Sentenza del 22 gennaio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. LTD,
rappresentata dall'avv. Maria Galliani,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.267
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Fatti:
A. Il 26 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, comple-
tata in seguito, in particolare il 5 aprile 2013, nell'ambito di un procedimento
penale avviato nei confronti di B., C., D., E. ed altri per i reati di riciclaggio
(art. 648-bis CP italiano) e associazione per delinquere (art. 416 CP italia-
no). In sostanza, l'autorità italiana afferma che, svolgendo indagini che
hanno per oggetto l'individuazione di persone fisiche e giuridiche apparte-
nenti ad un sodalizio criminale, transnazionale, dedite al reimpiego di capi-
tali di provenienza illecita, sono stati esperiti accertamenti sulla società F.
S.r.l., con sede a Torino, di cui amministratore unico sarebbe D., mentre i
soci risulterebbero essere le società G. S.r.l., con sede a Torino, e H. SA,
con sede a San Marino. L'analisi della documentazione relativa a F. S.r.l.
avrebbe fatto emergere operazioni immobiliari, effettuate per il tramite di H.
SA, realizzate utilizzando denaro proveniente dalla criminalità organizzata
operante in Russia, denaro transitato in Italia attraverso società anonime di
Lugano. Mediante la sua rogatoria, e più precisamente con il complemento
del 5 aprile 2013, l'autorità estera ha chiesto di poter ottenere documenta-
zione relativa a precise operazioni bancarie da lei selezionate sulla base
dell'analisi di atti precedentemente trasmessile dalle autorità elvetiche, tra
le quali un versamento di EUR (recte: USD) 300'000 effettuato dalla società
A. Ltd in favore della società H. SA (v. act. 9.2).
B. Dopo essere entrato nel merito della rogatoria italiana in data 8 agosto
2012 (v. act. 9.4), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha
delegato l'esecuzione della domanda di assistenza, ha dato seguito alla ri-
chiesta di cui sopra, ordinando, il 24 aprile 2013, alla banca I. SA, a Zurigo,
di individuare la relazione bancaria intestata alla A. Ltd., mediante la quale
è stato bonificato l'importo di USD 300'000 a favore del conto n. 1 presso
l'allora banca J., oggi K., intestato a H. SA, nonché di produrre svariata do-
cumentazione relativa alla summenzionata relazione bancaria (v. rubrica 7
atti MPC).
C. Susseguentemente ad una cernita della documentazione effettuata in pre-
senza di funzionari italiani intervenuta il 25 giugno 2013, il MPC, con deci-
sione di chiusura del 12 settembre 2013, ha accolto la rogatoria e ordinato
la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione relativa al
conto n. 2 presso la banca I. SA, intestato alla società A. Ltd (v. act. 1.3).
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D. In data 14 ottobre 2013 A. Ltd. ha interposto ricorso avverso la suddetta
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
E. A conclusione delle loro osservazioni del 14 e 18 novembre 2013, il MPC
risp. l'UFG postulano la reiezione del gravame, nella misura della sua am-
missibilità (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 29 novembre 2013 la ricorrente ha ribadito le sue conclu-
sioni ricorsuali.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-
l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione
del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re-
clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile
nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale,
Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per
la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
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regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-
cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. In questo ambito occorre rilevare
che, non avendo la società ricorrente un domicilio in Svizzera al momento
dell'emanazione della decisione impugnata, la notifica di quest'ultima alla
banca I. SA non presta fianco a critiche (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP).
Essendogli la stessa stata susseguentemente trasmessa dalla sua banca,
la ricorrente non aveva diritto, sebbene richiesta prima che la decisione di-
ventasse esecutiva ai sensi dell'art. 80m cpv. 2 AIMP, ad una nuova notifi-
ca formale della medesima (v. sentenza del Tribunale penale federale
RR.2008.62 del 30 maggio 2008, consid. 2.1), precisato altresì che la tra-
smissione intervenuta il 14 ottobre 2013 di copia di quest'ultima non costi-
tuiva, come puntualizzato dall'autorità d'esecuzione, una nuova notifica. La
legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misu-
ra rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid.
1.6).
