Sentenza del 21 maggio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. LTD, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e
Andrea Daldini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.15
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (Italia) ha pre-
sentato alla Svizzera, in data 2 settembre 2014, una richiesta di assistenza
giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa con-
dotto nei confronti di Mons. B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell'art. 648-bis CP italiano (n. 2881/13 R.G.N.R.). Risulta dalla rogato-
ria che, a seguito di un furto di beni di ingente valore subito dal predetto,
stimati dal medesimo in sede di denuncia in circa EUR 5/6 milioni, le autori-
tà italiane hanno rilevato una ingiustificata sproporzione tra la capacità red-
dituale del prelato e le sue enormi disponibilità. Per questo motivo, sono
state avviate delle indagini finalizzate ad accertare le modalità con le quali
B. aveva accumulato tali somme di denaro. Sono dunque emersi sospetti
che egli avrebbe fatto affluire, su conti correnti e altri rapporti finanziari a lui
intestati o comunque a lui riconducibili presso l'Istituto di Opere di Religione
(di seguito: IOR) della Città del Vaticano, ingenti somme di denaro appar-
tenenti a terze persone e provenienti da conti intestati a diverse società
estere e aperti presso istituti di credito svizzero, segnatamente la banca C.
e la banca D. precedentemente banca E. Secondo le autorità italiane, le in-
tercettazioni telefoniche, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti
e dal medesimo B., permetterebbero di ipotizzare che tali bonifici sarebbero
stati in realtà disposti da esponenti della famiglia di F. per far transitare
somme di denaro di possibile provenienza illecita. Gli accrediti in questione
venivano mascherati come donazioni per fini caritatevoli, le quali venivano
poi frazionate in più tranches di pagamenti ed utilizzate da B. per acquisti di
immobili e quote societarie. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogan-
te ha richiesto l'elenco di tutti i rapporti finanziari intestati e/o riconducibili
alle persone fisiche e giuridiche coinvolte e di acquisirne la relativa docu-
mentazione (cfr. act. 12.2 pag. 1 e seg. nonché sentenza RR.2014.315 del
5 marzo 2015 concernente la medesima rogatoria).
B. Il 12 settembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), dopo
esame preliminare, ha affidato l'esecuzione della rogatoria al Ministero
pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), trasmettendogli gli atti re-
lativi (cfr. act. 12.2 pag. 2).
C. Mediante decisione del 29 ottobre 2013, il MPC è entrato in materia sulla
domanda presentata dall'autorità italiana dichiarando che le misure neces-
sarie sarebbero state ordinate tramite separate decisioni incidentali
(cfr. ibidem). In data 4 marzo 2014 l'autorità di esecuzione ha ordinato alla
banca G., Lugano, l'edizione della documentazione concernente le relazioni
intestate a A. Ltd. (v. act. 12.3). Con scritto del 9 aprile 2014 la banca in pa-
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rola forniva la documentazione relativa ai seguenti cinque conti intestati alla
predetta società: n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 (v. act. 12.4).
D. Con decisione di chiusura dell'11 dicembre 2014, il MPC ha accolto la roga-
toria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di tutta la documenta-
zione bancaria concernente i conti di cui sopra (v. act. 12.2).
E. Il 12 gennaio 2015 A. Ltd. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci-
sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo, in via preliminare, che la procedura ricorsuale sia sospesa af-
finché l'UFG invii una richiesta formale alla procura rogante al fine di essere
informata circa l'esito degli "approfonditi accertamenti" menzionati nella ro-
gatoria in corso (ex art. 80o AIMP), aggiungendo che successivamente l'in-
carto deve essere rinviato al MPC per la cernita dei documenti in presenza
della parte ricorrente. In via principale, essa chiede l'annullamento della
decisione impugnata, contestando quindi la trasmissione di tutti i documenti
ivi menzionati. In via subordinata, la ricorrente postula l'annullamento par-
ziale della decisione in questione, nel senso che, prima della trasmissione,
vengano anonimizzati tutti i nominativi di persone fisiche e giuridiche estra-
nee alla rogatoria, in specie quelli delle persone non imputate (v. act. 1).
F. Con risposta del 12 marzo 2015 il MPC ha chiesto, in via principale, di di-
chiarare irricevibile il gravame e, in via subordinata, di respingerlo (v. act.
12).
