Sentenza del 5 marzo 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi-
dente, Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.315
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (Italia) ha pre-
sentato alla Svizzera, in data 2 settembre 2014, una richiesta di assistenza
giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa con-
dotto nei confronti di Mons. B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell'art. 648-bis CP italiano (n. 2881/13 R.G.N.R.). Risulta dalla rogato-
ria che, a seguito di un furto di beni di ingente valore subito dal predetto,
stimati dal medesimo in sede di denuncia in circa EUR 5/6 milioni, le autori-
tà italiane hanno rilevato una ingiustificata sproporzione tra la capacità red-
dituale del prelato e le sue enormi disponibilità. Per questo motivo, sono
state avviate delle indagini finalizzate ad accertare le modalità con le quali
B. aveva accumulato tali somme di denaro. Sono dunque emersi sospetti
che egli avrebbe fatto affluire, su conti correnti e altri rapporti finanziari a lui
intestati o comunque a lui riconducibili presso l'Istituto di Opere di Religione
(di seguito: IOR) della Città del Vaticano, ingenti somme di denaro appar-
tenenti a terze persone e provenienti da conti intestati a diverse società
estere e aperti presso istituti di credito svizzero, segnatamente la banca C.
AG e la banca D. SA, precedentemente banca E. Secondo le autorità ita-
liane, le intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni rese da persone infor-
mate sui fatti e dal medesimo B., permetterebbero di ipotizzare che tali bo-
nifici sarebbero stati in realtà disposti da esponenti della famiglia F. per far
transitare somme di denaro di possibile provenienza illecita. Gli accrediti in
questione venivano mascherati come donazioni per fini caritatevoli, le quali
venivano poi frazionate in più tranches di pagamenti ed utilizzate da B. per
acquisti di immobili e quote societarie. Con la domanda di assistenza, l'au-
torità rogante ha richiesto l'elenco di tutti i rapporti finanziari intestati e/o ri-
conducibili alle persone fisiche e giuridiche coinvolte e di acquisirne la rela-
tiva documentazione (act. 7.1).
B. Il 12 settembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), dopo
esame preliminare, ha affidato l'esecuzione della rogatoria al Ministero
pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), trasmettendogli gli atti re-
lativi (act. 7.2).
C. Mediante decisione del 29 ottobre 2013, il MPC è entrato in materia sulla
domanda presentata dall'autorità italiana dichiarando che le misure neces-
sarie sarebbero state ordinate tramite separate decisioni incidentali
(act. 7.3). Il 12 novembre 2013, egli è entrato nel merito della rogatoria, or-
dinando l'edizione di svariata documentazione relativa ai conti detenuti
presso la banca D. SA dalle persone fisiche e giuridiche indicate nella roga-
toria (act. 7.5). Il giorno seguente, il MPC ha comunicato alla banca D. SA
che la decisione del 12 novembre 2013 era annullata e sostituita dalla nuo-
va ordinanza di edizione del 13 novembre 2013, la quale precisava che la
documentazione bancaria in questione doveva concernere il lasso di tempo
compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 13 novembre 2013. Alla banca D. SA è
stato inoltre imposto il divieto d'informare, fino al 27 dicembre 2013, i titolari
dei conti e/o altre persone toccate dalla misura (act. 7.6). Tramite scritto del
20 dicembre seguente, il MPC ha poi prolungato fino al 27 marzo 2014 tale
divieto (act. 7.10), il quale è stato tuttavia levato il 6 febbraio 2013 con ef-
fetto immediato (act. 7.12). Successivamente, con ordine 4 marzo 2014
l'autorità di esecuzione ha intimato alla banca D. SA la trasmissione dei
giustificativi di alcune transazioni inerenti al conto n. 1 intestato a A. presso
la banca D. SA (act. 7.15).
D. A seguito dell'analisi della documentazione bancaria, con decisione di chiu-
sura del 29 ottobre 2014, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la tra-
smissione all'autorità rogante dei documenti di apertura, degli estratti e dei
documenti giustificativi del conto n. 1, nonché i documenti di apertura e gli
estratti del conto n. 2, entrambi presso la banca D. SA ed intestati ad A.
(act. 7.4).
