Sentenza del 15 agosto 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A., patrocinato dall'avv. Matteo Pedrazzini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.140
- 2 -
Visti:
- la domanda di assistenza giudiziaria presentata in data 31 ottobre 2012 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nell'ambito di un
procedimento penale promosso nei confronti, fra gli altri, di A., per truffa (art.
640 CP/I), frode sportiva (art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401
"interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", di seguito: legge n.
401/1989) e associazione a delinquere transnazionale diretta alla truffa e alla
frode sportiva (art. 416 CP/I combinato con gli art. 3 e 4 della legge 16 marzo
2006 n. 146 "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");
- la decisione di chiusura dell'11 aprile 2013 emessa dal Ministero pubblico
della Confederazione (di seguito: MPC), con la quale è stata disposta la
consegna all'autorità rogante del verbale di interrogatorio del ricorrente (v. act.
1.2);
- il ricorso dell'8 maggio 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v.
act. 1);
- le risposte al predetto ricorso presentate dal MPC (v. act. 6) e dall'Ufficio
federale di giustizia (di seguito: UFG) (v. act. 7), in data 23 maggio 2013 e,
rispettivamente, in data 6 giugno 2013;
- la sentenza di questa Corte del 7 giugno 2013 (RR.2013.46-47), intervenuta
nell'ambito della parallela procedura riferita alla medesima commissione
rogatoria che qui ci occupa, con la quale è stato accolto il gravame con
conseguente annullamento della decisione impugnata per violazione del
principio della doppia punibilità;
- la successiva replica del ricorrente del 21 giugno 2013 (v. act. 9), così come la
duplica del 5 luglio 2013 del MPC, con la quale, alla luce della menzionata
sentenza, quest'ultima autorità, ha rilevato che la decisione impugnata
"sarebbe da ritirare" (v. act. 11);
- la duplica dell'UFG del 5 luglio 2013, mediante la quale propone
l'accoglimento del ricorso, alla luce segnatamente della sentenza del 7 giugno
2013 della scrivente Corte (v. act. 12);
- 3 -
- lo scritto di questa Corte, in data 8 luglio 2013, indirizzato al MPC, con la
richiesta di precisare se il contenuto della duplica sia da interpretare come
formale riesame della decisione litigiosa (v. act. 13);
- la lettera del 9 luglio 2013 del MPC, con la quale questa autorità ha informato
la Corte di ritirare la decisione impugnata (v. act. 15).
Considerato:
- che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010
sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161),
la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale;
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di
chiusura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP);
- che giusta l'art. 58 PA, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);
quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3);
- che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza
hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla
scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a
prendere posizione (v. ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009,
ad art. 58 PA n. 23 e referenze citate);
- che in concreto, con la sua duplica del 5 luglio 2013, nonché mediante la
precisazione contenuta nello scritto del 9 luglio 2013, il MPC ha dichiarato di
ritirare la decisione impugnata;
- 4 -
- che il riesame della decisione di chiusura da parte del MPC è pertanto
avvenuto in tempo utile, ovvero entro l'ultimo termine assegnatogli da questa
Corte per prendere posizione;
- che questo Tribunale prende pertanto atto del ritiro della decisione impugnata;
- che di conseguenza il presente procedimento è divenuto senza oggetto e che
la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo;
- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 409 e 412, con
riferimenti giurisprudenziali);
- che ai fini della determinazione delle spese processuali, il MPC, nel quadro
della presente procedura, a seguito del ritiro della dell'avversata decisione -
da interpretarsi quale acquiescenza - è da considerare parte soccombente
(v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459);
- che al MPC non possono tuttavia essere addossate le spese processuali,
motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'importo di fr. 3'000.-- versato dal ricorrente a titolo di anticipo delle spese
deve essergli restituito dalla cassa del Tribunale penale federale;
- che nei procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale le ripetibili
consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù
del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF); l'onorario è fissato secondo il tempo,
comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario
alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a
200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei
reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi
al momento dell'inoltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario
secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF);
- che nella fattispecie, in sede di replica, il patrocinatore del ricorrente ha
indicato che il tempo da egli dedicato alla presente causa è pari ad almeno 15
ore;
- che tale affermazione non è però accompagnata da una dettagliata nota
d'onorario attestante l'effettivo dispendio orario indicato;
- 5 -
- che a fronte di quanto precede, nel caso concreto, si giustifica di fissare in
favore del ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- (IVA inclusa), la quale è messa
a carico del MPC quale autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale
restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 3'000.--.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di
fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 16 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Matteo Pedrazzini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy