Sentenza dell'11 maggio 2011
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pascal Cattaneo,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Romania
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2011.84+RP.2011.12
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Fatti:
A. Il 13 ottobre 2004 la Pretura di Slobozia (Romania) ha condannato A. ad
una pena di tre anni di carcere per avere, mentre la sua patente era sospe-
sa, guidato un'auto in stato d'ebrietà, per essersi sottratto ad un controllo
del tasso d'alcolemia nonché per aver lasciato il luogo di un incidente da lui
provocato senza l'autorizzazione della polizia. Tale giudizio è stato confer-
mato in appello in data 20 dicembre 2004 dal Tribunale di Ialomita. Esso è
cresciuto in giudicato il 18 gennaio 2005. Una seconda condanna a due
anni e tre mesi di carcere è stata pronunciata contro il suddetto dalla Pretu-
ra di Slobozia il 18 ottobre 2004 per aver guidato un auto mentre la sua pa-
tente era sospesa nonché per essersi sottratto ad un controllo del tasso di
alcolemia, decisione non impugnata e divenuta definitiva il 23 novembre
2004. Entrambe le pene sono comprensive della revoca del beneficio della
condizionale per una precedente condanna di un anno di detenzione per
fatti analoghi emessa dalla Pretura di Fetesti (Romania) l'8 gennaio 2002.
B. Il 13 luglio 2006 Interpol Bucarest ha chiesto alle competenti autorità sviz-
zere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Quest'ultimo è pure
stato oggetto il 17 novembre 2010 di una segnalazione internazionale nel
sistema d'informazione Schengen (SIS) su domanda delle autorità rumene.
Il predetto è stato arrestato il 1° dicembre 2010 in base ad un'ordinanza di
arresto provvisorio dello stesso giorno emesso dall'Ufficio federale di giusti-
zia (in seguito: UFG). Il fermo è avvenuto ad opera delle autorità di polizia
del Cantone Ticino, le quali lo hanno condotto al Penitenziario cantonale
"La Stampa" di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo inter-
rogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha dichiarato di esse-
re la persona indicata nell'ordine di arresto, ma si è opposto alla sua estra-
dizione in via semplificata alla Romania. Il 2 dicembre 2010 l'UFG ha ema-
nato l'ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti dello stesso.
C. Il 20 dicembre 2010 il Ministero della giustizia rumeno ha chiesto formal-
mente l'estradizione di A., la quale è stata concessa mediante decisione del
22 febbraio 2011 dell'UFG.
D. Il 25 marzo 2011 l'estradando ha interposto ricorso contro la decisione di
estradizione, postulando l'annullamento della stessa, la sua definitiva scar-
cerazione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.
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E. Mediante osservazioni del 14 aprile 2011 l'UFG ha confermato la propria
decisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
F. Nella sua replica del 26 aprile 2011 il ricorrente ha ribadito le conclusioni
presentate in sede ricorsuale.
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei
reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni
d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della de-
cisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previ-
sto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estra-
dando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il
9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del
15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo
1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 di-
cembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che i processi a suo carico in Romania si sono svolti in
dispregio dei diritti della difesa. Allo stesso non sarebbero infatti mai stati
notificati ordini di comparizione alle udienze. Egli ritiene che le procedure
estere siano state caratterizzate da gravissime deficienze procedurali.
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2.1 Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui
contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Par-
te Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una per-
sona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia-
ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiu-
tare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale
non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona ac-
cusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte ri-
chiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il
diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa de-
cisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in que-
stione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a persegui-
re l’estradato.
L'art. 2 AIMP prevede altresì che la domanda di cooperazione in materia
penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedi-
mento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del
Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d).
2.2 In concreto, il 24 dicembre 2010 l'UFG, riferendosi alle procedure sfociate
nelle sentenze del 13 e 18 ottobre 2004, ha interpellato le autorità rumene
circa il rispetto o meno da parte dell'autorità giudiziaria estera dei diritti del-
la difesa dell'estradando. Con scritto del 29 dicembre seguente il Ministero
della Giustizia rumeno ha dichiarato, per quanto riguarda la prima procedu-
ra, che A. si è presentato all'udienza del 14 giugno 2004, postulando il rin-
vio del processo al fine di poter assumere un difensore di fiducia, senza pe-
rò più ripresentarsi. A seguito di ciò, l'autorità giudiziaria rumena ha nomi-
nato allo stesso un avvocato d'ufficio (v. act. 4.10). Per quanto concerne il
secondo procedimento, l'autorità estera afferma che l'estradando si è pre-
sentato all'udienza del 21 luglio 2004 senza però esprimere la volontà di
essere difeso da un difensore di fiducia. Difeso da un avvocato d'ufficio, e-
gli è stato interrogato dal Tribunale rumeno (v. ibidem). Essendo stato cita-
to, in entrambi i procedimenti, con ordine di accompagnamento eseguito
dalla polizia, egli non potrebbe chiedere di essere nuovamente giudicato.
