Sentenza del 13 marzo 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A. LTD.,
2. B.,
rappresentati dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numeri degli incarti: RR.2012.275+276 / RP.2012.76-77
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Fatti:
A. Il 13 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bu-
sto Arsizio (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza
giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.,
D. e B. per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare) e
truffa aggravata (art. 640 CP italiano). Ai predetti vengono contestati fatti
plurimi commessi ai danni della Comunità europea e/o Regione Calabria
attribuibili ai componenti della famiglia di B., gerenti della società E. Srl, di-
chiarata fallita il 10 novembre 2006 dal Tribunale fallimentare di Busto Arsi-
zio. L'autorità italiana sospetta che ingenti somme di denaro sottratte illeci-
tamente alla massa di creditori della suddetta società siano state versate
su conti in Svizzera riconducibili agli indagati. Con la domanda di assisten-
za, l'autorità rogante postula - tra l'altro - il blocco e l'invio della relativa do-
cumentazione dei seguenti conti presso la banca F. di Lugano: conto n. 1
intestato a A., conto n. 2 intestato a B. e conto n. 3 intestato alla società G.
SA, precisato che di quest'ultimo conto si chiede il blocco e la documenta-
zione unicamente della "Rubrica C" riguardante B.
B. Mediante decisione di entrata nel merito e incidentale del 15 novembre
2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato
in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando una
serie di misure, fra le quali il sequestro delle relazioni di cui sopra.
C. Il 26 novembre 2012 la società A. Ltd. e B. hanno interposto ricorso contro
la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale chiedendone, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento, con conseguente dissequestro dei conti di loro pertinenza.
A conclusione delle sue osservazioni del 20 dicembre 2012 l’Ufficio federa-
le di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato l'inammissibilità del ricorso.
Con scritto del 21 dicembre 2012 il MPC ha chiesto che il gravame sia re-
spinto nella misura della sua ammissibilità.
D. In data 10 gennaio 2013 l'avv. Luca Marcellini ha comunicato al Tribunale
penale federale "di aver assunto il mandato di patrocinare il signor B.
nell'ambito delle procedure penali e rogatoriali in corso a suo carico, come
da procura che allego in copia". Formulando esplicita riserva di eventuali
contestazioni e impugnazioni sulla ricevibilità della rogatoria al momento
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della decisione di chiusura, egli ha dichiarato di ritirare il ricorso contro la
decisione incidentale di sequestro del 15 novembre 2012, postulando una
commisurazione ridotta della tassa di giustizia.
E. Con scritto dell'11 gennaio 2013 l'avv. H., patrocinatore dei ricorrenti, ha in-
formato questa Corte "che il nostro Studio legale non rappresenta più il si-
gnor B., il quale ci ha revocato il mandato in data 14 dicembre 2012. A far
tempo dallo stesso giorno il signor B. ha conferito l'incarico di patrocinarlo
al collega Luca Marcellini. Vi preghiamo pertanto d'ora innanzi di voler con-
ferire unicamente con l'avv. Marcellini per ogni procedimento riguardante le
persone suddette", ossia i ricorrenti.
F. Costatato che la procura inoltrata col ricorso del 26 novembre era firmata
da I., persona attiva presso la società fiduciaria che gestiva, sino al 22 no-
vembre 2012, la A. Ltd., che B. risultava essere unicamente beneficiario
economico di detta società e che la nuova procura a favore dell'avv. Mar-
cellini era sottoscritta unicamente da B., il 18 gennaio 2013 questa autorità,
per il tramite del suo cancelliere, ha contattato telefonicamente il suddetto
legale per chiedere se il ritiro del ricorso riguardava anche la A. Ltd., non
apparendo chiaro se B. potesse rappresentare formalmente tale società.
Nel contesto di detta telefonata, il legale ha informato questa Corte che a-
vrebbe a breve chiarito la situazione e ricontattato il Tribunale (v. act. 14),
ciò che non è tuttavia avvenuto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2
del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe-
nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica
i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
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in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile
nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale,
Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per
la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-
cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata
in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k
AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono
essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e
irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di
persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). La legittima-
zione di B. è data per quanto riguarda la contestazione del sequestro del
conto n. 2 presso la banca F., di cui risulta intestatario, mentre quella della
società A. Ltd. è data per il conto n. 1 di cui risulta intestataria (v. art. 80h
lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79
consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti
per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono sem-
plicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.4 Si prende atto che B., con scritto del 15 novembre 2012, ha ritirato il pro-
prio gravame. Per quanto lo riguarda, la causa è pertanto stralciata dal ruo-
lo. Tale ritiro non vale per contro per la A. Ltd., dato che B., sebbene ne sia
beneficiario economico, non la rappresenta formalmente. L'avv. Marcellini
non ha potuto del resto fornire gli estremi della persona fisica o morale che,
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dopo la disdetta del mandato da parte della G. SA di Lugano, rappresenta
attualmente la A. Ltd.
2. La società ricorrente contesta sia i reati in Italia sulla base dei quali è fon-
data la rogatoria, sia l'asserita origine criminale dei fondi giacenti sul suo
conto. Egli afferma che il MPC, con la decisione impugnata, avrebbe ecce-
duto ed abusato del suo potere di apprezzamento. La domanda di assi-
stenza violerebbe inoltre il diritto in ambito di cooperazione internazionale,
segnatamente il principio della proporzionalità. Il provvedimento impugnato
difetterebbe perdipiù di base legale.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci-
dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ri-
corrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato
pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante
un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura
(DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda
il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di se-
questro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle
obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte,
pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzio-
ne o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o
ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fat-
to di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di
massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai
sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, con-
sid. 2.2 e rinvii).
2.2 La società ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua
situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi
che il suo patrimonio. Essa non è stata in grado di rendere verosimile l'in-
sorgere per lei, in assenza di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di
un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi della predetta giurispru-
denza. In realtà, essa non ha nemmeno abbordato tale questione, unica
censura proponibile a questo stadio della procedura rogatoriale. Il ricorso
non merita dunque ulteriore disamina.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola
mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2
lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
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3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). In caso di ritiro del gravame i costi
cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha
ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA
(v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327). Per
quanto riguarda B., è d'uopo rilevare che la dichiarazione di ritiro del ricorso
è avvenuta in uno stadio avanzato della procedura, dopo che la causa ave-
va già cagionato considerevoli oneri di cancelleria. La tassa di giustizia è
calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del regolamento del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fat-
tispecie a fr. 5'000.-- a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anti-
cipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà
ai ricorrenti l'importo di fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso da parte di B., la causa, per quanto lo riguar-
da, è stralciata dal ruolo.
2. Il ricorso della società A. Ltd. è inammissibile.
3. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'ogget-
to.
4. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del
Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 14 marzo 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista
d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiud i-
zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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