Sentenza del 22 gennaio 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.220
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Fatti:
A. Il 10 ottobre 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha inoltrato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per
titolo di traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, rogatoria sfociata
nel 2001, tra l'altro, nel sequestro, ad opera del Ministero pubblico del Can-
tone Ticino, della relazione n. 1 presso banca B., a Z., intestata alla predet-
ta, nonché nell'invio alle autorità italiane della relativa documentazione
bancaria (v. atto 2 MP/TI, doc. a e c).
B. Il 3 luglio 2009 il Ministero pubblico ticinese ha contattato l'autorità rogante
al fine di ottenere informazioni sullo stato della procedura penale italiana a
carico di A., chiedendo inoltre se vi fosse sempre un interesse al manteni-
mento del sequestro del suddetto conto (v. atto 2 MP/TI, doc. e).
C. Con scritto del 23 febbraio 2010 l'autorità inquirente italiana ha postulato la
conferma del sequestro in questione, precisando che, da una parte, A. è
stata oggetto in Italia dell'applicazione di una misura di prevenzione antima-
fia personale e patrimoniale resasi da poco definitiva; dall'altra, ella è stata
condannata in primo grado alla pena di sei anni di reclusione e ad una mul-
ta di EUR 14'000.-- per diversi delitti di usura, fatti commessi dal 2002
al 2005. Preannunciando una richiesta di confisca dei beni della A. in Sviz-
zera, l'autorità italiana ritiene che gli stessi siano il provento delle attività
criminali gestite dalla predetta in collegamento con gli interessi criminali di
suo marito C. (v. atto 2 MP/TI, doc. f).
D. Non ricevendo nessuna ulteriore comunicazione da parte italiana, il 6 lu-
glio 2012 il Ministero pubblico ticinese ha ripreso contatto con l'autorità ro-
gante, chiedendo informazioni sui procedimenti penali in corso a carico di
A. e sulla preannunciata richiesta di confisca dei valori sequestrati su suolo
elvetico, fissando all'uopo un termine di due mesi, pena il dissequestro del
conto bloccato (v. atto 2 MP/TI, doc. h).
E. Il 16 luglio 2012 la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale or-
dinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera una nuova domanda
d’assistenza giudiziaria nell’ambito, questa volta, di un procedimento di mi-
sure di prevenzione aperta nei confronti di A.. Con la loro rogatoria, le auto-
rità inquirenti italiane hanno postulato il sequestro della relazione n. 1 pres-
so banca B., a Z., intestata alla predetta. Esse sospettano che le somme di
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denaro ivi confluite costituiscano il frutto o il reimpiego delle attività delin-
quenziali commesse o gestite dalla A. in contesti di criminalità organizzata
(narcotraffico ed usura), anche in collegamento con gli interessi illeciti del
marito C., presunto boss mafioso. La misura cautelare si fonderebbe sulla
macroscopica sproporzione tra la complessiva entità del saldo attivo della
predetta relazione bancaria e i modesti redditi leciti dichiarati dalla A. nel
corso degli anni (v. atto 1 MP/TI).
F. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 5 settem-
bre 2012, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato nel merito della
commissione rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando il seque-
stro degli averi, quasi due milioni di franchi, e della documentazione relativi
alla relazione di cui sopra (v. atto 3 MP/TI).
G. In data 13 settembre 2012 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta de-
cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
chiedendo lo sblocco dei valori depositati sul suo conto.
H. A conclusione delle loro osservazioni del 24 ottobre 2012, il Ministero pub-
blico ticinese e l'Ufficio federale di giustizia hanno postulato la reiezione del
gravame.
I. Con memoriale di replica del 2 novembre 2012, trasmesso all'UFG e al Mi-
nistero pubblico ticinese per conoscenza, l'insorgente si è riconfermata nel-
le conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'
organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza-
zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei
reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
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in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione di entrata in materia ed inci-
dentale del Ministero pubblico ticinese del 5 settembre 2012, mediante la
quale è stato ordinato il sequestro dei valori depositati sul conto dell'insor-
gente presso la banca B. a Z. In quanto titolare del conto oggetto della criti-
cata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP
e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6
pag. 82).
2. La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla
chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata,
congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le
decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im-
pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile
mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure
mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero
(art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la
decisione impugnata è una decisione di chiusura oppure incidentale, come
definita dall'autorità d'esecuzione, in modo tale da stabilire se l'entrata in
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materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irre-
parabile.
2.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi-
stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai
sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale
1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo
vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o re-
spinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i
casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di
chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1
unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale deci-
sione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa
comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più es-
sere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).
2.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo
conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a
scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando
si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o
dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio
del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed e-
secutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce
una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte
dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa
penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'as-
sistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad
uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori
a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo
la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste
una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e
5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre
2008, consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale si-
stema possa sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i se-
questri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza pos-
sono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze
procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010,
consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari
sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far ri-
esaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la propor-
zionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di
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dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del
Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1).