Le affermazioni del Ministero della Giustizia rumeno, alle quali, in virtù del
principio della buona fede tra Stati (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopéra-
tion judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, pag.
199 e segg. n. 205 e segg.), non vi è ragione di non dar credito, non lascia-
no trasparire violazioni dei diritti della difesa del ricorrente. Quest'ultimo era
ben cosciente delle procedure in corso a suo carico e, dopo un'iniziale ap-
parizione ad entrambi i dibattimenti – apparizioni che permettono di dedurre
che egli deve aver ricevuto le citazioni a comparire –, ha sempre omesso di
parteciparvi senza addurre particolari motivi per il suo comportamento. Cer-
to, le autorità estere avrebbero potuto citarlo a comparire con la forza, ma il
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fatto che vi abbiano rinunciato non permette di concludere che la procedura
contumaciale sia stata irregolare. Anche il CPP svizzero non prevede del
resto l'obbligo di disporre l'accompagnamento coattivo prima di avviare la
procedura contumaciale giusta gli art. 366 e segg. CPP, nella misura in cui
sono dati i presupposti dell'art. 366 cpv. 4 CPP (v. FRANZ RIKLIN, StPO-
Kommentar, Zurigo 2010, n. 2 ad art. 366, pag. 565). Il fatto che le autorità
giudiziarie rumene abbiano in effetti minacciato l'accompagnamento coatti-
vo ma vi abbiano poi apparentemente rinunciato suscita certamente qual-
che perplessità, ma ciò non toglie che il qui ricorrente abbia consapevol-
mente ed ingiustificatamente omesso di comparire alle ulteriori udienze cui
era regolarmente convocato. Non va del resto dimenticato che conforme-
mente al principio "olim praesens semper praesens" (GÉRARD PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006,
pag. 735 n. 1170) anche in Svizzera se l'imputato è presente all'apertura
del dibattimento e si assenta successivamente senza il consenso del tribu-
nale, le eventuali assenze non rendono necessaria una procedura speciale
e il dibattimento ordinario continua il suo corso (JOHN NOSEDA, Codice sviz-
zero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2
ad art. 366). Egli ha altresì potuto beneficiare in entrambi i casi di un difen-
sore d'ufficio, per cui non si vede quali vizi procedurali gravi possano esse-
re addebitati alle autorità giudiziarie estere e per quale motivo i processi
debbano essere ripetuti (v. comparativamente anche art. 368 cpv. 3 CPP
svizzero). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va respinta.
3. L'insorgente ritiene che i fatti a suo carico giudicati dalle autorità rumene
costituiscano dei casi bagatella.
3.1 Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza
del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non con-
tiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come
l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile,
sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di li-
bertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federa-
le 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del
12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza
lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevan-
te o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle
pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale
1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT
MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 4
ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di as-
sistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione
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sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale
1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n. 1
CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi.
La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena
pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59
consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, sulla base
degli art. 78, 79 e 81 del Codice penale rumeno, a due pene: una di tre an-
ni di carcere per avere, mentre la sua patente era sospesa, guidato un'auto
in stato d'ebrietà, per essersi sottratto ad un controllo del tasso d'alcolemia
nonché per aver lasciato il luogo di un incidente da lui provocato senza l'au-
torizzazione della polizia; l'altra di due anni e tre mesi di carcere per aver
guidato un auto mentre la sua patente era sospesa nonché per essersi sot-
tratto ad un controllo del tasso di alcolemia. Così come sono state descritte
dall'autorità estera, le condotte in questione corrispondono ai reati di guida
in stato di inattitudine, di elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida, di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio non-
ché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, risp. giusta gli
art. 91, 91a, 92 e 95 n. 2 della legge federale sulla circolazione stradale
(LCStr; RS 741.01), per i quali sono comminate pene massime di tre anni
di detenzione. La condizione ostativa del caso irrilevante non è certo data.
