Sentenza del 21 gennaio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
SOCIETÀ A., rappresentata dall'avv. Stefano Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.332
Visti:
- la decisione di chiusura parziale del 5 novembre 2014 emanata dal Ministero
pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di as-
sistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano l'11 aprile 2012, completata l'8 ottobre
ed il 22 novembre 2012 nonché l'8 maggio 2013 (v. act. 1.1);
- il ricorso dell'8 dicembre 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale dalla società A. avverso la suddetta decisione
(v. act. 1);
- lo scritto del 10 dicembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invita-
to il ricorrente, da una parte, a versare, entro il 22 dicembre 2014, un anticipo
delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra,
a produrre, entro il medesimo termine, una procura attestante i poteri di rap-
presentanza del patrocinatore (v. act. 3);
- l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo spese, intervenuto il 19 dicem-
bre 2014 (v. act. 4);
- la procura inoltrata per fax il 5 gennaio 2015 (v. act. 4.1), dopo un sollecito
telefonico effettuato da questa Corte (v. act. 5);
- lo scritto del 5 gennaio 2015, con il quale questa autorità ha invitato la ricor-
rente a produrre, entro il 13 gennaio 2015, la documentazione attestante i po-
teri di rappresentanza della persona che ha firmato la procura (v. act. 7).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono es-
sere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di pro-
va, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manife-
stamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve
termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo
infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i
motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che, nella fattispecie, invitata a produrre la documentazione attestante i poteri
di rappresentanza della persona che ha firmato la procura, pena l'inammissibi-
lità del gravame, la ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve
sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu-
sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4bis e 5 PA;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribuna-
le restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tri-
bunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Bellinzona, 21 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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