2. La società ricorrente si oppone alla trasmissione di alcuni documenti con-
tenuti nel plico della documentazione d'apertura, ritenendo che l'autorità
d'esecuzione abbia erroneamente valutato la rilevanza di tali documenti per
l'inchiesta estera. Costituita nel gennaio 2004 su richiesta della L. SA, so-
cietà fiduciaria con sede a Lugano, e messa a disposizione dei clienti di
quest'ultima, essa avrebbe aperto la relazione bancaria oggetto della criti-
cata misura nell'ottobre 2004, con beneficiario economico M. Dal luglio
2007 il beneficiario economico sarebbe cambiato, essendo la ricorrente ed
il suddetto conto stato messo a disposizione di nuovi clienti, rimasti benefi-
ciari economici sino alla chiusura della relazione. Essendo l'autorità rogante
interessata ad una singola operazione, ossia il bonifico bancario di USD
300'000 intervenuto il 28 maggio 2008 a favore della H. SA, inutile risulte-
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rebbe trasmettere all'estero informazioni riguardanti l'originario beneficiario
economico del conto.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib
251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157
dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-
sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo
del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b;
121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità
estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti
come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti,
perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti
eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o
entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124
II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale
federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del
22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale
federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II
14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al-
tresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid.
4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere
necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone inte-
ressate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio
2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005,
consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla co-
siddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è
esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il
procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con-
sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che le indagini in corso in Italia
hanno permesso di evidenziare l'acquisto, nel 2006, da parte di F. S.r.l. di
un immobile relativo ad un ex albergo denominato "N." e di alcuni terreni
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adiacenti, situati nel comune italiano di Z., in provincia di Torino. Su tale a-
rea sarebbero stati realizzati numerosi appartamenti. Come già evidenzia-
to, D., amministratore della predetta società responsabile della pianificazio-
ne e realizzazione dell'opera edilizia, è indagato nel procedimento estero.
Egli è contitolare di due fiduciarie, la H. SA, a San Marino, e la O. SA, a
Lugano. Tutta l'operazione immobiliare in parola risulterebbe essere stata
finanziata per il 70-80% dalla H. SA. L'analisi della documentazione relativa
a quest'ultima società, acquisita mediante rogatoria presso le autorità di
San Marino, avrebbe permesso di evidenziare numerose operazioni in ac-
credito di numerario proveniente dall'estero, soprattutto dalla Svizzera, in
particolare da un conto corrente aperto a Lugano dalla O. SA. Le movimen-
tazioni di denaro tra le due fiduciarie H. SA e O. SA sarebbero continue sia
in entrata che in uscita sui conti correnti analizzati. Secondo l'autorità ro-
gante, tali operazioni non apparirebbero giustificate se non dal fatto che, in
tal modo sarebbe possibile occultare, mantenendoli anonimi, i reali finan-
ziatori delle operazioni. Essa aggiunge che lo stato degli atti permetterebbe
di affermare che i finanziatori delle società anonime, in particolare la O. SA,
sarebbero persone o società intenzionate a rimanere nell'anonimato, ver-
sando denaro provento di operazioni e traffici illeciti, posti in essere dalle
organizzazioni mafiose operanti anche nelle repubbliche dell'ex blocco so-
vietico (v. act. 9.1 pag. 4 e seg.). Orbene, avendo la società ricorrente ver-
sato un importo di USD 300'000 alla H. SA, società fiduciaria riconducibile
ad un indagato, l'utilità potenziale della documentazione concernente il suo
conto presso la banca I. SA non può essere esclusa. Questa potrebbe in-
fatti aiutare a ricostruire e verificare la provenienza e la destinazione di tale
denaro, e di eventuale altro denaro oggetto di operazioni che hanno coin-
volto altre persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto delle inda-
gini estere, ribadito che la stessa può altresì essere utile per dimostrare l'e-
straneità della società ricorrente alle operazioni immobiliari in esame. Alla
luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), vista la natura dei
reati perseguiti in Italia, tutta la documentazione relativa ai conti della ricor-
rente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permette-
re la ricostruzione complessiva di tutti i movimenti di denaro concernenti il
finanziamento dell'operazione immobiliare di cui sopra. A tal proposito, oc-
corre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo crucia-
le nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assi-
stenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di
favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di
cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto
di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma
di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un
dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da
essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire
in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante
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(sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 del 13 ottobre
2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu-
re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet-
tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile-
vante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria della ricorrente.
Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il
principio della proporzionalità.
3. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata
ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv.
1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giu-
stizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5
e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta
dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 22 gennaio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Maria Galliani
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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