Sentenza del 26 luglio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giorgio Bomio e Cornelia Cova,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
A. e B.,
rappresentati dall'Avv. Filippo Solari,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Diniego di giustizia (art. 46a PA); sequestro (art. 33a
OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.71-72
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inol-
trato alla Svizzera, in data 9 dicembre 2005, una richiesta di assistenza giu-
diziaria nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di C. e altri per
associazione a delinquere (art. 416 CP italiano), manipolazione del mercato
(art. 185 del Testo unico della finanza), appropriazione indebita pluriaggrava-
ta (art. 646 CP italiano), violazione dell'art. 136 del Testo unico bancario, atti
di infedeltà (art. 2634 e 2635 CC italiano) e riciclaggio (art. 648 CP italiano).
Con decisione del 13 dicembre 2005, il Ministero pubblico del Cantone Tici-
no (in seguito: MP-TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'au-
torità italiana. In seguito a questa misura e conseguentemente alla trasmis-
sione di dati da parte di un istituto bancario, il MP-TI ha informato l'autorità
rogante, il 28 marzo 2006, dell'esistenza di operazioni suscettibili di essere in
relazione con le indagini italiane. A tale proposito, esso ha richiesto dall'auto-
rità rogante istruzioni sulla necessità di procedere alla perquisizione e al se-
questro delle relazioni bancarie coinvolte (act. 1.4). Tramite complemento
dello stesso giorno, l'autorità rogante ha sollecitato la perquisizione delle re-
lazioni bancarie indicate dal MP-TI, con acquisizione della relativa documen-
tazione bancaria, e il sequestro delle connesse giacenze attive (act. 7.2).
B. Con decisione di entrata in materia e esecuzione del 30 marzo 2006, il MP-
TI ha accolto quest'ultima richiesta ordinando presso la banca D., Nas-
sau/Lugano e Chiasso, la perquisizione delle relazioni n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 e
n° 5, la trasmissione degli attinenti documenti bancari e il sequestro degli a-
veri ivi depositati (act. 7.3).
C. Con istanze formali del 29 agosto e 6 ottobre 2006, il patrocinatore dei ricor-
renti ha richiesto il dissequestro del conto n° 4 (act. 1.7 e 1.9). Tale richiesta
è stata ribadita ed estesa alla totalità dei conti tramite scritti del 31 ottobre
2011 e 21 febbraio 2012 (act. 1.15 e 1.18). Nel corso degli anni (ossia in da-
ta 22 giugno, 7 settembre, 24 novembre 2006, 5 febbraio, 27 aprile, 4 giu-
gno 2007 e 10 febbraio 2012), i ricorrenti hanno inoltre fornito informazioni
giusta le operazioni intervenute sui conti coinvolti e ribadito le precedenti
domande di revoca del/i sequestro/i (act. 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e
1.17). Il MP-TI ha indicato, con scritto del 3 novembre 2011, che la richiesta
di dissequestro permaneva intempestiva, non potendosi parlare da un lato di
durata eccessiva della misura pendente e, dall'atro, non emergendo decisio-
ni estere cresciute in giudicato ed esecutive (act. 1.16).
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D. Il 17 aprile 2012, A. e B. hanno presentato un ricorso presso la Corte dei
reclami penali del Tribunale federale censurando il diniego di decisione del
MP-TI nell'ambito della procedura summenzionata, in particolare in relazione
ai conti bancari sequestrati (act. 1). Essi chiedevano altresì, protestando
spese e ripetibili, l'accoglimento del gravame e la conseguente ingiunzione al
MP-TI di emanare una decisione in merito al dissequestro dei conti in ogget-
to.
E. A conclusione delle sue osservazioni datate 10 maggio 2012, il MP-TI ha
richiesto, in via principale, la reiezione del ricorso e in, via subordinata, l'ac-
coglimento parziale dello stesso postulando che: « […] il Procuratore pubbli-
co dovrà emettere formale decisione entro il congruo termine che questa lo-
devole Corte vorrà stabilire, superiore a trenta giorni, che sappia tener conto
della necessità di acquisire compiuta presa di posizione da parte della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria » (act. 7). Dal canto
suo, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), ha proposto, nelle sue
osservazioni del 10 maggio 2012, l'accoglimento del ricorso (act. 6). Il
31 maggio 2012, in sede di replica, i ricorrenti hanno ribadito le loro conclu-
sioni (act. 9).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'
organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza-
zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161; nuovo testo
giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012,
RU 2011 4495), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di
assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo-
re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
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della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag-
gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia
più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di
favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate-
ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or-
dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 con-
sid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazio-
ne delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3
CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere delle in-
sorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre
all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato per-
sonalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un in-
teresse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa
(art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le
persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di
persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione
sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considerato personal-
mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria inter-
nazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la
decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel
caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato per-
sonalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP),
rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al de-
tentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP).