2.3 Nella fattispecie, il sequestro del conto oggetto della misura litigiosa risale
al 23 aprile 2001. Esso è stato ordinato nell'ambito di una prima rogatoria
del 1996 concernente una procedura penale per traffico di stupefacenti e
riciclaggio a carico della ricorrente (v. supra lett. A). Sebbene la seconda
rogatoria del 16 luglio 2012 (v. supra lett. E), tendente all'ottenimento del
sequestro del medesimo conto, abbia basi diverse dalla prima, ossia un
procedimento di prevenzione patrimoniale aperto nei confronti di A., essa
va considerata in realtà come un'istanza di conferma del sequestro origina-
rio. La richiesta di riesaminare la legalità della misura coercitiva in questio-
ne, in atto da più di dieci anni, è giustificata. A livello procedurale è quindi
d'uopo considerare la decisione impugnata come una decisione di chiusura
e non incidentale come indicato dall'autorità d'esecuzione. Ne consegue
che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esi-
stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e
cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le
decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni
previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente am-
missibile.
3. La ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione di conferma del seque-
stro del suo conto sia immotivata.
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motiva-
zione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in gra-
do di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione
di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17;
125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Nel ca-
so concreto il Ministero pubblico ticinese, seppur in maniera sintetica, ha
sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la deci-
sione impugnata e a confermare il sequestro, evidenziando il contenuto del
decreto di sequestro del 13 luglio 2012 emanato dal Tribunale di Milano,
Sezione autonoma Misure di Prevenzione, nel quale la ricorrente viene in-
dicata come persona dedita "a traffici delittuosi (riciclaggio e reinvestimento
di illeciti profitti, in parte provento della ventennale attività di narcotraffico
diretta dal marito C. e in parte frutto della continuata consumazione di ulte-
riori delitti, fra cui usura, frodi fiscali, fatti di bancarotta frudolenta oltre che
vicende di narcotraffico), da cui ha tratto proventi tali da garantire a lei e al
suo nucleo famigliare un tenore di vita e la formazione di patrimonio del tut-
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to sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati" (v. act. 1.1 pag. 2). In definiti-
va, la ricorrente conosceva i motivi della conferma del sequestro e dispo-
neva di sufficienti informazioni per valutare se contestare la misura coerciti-
va. La censura va quindi respinta.
4. L'insorgente contesta la sussistenza del requisito della doppia punibilità. A
suo dire, la domanda di confisca preannunciata dalle autorità italiane non
potrà trovare alcuna effettiva esecuzione in Svizzera, paese in cui la confi-
sca prima dell'accertamento della responsabilità penale non è prevista da
alcuna base legale.
4.1 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la natura e le caratteristiche
della procedura di prevenzione patrimoniale italiana, confermandone la sua
validità quale fondamento di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti
in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura pre-
senta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o ri-
conosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza
di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli
oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una
"causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 con-
sid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 di-
cembre 2010).
4.2 È tuttavia necessario che nello Stato richiedente vi sia una competenza re-
pressiva, quand'anche le autorità non intendano esercitarla. L'assistenza
giudiziaria internazione in materia penale può essere accordata unicamen-
te ad uno Stato in grado di perseguire i comportamenti costitutivi di reato
(DTF 126 II 212 consid. 6b; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 564). Dovendo
essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la
competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta,
tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manife-
sta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Il decreto di sequestro del 13 luglio 2012
emesso dal Tribunale di Milano evidenzia la sussistenza di indizi sufficienti
per sospettare A. di appartenere al sodalizio criminale dedito al narcotraf-
fico e all'usura riconducibile al marito C., presunto boss mafioso (v. atto 1
MP/TI). L'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è punita in Italia sul-
la base dell'art. 416-bis CP italiano, disposizione che va messa in relazione
con l'art. 1 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale "la presente legge
si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che
perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle as-
sociazioni di tipo mafioso". La ricorrente è cittadina italiana e vive in Italia,
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Paese in cui è pure radicata l'associazione criminale di cui egli è indiziata di
fare parte, ossia la mafia. Visto quanto precede, non vi sono dubbi circa la
competenza repressiva delle autorità penali italiane.
4.3 In definitiva, assodato il carattere penale del procedimento di prevenzione
patrimoniale nonché la competenza repressiva delle autorità giudiziarie ita-
liane, la censura della ricorrente va respinta.
5. Secondo la ricorrente i reati ipotizzati dalle autorità inquirenti italiane alla
base del contestato sequestro sarebbero largamente prescritti.
La ricorrente omette di considerare che la risposta alla domanda se
l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato roga-
to bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del
29 ottobre 2007, consid. 3.9). L'insorgente disattende altresì che, in base a
consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria interna-
zionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della
prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi
di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione eu-
ropea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale
sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP non contiene disposizioni che escludono la
concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione pena-
le. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante inter-
pretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, con-
sid.3.3). La censura va quindi disattesa.
