Sentenza del 4 aprile 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
tutte rappresentate dagli avv. Luigi Mattei e Paolo Berna-
sconi,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.215-218
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol-
trato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Va-
noni e altre persone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in se-
guito: Gruppo Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilan-
cio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, me-
diante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito in-
genti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri,
conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della roga-
toria è stato investito il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
B. Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento
penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni, Silvio Berlusconi, Frank A-
grama, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di
appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e rici-
claggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inam-
missibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in
particolare sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del
13 marzo 2001; 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 set-
tembre 2002; 1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003
dell'11 marzo 2004; 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193,
195 e 196/2005 del 1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre
2005). Anche nell’ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in
Italia concernono l’illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo
Fininvest, divenuto poi Mediaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la
vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificiosamente maggiorati, di
diritti televisivi a società del gruppo stesso.
C. In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle
competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine
per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del
13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire
ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti
bancari di diverse società presso l’UBS SA in Svizzera e di sequestrarne gli
averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 otto-
bre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure
richieste.
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D. Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la tra-
smissione all'Italia della documentazione relativa alle relazioni in questione.
Esso ha inoltre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A.
Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. presso l’UBS per un ammontare complessivo
di fr. 150'900'000.--, corrispondente a circa USD 118'000'000. Il 29 ottobre
2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società
contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in ogget-
to, decretando che l’ammontare del presumibile provento dei reati non era
manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli
averi sequestrati e i reati perseguiti all’estero era sufficiente (v. sentenza
del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6).
E. In data 30 giugno 2010, dopo che il Tribunale penale federale evidenziava
un diniego di giustizia commesso dall'autorità d'esecuzione, la quale era
rimasta silente di fronte a diverse richieste di dissequestro inoltrate dalle
suddette società (v. sentenza RR.2009.186-189 del 18 maggio 2010), il
MPC ha emesso una formale decisione, mediante la quale respingeva le
domande di revoca del sequestro del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7
agosto 2008, 9 ottobre 2008, 25 maggio 2009 e 2 giugno 2010. Statuendo
sul ricorso presentato da A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. contro la suddetta
decisione, il Tribunale penale federale, con sentenza del 4 ottobre 2010, ha
confermato i sequestri contestati (v. sentenza RR.2010.135-138).
F. L'8 giugno 2012 le società di cui sopra hanno postulato la revoca parziale
del sequestro dei conti di loro pertinenza presso UBS SA, domanda respin-
ta dal MPC con decisione del 10 agosto seguente.
G. A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. hanno interposto ricorso contro la suddetta
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le chiedendo l'annullamento della stessa ed il dissequestro parziale dei
conti bloccati.
A conclusione delle loro osservazioni del 4 ottobre 2012 l'UFG ed il MPC
postulano la reiezione del ricorso.
H. Con memoriale di replica del 15 ottobre 2012 le ricorrenti si sono riconfer-
mate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
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I. In data 10 gennaio 2013 questa Corte ha invitato le parti a prendere posi-
zione su un'affermazione dell'autorità rogante, secondo la quale le somme
sequestrate in Svizzera costituirebbero corpo di reato anche del capo E del
decreto di rinvio a giudizio del 18 ottobre 2011 del Giudice per l'udienza
preliminare per riciclaggio di circa 117 milioni di dollari.
L. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 il MPC ha dichiarato in sostan-
za di non avere alcuna ragione, in virtù del principio della buona fede tra
Stati, per dubitare della suddetta affermazione, rimandando agli argomenti
già presentati nella decisione impugnata.
L'UFG, nel suo scritto del medesimo giorno, si è imposto una certa ritenu-
tezza nel prendere posizione sulla suddetta affermazione, riguardando la
questione esclusivamente il diritto italiano. Esso ha tuttavia precisato che
quest'ultimo contemplerebbe la possibilità di procedere alla confisca per il
reato di riciclaggio anche se il reato a monte, nel caso specifico l'appropria-
zione indebita, fosse prescritto, ciò che non sarebbe comunque il caso nel-
la fattispecie.
Con scritto del 21 gennaio 2013, le ricorrenti hanno affermato, in sostanza,
che la rogatoria presentata alla Svizzera nel 2005 riguarda esclusivamente
il reato di appropriazione indebita. L'estensione delle indagini al reato di ri-
ciclaggio, avvenuta nel 2009, sarebbe stata strumentale, tesa ad ovviare ai
problemi di prescrizione legati al crimine a monte presentatisi con il trascor-
rere del tempo. Nessuna rogatoria sarebbe stata presentata alle autorità
elvetiche per il reato di riciclaggio. Esse contestano in ogni caso l'importo di
117 milioni di dollari avanzato dall'autorità rogante, ridimensionandolo
semmai in 39.46 milioni di dollari.