E. Il 24 novembre 2014 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendone l'annullamento (act. 1).
F. Con risposta del 19 dicembre 2014 il MPC ha postulato la reiezione del ri-
corso (act. 7).
G. Mediante osservazioni del 22 dicembre 2014, l'UFG ha proposto la reiezio-
ne del gravame, nella misura della sua ammissibilità (act. 8).
H. Con memoriale di replica del 12 gennaio 2015, trasmesso per conoscenza
al MPC e all'UFG, il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle con-
clusioni espresse in sede ricorsuale (act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile
nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale,
Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per
la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-
cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4 La legittimazione del ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata mi-
sura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid.
1.6).
2.
2.1 Il ricorrente si duole in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto
di essere sentito, non avendo né l'autorità rogante in commissione rogato-
ria, né il MPC nella sua decisione di chiusura del 29 ottobre 2014, spiegato
le ragioni che farebbero ritenere illecita la provenienza dei valori patrimo-
niali da lui detenuti.
2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1
CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'uffi-
cio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento
penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il
più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il proce-
dimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al
fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi-
zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b
pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si
può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un espo-
sto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo
della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie
oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni
per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib
64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato ri-
chiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di
esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti,
per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inam-
missibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97
consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della
colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizze-
ro dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid.
1.5). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella
domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed
immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b
pag. 121 e seg.).
2.1.2 La richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chia-
rezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti ita-
liane hanno evidenziato come A. si collochi in stretta relazione con i fatti
oggetto del procedimento penale italiano. Egli avrebbe infatti accreditato
denaro sul conto di B. (v. rogatoria del 2 settembre 2014, pag. 4, operazio-
ne del 20/07/2006, bonifico di EUR 55'000.--) presso lo IOR, tramite una
falsa "dichiarazione di donazione". Le risultanze investigative inducono ad
ipotizzare che il prelato abbia utilizzato lo "strumento IOR" per ripulire in at-
tività lecite denaro di provenienza illecita. Certo dall'esposto dei fatti non
emerge ancora in maniera chiara quali sarebbero i reati a monte di queste
operazioni di presunto riciclaggio, ma secondo la giurisprudenza costante
non è necessario, a questo stadio dell'inchiesta estera, che l'autorità rogan-
te indichi già il reato a monte, a condizione che le operazioni sospette, per
modalità ma anche per ammontare, lascino effettivamente presagire l'esi-
stenza di retroscena criminali, che la commissione rogatoria in quanto tale
dovrebbe appunto acclarare (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2 e 3.3 nonché
TPF 2011 194 consid. 2.1 e RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, con-
sid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale fe-
derale 1C_463/2008 del 13 novembre 2008). La stessa esistenza di una
falsa dichiarazione di donazione, a prescindere dalla questione di sapere
se possa essere considerata un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1
CP, nonché l'enorme valore dei beni di cui Mons. B. sarebbe venuto in
possesso e di cui sarebbe stato derubato, senza che questo si possa ra-
gionevolmente conciliare con la normale attività professionale di un pur im-
portante prelato, per altro responsabile della contabilità analitica dell'Ammi-
nistrazione del patrimonio della Sede Apostolica della Città del Vaticano,
sono già di per sé fonte di sospetto. A ciò si aggiunge l'esistenza di nume-
rosi conti intestati a B., oggetto di transazioni provenienti da numerose
banche, riconducibili ad esponenti della famiglia F., gruppo di armatori a
capo della G. SpA e delle società H. Inc, I. Ltd, J. Ltd ed K. Ltd, difficilmen-
te spiegabili, come invece indicato nelle causali, in quanto "donazioni per
fini caritatevoli" visto che queste presunte donazioni sarebbero poi state uti-
lizzate da B. stesso per l'acquisto di immobili e quote societarie (v. act. 1.1
pag. 2 e act. 7.1, nonché infra consid. 3.2).
2.1.3 Visto quanto precede e alla luce della sopraccitata giurisprudenza, l'espo-
sto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le
esigenze legali richieste, né è ravvisabile violazione alcuna dell'obbligo di
motivazione da parte dell'autorità di esecuzione, visto che essa ha motivato
in maniera sufficientemente dettagliata e con riferimenti precisi ad opera-
zioni bancarie i motivi che l'hanno portata ad emanare la decisione impu-
gnata. Gli elementi contenuti nella decisione di chiusura in esame sono da
considerare sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la por-
tata e di valutare compiutamente se deferirla all'istanza giudiziaria. L'obbli-
go di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede infatti che
l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno in-
dotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'in-
teressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento
e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore,
che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid.
2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltung-
sverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e
segg., con altri rinvii giurisprudenziali). Si tratta di requisiti qui chiaramente
adempiuti per cui tutte le censure vanno respinte.
2.2 Il ricorrente si duole inoltre del fatto che gli aventi diritto economico delle re-
lazioni oggetto della contestata decisione di chiusura non siano stati resi
parte alla procedura, in lesione dei loro diritti.
Premessa l'inammissibilità di censure presentate nell'interesse di terzi
(v. art. 48 cpv. 1 lett. c PA), occorre comunque rilevare che la determina-
zione della qualità di parte in una procedura amministrativa, come quella
rogatoriale, si determina in base al diritto di ricorso (v. art. 6 PA, nonché
ISABELLE HÄNER, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [curatori], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo
2008, n. 1 ad art. 6 PA). Non disponendo l'avente diritto economico di un
conto della legittimazione ricorsuale per contestare misure riguardanti la re-
lazione a lui riconducibile (v. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1), è a giusto titolo
che L., avente diritto economico del conto n. 1, e M, avente diritto economi-
co del conto n. 2, non sono stati coinvolti dal MPC nella procedura rogato-
riale. Anche questa censura formale va pertanto disattesa.
3. Nel proseguo della sua impugnativa, il ricorrente sostiene che i valori pa-
trimoniali depositati sulle relazioni bancarie in esame sono estranei alla ver-
tenza penale italiana in quanto non vi è la prova giustificativa che da essi
sia uscito denaro a destinazione dei conti di B. Per questi motivi, la tra-
smissione della documentazione bancaria litigiosa sarebbe contraria al
principio della proporzionalità e costituirebbe una ricerca indiscriminata di
prove.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib
251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157
dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-
sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo
del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b;
121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità
estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti
per reati patrimoniali, come quello qui in esame, esse necessitano di regola
di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed
economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sape-
re a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II
462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c;
sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con-
sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v.
sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid.
3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera do-
cumentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple-
mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri-
bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta
di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche
l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze
del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2;
1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005
del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va
quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna
giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente
privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 con-
sid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in partico-
lare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurispru-
denza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fon-
dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a soste-
gno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di in-
chieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale
sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità.
Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere
a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).
3.2 Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato operazioni ritenute di rilievo che
hanno toccato il conto n. 1 intestato a A. presso la banca D. SA. In partico-
lare, su detto conto, il 7 maggio 2008 è pervenuto un accredito di EUR
200'000.-- in provenienza dalla società H. Inc; il giorno successivo è segui-
to un addebito del medesimo importo a favore di N. presso il banco O. a Z.
Successivamente, il 12 giugno 2008 lo stesso importo è stato accreditato
sul conto in esame da parte di P. ed il medesimo giorno, tale importo è sta-
to accreditato a favore di H. Inc. Da quest'ultima società, come indicato nel-
la rogatoria, sarebbero infine transitati soldi in favore del conto IOR intesta-
to a B. attraverso l'espediente delle "false donazioni" (v. già supra consid.
2.1.2). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a
livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed il conto intestato al qui ri-
corrente, conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenzia-
le dei documenti bancari in questione è certamente data. È infatti opportu-
no rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i pun-
ti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della
presente vertenza quale conto "di passaggio", e ciò, in relazione alla fatti-
specie oggetto d'indagine all'estero.
A tale conclusione occorre giungere ugualmente per quanto riguarda il con-
to n. 2. Alla luce della complessa ed intricata fattispecie in cui è coinvolto
B., la cui connessione con la società H. Inc appare evidente, il fatto che l'a-
vente diritto economico del conto in parola, coinvolto nel procedimento ita-
liano, sia una persona riconducibile alla predetta società, dà una chiara ri-
levanza probatoria ai documenti in esame.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og-
getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito
valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una
connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti
oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità
rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza,
sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle
ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122
II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto
quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera
non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documenta-
zione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata
ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu-
sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 5 marzo 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy