Sentenza del 30 settembre 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Costantino Castelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.103+165
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Fatti:
A. L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata
l'8 ottobre 2012, il 22 novembre 2012, l'8 maggio 2013 e l'11 maggio 2015,
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per
associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.l.
74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.l.
74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.
8 D.l. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.l. 74/2000), omessa dichia-
razione (art. 5 D.l. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti conta-
bili (art. 10 D.l. 74/2000), trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato
di valori (art. 12quinques D.l. 306/92, convertito con modifica della legge
356/1992). Con la loro rogatoria, le autorità inquirenti italiane hanno comuni-
cato alle autorità elvetiche di procedere nei confronti dei predetti per i reati di
cui sopra consumati mediante l'emissione di fatture false e di falsi documenti
di trasporto attestanti transazioni commerciali con soggetti terzi nel settore
dei metalli, in realtà mai avvenute ovvero avvenute interponendo fittizia-
mente soggetti che non sono i reali destinatari della predette merce, nonché
di procedere per il reato di riciclaggio e reimpiego delle risorse finanziarie
così illecitamente ottenute attraverso la creazione di società fiduciarie, in
modo tale da ostacolare la riconducibilità di beni immobili ai reali proprietari
ed occultare la provenienza illecita dei capitali.
Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato il
sequestro di eventuali conti correnti in essere presso C. S.A., intestati o co-
munque riconducibili a B. e agli altri imputati nonché l'acquisizione della re-
lativa documentazione (v. atti 5, 65, 69, 71, 74bis e 127 incarto MP/TI). Con
il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015, essa ha pure richiesto la
trasmissione di copia del verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013
dell'imputato D. steso dal Ministero pubblico ticinese per il procedimento ita-
liano (v. atti 136 e 27 incarto MP/TI).
B. Mediante decisione del 21 gennaio 2015 il Ministero pubblico del Cantone
Ticino (in seguito: MP/TI), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia
sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il sequestro della
relazione n. 1 presso C. S.A., intestata alla società A. S.A., di cui B. risulta
essere avente diritto economico (v. atto n. 108 incarto MP/TI).
- 3 -
C. Il 10 marzo 2015 il MP/TI ha emanato una decisione di chiusura, mediante
la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di documenta-
zione relativa al conto di cui sopra, confermando il blocco dei valori patrimo-
niali ivi depositati (v. RR.2015.103, act. 1.1).
D. Il 17 aprile 2015 A. S.A ha interposto ricorso contro la suddetta decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo,
in via principale, l'annullamento delle decisioni di cui sopra, con dissequestro
della relazione bancaria. In prima via subordinata, essa chiede l'annulla-
mento delle due decisioni di cui sopra, nonché, in considerazione dell'avve-
nuta integrale evasione, tramite precedenti decisioni, della domanda di assi-
stenza giudiziaria dell'11 aprile 2012 della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Milano e relativi complementi, che la procedura di cui all'inc.
ROG.2012.92 sia dichiarata conclusa e stralciata dai ruoli siccome divenuta
priva di oggetto. La documentazione bancaria non deve essere consegnata
alle autorità italiane ed il conto deve essere sbloccato. In seconda via subor-
dinata, essa chiede che le decisioni di cui sopra siano annullate e che la
domanda di assistenza italiana sia dichiarata irricevibile. La documentazione
bancaria non deve essere consegnata all'autorità richiedente ed il conto
deve essere sbloccato. In terza via subordinata, essa chiede che la decisione
del 10 marzo 2015 sia annullata e che la domanda di assistenza giudiziaria
italiana, nella misura in cui non sia già stata evasa, sia respinta. La docu-
mentazione bancaria non deve essere consegnata all'autorità richiedente ed
il conto deve essere sbloccato.
In data 7 maggio 2015 la ricorrente ha presentato un complemento al suo
ricorso, segnalando che nel frattempo sarebbe stata pronunciata la sentenza
d'appello nel procedimento italiano da cui dipenderebbe la domanda di assi-
stenza giudiziaria oggetto della decisione impugnata (v. RR.2015.103, act.
6).
Con scritto dell'11 maggio 2015 il MP/TI ha chiesto la conferma della deci-
sione impugnata (v. RR.2015.103, act. 8). Mediante le sue osservazioni del
1° giugno 2015 l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della
sua ammissibilità. (v. RR.2015.103, act. 10). Entrambi gli scritti sono stati
trasmessi per conoscenza alla ricorrente.
E. L'11 maggio 2015 il MP/TI ha emanato un'ulteriore decisione di chiusura,
mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente del ver-
bale di interrogatorio del 23 gennaio 2013 di cui sopra (v. RR.2015.165, act.