M. Il 23 gennaio 2013 la presente autorità ha invitato le ricorrenti, il MPC e
l'UFG a prendere posizione sulle osservazioni del 21 gennaio 2013 inoltrate
dalle altre parti alla procedura.
N. Il 4 febbraio seguente il MPC ha confermato la sua posizione, precisando in
particolare, da una parte, che la validità formale della rogatoria aveva ora-
mai già fatto l'oggetto di una decisione di chiusura cresciuta in giudicato e,
dall'altra, che l'estensione delle indagini all'estero era del tutto legittima.
L'UFG, con missiva dello stesso giorno, ha rinunciato a presentare nuove
osservazioni, ribadendo le proprie conclusioni espresse nei suoi precedenti
scritti.
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Con osservazioni del 13 febbraio 2013, accompagnate da un parere giuri-
dico stilato dal Prof. E. dell'11 febbraio 2013, le ricorrenti hanno confermato
la loro posizione.
Il 20 febbraio 2013 tali scritti sono stati inoltrati alle parti per conoscenza.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-
l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione
del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re-
clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
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Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 10 agosto 2012
che ha confermato i sequestri dei valori depositati sui conti delle insorgenti
presso l'UBS a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto delle criticate mi-
sure d'assistenza, A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd sono legittimate a ricorre-
re (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va procedu-
ralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid.
2; TPF 2011 174 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2011.123 del 31 gennaio 2012, consid. 2.2). Ne consegue che, da una
parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pre-
giudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e,
dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni inci-
dentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le
normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
2. Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata violi la garanzia della
proprietà ed il principio della proporzionalità. L'autorità d'esecuzione avreb-
be mantenuto il sequestro di loro conti bancari per un importo totale di USD
117'000'000, allorquando il Giudice per l'Udienza Preliminare (in seguito:
GUP) presso il Tribunale di Milano (v. act. 1.4), con conferma della Corte
suprema di Cassazione (v. act. 1.5), avrebbe quantificato il provento
dell'appropriazione indebita contestata in Italia in USD 13'260'071.25, im-
porto che, a causa della prescrizione, dovrebbe diminuire ulteriormente.
2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato
per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
2.2 Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, questa Corte, nella sua
sentenza del 4 ottobre 2010, aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di
contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del pro-
vento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il
MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. RR.2010.135-138, consid.
4.1). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio
ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale
italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Com-
mentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurispruden-
ziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conse-
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guenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, se-
condo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le
decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente
sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al
sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138
consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a
OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la
loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso
un decreto che dispone il giudizio che quantifica il provento del reato di ap-
propriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in
USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corri-
spondente alle somme accreditate da F. ad G. tra il 31 marzo 2004 ed il
30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dal-
la Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto prece-
de indurrebbe a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi
delle società ricorrenti, essendo questi assai più elevati della somma in
questione. Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a H.
e I., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella
loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 1 intestato a B. Ltd., n. 2 in-
testato a C. Ltd. e n. 3 intestato a A. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di a-
ver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi
dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln prove-
niente dal conto corrente di G. presso Irish National Bank di Dublino non-
ché la somma di $ 10,50 mln proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of
the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appro-
priazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel peri-
odo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Risulta evidente che quanto
precede deve essere preso in considerazione da questa Corte per determi-
nare l'importo che deve rimanere sequestrato in Svizzera. Da respingere in
questo ambito sono le censure ricorsuali riguardo alla presunta illiceità
dell'estensione delle indagini per riciclaggio a H. e I., avvenuta nel 2009.
Trattandosi di un'inchiesta molto complessa che dura oramai da diversi an-
ni, è naturale e comprensibile che nel corso della stessa possano essere
emersi elementi che hanno permesso, col tempo, di meglio chiarire i fatti,
segnatamente i flussi di denaro. Le informazioni contenute nello scritto del
9 dicembre 2011 (v. act. 7.5), frutto della corretta e normale attività di verifi-
ca dell'autorità d'esecuzione della validità di una domanda di assistenza,
costituiscono un complemento rogatoriale legittimo e anche logico, visto
che riguarda il presunto riciclaggio del denaro oggetto della presunta ap-
propriazione indebita per la quale è stata presentata la rogatoria nel 2005,
riciclaggio contestato formalmente a H. e I. dal 2009. È vero che la decisio-
ne impugnata non dedica particolare attenzione al reato di riciclaggio in
questione, anche se poi nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 (v. act.
