Sentenza del 31 marzo 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e An-
drea Daldini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2014.338
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Fatti:
A. Il 10 ottobre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ha presentato alla Svizzera una
domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale
avviato nei confronti di B. ed altri per concorso esterno in associazione ma-
fiosa (v. art. 7 D.L. 152/1991) e trasferimento fraudolento e possesso ingiu-
stificato di valori (art. 12 quinques D.L. 306/1992). Sulla base dell'attività in-
vestigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ritiene, in sostanza, che il
predetto abbia occultato, segnatamente tramite schermi societari, ed in par-
ticolare mediante società anonime di diritto svizzero, proprietà immobiliari
site in Lombardia di pertinenza dell'organizzazione criminale facente capo
al clan della famiglia C. Tra le società utilizzate per celare beni a lui ricon-
ducibili di presunta origine criminale vi sarebbe la A. SA. Con la domanda
di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione del
beneficiario economico nonché delle relazioni bancarie di quest'ultima, uni-
tamente al sequestro della relativa documentazione (v. act. 7.4).
B. Mediante decisioni del 10 marzo e 7 agosto 2014 il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di
giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entra-
ta in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra
l'altro, l'edizione di tutta la documentazione societaria concernente A. SA
nonché l'acquisizione di svariata documentazione concernente la relazione
n. 1 presso a la banca D., Lugano, intestata alla società in parola (v. act.
7.1 e 7.2).
C. Il 25 novembre 2014 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, me-
diante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di docu-
mentazione societaria e d'apertura della relazione di cui sopra, unitamente
a svariati estratti conto con giustificativi (MPC 161-849) (v. act. 7.3).
D. Il 23 dicembre 2014 A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisio-
ne dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chie-
dendo, in via preliminare, la trasmissione all'autorità rogante della docu-
mentazione di cui sopra, eccezion fatta per i doc. 529, 532, 533, 534, 541,
542, 616, 629, 632, 641, 644, 647, 648, 649, 666 e 830. In via principale,
essa chiede che il ricorso venga integralmente accolto e la decisione impu-
gnata parzialmente annullata, per cui non vengono trasmessi i documenti
sopraelencati, e che venga estromessa la tabella riepilogativa della banca
D. dalla quale si evincono i nomi dei clienti, persone fisiche e giuridiche. In
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via subordinata, l'insorgente chiede che il ricorso venga parzialmente accol-
to, nel senso che nella documentazione che verrà trasmessa all'autorità ro-
gante vengono anonimizzati i riferimenti a persone fisiche e giuridiche che
nulla hanno a che vedere con B. e le sue attività.
A conclusione delle loro osservazioni del 29 gennaio 2015 il MPC risp.
l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua am-
missibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica dell'11 febbraio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per cono-
scenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso
(v. act. 10).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei
reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel
fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna
2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra-
sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-
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zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-
cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione
bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittima-
ta a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid.
5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con-
sid. 1.6 pag. 82).
2. Invocando una violazione del principio della proporzionalità, la società ricor-
rente si oppone all'invio all'autorità rogante di una parte degli estratti relativi
al suo conto bancario presso la banca D. (v. lett. D), in quanto documenti
senza nessuna connessione materiale con l'oggetto della rogatoria.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib
251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157
dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-
sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo
del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b;
121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità
estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti
come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi do-
cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico
dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali
persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze
del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem-
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bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza
del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an-
che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione
potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136
IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera
di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle
persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale
federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del
20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007,
consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del
27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi
limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta
l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di
rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c;
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la
cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una
ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un so-
spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello
stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste
non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla
luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di-
vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca-
saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sa-
rebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza
internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMO-
NEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag.
93 e seg.)
2.2 In concreto, occorre rilevare che è la ricorrente stessa a dichiarare nel suo
gravame che "la suddetta relazione bancaria non ha nulla a che vedere con
il procedimento penale pendente in Italia nei confronti del signor B., se non
limitatamente ad un'unica operazione per la quale si è già autorizzata la
trasmissione in Italia della relativa documentazione: avviso di accredito
12.10.2008 pari a EUR 730'000.-- (doc. MPC 610); avviso di addebito
27.11.2008 pari a EUR 580'000.-- (doc. MPC 611)" (v. act. 1 pag. 7). Ben-
ché aggiunga che, a suo dire, non vi sarebbe prova della riconducibilità di
tale operazione a B., essa ammette implicitamente l'esistenza di un'utilità
potenziale di tali documenti per il procedimento estero. L'utilità potenziale di
tale documentazione è peraltro confermata dal fatto che la relazione della
ricorrente è stata toccata, come evidenziato dal MPC nella decisione impu-
gnata, da bonifici in entrata ed uscita effettuati con società coinvolte nelle
indagini estere, come E. SA, F. S.r.l. e G. S.r.l., quest'ultima società ricon-
ducibile a B. (v. act. 7.3 pag. 4 e seg.). Dalla relazione in parola vi sarebbe-
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ro pure stati versamenti a favore di H. S.r.l. e I. S.r.l., società amministrate
entrambe da J. SA e riconducibili fino a fine 2012 a B. ed in seguito a suo
padre K. In una sua decisione di sequestro del 4 ottobre 2013 riguardante
B., il Tribunale di Milano (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione), dopo
aver esposto i motivi a supporto, ha confermato "la sicura disponibilità in
capo al proposto (ossia B.) anche di L. S.r.l. attraverso E. SA (e le società
svizzere che la possiedono o che rappresenta, A. SA e J. SA)" (v. act. 7.4
pag. 17-18). Ora, ritenuto che gli inquirenti esteri necessitano di ricostruire
tutti i movimenti ed i flussi di valori patrimoniali che si presume riconducibili
ad un'organizzazione criminale, occultati anche tramite persone giuridiche
di diritto svizzero, in virtù della già citata giurisprudenza (v. consid. 2.1 su-
pra), si giustifica di trasmettere alle autorità italiane tutta la documentazione
relativa al conto della ricorrente. Da respingere è la richiesta di anonimiz-
zazione presentata dall'insorgente, dato che la presunta attività di occulta-
mento di valori, con possibile riciclaggio in Svizzera, potrebbe essere mes-
sa in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che fungono da
prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue verifiche
relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Italia delle
persone collegate al conto della ricorrente.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og-
getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito
valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una
connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto
oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità
rogata, rispettivamente del giudice dell'assistenza, sostituirsi al giudice pe-
nale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate
dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da
concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una
"fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non
viola il principio della proporzionalità.
3. La ricorrente sostiene di già essere stata coinvolta in un procedimento ro-
gatoriale originato dalla Procura di Torino, la quale si sarebbe conclusa con
un'archiviazione del procedimento penale per tutti gli imputati. In quell'oc-
casione tutta la sua documentazione bancaria sarebbe stata volontaria-
mente messa a disposizione delle autorità inquirenti torinesi (v. act. 1.10).
Ora, premesso che l'insorgente è lungi dall'aver dimostrato che gli attuali
fatti oggetto d'indagine in Italia siano i medesimi di quelli trattati dalla Pro-
cura di Torino, la richiesta di archiviazione presentata da quest'ultima al
Giudice per le indagini preliminari non ha nessuna influenza sull'attuale ro-
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gatoria, la quale, non essendo stata ritirata dalla Procura di Milano, è tutto-
ra pendente. La censura in questo ambito va dunque anch'essa respinta.
4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata
ed il gravame respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu-
sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle
spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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