Sentenza del 30 gennaio 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Santina Pizzonia
Parti
A., rappresentato dall'avv. Massimo Iacopini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a
AIMP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.5
- 2 -
Visti:
- la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 19 dicembre 2012
emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di
assistenza giudiziaria del 18 dicembre 2012 presentata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano;
- il ricorso del 21 dicembre 2012 interposto da A. presso la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
- lo scritto del 7 gennaio 2013, mediante il quale la presente autorità ha invitato
il ricorrente, entro il termine del 23 gennaio 2013, a versare un anticipo delle
spese di fr. 5'000.-- nonché ad eleggere domicilio in Svizzera dove poter noti-
ficare gli atti della procedura, pena la non entrata nel merito del ricorso;
- il fax del 21 gennaio 2013, mediante il quale il ricorrente ha dichiarato di aver
eletto domicilio presso B., sede di U. (Svizzera) (act. 6).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all’art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto
è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta-
le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
- 3 -
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in
caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu-
sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4bis e 5 PA.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, 31 gennaio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Massimo Iacopini
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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