1.4 Nella fattispecie, va indicato in primo luogo che non sussiste legittimazione
dei ricorrenti quo i conti n° 1 e n° 2, non disponendo i medesimi della titolari-
tà su queste relazioni (act. 1, p. 2).
Va precisato in seguito che B. è titolare del conto n° 3. Discende da quanto
esposto supra, che essa sarebbe pertanto legittimata a ricorrere seppur limi-
tatamente a quanto attiene a questa sola relazione bancaria. Risulta tuttavia
che l'anzidetto conto sia estinto (act. 6, p. 2). A mente dei ricorrenti, la chiu-
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sura dello stesso non avrebbe conseguenze sull'ammissibilità del ricorso,
poiché esso sarebbe ancora oggetto di una richiesta di informazione e, al-
meno formalmente, di un sequestro (act. 9 p. 2). È tuttavia d'uopo sottolinea-
re che il ricorso interposto dai ricorrenti non concerne la documentazione
bancaria menzionata dagli stessi ma, come chiaramente esplicitato nelle
conclusioni prodotte in sede ricorsuale (act. 1, p. 7), unicamente il sequestro
degli averi. Giusta l'art. 48 cpv. 1 let. c PA (applicabile per rinvio dell'art. 39
al. 2 let. b LOAP), ha diritto di ricorrere chi ha un interesse degno di prote-
zione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3°
ediz., Berna 2009, n° 524). Trattandosi in casu di un conto estinto, non si
può ritenere che la ricorrente disponga di un interesse ad ottenere una revo-
ca del relativo sequestro. Il ricorso di B. è pertanto irricevibile.
La legittimazione di A. appare al contrario pacifica posto come questo sia ti-
tolare dei conti n° 4 e n° 5. Essa è nondimeno limitata a queste relazioni
bancarie.
1.5 A mente dell'art. 80i cpv. 1 let. a AIMP, il ricorrente può far valere la violazio-
ne del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento. Il diritto federale comprende la Costituzione federale della Confede-
razione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst.; RS 101). Ne consegue che i ricor-
renti possono lamentare, dinnanzi a questa Corte, la violazione dei loro diritti
costituzionali in relazione al diritto federale sulla cooperazione internaziona-
le; ciò concerne in particolare la doglianza del diniego di giustizia formale de-
rivante dall'art. 29 cpv. 1 Cst. (sentenza del Tribunale penale federale
RR.2009.228 del 24 luglio 2009, consid. 1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 519).
Sussiste un diniego di giustizia formale, proibito dall'art. 29 Cst., segnata-
mente allorquando un'autorità, regolarmente adita, ritarda senza ragione a
statuire (art. 46a PA). Un ricorso ai sensi dell'art. 46a PA può essere interpo-
sto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA), di modo che la tempestività del presen-
te gravame è pacifica.
1.6 L'entrata in merito va quindi circoscritta nei termini esposti ai precedenti con-
siderandi.
2.
2.1 Giusta l'art. 29 Cst., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o ammini-
strative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad es-
sere giudicato entro un termine ragionevole (cpv. 1). Commette un diniego di
giustizia formale, violando l'art. 29 Cst., l'autorità che, malgrado sia compe-
tente per farlo, non si occupa di un ricorso interposto nelle forme e nei termi-
ni legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), che non applica o
applica in modo incorretto una regola di procedura precludendo così l'acces-
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so alla giustizia ad una persona privata che vi avrebbe diritto, che rifiuta di
decidere oppure lo fa unicamente in modo parziale, che non stabilisce inte-
ramente i fatti o che esamina una sola parte dell'istanza (decisioni del Tribu-
nale federale 5A_578/2010 del 19 novembre 2010, consid. 2.1; 5A_279/2010
del 24 giugno 2010, consid. 3.3 e referenze ivi citate). La decisione mediante
la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale or-
dina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2
AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003,
consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'e-
secuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro
(TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve conclu-
dersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione fina-
le dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando
che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, ri-
servato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la
confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg.
CRic).
Nell'ambito dell'assistenza internazionale penale, la giurisprudenza del Tri-
bunale federale ha stabilito che il titolare di un conto bloccato può in ogni
tempo chiedere all'autorità d'esecuzione che ha pronunciato il sequestro la
revoca di questa misura (DTF 129 II 449 consid. 2.5 in fine; sentenza del
Tribunale federale 1A_81/2004 del 1° giugno 2004, consid. 3 in fine). Tale
autorità ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole considerata la
natura e l'importanza del litigio nonché l'insieme delle circostanze, pena un
diniego formale di giustizia (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia consid. 1c).