6. La ricorrente sostiene che la decisione contestata sia lesiva del principio
della proporzionalità. La somma sequestrata sarebbe largamente superiore
ai valori contemplati nella sentenza di primo grado e in ogni caso certamen-
te sconnessa da qualsiasi ipotesi di reato.
6.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato
per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
6.1.1 In concreto, la ricorrente è oggetto in Italia di una procedura di prevenzione
patrimoniale in quanto indiziata di appartenere ad un'organizzazione crimi-
nale dedita al narcotraffico e all'usura, reato quest'ultimo sulla base del
quale è stata condannata il 16 aprile 2009 - unitamente a D., E. e C. - ad
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una pena di sei anni di reclusione e a EUR 14'000.-- di multa (v. atto 1
MP/TI). L'autorità rogante ritiene che i valori depositati sulla relazione se-
questrata, la cui entità sarebbe in contraddizione con i redditi dichiarati,
siano da ricollegare alle attività illecite svolte dalla ricorrente in seno all'or-
ganizzazione criminale facente capo al marito, presunto boss mafioso. Il
legame tra detto conto ed il procedimento di prevenzione patrimoniale ita-
liano risulta pertanto evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la
legalità del sequestro in sé.
6.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, nel suo decreto del 13 lu-
glio 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione,
ha ordinato il sequestro di tutti i valori depositati sulla relazione di pertinen-
za della ricorrente "potendosi ragionevolmente ritenere, rebus sic stantibus,
che le somme di denaro ivi confluite costituiscano il frutto o il reimpiego del-
le attività delinquenziali commesse o gestite dalla A. in contesti di criminali-
tà organizzata (narcotraffico ed usura), anche in collegamento con gli inte-
ressi illeciti del marito C. di primario allarme sociale per lunghissimo tempo.
La misura cautelare si fonda, allo stato, sulla macroscopica sproporzione
tra la complessiva entità del saldo attivo della predetta relazione bancaria e
i modesti redditi leciti dichiarati dalla A. nel corso di molti anni" (v. atto 1
MP/TI). Il Tribunale di Milano osserva inoltre che "nel corso delle approfon-
dite indagini patrimoniali effettuate nell'ambito dell'originario procedimento
di prevenzione era altresì emerso che D. aveva costituito società per far
confluire all'estero i consistenti proventi delle attività di narcotraffico, usura,
riciclaggio e false fatturazioni condotte in proprio e nell'interesse del proprio
antico boss (il già citato C.) e che i conti correnti di E., personali o intestati
alla F., sono stati utilizzati per far confluire sui conti correnti della A. ingenti
somme di denaro che non trovano alcuna lecita giustificazione" (v. ibidem).
Quanto precede permette di ritenere che tutti i valori depositati sul conto
della ricorrente possano essere di origine criminale, ragione per cui il se-
questro va confermato nella sua totalità.
6.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di
una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es-
sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con-
sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi-
nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio
della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini-
ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il
rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26
cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126
II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la
misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In
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questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana
tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente
dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva an-
cora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata
del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto,
trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Mar-
cos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un
ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di
valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside-
razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi-
ge anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta.
In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio-
nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas
(TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
6.3 Nella fattispecie, si rileva che nel decreto del 13 luglio 2012 il Tribunale di
Milano ha fissato un udienza al 12 dicembre 2012 per la discussione in or-
dine alla richiesta di confisca dei valori depositati sul conto sequestrato in
Svizzera. Ad oggi questa Corte non ha purtroppo ricevuto nessuna infor-
mazione sull'esito di tale udienza. Orbene, se è vero che il sequestro con-
testato è in essere oramai dal 2001 e che lo stesso poggia, dal 13 lu-
glio 2012, su nuove basi, - quest'ultimo fatto potrebbe infatti indurre a cre-
dere che le basi precedenti fossero insufficienti, visto che la ricorrente è sì
stata condannata, ma non vi è stata nessuna decisione di confisca dei valo-
ri depositati sul conto bloccato in Svizzera - prima di decidere sull'eventuale
dissequestro dei beni della ricorrente occorre, anche alla luce della gravità
delle condotte a lei rimproverate, conoscere l'esito finale della procedura in
corso in Italia. In definitiva, al Ministero pubblico ticinese è fissato un termi-
ne di tre mesi a partire dalla crescita in giudicato della presente sentenza
per ottenere informazioni presso l'autorità rogante sullo stato di avanza-
mento della procedura in Italia e sulla data alla quale l'autorità giudiziaria i-
taliana si pronuncerà in merito alla confisca dei fondi sequestrati in Svizze-
ra alla ricorrente. In caso contrario, il conto di pertinenza della ricorrente
dovrà essere dissequestrato.
6.4 Riassumendo, la censura legata alla violazione del principio della propor-
zionalità è respinta ed il sequestro è confermato.
7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
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LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena-
le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a
fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Al Ministero pubblico del Cantone Ticino è fissato un termine di 90 giorni a
partire dalla crescita in giudicato della presente sentenza per ottenere presso
l'autorità rogante le informazioni di cui al considerando 6.3.
3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 22 gennaio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista
d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiud i-
zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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