene in que-
sto campo le autorità svizzere dipendono molto dalla completezza delle in-
formazioni fornite dallo Stato estero, tanto più laddove, come nel caso spe-
cifico, l’assodata prescrizione da parte della Corte di appello di Napoli (v.
act. 1.2) presenta dei risvolti tecnici di diritto italiano altamente complessi.
Da parte delle autorità italiane ci si poteva dunque attendere una risposta
più precisa nelle spiegazioni ed inequivocabile nelle conclusioni. Si tratta di
una questione decisiva, tanto più che dal confronto tra le ordinanze di cu-
stodia cautelare in carcere napoletana e barese si evince che i reati conte-
stati al ricorrente nelle due procedure sono simili e in gran parte identici,
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ossia associazione di tipo mafioso aggravato (art. 416-bis CP italiano), ri-
spettivamente associazione per delinquere (art. 416 CP italiano) e contrab-
bando aggravato (art. 282 lett. d, 295 lett. d e 296 D.P.R. 23.1.1973 n. 43;
art. 2 Legge 18.1.1994 n. 50), reati che sarebbero stati commessi al più
tardi nel 1999 per quanto concerne la procedura napoletana e nel 1998 per
quanto attiene alla procedura barese. A queste condizioni questa Corte non
è in grado di valutare la sussistenza o meno di un potenziale motivo ostati-
vo all’estradizione quale la prescrizione giusta l’art. 10 CEEstr, per cui
l’estradizione non può essere concessa ed il ricorso va accolto. L'UFG è
comunque abilitato ad intervenire nuovamente presso l'autorità richiedente
allo scopo di ottenere precisi ragguagli in merito ai fatti rimproverati al ricor-
rente dalle autorità di Bari non ancora prescritti. In tale evenienza l'UFG
chiederà all'autorità richiedente di indicare in modo chiaro e distinto le fatti-
specie non ancora prescritte di cui all'ordinanza di custodia cautelare in
carcere del 19 febbraio 2001 del Giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Bari.
5. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità
di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a doman-
da, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e rela-
tivamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio
(art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF).
L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato
dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta-
ta. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi
(art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato
non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro
dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero ap-
prezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, si giustifica di fissare
l'indennità a fr. 3'000.-- (IVA compresa), la quale è messa a carico dell'UFG
in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è accolto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 3'000.-- a
titolo di ripetibili.
Bellinzona, 1° dicembre 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola-
ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
LTF).
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