G. Mediante osservazioni del 13 marzo 2015, l'UFG ha proposto la reiezione
del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).
H. Con memoriale di replica del 26 marzo 2015, trasmesso per conoscenza al
MPC e all'UFG, il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle conclu-
sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 15).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore
il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven-
zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; te-
sto non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e
Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fat-
tispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, en-
trata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per
l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazio-
nale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto
a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS
351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV
82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme
di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo
italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art.
25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente
giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art.
80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e di-
rettamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di
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protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è di-
retto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente
e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale,
il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione li-
tigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri-
chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e
direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP), mentre
l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente
diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti
(DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è
riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto
quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 123 II 153 consid.
2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare la liqui-
dazione mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale
1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e
segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; sentenza del Tribunale pe-
nale federale RR.2015.14 dell'11 febbraio 2015). Occorre inoltre che l'atto di
dissoluzione indichi chiaramente l'avente diritto quale suo beneficiario (sen-
tenze del Tribunale federale 1A.216/2001 del 21 marzo 2002, consid. 1.3;
1A.84/1999 del 31 maggio 1999, consid. 2c) e che la liquidazione non appaia
abusiva, avendo il Tribunale federale avuto l'occasione di precisare che la
prova della liquidazione della società in favore dell'avente diritto economico
può essere apportata con altri mezzi che la sola attestazione di dissoluzione
(sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7
in fine). Per quanto riguarda il carattere abusivo della liquidazione, la giuri-
sprudenza ritiene che ciò è dato se, ad esempio, essa interviene, senza ra-
gione economica apparente, poco prima dell'apertura del procedimento pena-
le nello Stato richiedente (sentenza 1A.10/2000 consid. 2).
Nella fattispecie, A. Ltd. è una società da tempo disciolta (v. act. 1 pag. 4 e 6;
act. 12.2 pag. 3). Sebbene formalmente presentato a nome della società di-
sciolta, in talune sue parti il gravame poteva essere inteso come ricorso a no-
me del beneficiario economico della stessa (v. in particolare act. 1 pag. 4),
motivo per cui è stata chiesta alla ricorrente documentazione supplementare
sui poteri di rappresentanza in seno alla società da cui è effettivamente emer-
so come il medesimo, oltre ad avere effettivamente firmato la procura agli atti,
di per sé sarebbe stato abilitato a eccezionalmente ricorrere a proprio nome
(v. act. 6, 7, 8, 9 e 10, tutti con i loro allegati). La questione della ricevibilità del
gravame può tuttavia restare indecisa, visto che il ricorso va comunque respin-
to per i motivi che seguono.
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2. La ricorrente si duole in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto
di essere sentito, non avendo il MPC, che le ha negato la qualità di parte,
permessole di partecipare alla cernita degli atti relativi ai suoi conti.
Questa Corte rileva che il MPC ha concesso a più riprese alla ricorrente, come
dimostrano i vari scambi di scritti intervenuti, la possibilità di dimostrare che F.
fosse effettivamente il beneficiario economico degli averi della disciolta società
(v. act. 1.5, 1.6 e 1.8), non ricevendo tuttavia documentazione atta a provare
quanto asserito, la quale in realtà è stata prodotta dalla ricorrente unicamente
in questa sede. Ora, non potendo F. in quel momento validamente rappresen-
tare la società disciolta, è a giusta ragione che il MPC ha negato alla ricorren-
te la possibilità di partecipare alla procedura rogatoriale. Visto quanto prece-
de, la censura va pertanto respinta.
Va comunque aggiunto che la ricorrente, avendo avuto la possibilità di espri-
mersi in questa sede sulla pertinenza della documentazione oggetto della de-
cisione impugnata – si precisa che la stessa, inspiegabilmente, non ha tuttavia
chiesto nel corso della presente procedura di poter visionare la documenta-
zione litigiosa –, un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita sa-
rebbe in ogni caso stata sanata nell'ambito della presente procedura (v. DTF
129 I 129 consid. 2.2.3; 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché
1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a
ediz., Berna 2014, n. 472).
3. La ricorrente ritiene l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante carente,
segnatamente per la mancata indicazione del reato a monte del riciclaggio
oggetto dell'inchiesta estera.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile
precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale
presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere
allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assi-
stenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid.