1.1).
- 4 -
F. Il 3 giugno 2015 A. S.A ha interposto ricorso contro la suddetta decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden-
done, in via principale, l'annullamento. In prima via subordinata, essa chiede
l'annullamento della decisione di cui sopra, nonché, in considerazione
dell'avvenuta integrale evasione, tramite precedenti decisioni, della do-
manda di assistenza giudiziaria dell'11 aprile 2012 della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano e relativi complementi, che la proce-
dura di cui all'inc. ROG.2012.92 sia dichiarata conclusa e stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva di oggetto. Il verbale di interrogatorio in questione
non deve essere consegnato alle autorità italiane. In seconda via subordi-
nata, essa chiede che la decisione di cui sopra sia annullata e che la do-
manda di assistenza italiana sia dichiarata irricevibile. Il verbale di interroga-
torio litigioso non deve essere consegnato all'autorità richiedente. In terza
via subordinata, essa chiede che la decisione dell'11 maggio 2015 sia annul-
lata e che la domanda di assistenza giudiziaria italiana integrativa di stessa
data sia respinta. Il verbale di interrogatorio non deve essere consegnato
all'autorità richiedente. In quarta via subordinata, essa chiede che la deci-
sione di cui sopra sia annullata e che la domanda di assistenza italiana sia
parzialmente accolta. Il verbale di interrogatorio litigioso è consegnato alle
autorità italiane senza i relativi allegati e previa omissioni di alcuni passaggi.
Con scritto del 16 giugno 2015 il MP/TI ha chiesto la conferma della deci-
sione impugnata (v. RR.2015.165, act. 4). Mediante le sue osservazioni del
26 giugno 2015 l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della
sua ammissibilità. (v. RR.2015.165, act. 5). Entrambi gli scritti sono stati tra-
smessi per conoscenza alla ricorrente.
G. Il 7 luglio 2015 il MP/TI ha trasmesso a questa Corte copia di uno scritto del
25 giugno 2015 inviato dall'autorità rogante con allegato un decreto emesso
in data 5 giugno 2015 dal Tribunale di Milano, Sezione misure di preven-
zione, nei confronti dell'imputato all'estero B., nell'ambito dei procedimenti
penali italiani pendenti nei confronti di quest'ultimo per reati fiscali, tra cui
quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e di bancarotta
fraudolenta (v. RR.2015.103, act. 12).
H. Il 18 agosto 2015 la ricorrente ha preso posizione sul decreto del 5 giugno
2015 di cui sopra (v. RR.2015.103, act. 14).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno
riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
- 5 -
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami
penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi-
gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz-
zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con-
venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS;
testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e
estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella
fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,
entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter-
nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v.
art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid.
2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle
pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen-
tali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4
1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha
- 6 -
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con-
cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il
concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con-
cretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere con-
siderato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza
giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficiente-
mente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più
concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario
è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v.
art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d),
così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario
o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì
precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente
sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio;
DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126
II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82),
mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il
mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare
tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e
rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, sol-
tanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro
degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona
contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161
consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la
giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria
detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sen-
tenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, con-
sid. 2.1). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interro-
gatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla
misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni
che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non te-
stimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 4a ediz., Berna 2014, n. 526 e n. 532). Un terzo, per contro, non è
legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato ri-
chiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personal-
mente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto
oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni conte-
nute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti
concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a
impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza
1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del
- 7 -
9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79
consid. 1.6 pag. 82).
1.4.2 La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impu-
gnata del 10 marzo 2015 ed è di conseguenza legittimata a ricorrere avverso
la medesima. La legittimazione è data anche per quanto riguarda il verbale
di interrogatorio litigioso, nella misura in cui nello stesso figurano informa-
zioni relative ad operazioni avvenute sulla relazione n. 1 presso C. S.A., in-
testata alla società ricorrente.
2. Ritenendo che la fattispecie qui trattata riguarda le medesime parti, la mede-
sima domanda e i medesimi atti di assistenza giudiziaria, la ricorrente chiede
in via preliminare la congiunzione delle procedure RR.2015.103 e
RR.2015.165.
Orbene, le decisioni impugnate, emesse con pari motivazioni, riguardano lo
stesso conto e un'identica fattispecie. Inoltre, i ricorsi contengono sostanzial-
mente le medesime censure. Per motivi di economia processuale, si giusti-
fica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di
pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del
Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1).
