Sentenza del 9 maggio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti 1. A.,
2. B.,
3. C.,
tutti rappresentati dall'avv. Goran Mazzucchelli,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.365-367
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto un pro-
cedimento penale nei confronti di svariate persone, tra le quali D., per titolo
di corruzione internazionale (art. 321, 319, 322bis comma 2 n. 2 c.p.; art. 3 e
4 Legge 16 marzo 2006, n. 146), commesso in relazione con l'attività di sfrut-
tamento del giacimento petrolifero di E. situato nel territorio della Repubblica
del Kazakhstan. Le persone indagate avrebbero concorso in uno schema di
corruzione finalizzato a far ottenere a F. Spa, attraverso la sistematica corru-
zione di figure di vertice dell'apparato amministrativo kazako, indebiti van-
taggi nell'ambito delle attività concernenti lo sfruttamento del giacimento pe-
trolifero precitato. Più precisamente, le indagini in corso in Italia avrebbero
permesso di accertare l'emissione di fatture "gonfiate" da parte di D., al fine
di permettere a società del gruppo G., fornitore delle turbine utilizzate
nell'ambito dello sfruttamento del giacimento in questione, di incassare illeciti
vantaggi. Risulta inoltre dall'inchiesta in corso in Italia, che intermediari ed
esponenti di G. avrebbero promesso e successivamente pagato ingenti
somme a pubblici ufficiali della Repubblica del Kazakhstan, o a persone ad
esse collegate, al fine di ottenere l'autorizzazione alla stipulazione di vari
contratti nel periodo dal 2004 al 2007 (act. 6.1). D., agente di G. e persona di
contatto con i dirigenti di F. Spa, avrebbe pure funto da intermediario per i
pagamenti corruttivi in favore di H., responsabile dell'ufficio di rappresentan-
za F. Spa a Mosca, e di altri dirigenti F. Sempre secondo l'inchiesta estera,
D. avrebbe svolto il ruolo di "ordinatore della corruzione" occupandosi della
distribuzione di fondi neri collegati al progetto E. (act. 1.2, act. 6.1).
B. A seguito dell'esame della documentazione bancaria trasmessa dal Ministe-
ro pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) in esecuzione di prece-
denti richieste di assistenza, segnatamente la commissione rogatoria del
10 febbraio 2011 e successivi complementi, l'autorità italiana ha individuato
ulteriori relazioni bancarie accese presso istituti di credito elvetici su cui sa-
rebbero transitati importi di origine sospetta. Sulla scorta di tali informazioni,
il 7 giugno 2012, essa ha quindi formulato un'ulteriore domanda complemen-
tare di assistenza (act. 6.1). L'autorità estera ha specificato che l'interesse
all'acquisizione della documentazione si fonderebbe sulla circostanza che ta-
li conti si riferirebbero a soggetti (persone fisiche e giuridiche) in rapporto con
D.. Dalla domanda complementare, risulta altresì che D. ha a più riprese tra-
sferito o fatto trasferire somme di danaro che potrebbero essere il prezzo
della corruzione o comunque di carattere penalmente rilevante. Tra le infor-
mazioni richieste, l'autorità rogante postula la trasmissione della documenta-
zione bancaria relativa alla relazione n. 1 accesa presso la banca I., Lugano.
Su tale conto, attribuito da D. a tale J., suo socio, D. avrebbe fatto trasferire
nell'agosto del 2007 EUR 57'000.-- con la causale "consulenza Kazakhstan".
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Secondo l'autorità richiedente, la documentazione bancaria afferente alla re-
lazione n. 1, oltre a permettere di chiarire la destinazione finale dell'importo
precitato e la posizione di J., è da reputarsi utile alla valutazione generale dei
pagamenti corruttivi (act. 6.1).
C. Con decisione di entrata nel merito ed incidentale del 24 gennaio 2013, il
MPC ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria complementare del
7 giugno 2012 e ordinato alla banca I. l'edizione della documentazione ban-
caria inerente alla relazione n. 1 (act. 6.3).