3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dal-
lo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente
da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello
di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fer-
mo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza
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deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza cita-
ta). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma
esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti,
per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non constitui-
sca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF
129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame
della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non com-
pete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre
2011, consid. 1.5).
3.2 La richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chiarez-
za i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane
hanno evidenziato come A. Ltd. si collochi in stretta relazione con i fatti ogget-
to del procedimento penale italiano. Essa avrebbe infatti accreditato denaro
sul conto di B. (v. rogatoria del 2 settembre 2014, pag. 4, operazioni del
18.12.2006 [EUR 33'500.--], 2.04.2007 [EUR 17'000.--], 26.07.2007 [EUR
50'000.--], 27.08.2006 [EUR 10'000.--], 7.07.2008 [EUR 20'000.--], 18.05.2009
[EUR 10'000.--], 22.05.2009 [EUR 25'000.--], 24.07.2009 [EUR 35'000.--])
presso lo IOR, tramite false dichiarazioni di donazione. Le risultanze investiga-
tive inducono ad ipotizzare che il prelato abbia utilizzato lo "strumento IOR"
per ripulire in attività lecite denaro di provenienza illecita. Visto quanto prece-
de e alla luce dei sopracitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti conte-
nuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richie-
ste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare ac-
coglimento.
4. Sostenendo che il reato a monte del riciclaggio sia di natura fiscale, l'insorgen-
te ritiene non dato il requisito della doppia punibilità.
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente
l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la
riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.).
L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza
giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la tra-
smissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha
dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Sta-
ti. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.
4.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e-
sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre
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contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1;
118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e
delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve sempli-
cemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella
domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili an-
che secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto sviz-
zero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condi-
zioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543
consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti in-
criminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni
toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc;
TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta
piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi-
zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie
(sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3
e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudizia-
ria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Par-
te richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-
svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la doman-
da è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una
decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di
politica monetaria, commerciale o economica.
4.3 In caso di inchieste per riciclaggio di denaro non è necessario che l'autorità
rogante indichi sempre quale sarebbe il reato a monte del riciclaggio. Visto il
contenuto dell'art. 305bis n. 1 CP, dal punto di vista della doppia punibilità, è
sufficiente che essa alleghi elementi concreti di sospetto dell'esistenza di un
crimine ex art. 10 cpv. 2 CP (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2013.289 del 7 febbraio 2014, RR.2012.139 del 7 febbraio 2013, consid.
3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugual-
mente ZIMMERMANN, op. cit., pag. 554 n. 601 e MARC FORSTER, Internationale
Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in RPS 124/2006, pag. 274 e segg.).
Comunque, seppur in presenza di transazioni ingiustificate ed anche se la
prova di un crimine a monte non è richiesta, un’attività criminale preliminare
all’atto di riciclaggio dev’essere resa verosimile (TPF 2011 194 consid. 2.3.2).
Nel caso oggetto della presente impugnativa, lo Stato estero ha anzitutto ac-
certato che il Monsignor B., all'interno di un immobile di sua proprietà sito a
Salerno aveva tra le altre cose beni di ingente valore, fra cui quadri attribuibili
a pittori quali De Chirico, Labella, Fantuzzi, Tafuri, Chagall, Gentile, Guttuso
nonché un calco del Crocefisso dell'Altare di San Pietro del Bernini, monili, ar-
genteria, vassoi e sottopiatti d'argento, candelabri di Bulgari etc., il tutto per un
valore stimato dal medesimo B., in occasione della denuncia per furto di cui
nei Fatti alla lettera A, in circa 5/6 milioni di euro. Le indagini consentivano sin
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da subito di acclarare l'assoluta e ingiustificata sproporzione tra la capacità
reddituale del prelato e le enormi disponibilità economiche dallo stesso movi-
mentate (spesso anche in contanti) o accumulate nel corso degli anni e reim-
piegate in iniziative immobiliari e societarie. Le successive indagini di polizia
giudiziaria effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
di Salerno, le intercettazioni telefoniche disposte, gli accertamenti bancari
espletati su tutto il territorio italiano, il sequestro di documentazione, nonché le
dichiarazioni rese da altri indagati, risp. da persone informate sui fatti, hanno
fatto emergere quello che le autorità italiane hanno definito "un inquietante
scenario" (v. rogatoria del 13 settembre 2013, pag. 2). In sintesi egli avrebbe
fatto affluire sui conti correnti a lui intestati o comunque a lui riconducibili pres-
so lo IOR, ingenti somme di denaro appartenenti a terze persone, in parte poi
reinvestite in immobili e società sul territorio salernitano, accumulando un no-
tevole patrimonio sia immobiliare che societario. In altri termini B. avrebbe uti-
lizzato somme di denaro provenienti da conti correnti da lui accesi presso lo
IOR, a loro volta alimentati da denaro proveniente da banche svizzere, me-
diante tutta una serie di operazioni precisamente elencate dalle autorità italia-
ne nella loro commissione rogatoria (v. rogatoria del 13 settembre 2013, pag.
