Sentenza del 13 agosto 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
1. A. LTD,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
tutte rappresentate dall'Avv. Ettore Item,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e
33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.172-174
- 2 -
Visti:
- la decisione di entrata in materia e incidentale del 4 giugno 2013 emanata
dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una
domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 29 maggio 2013
(act. 1.1);
- il ricorso del 17 giugno 2013 interposto presso la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale da A. Ltd, C. Ltd e B. Ltd avverso la suddetta deci-
sione (act. 1);
- lo scritto del 20 giugno 2013 mediante il quale la presente autorità ha invitato
le ricorrenti a versare, entro il 3 luglio 2013, un anticipo delle spese di
CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3);
- le proroghe del summenzionato termine concesse alle ricorrenti su richiesta
delle medesime (act. 4 e 5);
- l'assenza di pagamento entro il termine finale impartito al 31 luglio 2013
(act. 5).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all'art. 23 PA);
- 3 -
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in
caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che il pagamento del suddetto anticipo non è intervenuto nel termine proroga-
to al 31 luglio 2013;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devo-
no sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di CHF 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è
fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federa-
le del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli
art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di CHF 500.-- è messa a carico delle ricorrenti in soli-
do.
Bellinzona, il 13 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Ettore Item
- Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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