Sentenza del 4 aprile 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.214
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol-
trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Va-
noni e altre persone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in se-
guito: Gruppo Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilan-
cio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, me-
diante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito in-
genti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri,
conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della roga-
toria è stato investito il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento
penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni, Silvio Berlusconi, Frank A-
grama, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di
appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e rici-
claggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inam-
missibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in
particolare sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del
13 marzo 2001; 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 set-
tembre 2002; 1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003
dell'11 marzo 2004; 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193,
195 e 196/2005 del 1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre
2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in
Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo
Fininvest, divenuto poi Mediaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la
vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di
diritti televisivi a società del gruppo stesso.
C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle
competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine
per titolo di riciclaggio riguardo al conto n. 1 denominato "B.", presso UBS
SA, intestato ad A. e C., la citata Procura italiana, con complemento del
24 ottobre 2005 (diciannovesima domanda integrativa), ha chiesto di ese-
guire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi docu-
menti bancari di diverse società, amministrate dall'indagato Frank Agrama,
presso l’UBS SA in Svizzera e di sequestrare i conti dei quali A. era titolare
risp. contitolare, sui quali sarebbero stati effettuati importanti bonifici prove-
nienti dalle menzionate società. Con decisione di entrata nel merito e inci-
dentale del 25 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e
ordinato le misure richieste. Con sentenza 1A.291/2005 del 14 novembre
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2005 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto
amministrativo presentato da A. contro la decisione incidentale.
D. Dopo aver respinto un'istanza di riesame e di revoca parziale del seque-
stro, mediante decisione di chiusura del 18 agosto 2006 il MPC ha ordinato
la trasmissione all'Italia, tra l'altro, di documentazione bancaria relativa al
conto n. 1, di cui aveva ordinato il blocco degli averi (circa 13 milioni di
franchi), cointestato ad A. e al di lei padre C.
E. Avverso tale decisione A. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, gravame respinto da quest'ultimo con sentenza del
1°novembre 2007 (1A.204/2006).
F. Con istanza di riesame del 19 ottobre 2011, momentaneamente sospesa e
reiterata il 23 maggio 2012, C. e A. hanno postulato la revoca del sequestro
della relazione n.1. nonché del conto n. 2 presso UBS SA, quest'ultimo in-
testato solo alla seconda, domanda respinta dal MPC con decisione del
10 agosto seguente.
G. A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del
conto n. 1 nonché del conto n. 2 presso UBS SA.
A conclusione delle loro osservazioni del 5 ottobre 2012 l'UFG ed il MPC
postulano la reiezione del ricorso.
H. Con memoriale di replica del 12 ottobre 2012 la ricorrente si è riconfermata
nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
I. In data 10 gennaio 2013 questa Corte ha invitato le parti a prendere posi-
zione su un'affermazione dell'autorità rogante, secondo la quale le somme
sequestrate in Svizzera costituirebbero corpo di reato anche del capo E del
decreto di rinvio a giudizio del 18 ottobre 2011 del Giudice per l'udienza
preliminare per riciclaggio di circa 117 milioni di dollari.
L. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 il MPC ha dichiarato in sostan-
za di non avere alcuna ragione, in virtù del principio della buona fede tra
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Stati, per dubitare della suddetta affermazione, rimandando agli argomenti
già presentati nella decisione impugnata.
L'UFG, nel suo scritto del medesimo giorno, si è imposto una certa ritenu-
tezza nel prendere posizione sulla suddetta affermazione, riguardando la
questione esclusivamente il diritto italiano. Esso ha tuttavia precisato che
quest'ultimo contemplerebbe la possibilità di procedere alla confisca per il
reato di riciclaggio anche se il reato a monte, nel caso specifico l'appropria-
zione indebita, fosse prescritto, ciò che non sarebbe comunque il caso nel-
la fattispecie.
Con scritto del 21 gennaio 2013, la ricorrente ha affermato, in sostanza,
che la rogatoria presentata alla Svizzera nel 2005 riguarda esclusivamente
il reato di appropriazione indebita. L'estensione delle indagini al reato di ri-
ciclaggio, avvenuta nel 2009, sarebbe stata strumentale, tesa ad ovviare ai
problemi di prescrizione legati al crimine a monte presentatisi con il trascor-
rere del tempo. Nessuna rogatoria sarebbe stata presentata alle autorità
elvetiche per il reato di riciclaggio. L'insorgente contesta in ogni caso l'im-
porto di 117 milioni di dollari avanzato dall'autorità rogante, ridimensionan-
dolo semmai in 39.46 milioni di dollari.
M. Il 23 gennaio 2013 la presente autorità ha invitato la ricorrente, il MPC e
l'UFG a prendere posizione sulle osservazioni del 21 gennaio 2013 inoltrate
dalle altre parti alla procedura.
N. Il 4 febbraio seguente il MPC ha confermato la sua posizione, precisando in
particolare, da una parte, che la validità formale della rogatoria aveva ora-
mai già fatto l'oggetto di una decisione di chiusura cresciuta in giudicato e,
dall'altra, che l'estensione delle indagini all'estero era del tutto legittima.
L'UFG, con missiva dello stesso giorno, ha rinunciato a presentare nuove
osservazioni, ribadendo le proprie conclusioni espresse nei suoi precedenti
scritti.
Con osservazioni del 13 febbraio 2013, accompagnate da un parere giuri-
dico stilato dal Prof. D. dell'11 febbraio 2013, la ricorrente ha confermato la
sua posizione.
Il 20 febbraio 2013 tali scritti sono stati inoltrati alle parti per conoscenza.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-
l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione
del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re-
clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 10 agosto 2012
che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto n. 1 dell'insor-
gente presso l'UBS a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto della cri-
ticata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b
AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid.
1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come
una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribu-
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nale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne
consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata
all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art.
80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto
per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta
giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente
ammissibile. Il gravame è per contro irricevibile per quanto attiene al conto
n. 2 presso UBS, in quanto non oggetto della decisione impugnata.
2. La ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi i principi della garanzia
della proprietà e della proporzionalità. L'autorità d'esecuzione avrebbe
mantenuto il sequestro dei suoi conti bancari per un importo totale di
USD 11'600'000 allorquando esisterebbero paralleli blocchi di relazioni di
pertinenza delle società E. Ltd., F. Ltd., G. Ltd. e H. Ltd. per un importo
complessivo di USD 117'000'000 valori che già coprirebbero il provento
dell'appropriazione indebita contestata in Italia quantificato dal Giudice per
l'Udienza Preliminare (in seguito: GUP) presso il Tribunale di Milano (v. act.
1.4), con conferma della Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), in
USD 13'260'071.25. Le suddette società sarebbero direttamente toccate
dalla procedura estera, diversamente dai titolari dei conti oggetto dell'impu-
gnativa, i quali non sarebbero né indagati in Italia né in alcun modo collega-
ti alle indicate società e ai loro azionisti.
2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato
per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
2.2 Nella sua sentenza del 1° novembre 2007 il Tribunale federale affermava,
riguardo al blocco del conto n. 1, che "le pretese dello Stato richiedente,
anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifestamente
infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente connesso ai fat-
ti esposti nel complemento in esame (…). La criticata misura rispetta quin-
di, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficien-
te con i fatti perseguiti" (v. sentenza 1A.204/2006 consid. 5.7). L'Alta Corte
aggiungeva poi che "è comunque palese che, allo scopo di evitare un'ec-
cessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non
potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a
che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non
eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmes-
si dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni,
sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un
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termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se
gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento.
Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea
di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere
ordinato il dissequestro del conto" (v. ibidem).
2.3 In una sentenza RR.2010.135-138 del 4 ottobre 2010 riguardante un ricor-
so interposto dalle società E. Ltd., F. Ltd., G. Ltd. e H. Ltd. contro il blocco
di conti di loro pertinenza, per un ammontare complessivo di circa
USD 117'000'000, ordinato dal MPC per la medesima inchiesta italiana per
la quale è stato sequestrato il conto n. 1, questa Corte aveva avuto modo di
rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la
quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giu-
dizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v.
consid. 4.1 di suddetta sentenza). Potendo, ad ogni modo, il contenuto del-
la richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art.
423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI
CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale.
Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad
art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di
reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza
preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli im-
putati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano non-
ché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati"
(v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù
degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati
anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ot-
tobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio, che quan-
tifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della
prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'im-
porto di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da I. ad J.
tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale de-
creto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012
(v. act. 1.5). Quanto precede avrebbe potuto indurre a considerare non più
giustificato il blocco totale degli averi delle società di cui sopra, le quali
hanno anch'esse contestato con un nuovo gravame una decisione del MPC
del 10 agosto 2012 che confermava il blocco delle loro relazioni bancarie
(v. RR.2012.215-218). Sennonché, con il summenzionato decreto viene
contestato a K. e L., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank
Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 3 intestato a
F. Ltd., n. 4 intestato a F. Ltd. e n. 5 intestato a E. Ltd., tutti presso UBS a
Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio
ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186
mln proveniente dal conto corrente di J. presso Irish National Bank di Du-
- 8 -
blino nonché la somma di $ 10,50 mln proveniente dal conto G. Ltd. presso
Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto
di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso
nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Sulla base di quanto
precede, il Tribunale penale federale ha ritenuto che non appaiono più mo-
tivi per il mantenimento integrale dei sequestri al di là della somma di USD
87'686'000 nonché dei fondi di pertinenza della società H. Ltd., dato che
nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal GUP
non vengono contestati versamenti di valori di origine criminale sul conto di
sua pertinenza (cfr. RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in basso; senten-
za RR.2012.215-218, consid. 2.4). Ciò che risulta determinante per il pre-
sente litigio è che il suddetto decreto del 18 ottobre 2011 non contempla
neppure versamenti di valori di origine criminale sul conto n. 1 di pertinenza
della ricorrente. Al riguardo, il MPC, con scritto del 23 gennaio 2012 (v. act.
7.6), aveva posto il seguente quesito all'autorità rogante, più precisamente
al Sost. Procuratore M. (v. domanda n. 4): "Nella Sua lettera del 18 maggio
2010 ci ha informato che il GUP deciderà anche sul sequestro degli averi.
Nella decisione del GUP del 18 ottobre 2011 invece non è fatto riferimento
né al conto n. 1 né a A. E soprattutto non è stato fatto nessun commento in
merito al denaro bloccato in Svizzera e al suo destino. Per quale motivo?".
Il MPC chiedeva inoltre "se il GUP non ha deciso in merito al sequestro, chi
deciderà in merito al destino del denaro bloccato in Svizzera e concreta-
mente al conto bloccato n.1 e quando?" (v. act. 7.6, domanda n. 5). Con
missiva del 16 febbraio 2012 l'autorità italiana rispondeva che "l'udienza
preliminare relativa al caso Mediatrade è durata un considerevole lasso di
tempo stante le difficoltà di individuare date d'udienza compatibili con gli
impedimenti istituzionali di Silvio Berlusconi, all'epoca Presidente del Con-
siglio. Si è ritenuto quindi opportuno non introdurre una domanda di seque-
stro avanti al GIP (recte: GUP; v. act. 7.10) – che comunque è competente
solo per le decisioni relative al rinvio a giudizio e non è il giudice del merito
– e rimettere queste valutazioni al giudice del dibattimento", aggiungendo
che "il Tribunale di Milano, II Sezione Penale, all'esito del giudizio dovrà
necessariamente decidere con sentenza di merito in ordine al denaro in
sequestro" (v. act. 7.8, pag. 2-3). Tenuto conto del fatto che in realtà il de-
creto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, confermato dalla Corte
suprema di Cassazione (v. act. 1.5), circoscrive la materia su cui il giudice
del merito dovrà statuire, con evidenti conseguenze anche sui valori confi-
scabili, le risposte fornite dall'autorità rogante non sono soddisfacenti. Se-
condo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'al-
tro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'in-
dicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costi-
tuiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato
- 9 -
deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere ap-
prossimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere defini-
tiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pub-
blico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di con-
sentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di pro-
cedura penale esplicato, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza
di chiarezza e precisione si ripercuote naturalmente anche per quanto ri-
guarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G.
CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP italiano) ed è espressione
dei principi di cui all'art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU (v. CHRISTOPH
GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menchenrechtskonven-
tion, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI,
Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e
segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz,
4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.). In concreto, non contemplando il
decreto che dispone il giudizio né il conto n. 1 né i presunti atti di riciclaggio
compiuti con l'ausilio del medesimo, non si vede come ci possano ancora
essere margini per una confisca di detto conto. Per tacere del fatto che i
valori sequestrati nei conti correttamente citati nel decreto del GUP copri-
rebbero comunque le pretese confiscatorie attualmente ancora ipotizzabili
(v. sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4).
Tuttavia, prima di procedere allo sblocco del conto n. 1 di pertinenza della
ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare
alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di espor-
re i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del
principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale co-
munque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC
dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle mo-
tivazioni di cui al consid. 2.3 di questa sentenza dando pedissequamente
alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12
n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vin-
colanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno il seque-
stro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
2.4 Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è quindi accolto.
3. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63
cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di
ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda,
assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamen-
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te elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale
penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1
RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure
davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero ap-
prezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro
dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12
cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 5'000.--
(IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pub-
blico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2
PA.
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché pro-
ceda come definito al consid. 2.3.
3. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà
alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo
di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 8 aprile 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Raffaele Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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