Sentenza del 14 novembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
A., quale legale rappresentante della B. LLC,
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.202
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno ha
presentato, in data 29 febbraio 2012, una richiesta di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale alla Svizzera nell'ambito di un procedimento
penale avviato nei confronti di diversi indagati per le ipotesi di reato di
trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinques del decreto legge n. 306
dell'8 giugno 1992), contrabbando (art. 292 e 295 del decreto n. 43 del
Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973), impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP/I), e occultamento o distruzione
di documenti contabili (art. 10 del decreto legge n. 74 del 10 marzo 2000). A
tale prima richiesta ha fatto seguito una domanda rogatoriale complementare
del 25 febbraio 2013 da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Napoli, cui nel frattempo è stata delegata la
conduzione del suddetto procedimento. Dalle indagini sarebbe emersa
un'articolata frode fiscale avente carattere transnazionale ai danni dello Stato
italiano, messa in atto dai diversi indagati, i quali, per il tramite di una
complessa struttura di società intervenenti a vario titolo nella compravendita
di merci, avrebbero eluso il pagamento dell'IVA al fisco italiano per un
ammontare di circa sette milioni di euro. Con la sua domanda
complementare, l'autorità rogante postula l'acquisizione della
documentazione relativa ai conti bancari detenuti da diverse società presso
banche svizzere, in particolare dalla B. LLC, al fine segnatamente di
identificare le movimentazioni finanziarie intervenute (act. 8.1 e 8.2).
B. Con decisione di entrata in materia del 3 aprile 2013, l'Amministrazione
federale della dogane (di seguito: AFD), Direzione generale delle dogane –
autorità alla quale l'11 aprile 2012 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito:
UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria e dei
relativi complementi – ha ordinato alla banca C. SA, con sede a Z., l'edizione
della documentazione afferente al conto corrente intestato alla società B.
LLC. Ottemperando a tale ingiunzione, in data 16 aprile 2013, la banca C.
SA ha trasmesso quanto richiesto all'autorità rogata (act. 8.3 e 8.4).
C. In data 18 giugno 2013, l'AFD ha accolto la rogatoria in parola ordinando la
trasmissione all'autorità richiedente della documentazione acquisita presso
la banca C. SA, e meglio quella relativa al conto bancario intestato a B. LLC
(act. 8.7).
D. Con ricorso del 17 luglio 2013, A., "quale legale rappresentante della B.
LLC", è insorto contro la summenzionata decisione di chiusura dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, concludendo, in
sostanza, che all'autorità estera vengano trasmessi unicamente determinati
documenti e non l'insieme della documentazione bancaria raccolta. A suo
dire, gran parte della documentazione sarebbe estranea ai fatti oggetto
dell'inchiesta estera e quindi non pertinente alla stessa (act. 1).
E. Con osservazioni del 7 agosto 2013, l'UFG postula, in via principale,
l'irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente – in
quanto persona non toccata direttamente da una misura di assistenza
giudiziaria – e, in via sussidiaria, la sua reiezione (act. 7). Con risposta del
giorno successivo, l'AFD chiede la reiezione del gravame, ritenendo
ossequiato, nel caso concreto, il principio della proporzionalità (act. 8).
F. Con memoriale di replica del 21 agosto 2013, trasmesso per conoscenza
all'UFG e all'AFD, A. si è sostanzialmente riconfermato nelle conclusioni
espresse in sede di ricorso (act. 10).
G. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010
sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161),
la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo-
re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag-
gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di
favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore
vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v.
art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4. La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a
ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima
disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza
giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge
trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per
essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di
assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame
sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto
bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del
conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid.
1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al
proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è
stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona
direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o
interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198
consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79
consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta,
come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non
possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II
130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in
possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono
contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione
concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento
penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007
79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di
documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in
ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18
marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita
all'estero non può invece ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116
Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti
riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera
diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente
sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione in ambito rogatoriale.
Discende da tali principi che la società B. LLC, nella sua qualità di titolare del
conto oggetto della misura di assistenza, è unica beneficiaria della
legittimazione ricorsuale. Alla luce degli scritti presentati a questa Corte,
segnatamente della confusione e delle contraddizioni presenti nell'enunciato
degli stessi, non risulta tuttavia chiara l'identità del ricorrente. Come
segnalato supra, il frontespizio del memoriale di ricorso indica che lo stesso è
interposto da A. "quale legale rappresentante della B. LLC" (act. 1, p. 1). La
dicitura presente sullo scritto di replica precisa invece che la medesima è
presentata da A. (act. 10, p. 1). Inoltre, nella motivazione del ricorso così
come in quella di replica, viene sistematicamente e unicamente fatto
riferimento a "il ricorrente". Queste constatazioni porterebbero a ritenere che
l'impugnativa sia stata inoltrata da A. stesso, in nome proprio. Ad ogni buon
conto, dato il potere di rappresentanza di cui quest'ultimo gode in favore della
suddetta persona giuridica (act. 4.1), va ritenuto che il ricorso è ricevibile
unicamente nella misura in cui egli ricorre in nome della società titolare del
conto.
