Sentenza del 14 gennaio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.281
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Fatti:
A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
(Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria,
completata il 3 ottobre 2013, nell’ambito di un procedimento penale avviato
nei confronti di B. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416
CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) e dichiarazione infede-
le (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrab-
bando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4
Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia B., cittadino
svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di al-
tri paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti
quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e regolando
le transazioni previo pagamento in contanti con banconote da EUR 500 in
assenza di qualsivoglia documentazione. L'inchiesta ha portato a svariati
sequestri di oro e di denaro, in particolare al sequestro (avvenuto ad Arez-
zo il 10 ottobre 2012) di un milione e mezzo di euro confezionati sotto vuoto
e avvolti in un giornale edito nel Cantone Ticino e di 30 kg di oro a carico di
C. (che sarebbe uno dei corrieri di B.) e di D. (che sarebbe il referente are-
tino dell'associazione). L'autorità inquirente italiana afferma che vi sarebbe-
ro fondati motivi per ritenere che l'oro trafficato sia, almeno in parte, di pro-
venienza furtiva, truffaldina o comunque delittuosa, sia per il fatto che alla
base della filiera verrebbe acquistato a prezzo molto basso, sia per il fatto
che in alcuni casi si sarebbe accertato che alcuni oggetti provenivano da
furti, sia perché, in alcune conversazioni intercettate, gli stessi indagati
avrebbero fatto riferimento al fatto che, dentro all'oro fuso in verghe "ci sta
dentro il lecito e l'illecito, provento di rapine". In Svizzera l'oro, che arrive-
rebbe sotto forma di puro in lamine, dovrebbe poi essere trasformato in oro
da investimento e qui sarebbe pure allestita la falsa documentazione atte-
stante la legittima provenienza (v. act. 8.1 pag. 9). Con la domanda di assi-
stenza, l'autorità rogante ha postulato in sostanza l'audizione di B., la per-
quisizione dei locali a sua disposizione, l'acquisizione di tutta la documen-
tazione contabile inerente alla sua attività, lo svolgimento d'indagini desti-
nate ad individuare beni da sottoporre a sequestro preventivo nonché l'e-
secuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice
italiano (v. act. 8.1 pag. 20).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013
l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla qua-
le l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione
della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità
italiana, ordinando i provvedimenti richiesti (v. act. 8.3). Il 7 e 11 novembre
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2013, essa ha in particolare disposto il blocco di tutti i conti bancari presso
la banca E. di cui B. risulta essere, oltre che titolare (v. act. 8.4.1), benefi-
ciario economico o procuratore (v. act. 8.4). Tale ordine si è concretizzato il
12 novembre 2013 con il sequestro, e la trasmissione della relativa docu-
mentazione, tra l'altro, della relazione n. 1 presso la banca E., intestata a
A., figlio di B., di cui quest'ultimo risulta essere procuratore generale (v. act.
8.5). In data 29 novembre 2013 la banca E. ha inoltrato all'AFD ulteriore
documentazione riguardante il conto di cui sopra (v. act. 8.6). Il 2 dicembre
2013 tutta la documentazione è stata sequestrata quale mezzo di prova
(v. act. 8.6.1).
C. Il 16 giugno 2014 l'AFD ha emanato una decisione di chiusura, mediante la
quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata docu-
mentazione bancaria, tra cui quella relativa al conto di A. di cui sopra. Tale
decisione è stata notificata alla banca E., a B., all'UFG ma non a A.
(v. act. 8.7).
D. Con scritto dell'8 luglio 2014 A., informato il 24 giugno 2014 dalla banca E.
della decisione in parola ed intenzionato a ricorrere, ha chiesto all'AFD di
poter esaminare la documentazione acquisita (v. act. 8.8).
E. In data 9 luglio 2014 l'AFD, ritenendo di aver commesso un errore nell'o-
mettere di notificare la decisione del 16 giugno 2014 direttamente a A., ha
dichiarato che "A. sind somit die Parteirechte noch zu gewähren (Aktenein-
sicht, rechtliches Gehör) und dann ist eine Schlussverfügung betr. Konto
Nr. 1 bei der Bank E. mit neuem Fristenlauf zu erlassen" (v. act. 8.9). L'e-
manazione di una nuova decisione di chiusura impugnabile è stata confer-
mata dall'AFD con scritto del 16 luglio seguente (v. act. 8.10).
F. Dopo aver consultato gli atti (v. act. 8.11), A., il 22 agosto 2014, ha inoltrato
all'AFD le sue osservazioni e conclusioni (v. act. 8.12).
G. Con scritto dell'8 ottobre 2014, l'AFD, dopo aver precisato che "la nostra
decisione di chiusura concernente tutti i conti toccati dalle misure di assi-
stenza, è stata notificata alla banca E. dopo di che, tutti gli aventi diritto so-
no stati in grado di far valere i loro diritti nell'ambito della procedura di ricor-
so presso il TPF", quindi anche A., ha dichiarato che "in risposta al Suo
scritto del 22 agosto possiamo solo ripetere il dispositivo della nostra deci-
sione di chiusura del 16 giugno 2014 nella quale è stato deciso che tutti i
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documenti sequestrati presso la banca E. dovevano essere trasmessi
all'Autorità richiedente. La nostra decisione è stata confermata dal Tribuna-
le penale federale con sentenza del 26 settembre 2014, di cui trova una
copia con omissis in allegato. Pertanto, allo stato attuale della procedura e
senza notizie da parte sua entro 10 giorni, i documenti bancari verranno
trasmessi all'Autorità richiedente" (v. act. 8.13).