3. La ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione di chiusura finale sulla
domanda di assistenza giudiziaria qui in oggetto sarebbe stata emanata in
data 24 novembre 2014 e sarebbe cresciuta in giudicato. La rogatoria, con i
successivi complementi, sarebbe quindi stata evasa con la predetta deci-
sione, la quale non avrebbe compreso né la trasmissione alle autorità italiane
di informazioni relative alla relazione 1, né la messa sotto sequestro di que-
st'ultima, né l'invio del verbale di interrogatorio di D. Le successive decisioni
di apertura del 21 gennaio 2015 e di chiusura del 10 marzo 2015 e dell'11
maggio 2015, aventi per oggetto la medesima domanda di cui alla decisione
del 24 novembre 2014 (alla quale non sarebbe seguita alcuna nuova richie-
sta da parte dell'autorità rogante), dovrebbero quindi essere dichiarate nulle,
per evidente difetto di competenza dell'autorità che le emesse. In secondo
luogo, le misure adottate il 10 marzo 2015 nemmeno sarebbero oggetto della
domanda di assistenza giudiziaria, la quale non contemplerebbe infatti ri-
chieste di informazioni o di sequestro riguardo alle relazioni bancarie ricon-
ducibili a B. La richiesta integrativa relativa al verbale di interrogatorio sa-
rebbe intervenuta in maniera precipitosa e sospetta solo l'11 maggio 2015,
senza rispettare i requisiti minimi di forma e contenuto prescritti per le do-
mande di assistenza giudiziaria, risultando palesemente abusiva.
- 8 -
Orbene, in questo ambito occorre evidenziare quanto figura a pagina 16 del
complemento rogatoriale del 22 novembre 2012, mediante il quale l'autorità
italiana ha richiesto, tra le varie misure, di "sequestrare altri conti correnti
presso il medesimo istituto di credito ovvero presso altri istituti di credito in-
testati alle predette società fiduciarie S. S.A. e la E. S.A. ovvero intestati e/o
riconducibili ai rispettivi amministratori D. e F.; ovvero altri conti correnti inte-
stati e/o riconducibili alle persone indagate sopra indicate ovvero alle società
menzionate" (v. atto n. 5 incarto MP/TI). Tali richieste, ribadite a più riprese
dall'autorità rogante (v. atti n. 65, 69, 71 e 74bis incarto MP/TI), comprendono
evidentemente anche eventuali relazioni bancarie riconducibili a B., anche
perché quest'ultimo è indagato all'estero come le persone fisiche e giuridiche
di cui sopra, e le relazioni a lui riconducibili possono essere anch'esse di
interesse per l'autorità rogante. Il fatto che l'autorità d'esecuzione abbia
emesso la decisione di chiusura qui impugnata susseguentemente alla de-
cisione di chiusura del 24 novembre 2014, non presta il fianco a critiche,
nella misura in cui tale relazione è verosimilmente emersa in un secondo
tempo. Il MP/TI, resosi conto che la relazione litigiosa poteva essere utile per
le autorità estere, ha giustamente proceduto al sequestro della stessa a fini
rogatoriali. La crescita in giudicato della decisione del 24 novembre 2014
nulla ha, del resto, a che vedere con il conto qui in discussione, non oggetto
di quella decisione. Questo vale anche per quanto riguarda il verbale di in-
terrogatorio, la cui trasmissione è stata ordinata in seguito a specifica richie-
sta, la quale, costituendo un complemento rogatoriale, non ha necessitato di
essere formulata riproponendo un esposto dei fatti già noto all'autorità ro-
gata. In definitiva, l'autorità richiesta, con le decisioni qui impugnate, non ha
fatto altro che completare la sua risposta alla domanda di assistenza italiana.
Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno respinte.
4. L'insorgente afferma che, vertendo il procedimento italiano su di un reato
volto a una semplice decurtazione fiscale e non avendo l'autorità richiedente
sostanziato, e tantomeno reso verosimile, l'esistenza di sospetti circa la com-
missione di una truffa fiscale, la domanda di assistenza sarebbe da dichia-
rare irricevibile. L'assenza di una truffa fiscale sarebbe anche indirettamente
confermata dalla parallela sentenza n. 388 del 17 gennaio 2014 della Corte
d'appello di Milano nel procedimento n. 44227/07, che avrebbe assolto B.
dal reato cui all'art. 2 D.l. 74/2000 per fatti identici. Nemmeno il vago accenno
fatto nella decisione impugnata relativamente alla fiscalità indiretta (truffa
all'IVA) potrebbe entrare in considerazione a sostegno dell'assistenza giudi-
ziaria richiesta dall'Italia.
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap-
plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la
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riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e
segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as-
sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se
il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il
diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv.
1 AIMP (v. STEFAN HEIMGARTNER, Commentario basilese, Internationales
Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 64 AIMP). Il giudice dell'assi-
stenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un
esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assi-
stenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima
facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposi-
zione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la
punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle
particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF
124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib
89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non
devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate,
dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag.