4 e 5). Certo le autorità italiane non spiegano esattamente quali sarebbero i
reati a monte di queste operazioni, ma in virtù della sopraccitata giurispruden-
za e dottrina basta che rendano verosimile l'esistenza di un'attività criminale
preliminare al riciclaggio. A questo proposito, alla luce della loro dettagliata
descrizione dei fatti è indubbio che le condotte rimproverate a B. sono alta-
mente sospette sia per il suo modus operandi che per l'ammontare delle
somme che sarebbero passate dai suoi conti bancari: soltanto per quanto ri-
guarda le movimentazioni provenienti da A.- Ltd. si parla di 8 operazioni tra il
18 dicembre 2006 ed il 24 luglio 2009, mediante singoli bonifici che vanno da
EUR 10'000.-- ad EUR 50'000.--, per un totale di EUR 200'500.--; ad esse ha
fatto seguito un prelevamento in contanti di EUR 588'248.51, poi distribuiti a
favore di 56 soggetti (ciascuno destinatario di un importo non superiore a
EUR 10'000.-- e quindi alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio italia-
na per l'utilizzo di contante), i quali si sono poi autonomamente recati presso
differenti istituti di credito, consegnando il denaro contante e richiedendo l'e-
missione di assegni circolari di pari importo, i quali sono poi stati riconsegnati
allo stesso B., che li ha infine versati presso una filiale romana della banca H.
ad estinzione di un mutuo ipotecario di EUR 600'000.--, gravante su un immo-
bile di sua proprietà. Che questo tipo di operazioni siano difficilmente compa-
tibili con l'attività professionale del prelato (responsabile della contabilità anali-
tica dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di Città del Va-
ticano), e nemmeno con le pretese donazioni per fini caritatevoli in favore del
"Fondo anziani" a lui intestato, in parte addotte come giustificazione, è palese.
A questo si aggiunge tutta una serie di ulteriori condotte poste in essere dallo
stesso B. sul territorio salernitano, consistenti nell'impiego di ingenti somme di
denaro (spesso in contanti), sempre provenienti da conti correnti presso lo
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IOR e dettagliatamente descritte nella rogatoria, segnatamente per l'acquisto
di differenti immobili nonché di quote societarie, da cui emerge un quadro ge-
nerale caratterizzato da altissima opacità finanziaria, inspiegabile alla luce di
quelle che sarebbero le attività ufficiali del prelato. In questo senso vi sono
sufficienti elementi per giudicare verosimile l'esistenza di un crimine a monte
ai sensi della predetta giurisprudenza. L'insieme di tutte queste operazioni so-
spette, per modalità ma anche per ammontare, lascia presagire l'esistenza di
retroscena criminali, che la commissione rogatoria in quanto tale dovrà appun-
to acclarare (v. anche DTF 129 II 97 consid. 3.2 e 3.3 nonché TPF 2011 194
consid. 2.1 e la sentenza RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, consid.
4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale federale
1C_463/2008 del 13 novembre 2008).
Ritornando alle censure sollevate dall'insorgente, va rilevato che detta giuri-
sprudenza trova la sua giustificazione proprio nell'impossibilità, per l'autorità
estera, di indicare, in determinati casi, quali siano le attività criminali alla base
dell'attività di riciclaggio prima dell'ottenimento delle informazioni bancarie ri-
chieste. Un diniego dell'assistenza in tali casi, non corrisponderebbe alla no-
zione di assistenza più ampia possibile prevista dall'art. 1 n. 1 CEAG e dall'art.