2.2 Il MP-TI indica che non vi sarebbe stata possibilità di statuire sulla richiesta
dei ricorrenti data la mancanza di presa di posizione dell'attuale autorità ro-
gante al riguardo, sollecitata tramite scritto del 3 novembre 2011 (act. 9,
p. 3). Esso omette tuttavia che tale presa di posizione avrebbe dovuto esse-
re richiesta ben prima, posto come la domanda di dissequestro sia stata for-
mulata già dal 2006. Irrilevante è pertanto il secondo sollecito indirizzato alla
Procura del Tribunale di Alessandria. Va sottolineato come il procedere
dell'autorità di esecuzione sarebbe stato senz'altro di maggiore efficacia se
essa avesse fissato un termine alle autorità italiane per la trasmissione di
una presa di posizione, indicando che in caso di inosservanza dello stesso la
misura sarebbe stata revocata (art. 12 cpv. 2 CRic e art. 80o AIMP). Non
appare peraltro condivisibile l'incomprensione espressa dal MP-TI (act. 7,
p. 4) in relazione ai postulati degli insorgenti. Non sussiste in effetti dubbio
che questi abbiano da anni ambito al dissequestro degli averi depositati sul
conto n° 4, in un primo tempo, e, in seguito, sull'insieme delle relazioni ban-
carie interessate dalla decisione di entrata in materia e di esecuzione del
28 marzo 2006. Del resto, se l'autorità di esecuzione avesse avuto incertez-
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ze sulla reale portata delle richieste a lei indirizzate, nulla le avrebbe impedi-
to di richiedere chiarimenti al riguardo. Non si può inoltre ritenere, come lo fa
l'autorità rogata (act. 9, p. 3), che il silenzio dei ricorrenti tra il 13 gennaio
2010 e il 31 ottobre 2011 possa giustificare l'assenza di decisione. Infatti, le
innumerevoli sollecitazioni indirizzate anteriormente indicano in modo mani-
festo quale fosse la volontà degli insorgenti. Non pertinente è poi il riferimen-
to all'esercizio dell'azione penale in Svizzera per titolo di riciclaggio (act. 9,
p. 3). Un eventuale blocco degli averi a questo titolo è infatti indipendente
dalla procedura di assistenza internazionale, la quale deve seguire il proprio
corso secondo le disposizioni e regole applicabili in materia. E d'uopo inoltre
precisare come la lettera del MP-TI del 3 novembre 2011, indirizzata al pa-
trocinatore dei ricorrenti (act. 1.16), non possa essere considerata come una
decisione. In effetti, in tale scritto, l'autorità di esecuzione non rifiuta di disse-
questrare gli averi ma unicamente di decidere in merito.
2.3 Alla luce di quanto precede, va ritenuto che l'assenza di decisione sul man-
tenimento del sequestro da parte del MP-TI costituisce un diniego formale di
giustizia. In effetti, malgrado i numerosi interventi del patrocinatore dei ricor-
renti, l'autorità di esecuzione ha omesso di decidere, senza giustificazione,
sulla richiesta di revoca dei sequestri a lei sottoposta.
2.4 Poiché questa Corte non dispone nella fattispecie degli elementi necessari
per pronunciarsi sulla questione del mantenimento o meno dei blocchi litigio-
si, l'incarto è rinviato al MP-TI affinché esso statuisca formalmente mediante
decisione impugnabile, entro un termine di 60 giorni dalla data di crescita in
giudicato della presente sentenza, in merito alla richiesta di dissequestro.
Qualora l'autorità rogata reputasse ancora necessario richiedere ragguagli
alle autorità richiedenti, a queste ultime verrà fissato, dall'autorità di esecu-
zione o dall'UFG, un termine e indicato che in caso di inosservanza dello
stesso la misura verrà revocata (conformemente agli art. 12 cpv. 2 CRic e
80o AIMP). In virtù del principio di celerità, l'autorità di esecuzione vaglierà
se dal caso la possibilità di confermare o revocare la misura di sequestro
contemporaneamente ad una decisione di chiusura comprendente anche la
trasmissione della documentazione richiesta dalle autorità giudiziarie italiane.
2.5 Sarà in ogni caso compito del MP-TI di assicurarsi che la misura di seque-
stro non si protragga in modo indefinito.
2.6 Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è quindi accolto.
3. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63
cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
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Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità
di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a do-
manda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti
davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di
patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessa-
rio, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della
parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al mas-
simo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami
penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al
momento dell'inoltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario
secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie,
si giustifica di fissare l'indennità a CHF 2'000.-- (IVA compresa), la quale è
messa a carico del MP-TI in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64
cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità.
2. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino è tenuto a statuire formalmente me-
diante decisione impugnabile, entro un termine di 60 giorni dalla data di cre-
scita in giudicato della presente sentenza, in merito alla richiesta di disse-
questro.
3. Non sono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà
ai ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a CHF 4'000.--.
4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà un importo di CHF 2'000.-- a
titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 26 luglio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Solari
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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