188).
4.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando
la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati
fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3
cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato
che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in
materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.
Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se
il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve es-
sere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applicabile
in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realiz-
zata se l’autore, mediante inganno astuto, fa sì che l’ente pubblico si trovi
defraudato di una tassa, un contributo o un’altra prestazione o venga a es-
sere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250
consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a
quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165
consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per
il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto,
deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve deter-
minarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover
fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo
Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la
commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111
consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che
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le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano rag-
girate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve neces-
sariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li
indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale
1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in ambito di fiscalità diretta,
visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distin-
zione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di
rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. MARC
FORSTER/MARTIN KOCHER, Commentario basilese, Internationales Strafre-
cht, Basilea 2015, n. 120 e segg. ad art. 3 AIMP; RUDOLF WYSS, Neuerungen
im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von
Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der
Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338;
LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schen-
gen, in Laurent Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux
Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA
PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giu-
diziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione eu-
ropea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese
per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Ba-
silea 2009, pag. 76-77).
4.3 In concreto, dall'esposizione dei fatti presentata dalle autorità italiane risulta
che gli imputati B., G., H. ed altri avrebbero costituito un sodalizio criminoso
avente quale scopo l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dichia-
razione fraudolenta mediante annotazione delle medesime fatture per ope-
razioni inesistenti, il riciclaggio delle risorse finanziarie così acquisite e il loro
reimpiego e l'intestazione fittizia di capitali e beni immobili, il tutto attraverso
la costituzione di diverse società, parte delle quali fittizie, ossia costituite uni-
camente per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, quali la I.
S.r.l., la J. S.r.l., la K. S.r.l., e più di recente la L. S.r.l., tutte con sede a Z.
(Italia), aventi ad oggetto il commercio di metalli ferrosi e non (amministrate
da G. e B.), nonché la M. S.r.l. (amministrata da N.), quest'ultima avente ad
oggetto la produzione di materiale audio/video ed anch'essa funzionale all'e-
missione di fatture false, nonché società immobiliari italiane e svizzere fitti-
ziamente intestate a prestanome che le avrebbero controllate e gestite dalla
Svizzera, anche attraverso l'apertura di conti correnti presso banche svizzere
sui quali sarebbe confluito denaro illecitamente conseguito che sarebbe
stato ripulito e quindi reimpiegato per acquistare gli stessi beni immobili che,
intestati alle società italiane O. S.a.s. e P. S.r.l. (entrambe dell'imputato Q.),
R. S.r.l. (dell'imputato D.), sarebbero così diventati di proprietà delle società
di diritto svizzero S. S.A. (amministrata dall'imputata F.) e E. S.A. (ammini-
strata dall'imputato D.). In particolare, l'imputato B., nella sua veste di legale
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rappresentante ed amministratore della società T. S.p.A., avrebbe utilizzato,
mediante annotazione nella dichiarazione dei redditi annuale del 2008, le
fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla I. S.r.l. nel
corso dell'anno 2007 per oltre EUR 13'600'000 (aventi ad oggetto cessioni di
materiale non ferroso) ed avrebbe inoltre compiuto una serie di operazioni
finanziarie ed immobiliari finalizzate a trasferire in modo simulato beni a sog-
getti facenti parte della sua compagine familiare, al fine di sottrarsi al paga-
mento coattivo delle imposte conseguente all'attività di accertamento dell'A-
genzia delle Entrate di Milano che, in data 25 febbraio 2009, gli avrebbe con-
testato imposte evase per decine di milioni di euro. Da ulteriori accertamenti
esperiti dall'autorità rogante è emerso inoltre che dietro la gestione delle so-
cietà I. S.r.l., J. S.r.l. e K. S.r.l. (società cartiere che sarebbero state costituite
per emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per creare
in tal modo riserve occulte di denaro) si situano, oltre allo B. e al G., anche
altri soggetti coimputati nel procedimento penale all'estero, organizzati in una
vera e propria consorteria criminale operante nel settore della compravendita
di materiali ferrosi (ed altro), i quali si sarebbero avvalsi principalmente del
G. nella gestione fittizia delle predette società e nell'attività di prelevamento
e di trasferimento del denaro illecitamente accumulato (v. atti n. 1, 3, 5, 5bis,
44, 61 e 74bis incarto MP/TI).