12 pag. 2) il MPC dichiara di non dubitare "dell'affermazione fornita dal
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pubblico ministero italiano in merito all'entità del corpo del reato, che viene
quantificato per il capo di riciclaggio a ca. 117 milioni di euro". La presente
Corte deve tenere comunque in considerazione tutti gli elementi dell'incarto
per statuire sulla validità di una rogatoria, non essendo vincolata dagli ar-
gomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1;
131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). Le ricorrenti sono
state altresì messe in condizione di prendere posizione sullo scritto del
9 dicembre 2011 inviato dall'autorità rogante, in ossequio al loro diritto di
essere sentite. Per tacere del fatto che le informazioni contenute in detto
scritto figuravano già nella richiesta di rinvio a giudizio del 9 marzo 2010 ed
erano comunque parte del fascicolo processuale della presente causa
(v. act. 1.21).
2.3 Relativamente alla problematica della prescrizione dei reati oggetto di in-
dagine all'estero, occorre innanzitutto rilevare che la risposta alla domanda
se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato
rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Ad ogni modo, in
concreto, va rilevato che i sequestri contestati poggiano attualmente anche
sul presunto reato di riciclaggio di denaro contestato a H. e I. in Italia, "de-
naro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata
ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4
pag. 7). Giusta l'art. 170 comma 1 del Codice penale italiano, quando un
reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si e-
stende all'altro reato (in questo ambito v. anche LUIGI DOMENICO CERQUA, Il
delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis C.P.), in Ermanno Cap-
pa/Luigi Domenico Cerqua [curatori], Il riciclaggio di denaro, Milano 2012,
pag. 91). Questo implica la possibilità per il giudice italiano di confiscare il
provento del reato di riciclaggio di denaro quand'anche il crimine a monte,
nel nostro caso l'appropriazione indebita, fosse prescritto. Ciò corrisponde
del resto alla giurisprudenza vigente in Svizzera sulla prescrizione dell'art.
305bis CP (v. DTF 126 IV 255 consid. 2bb). Per tacere del fatto che l'ostaco-
lo della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto, di cui all'art. 18
n. 4 lett. c CRic, in virtù del sopraccitato principio di favore (v. supra consid.
1.2) non risulta qui opponibile (A. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/M. SIMONEK,
Internationale Rechtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 76).
2.4 Appurato quanto precede, occorre esaminare, alla luce degli atti dell'incar-
to, se i sequestri contestati debbano o meno essere confermati nella loro
integralità. Occorre innanzitutto rilevare che nel decreto che dispone il giu-
dizio del 18 ottobre 2011, il quale è stato confermato dalla Corte suprema
di cassazione il 18 maggio 2012 (v. act. 1.5), il conto n. 4 presso UBS inte-
stato a D. Ltd., a differenza dei conti delle altre ricorrenti, non viene in alcun
modo menzionato come possibile vettore di denaro d'origine criminale
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(v. act. 1.4 pag. 6), fatto già evidenziato da questa Corte nella sua senten-
za del 4 ottobre 2010 (v. sentenza del Tribunale penale federale
RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in fine), senza però che questo abbia
portato ad ulteriori spiegazioni né dal MPC né dall'autorità rogante, la quale
nemmeno lo menziona nella sua risposta del 16 febbraio 2012 (v. act. 7.8).
Per detto conto, con un saldo il 31 dicembre 2011 di USD 3'592'204 (v. act.
7.11), non appaiono più esserci motivi per mantenerne il sequestro, dato
che non si vede come allo stadio attuale della procedura in Italia, dopo il ci-
tato passaggio dello scoglio del decreto del GUP (v. supra consid. 2.2) e
all'interno del perimetro invalicabile posto dal principio accusatorio (v. art. 6
n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL,
Europäische Menchenrechtskonvention, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e
segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a
ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e
segg.), vi siano ancora margini per ipotizzare in maniera proceduralmente
legittima un legame fra il conto in questione e gli atti di riciclaggio rimprove-
rati a H. e I., ma neppure con gli imputati del reato a monte, segnatamente
con Frank Agrama e le società a lui riconducibili (v. act. 1.4 pag. 2 e seg.).
In questo ambito occorre rilevare che secondo l'art. 417 CPP italiano la ri-
chiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chia-
ra e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei rela-
tivi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite
(lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e
cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle in-
dagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'a-
zione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di
detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in
modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e
del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicato, 16a ediz., Na-
poli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote
naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio
(v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429
CPP). Ciò precisato, secondo il decreto summenzionato, H. e I. avrebbero
occultato sui conti intestati a B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd., oggetto della decisio-
ne impugnata, una somma complessiva di USD 77'186'000 proveniente dal
conto corrente di G. presso Irish National Bank di Dublino nonché una
somma di USD 10'500'000 proveniente dal conto B. Ltd.. presso Bank of
the West Los Angeles; in totale dunque USD 87'686'000 (v. act. 1.4 pag. 6,
capo e, lett. a). È a torto che l'autorità d'esecuzione e l'autorità rogante
sommano, apparentemente, a tale importo USD 30'000'000 menzionati alla
lett. b del capo e), il quale prevede che H. e I. "trasferivano in data
24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto C. Ltd. presso UBS Lugano complessivi
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$ 30 milioni a favore del conto 5 presso UBS Hong Kong intestato ad A.