La censura del ricorrente deve pertanto essere disattesa.
4. Secondo il ricorrente la pena complessiva di cinque anni e tre mesi per i
reati in questione apparirebbe scioccante e in aperto contrasto con il senti-
mento della giustizia. In questo senso, la richiesta estera violerebbe l'ordine
pubblico svizzero.
4.1 In base all'art. 1a AIMP, l'assistenza giudiziaria è fornita tenendo conto dei
diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico ed di altri interessi
essenziali della Svizzera.
4.2 Nella fattispecie, va innanzitutto rilevato che le sanzioni alle quali l'autore di
un reato si espone all'estero non possono essere un criterio per rifiutare
l'assistenza a motivo della difesa dell'ordine pubblico (v. sentenza del Tri-
bunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5; ZIMMERMANN,
op. cit., pag. 663 n. 709; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 6c). Fatti salvi i
casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richie-
sta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionato-
rio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4;
sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid.
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2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio
2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la
Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo
Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati
(sentenza 1A.118/2004 consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la
Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla
CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto
che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, op.
cit., n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali). Ciò detto, le pene
irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esa-
gerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui
rimproverati, ove si consideri che tali atti sono stati reiterati nel tempo, che
la recidiva specifica è palese e che la pericolosità sociale di simili condotte
non va comunque sottovalutata. Occorre peraltro ribadire che in Svizzera i
reati di guida in stato di inattitudine qualificata (v. art. 91 cpv. 1 seconda
frase LCStr richiamato l'art. 55 cpv. 6 LCStr), di elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida (v. art. 91a cpv. 1 LCStr), di inosser-
vanza dei doveri in caso d'infortunio (v. art. 92 cpv. 2 LCStr) nonché di gui-
da senza licenza di condurre o nonostante revoca (v. art. 95 n. 2 LCStr)
possono essere puniti con una pena detentiva sino a tre anni (v. supra
consid. 3.2), e che in virtù dell'art. 49 cpv. 1 CP il quadro edittale salirebbe
fino a quattro anni e mezzo di detenzione. Se si considera inoltre che la
pena complessiva è comunque già comprensiva di una revoca della condi-
zionale alla pena detentiva di un anno inflitta l'8 gennaio 2002 della Pretura
di Fetesti, la quale vista la DTF 134 IV 241 andrebbe in ogni caso conteg-
giata separatamente, ci troveremmo quindi al di sotto del tetto massimo
della cornice edittale svizzera. Anche tale censura va dunque respinta. Ciò
non toglie che dall'esposto dei fatti dell'autorità richiedente sembrerebbe
trasparire che la pena condizionale revocata sia stata conteggiata due vol-
te, ovvero sia nella sentenza del 13 che in quella del 18 ottobre 2004
(v. act. 4.11 pag. 2 e 3 nonché act. 1.1 pag. 5). In applicazione dell'art. 13
CEEStr urge quindi che l'UFG chiarisca con l'autorità rumena le ragioni di
questa apparente incongruenza.
5. A prescindere da ciò, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né
per concedere la richiesta scarcerazione immediata. L'estradizione potrà
però intervenire solo quando sarà stata chiarita l'effettiva durata della pena
da scontare.
6. Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
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6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di
ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un av-
vocato (art. 65 cpv. 2 PA).
6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha, nei limiti dati dalla sua situazione, debita-
mente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. in-
carto RP.2011.12, act. 3) ed il suo ricorso non era sin dall'inizio privo di pro-
babilità di successo, segnatamente meritando la questione della severità
delle pene pronunciate all'estero un approfondimento giudiziario, ragione
per cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita.
L'avv. Pascal Cattaneo è designato quale patrocinatore d'ufficio del ricor-
rente nella presente procedura.
6.3 Essendo stato ammesso il beneficio del gratuito patrocinio, la presente
sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in vir-
tù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
6.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribu-
nale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in
virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle
spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2
del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS
173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie,
l'indennità è fissata a fr. 2'500.-- (IVA inclusa).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. L'estradizione è concessa alle condizioni esposte al consid. 4.2.
3. La richiesta di scarcerazione è respinta.
4. Non sono prelevate spese.
5. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Pascal Cattaneo un
importo di fr. 2'500.-- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinatore
d'ufficio.
Bellinzona, 12 maggio 2011
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Cattaneo
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati viola-
ti elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
LTF).
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