8 CRic. Va inoltre ricordato che, a norma dell'art. IV dell'Accordo italo-
svizzero, le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Sta-
to richiedente, né essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come
mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assisten-
za è esclusa (riserva della specialità). Tale divieto trova in particolare applica-
zione qualora i fatti oggetto della rogatoria hanno, per lo Stato richiesto, natura
politica, militare o fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'art. II
n. 3 dell'Accordo italo-svizzero. Qualora gli ulteriori accertamenti, che l'autorità
penale italiana dovrà fare per far luce sui presunti reati a monte delle opera-
zioni incriminate, dovessero esaurirsi nella constatazione dell'esistenza di meri
fatti di natura fiscale, in virtù della riserva della specialità, cui la decisione im-
pugnata esplicitamente rinvia (v. act. 12.2 pag. 13), le autorità italiane non po-
trebbero utilizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera. In virtù del principio
della buona fede fra Stati non vi è nessuna ragione per ritenere che le autorità
italiane non rispetterebbero tale divieto, facente parte integrante di tutti i rap-
porti di cooperazione internazionale fra la Svizzera e l'estero. Anche sotto
questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.
4.4 Da quanto sopra discende che la concessione dell'assistenza nel caso con-
creto non trova ostacoli né dal punto di vista della doppia punibilità, né dal
punto di vista dell'art. 3 cpv. 3 AIMP richiamati gli art. 2 lett. a CEAG e 18 n. 1
lett. d CRic.
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5. Ritenendo che sui suoi conti non sarebbero state eseguite operazioni connes-
se con la fattispecie descritta in rogatoria, l'insorgente afferma che la trasmis-
sione della documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata, oltre
a violare il principio della proporzionalità, sarebbe il frutto di una fishing expe-
dition. Essa aggiunge che, poiché nessuna delle attività rimproverate a B. sa-
rebbero state commesse sul territorio svizzero, su quest'ultimo non sarebbero
reperibili mezzi di prova in connessione o di pertinenza con i fatti ed i compor-
tamenti oggetto dell'indagine italiana.
5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid.
3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re-
gola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare
giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti,
per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF
129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c;
sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid.
5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° set-
tembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. senten-
za del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an-
che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione
potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV
82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di
procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle per-
sone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio
2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007,
consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del
27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limi-
tato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza
per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367
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consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta
"fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca gene-
rale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che
esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65
consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito
di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della propor-
zionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul
fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF
113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse
funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v.
DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
5.2 Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato diverse operazioni ritenute di rilievo
che hanno toccato i conti intestati alla ricorrente presso la banca G. a Lugano.
Ad esempio, dall'analisi della documentazione bancaria concernente la rela-
zione n. 1 sono state evidenziate operazioni connesse con la fattispecie de-
scritta in rogatoria. In particolare, dall'8 maggio 2008 al 17 luglio 2009 dal con-
to in questione è stato trasferito al conto n. 6 intestato allo IOR presso la ban-
ca C., con la menzione "B.", un importo complessivo di EUR 99'074.10 (v. act.
12.2 pag. 4 e segg.). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di
contatto a livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed i conti intestati alla
qui ricorrente – ciò che ha reso peraltro evidente il "legame spaziale con il ter-
ritorio svizzero" dei fatti descritti in rogatoria, messo in discussione dalla ricor-
rente (v. act. 1 pag. 11 e seg. nonché act. 15 pag. 5) –, ma anche dei contatti
tra i conti stessi della predetta o di questi ed altri conti intestati ad altre società
coinvolte nei fatti oggetto d'indagine in Italia (v. act. 12.2 pag. 7 e segg.), con-
formemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti
bancari in questione è certamente data. È infatti opportuno rintracciare il
cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti
il possibile ruolo delle relazioni bancarie oggetto della presente vertenza quali
conti "di passaggio", e ciò, in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine all'e-
stero. Da respingere è la richiesta di anonimizzazione presentata dall'insor-
gente, dato che la presunta attività riciclaggio in Svizzera e/o all'estero potreb-
be essere messa in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che
fungono da prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue
verifiche relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Ita-
lia delle persone collegate ai conti della ricorrente.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'ogget-
to del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valu-
tare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessio-
ne penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti oggetto della
decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettiva-
- 13 -
mente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice
penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate
dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215
consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da conclu-
dere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedi-
tion" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della
proporzionalità.
6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed
il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
- 14 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 maggio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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