Ltd. – somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da
parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong
Kong al conto A. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente
ritrasferite, tra il 12 ed il 20 gennaio 2006, a favore dei conti C. Ltd. e B.
Ltd. presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriusci-
te dai conti C. Ltd. e B. Ltd. con la dicitura security transfer". Come ben si
comprende, la somma di USD 30'000'000 di cui sopra è in realtà già com-
presa nell'importo di USD 87'686'000, fatto sul quale questa autorità, nella
sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. pag. 8), aveva già attirato l'attenzione.
Anche su tale punto, il MPC e l'autorità rogante non hanno preso posizione.
In questo senso, anche per i conti di pertinenza di B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd.,
non appaiono più esserci motivi per il mantenimento integrale del seque-
stro, nella misura in cui al di là della somma di USD 87'686'000 non si vede
come allo stadio attuale della procedura i valori in questione potrebbero
ancora formare in futuro oggetto di confisca.
2.5 Tuttavia, prima di procedere ad uno sblocco sia del conto di D. Ltd. che dei
conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., in applicazione dell'art.
12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i ca-
si in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del manteni-
mento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra
Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo
della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio
alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.4 di
questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30
giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta
risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra
esposte, se mantenere o revocare parzialmente i sequestri. Dovesse rite-
nere confermate le ragioni di una revoca dei sequestri oltre la citata soglia
di USD 87'686'000, l'autorità d'esecuzione, prima di emanare una decisione
formale in tal senso, dovrà di nuovo interpellare l'autorità rogante, fissando-
le un nuovo termine di 30 giorni, affinché si determini sulle modalità di dis-
sequestro, indicando, per quanto riguarda i conti intestati alle società B.
Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., quelli su cui sono ancora ipotizzabili confische nel
perimetro indicato dalla decisione del GUP del 18 ottobre 2011, non es-
sendo possibile, per questa Corte, alla luce della documentazione agli atti,
definire dei criteri più precisi di ripartizione fra di essi. Diverso invece il caso
per il conto n. 4 presso UBS SA, intestato a D. Ltd., il quale, in caso di con-
ferma delle ragioni del dissequestro, andrebbe sbloccato nella sua totalità,
senza necessità di raccogliere ulteriori informazioni. La decisione sui se-
questri del MPC sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
- 11 -
3. Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di
una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es-
sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con-
sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi-
nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio
della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini-
ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il
rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv.
1 Cost.) o di urtare l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF
126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo,
la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In
questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana
tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente
dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva an-
cora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assi-
stenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale
federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine
per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati
da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 a-
gosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata dei
sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige anche che si tenga
conto del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale
penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni
per un sequestro legato alle inchieste messicane riguardanti il clan Salinas
(TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
In concreto, già è stato evidenziato il grado di complessità dell'inchiesta ita-
liana, il quale permette senz'altro di riferirsi ai principi giurisprudenziali svi-
luppati nel quadro delle cause Marcos e Salinas (v. sentenza RR.2010.135-
138 consid. 4.2.1). Alla luce di tali principi, la durata dei sequestri litigiosi –
di poco più di sette anni – non può ancora considerarsi critica. L'autorità
d'esecuzione si è del resto attivata, anche posteriormente alla summenzio-
nata sentenza, per ottenere informazioni sullo stato dell'avanzamento del
procedimento penale in corso in Italia, il quale ha continuato a fare dei pro-
gressi (v. act. 7.2 e segg.) e non vi è ragione per ritenere che questo atten-
to monitoraggio non prosegua regolarmente anche in futuro.
Ferme restando le considerazioni di cui al consid. 2, le censure concernenti
la durata in quanto tale del sequestro vanno pertanto respinte.
4. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto.
- 12 -
5.
5.1 Parzialmente soccombenti le ricorrenti devono sopportare una parte delle
spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa
di giustizia ridotta è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e gli art. 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162) richiamato l’art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a
fr. 5'000.-- a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo del-
le spese di fr. 10'000.-- già versato. Il saldo di fr. 5'000.-- è restituito alle ri-
correnti.
5.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità
di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman-
da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati-
vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le
quali comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quel-
le di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche
(art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle
procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo
il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momen-
to dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota del-
le spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un ono-
rario di fr. 5'000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a cari-
co del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore
giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
- 13 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché pro-
ceda come definito al consid. 2.5. Per il resto la decisione impugnata va con-
fermata.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 10'000.-- già versato. La cassa del
Tribunale penale federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 5'000.--.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alle ricorrenti un importo
di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 8 aprile 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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