D. Il 28 marzo 2013, in ossequio al diritto di essere sentito, il MPC ha trasmes-
so al legale dei ricorrenti copia della documentazione bancaria assegnando
un termine all'8 maggio 2013 per pronunciarsi in merito ad un'eventuale tra-
smissione semplificata (act. 6.4). Nel termine impartito gli insorgenti si sono
espressi in merito alla domanda di assistenza ed alla documentazione ban-
caria. Essi hanno concluso al rifiuto dell'assistenza, ritenendo che tanto la re-
lazione n. 1 quanto i ricorrenti medesimi sono estranei alla fattispecie ogget-
to di indagine nell'ambito del procedimento estero. In particolare, con riferi-
mento al bonifico di EUR 57'000.-- pervenuto il 1° agosto 2007 sulla relazio-
ne n. 1 in provenienza da un conto riconducibile a D. con la causale "consu-
lenza Kazakhstan", essi hanno osservato che questo sarebbe riconducibile
ad un duplice errore da parte di D., sia sulla titolarità del conto, che sulla
causale; nessun legame sussisterebbe pertanto con l'inchiesta italiana (act.
1.2 e 6.4).
E. Mediante decisione di chiusura del 6 novembre 2013, il MPC ha deciso la
trasmissione all'autorità rogante della documentazione bancaria relativa alla
relazione n. 1 (act. 1.2).
F. In data 11 dicembre 2013, A., B. e C., contitolari del conto n. 1, hanno inter-
posto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale postulandone l'annullamento e richiedendo che
non venga dato seguito alla rogatoria; in via subordinata, che sia limitata la
trasmissione alla sola documentazione di apertura del conto, al profilo cliente
ed alla contabile di accredito del 1° agosto 2007 (act. 1).
G. Con risposta del 7 gennaio 2014, il MPC ha richiesto la reiezione integrale
del gravame e la conferma della decisione impugnata richiamandone le mo-
tivazioni (act. 6). L'Ufficio federale di giustizia, con risposta di medesima da-
ta, ha anch'esso proposto la reiezione del ricorso e la tutela della decisione
di chiusura del 6 novembre 2013 (act. 7).
H. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver-
ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza-
zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei
reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo-
re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg.
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volume "Assi-
stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo
nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il seque-
stro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre
1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio
1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto
internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implici-
tamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assisten-
za rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP;
RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applica-
zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS,
39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei di-
ritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Interposto in tempo utile contro una decisione di chiusura dell'autorità federa-
le d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione dei ricorrenti, titolari della relazione ban-
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caria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV
134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il ricorso
è pertanto ammissibile.
2.
2.1. I ricorrenti fanno valere l'assenza di giustificazioni valide a sostegno della tra-
smissione della documentazione inerente il conto n. 1. A loro parere, la fatti-
specie presenterebbe connotazioni di eccezionalità rispetto al principio dell'uti-
lità potenziale. L'interessamento dell'autorità italiana alla relazione n. 1 sareb-
be riconducibile ad un unico bonifico di EUR 57'500.-- a favore della relazione
degli insorgenti. Bonifico effettuato da D. tramite il conto di K. Ltd. a lui ricon-
ducibile avvenuto il 1° agosto 2007 con la causale "consulenza Kazakhstan".
Secondo la tesi dei ricorrenti, tali fatti sarebbero frutto di un errore, come pe-
raltro confermato da D. medesimo tramite il suo legale. D. avrebbe erronea-
mente attribuito la relazione n. 1 a J. e avrebbe, sempre erroneamente, colle-
gato il bonifico alla causale "consulenza Kazakhstan". I ricorrenti ribadiscono
inoltre, a comprova dell'estraneità ai fatti oggetto dell'inchiesta italiana, di es-
sere persone ben distinte da J. Rilevano inoltre che il versamento incriminato
era connesso ad una fornitura alla società italiana L. & figli di pezzi di ricambio
per una turbina. Tale fornitura è stata effettuata dalla M. Srl (di cui B. e C. so-
no azionisti e dirigenti, e A. responsabile amministrativo), società attiva nel
ramo della produzione ed installazione di componenti e pezzi di ricambio per
turbine a gas. La provenienza del bonifico di EUR 57'500.-- da K. Ltd., dimo-
strerebbe, per contro, l'esistenza di un'attività di intermediazione di questa so-
cietà nella fornitura di pezzi per il mercato ucraino, con successiva retroces-
sione di una parte della commissione di intermediazione ai soci dell'azienda
produttrice.
Infine, eccettuata l'operazione litigiosa, l'estraneità del conto sarebbe dimo-
strata dall'assenza di movimentazioni bancarie con soggetti coinvolti, diretta-
mente o indirettamente, nell'indagine italiana.
Pertanto, a mente dei ricorrenti, non sussisterebbe alcun legame tra il conto
n. 1 e l'attività rimproverata a D. La documentazione sarebbe priva di rilevanza
per il procedimento estero.
Qualora la Corte dovesse ammettere l'utilità potenziale della documentazione,
i ricorrenti postulano di limitare la trasmissione ai documenti di apertura, al
profilo cliente ed alla contabile relativa all'accredito incriminato (act. 1).
2.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità e-
stera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
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nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda ap-
paia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progre-
dire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla
giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, mo-
tivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi
di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero
(DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su con-
ti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali o di corruzione co-
me quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi rela-
tivi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei
conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone
o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5;
124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale
federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del
22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14
consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì
l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121
II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere ne-
cessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessa-
te (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006
del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, con-
sid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
2.3. Stando alla logica dell'inchiesta italiana atta a far luce su fatti complessi di cor-
ruzione internazionale che si caratterizzano perlopiù nell'utilizzo, da parte di D.
(l'"ordinatore della corruzione"), di vari conti bancari per ventilare importi cor-
ruttivi, nella fattispecie ciò che appare determinante ai fini dell'utilità potenziale
è che sulla relazione n. 1 è stata accreditata da D. la somma di EUR 57'500.--.
Questo versamento, sia pur unico, è sufficiente per far sembrare perlomeno
sospetta la relazione bancaria in parola. Questo indipendentemente dall'estra-
neità dei ricorrenti con i fatti sotto inchiesta in Italia. Già per questa ragione, ri-
chiamata la giurisprudenza invalsa che in caso di richieste tendenti a far luce
su transazioni apparentemente vincolate alla corruzione, si giustifica di tra-
smettere all'autorità richiedente la totalità della documentazione bancaria del
conto contaminato. Tale modo di procedere permette all'autorità estera di ave-
re una visione completa della situazione, senza dover procedere con ulteriori
dispendi di tempo mediante richieste complementari (v. DTF 118 Ib 547 con-
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sid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006, con-
sid. 5.3; RR.2007.29 del 30 maggio 2007, consid 4.2; RR.2010.173 del 13 ot-
tobre 2010, consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, pag. 673 e seg.). Per questo motivo, il gra-
vame dei ricorrenti appare, sin d'ora, essere di poco pregio. V'è comunque da
rilevare che le spiegazioni fornite dai ricorrenti accrescono ancor di più le zone
d'ombra che avvolgono il conto in questione. La tesi della difesa secondo la
quale D. si sarebbe sbagliato nel designare la relazione bancaria volendo egli
indirizzare la somma a J. e non ai ricorrenti appare poco credibile. Se ciò fos-
se stato il caso, mal si capisce perché i ricorrenti non hanno immediatamente
retrocesso l'importo all'emittente. Appare inoltre sospetto che la somma versa-
ta provenga dalla relazione bancaria intestata a K. Ltd., società riconducibile
all'indagato D. (act. 6.1 pag. 6 e 7), relazione quest'ultima sulla quale, secon-
do l'autorità estera, sarebbero pervenute rimesse con finalità corruttive. Ad
accrescere i sospetti v'è pure la causale del bonifico: "consulenza Kaza-
khstan".
In merito alle ammissioni di errore da parte di D. sulla titolarità del conto desti-
natario e sulla causale del bonifico, queste non sono sufficienti ad inficiare l'u-
tilità potenziale delle informazioni da trasmettere. Non è in effetti contestato
che il bonifico era diretto – come in effetti è avvenuto – dal conto della K. Ltd.
al conto N. 1, né i ricorrenti possono sostenere di essere completamente e-
stranei alla persona di J.. Risulta infatti dalla documentazione bancaria seque-
strata, che i ricorrenti sono persone "ben conosciute" da J. a tal punto che essi
sono stati da egli presentati alla banca I. in occasione dell'apertura della rela-
zione n. 1 (doc. 304 della documentazione bancaria prodotta dal MPC).
Le contestazioni qui sollevate dai ricorrenti andranno semmai sollevate dinanzi
al giudice del merito il quale, disponendo dell'integralità della documentazione
richiesta, potrà valutare, con cognizione di causa, tutti gli elementi a carico o a
discolpa.
2.4. Visto quanto precede, il gravame dei ricorrenti va disatteso.
3. Non ravvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza, la decisione impugna-
ta è confermata ed il ricorso integralmente respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamen-
to del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
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della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella
fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 9 maggio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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