2. Malgrado la ricorrente non lo formuli esplicitamente, si evince dalla sua
argomentazione che la stessa lamenta una violazione del principio della
proporzionalità. Essa fa in effetti valere che unicamente una parte della
documentazione oggetto della decisione di chiusura sarebbe utile ai fini del
procedimento estero.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una
domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero
deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità
richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi
sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in
questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81
consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata
solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF
120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale
RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1 e RR.2007.18 del
21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le
informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata
prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali di tipo distrattivo, esse
necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare
il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con
proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano
essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito;
121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del
10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.
3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti
d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del
9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La
trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di
eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre
2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del
caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II
462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In
base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità
potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa
soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il
procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Come indicato in precedenza, le autorità inquirenti italiane avrebbero
individuato l'esistenza di un'articolata frode fiscale a carattere
transnazionale ai danni dello Stato italiano dalla quale avrebbero tratto
profitto le società appartenenti al gruppo D. D¹, D² e D³ (di seguito: i fratelli
D.), nella loro qualità di amministratori di società appartenenti al gruppo
precitato, avrebbero falsamente intestato a società fittizie, formalmente non
legate al gruppo ma a loro riconducibili, la proprietà di ingenti quantitativi di
banda stagnata (latta bianca). Mediante le società E. Limited (Regno unito),
F. SARL (Tunisia) e G. ARL (Bulgaria), formalmente terze ma in realtà
gestite dai fratelli D., i prodotti venivano successivamente importati in Italia
da paesi extra-comunitari in sospensione d'IVA, per poi essere rivenduti su
territorio italiano, tramite la H. Ltd (Regno unito) e la I. Srl (Romania),
società riconducibili al gruppo D. Tali operazioni avvenivano mediante
fatture imponibili IVA senza tuttavia che venisse proceduto al versamento
dell'imposta dovuta. In questo contesto, la merce ritornava a
J. Srl e K. Spa, società appartenenti al gruppo D., in vista della successiva
distribuzione sul mercato italiano. Come si è visto, nell'ambito del
procedimento penale condotto dall'autorità rogante, quest'ultima ha
richiesto la trasmissione della documentazione bancaria del conto intestato
alla B. LLC. In effetti, alla luce di quanto emerso dall'esame delle
movimentazioni bancarie, la documentazione relativa alla suddetta
relazione risulta, a mente dell'anzidetta autorità, necessaria per completare
il tracciamento delle risorse finanziarie provenienti direttamente dall'ingente
frode investigata. Tale approfondimento investigativo si renderebbe
necessario al fine di completare l'identificazione di tutti i soggetti
responsabili delle attività di reimpiego illecito di somme provento dei reati
prospettati e l'individuazione della destinazione finale delle medesime
somme, attraverso la complessa rete transazionale investigata.
Orbene, nel proprio ricorso, la ricorrente stessa conferma che, come
postulato dalle autorità italiane, alcune transazioni intervenute sul conto
incriminato sono in relazione con l'inchiesta italiana (act. 1, § 3 segg.). Alla
luce della consolidata giurisprudenza menzionata in precedenza
(consid. 2.1), tutta la documentazione relativa al conto oggetto della
richiesta è potenzialmente utile per le indagini, in quanto essa è destinata a
permettere la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni a danno
dello Stato italiano. A tale proposito, occorre ricordare che il principio
dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del
principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale.
Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di
fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera
non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato
richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se
ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività
che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e
potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi
aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del
Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a
e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna
2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le
misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero,
spettando comunque al giudice del merito valutare se dalla
documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione
penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria
litigiosa. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera
non viola il principio della proporzionalità e che non vi è ragione per
circoscrivere la stessa ai soli documenti identificati dalla ricorrente. La
censura va pertanto respinta.
3. Visto quanto precede e non avvedendosi altri motivi suscettibili di condurre
al rifiuto dell'assistenza, la decisione impugnata va integralmente
confermata ed il gravame respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021]
richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata
giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del
regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed
è fissata nella fattispecie a CHF 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle
spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa
è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, il 14 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Gianfranco Barone
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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