Nel caso concreto non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica
sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione ro-
gatoria adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di
truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie
torna applicabile l'art. 50 n. 1 CAS. Le esigenze supplementari richieste dalla
giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e
rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti nella commissione
rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106
della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore ag-
giunto (LIVA). Visto quanto precede, ininfluenti in questo ambito risultano
essere la sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte d'appello di Milano evo-
cata dalla ricorrente riguardante un parallelo procedimento a carico di B.,
nonché il dispositivo emanato dalla Corte d'appello di Milano in data 28 aprile
2015, trasmesso dalla ricorrente a questa Corte in data 7 maggio 2015, me-
diante i quali l'insorgente sostiene l'inesistenza della truffa fiscale in Italia. La
doppia punibilità è comunque data in applicazione dell'art. 50 n. 1 CAS.
4.4 Nulla toglie alla predetta conclusione il fatto che sia stata aperta anche una
procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di B. con decreto del
5 giugno 2015 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione misure di preven-
zione (v. act. 12), istituto che, presentando una similitudine sufficiente con le
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procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero, è stato as-
similato dalla giurisprudenza ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3
e 63 AIMP (v. TPF 2010 158).
5. L'insorgente ritiene infine che le misure di assistenza adottate non risponde-
rebbero nemmeno al requisito dell'utilità potenziale per il procedimento
estero, dato che le indagini all'estero da cui scaturirebbe la rogatoria sareb-
bero da tempo concluse.
5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve
essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità
di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au-
torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La
richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della
proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c;
sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre
2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do-
manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee
a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa-
zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame,
esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter
individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag-
giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos-
sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c
inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale
1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei
documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid.
4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro
di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre
2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del
caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II
462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem-
bre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla
giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale,
secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei
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mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'e-
stero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a
e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è de-
finita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di
prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi
concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Que-
sto genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria
internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello
della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammis-
sibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid.
5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base
dell'assistenza internazionale in materia penale (v.
DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.)
5.2 In concreto, visto quanto già espresso in precedenza (v. supra consid. 3.3),
l'utilità potenziale della documentazione oggetto delle decisioni litigiose è evi-
dente, dato che, da una parte, B., imputato all'estero, risulta essere avente
diritto economico del conto intestato alla ricorrente, dall'altra, D., in occa-
sione del suo interrogatorio, ha descritto varie operazioni avvenute sul conto
in parola, sul quale sono state eseguite, nel periodo d'interesse per il proce-
dimento penale italiano, numerose operazioni in entrata e in uscita, la mag-
gior parte delle quali in contanti e per importi considerevoli, le quali meritano
certamente di essere esaminate ed approfondite da parte dell'autorità ro-
gante. Un collegamento con i fatti perseguiti all'estero è ulteriormente ipotiz-
zabile laddove l'esame della documentazione bancaria litigiosa permette di
riscontrare che a debito della relazione in questione sono stati eseguiti di-
versi bonifici in favore di società coinvolte nel procedimento penale estero.
Da respingere è anche la richiesta di oscurare nel verbale di interrogatorio i
passaggi relativi al conto della ricorrente, perché ciò renderebbe impossibile
procedere a tutti gli accertamenti necessari per l'inchiesta estera. Le autorità
estere non hanno altresì dichiarato di voler ritirare la propria domanda di as-
sistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo stadio della
procedura la documentazione in questione non sia più utilizzabile ai fini del
giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che la domanda di
assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare seguito (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010, consid. 1
con rinvii).
Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'og-
getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito
valutare, da una parte, se dalla documentazione sequestrata emerge in con-
creto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed
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il conto oggetto della decisione impugnata, dall'altra, se le dichiarazioni rila-
sciate da D. permettano a loro volta di chiarire i flussi di denaro di sospetta
provenienza illecita. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettiva-
mente del giudice dell'assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pro-
nunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v.
DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109
Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la
trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della pro-
porzionalità.
6. La ricorrente postula il dissequestro del suo conto.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter-
nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare
che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti
esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rap-
porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto
esposto nei precedenti considerandi (v. supra consid. 3.3 e 4.2), è senz'altro
possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il seque-
stro contestato, il quale concerne proprio gli averi in conto sulla relazione di
cui va trasmessa la documentazione. Toccherà poi all'autorità estera esami-
nare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione
e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero
i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi
potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a-
vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e
segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3).
Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica
di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es-
sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid.
8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la
procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha
peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai sequestri.
Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun
elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e
la relativa censura respinta.
7. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata
ed il gravame respinto.
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8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta
gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del
regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è
fissata nella fattispecie a complessivi fr. 7'000.--; essa è coperta dall’anticipo
delle spese già versato.
- 16 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2015.103 e RR.2015.165 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia è fissata a fr. 7'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle
spese già versato.
Bellinzona, 1° ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Costantino Castelli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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