H. Il 17 ottobre 2014 A. ha interposto ricorso contro lo scritto dell'8 ottobre
2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
chiedendo, a titolo di provvedimento d'urgenza, che ordine sia fatto all'AFD
di astenersi dal consegnare all'autorità italiana qualsiasi documento relativo
al suo conto bancario sequestrato e, nel merito, che lo scritto in questione
sia annullato.
Con risposta del 20 novembre 2014 l'AFD ha proposto di dichiarare inam-
missibile il ricorso perché senza oggetto (v. act. 8). A conclusione delle sue
osservazioni del 21 novembre 2014 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del
gravame (v. act. 7).
I. Con replica del 17 dicembre 2014 il ricorrente ha ribadito le conclusioni
espresse in sede di ricorso (v. act. 11).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei
reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
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14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel
fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna
2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra-
sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-
cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro il sopraccitato scritto dell'8 ottobre 2014,
mediante il quale l'AFD conferma la propria decisione di chiusura del
16 giugno 2014, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto ogget-
to della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e
art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d;
TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. Il ricorrente afferma che l'AFD, dopo avergli garantito la notifica di una nuo-
va decisione di chiusura riguardante la trasmissione della documentazione
concernente il suo conto bancario presso la banca E., avrebbe inspiega-
bilmente cambiato idea, confermando semplicemente la sua decisione di
chiusura del 16 giugno 2014. Tale modo di procedere costituirebbe un pa-
lese "venire contra factum proprium".
2.1 Il principio della buona fede costituisce il corollario di un principio più gene-
rale, quello della fiducia, il quale presuppone che i rapporti giuridici si fon-
dano e si organizzano su una base di lealtà e di rispetto della parola data
(v. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2013, n. 1167). Ancorato all'art. 9
Cost. e valido per tutta l'attività statale, il principio della buona fede esige
che l'amministrazione e gli amministrati si comportino reciprocamente in
maniera leale. In particolare, l'amministrazione deve astenersi da ogni
comportamento atto ad ingannare l'amministrato, non potendo essa trarre
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alcun vantaggio dalle conseguenze di un tale comportamento (v. DTF 124
II 265 consid. 4a). A determinate condizioni, il cittadino può esigere dall'au-
torità che questa si conformi alle precise promesse o assicurazioni fattegli e
non tradisca la fiducia in essa legittimamente riposta (cfr. DTF 128 II 112
consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). Il diritto alla protezione della buona
fede può parimenti essere invocato in presenza di un comportamento
dell'amministrazione suscettibile di creare nell'amministrato un'aspettativa o
una speranza legittima (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a
con riferimenti; 111 Ib 124 consid. 4; più ampiamente v. anche HEINZ
HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Berner Kommentar, Bd. 1, 1. Abt., Ber-
na 2012, n. 268-281 ad art. 2 CCS). L'amministrazione, tuttavia, deve esse-
re intervenuta nei confronti dell'amministrato in una situazione concreta
(DTF 125 I 267 consid. 4c), dovendo il predetto aver preso, fondandosi sul-
le promesse o il comportamento dell'amministrazione, disposizioni che non
sarebbero modificabili senza subire un pregiudizio (DTF 129 II 361 con-
sid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a; 114 Ia 207 consid. 3a).
2.2 In concreto, l'AFD, sebbene avesse già notificato alla banca E. la decisione
di chiusura del 16 giugno 2014, la quale riguardava anche il conto n. 1 inte-
stato al ricorrente, ha, a due riprese (v. act. 8.9 e 8.10) e di propria iniziati-
va, garantito a quest'ultimo, in maniera chiara ed inequivocabile, l'emana-
zione di una nuova decisione di chiusura relativamente alla trasmissione
della documentazione bancaria legata a detto conto. Tali assicurazioni
dell'autorità hanno in pratica fatto desistere il ricorrente dall'impugnare la
decisione del 16 giugno 2014, notificatagli dalla banca E. il 24 giugno 2014.
Ora, alla luce di tale situazione, all'AFD non restava che emettere una nuo-
va decisione di chiusura nelle forme abituali, con un termine di ricorso di 30
giorni, e non interpellare il ricorrente come ha fatto con il suo scritto
dell'8 ottobre 2014 (v. act. 8.13), che anche a volerlo considerare come una
decisione di chiusura sarebbe chiaramente motivato in maniera insufficien-
te visto che non fa altro che rinviare ad una decisione che non concerne il
ricorrente, senza confrontarsi materialmente con la di lui posizione. Con il
suo agire l'AFD non ha rispettato la chiara promessa fatta al ricorrente, così
danneggiandolo nelle sue legittime aspettative processuali, ragione per cui
il ricorso va accolto e la causa rinviata all'autorità di esecuzione affinché
proceda all'emanazione di una decisione di chiusura relativa al conto del ri-
corrente rispettosa dei crismi legali abituali.
3.
3.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale
federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a
fr. 5'000.--.
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3.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità
di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a doman-
da, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e rela-
tivamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio
(art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF).
L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato
dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta-
ta. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi
(art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato,
come in casu, non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento
dell'inoltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo li-
bero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto si giustifica
di fissare in favore del ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- (IVA compresa),
la quale è messa a carico dell'AFD in quanto autorità inferiore giusta
l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La causa è rinviata all'Amministrazione federale delle
dogane affinché emetta una nuova decisione di chiusura concernente la tra-
smissione della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la
banca E. intestato al ricorrente.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti-
tuirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.--.
3. L'Amministrazione federale delle dogane verserà al ricorrente un importo di
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 14 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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