Sentenza del 12 gennaio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A.,
2. B. SA,
entrambi rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e
avv. Andrea Daldini,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.305-306
Visti:
- la decisione di chiusura del 21 ottobre 2014 emanata dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) inerente alla domanda di assistenza
giudiziaria del 30 giugno 2014 presentata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Como (v. act. 1.3 e 1.5);
- il ricorso del 20 novembre 2014 avverso la suddetta decisione interposto pres-
so la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e B. SA
(v. act. 1);
- lo scritto raccomandato del 24 novembre 2014 mediante il quale la presente
autorità ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 5 dicembre 2014, un anticipo
delle spese di fr. 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3);
- la richiesta di proroga per il versamento dell'anticipo spese presentata dal le-
gali dei ricorrenti il 26 novembre 2014 e la relativa concessione di una dilazio-
ne sino al 30 dicembre 2014 (act. 4);
- lo scritto del 10 dicembre 2014, con cui i legali dei ricorrenti richiedevano la
concessione di un'ulteriore proroga del summenzionato termine sino al
31 gennaio 2015, accordata dalla scrivente Corte, quale ultima proroga, sino
al 7 gennaio 2015 (act. 5);
- il fax del 7 gennaio 2015, trasmesso alle ore 19.30, con cui A. chiedeva la
concessione di un'ultima proroga sino al 31 gennaio 2015, avendo dovuto
presentare richiesta di un credito ipotecario (act. 6).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Con-
federazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all'art. 23 PA);
- che, nella fattispecie, la seconda proroga, esplicitamente definita quale "ultima
proroga", concessa dalla scrivente autorità scadeva il 7 gennaio 2015 (act. 5);
- che, conseguentemente, i ricorrenti erano consapevoli sin dal 10 dicembre
2014 che nessuna ulteriore proroga sarebbe stata concessa (act. 5);
- che, pertanto, non è possibile accogliere la richiesta presentata per fax il
7 gennaio 2015 da A., intesa ad ottenere la concessione di un'ulteriore proro-
ga del termine (act. 6);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III
364 consid. 3.2.2);
- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 7 gennaio 2015;
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato
pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito
del gravame (v. act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono
sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico; essa è fissata giu-
sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4bis e 5 PA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di proroga del termine per il versamento dell'anticipo spese data-
ta 7 gennaio 2015, è respinta.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico dei ricorrenti.
Bellinzona, il 12 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e avv. Andrea Daldini
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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