Sentenza del 2 marzo 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.35
- 2 -
Visti:
- il ricorso presentato il 23 febbraio 2012 da A. avverso la decisione di chiusura
parziale del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone
Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documen-
tazione bancaria riguardante il conto n. 1 intestato a B. Ltd, Z., presso il C. SA
a Lugano;
- la lettera del 28 febbraio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, prean-
nunciata telefonicamente il giorno stesso, con cui viene dichiarato il ritiro del
ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa processuale.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 febbraio 2012 questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), richiamato l'art. 63 PA;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., Berna 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della
procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua-
li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;
- che non è possibile esonerare il ricorrente da ogni spesa come da egli postu-
lato, visto che seppur in termini contenuti grazie anche alla prontezza con cui
l'avvocato del ricorrente ha opportunamente preannunciato il ritiro del grava-
me, non si può negare che lo stesso ha comunque cagionato oneri di cancel-
leria giusta l'art. 5 RSPPF, per cui un emolumento di poco sopra al minimo di
cui all'art. 8 cpv. 3 RSPPF va comunque riscosso.
- 3 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 5 marzo 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Elio Brunetti,
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy