Sentenza del 29 luglio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.158
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Visti:
- la domanda di assistenza giudiziaria del 25 maggio 2010, unitamente ai suc-
cessivi complementi, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Bologna nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di
A. ed altri per titolo di estorsione, associazione per delinquere di stampo ma-
fioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e riciclaggio (v. incarto MPC, rubrica
1);
- la decisione di entrata in materia del 23 giugno 2010 e il susseguente ordine di
edizione e sequestro del 30 giugno 2010 completato il 2 luglio 2010, con il quale
il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato l'indi-
viduazione delle relazioni bancarie ascrivibili a A., la produzione della documen-
tazione relativa alle stesse nonché il sequestro dei valori patrimoniali depositati
su di esse (v. incarto MPC, rubriche 5.2 e 7.1);
- la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27 maggio 2014 che, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2011, a seguito
dell'intervenuta prescrizione in ordine ad una parte dei reati, rideterminava la
pena inflitta a A. in due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, confer-
mandola per il resto (act. 1.7);
- l'istanza di dissequestro del 23 febbraio 2015 presentata da A.;
- la missiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del
30 aprile 2015, la quale, esplicitamente interpellata in merito dal MPC il
10 marzo ed il 15 aprile 2015, attestava l'impossibilità di richiedere la confisca
delle somme sequestrate (act. 1.10);
- la decisione di chiusura del 19 maggio 2015 per mezzo della quale il MPC ordi-
nava il dissequestro delle relazioni bancarie con effetto al 14 agosto 2015, af-
finché l'autorità rogante, qualora lo ritenga opportuno, possa informare le parti
civili circa gli importi disponibili e circa la possibilità di avviare una procedura
per garantire la riscossione del credito, comunicando nel contempo all'Ufficio
giuridico della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino l'ammontare del
patrimonio complessivo depositato sui conti sequestrati, affinché possa valutare
se sussiste un motivo per adottare misure a garanzia del credito fiscale (act.
1.1);
- il ricorso del 1° giugno 2015 avverso la suddetta decisione interposto presso la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. (act. 1), il quale
richiede l'immediata levata del sequestro;
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- la risposta al ricorso presentata dal MPC in data 15 giugno 2015, per mezzo
della quale viene postulata la reiezione del ricorso (act. 5);
- le osservazioni del 15 giugno 2015, con le quali l'Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG) domanda la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammis-
sibilità (act. 4);
- la replica del ricorrente del 18 giugno 2015, in cui vengono ribadite le conclu-
sioni ricorsuali (act. 7);
- la duplica dell'UFG e del MPC, entrambe del 3 luglio 2015 (act. 10 e 11), tra-
smesse al ricorrente per conoscenza, mediante le quali le autorità in questione
ribadiscono le loro conclusioni.
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv.
2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione [LOAP; RS 173.71]);
- che i rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Ita-
liana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione euro-
pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in
vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito
dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem-
bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin-
cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
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svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il ri-
spetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid.
7c);
- che la ricevibilità del gravame, tempestivamente interposto dal titolare dei conti
oggetto del sequestro litigioso, è pacifica (v. art. 80e cpv. 1, 80h lett. b, 80k
AIMP, art. 9a lett. a OAIMP);
- che giusta l'art. 11 n. 1 CRic, a richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una
procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le ne-
cessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di
prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali
che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di con-
fisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta;
- che giusta l'art. 12 n. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a
norma del presente articolo, in tutti casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà
alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento
della misura;
- che l'art. 74a AIMP regola il modo finale di disporre degli oggetti e beni seque-
strati a titolo conservativo;
- che essi, riservato l'art. 74a cpv. 4 AIMP, possono essere consegnati allo Stato
richiedente a scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente
quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o
dell'indebito profitto (art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP);
- che la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola
su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a
cpv. 3);
- che di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di
una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que-
st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pro-
nunciata (art. 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii);
- che giusta l'art. 49 lett. d CAS l'assistenza giudiziaria in materia penale è accor-
data anche nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio
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della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'a-
zione penale;
- che nel caso concreto l'esercizio della giurisdizione penale non si è ancora con-
cluso definitivamente, ma il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di
appello di Bologna afferma di non aver "trovato, in atti, alcun sequestro preven-
tivo che sorregga il vincolo […] imposto sui conti correnti di A., a seguito di do-
manda di assistenza della Procura di Bologna. Il che significa che non potrò
chiedere la confisca delle somme in questione neppure dopo il passaggio in
giudicato della sentenza" (act. 1.10);
- che questi richiama però due sequestri conservativi chiesti e ottenuti dalla parte
civile B. s.p.a., a tutela dei propri diritti di restituzione e risarcimento del danno;
- che agli atti risultano effettivamente due ordinanze di sequestro conservativo
(7 ottobre 2011 e 18 novembre 2011) giusta l'art. 316 CPP/I da parte dell'Ufficio
del Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Bologna, le
quali riguardano anche i conti in parola (incarto MPC, doc. 1 e doc. 2);
- che in casu l'autorità rogante ha esplicitamente ammesso che una confisca pe-
nale non potrà essere pronunciata, per cui sotto questo profilo il mantenimento
del sequestro litigioso non si giustifica;
- che giusta l'art. 74a cpv. 1 AIMP, oltre alla consegna a scopo di confisca, sus-
siste anche quella a scopo di restituzione agli aventi diritto;
- che nella misura in cui la sentenza 27 maggio 2014 della Corte di appello di
Bologna, seppur non ancora definitiva, ha confermato le statuizioni civili previste
nella sentenza 7 ottobre 2011 del GIP, segnatamente la condanna di A. al pa-
gamento dei danni a favore della parte civile fallimento "B. s.p.a.", da liquidarsi
in separata sede, e ad una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540
CPP/I (la quale rappresenta una particolare modalità processuale di condanna
alle restituzioni e al risarcimento del danno ex art. 538 CPP/I), il mantenimento
di un sequestro rogatoriale a scopo di restituzione (Rückgabebeschlagnahme;
v. a questo proposito MICHAEL AEPLI, Commentario basilese, Internationales
Strafrecht, n. 20 e 24 ad art. 74a AIMP e più ampiamente STEFAN HEIMGARTNER,
Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 77 e
segg.), nei termini temporali concretamente definiti dall'autorità di esecuzione
con l'avallo dell'UFG, appare giustificato e proporzionato;
- che il ricorso va per tanto respinto;
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- che l'autorità di esecuzione non potrà tuttavia limitarsi a prendere atto di un'e-
ventuale conferma da parte dell'autorità rogante di un interesse delle parti civili
al mantenimento del sequestro, ma dovrà acclarare sia la tempistica della pro-
cedura che l'ammontare del risarcimento ipotizzabile, tenendo altresì in consi-
derazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 74a cpv. 4 lett. b AIMP, la
disponibilità espressa dal ricorrente a soddisfare le pretese del fisco ticinese;
- che il rinvio al foro civile della gran parte delle pretese risarcitorie riconosciute
in maniera generica dal giudice penale giusta l'art. 539 CPP/I non deve infatti
tradursi in una dilatazione incontrollata del sequestro rogatoriale, sia in termini
temporali che quantitativo-sostanziali, atteso che lo stesso art. 49 lett. d CAS
pone come termine ad quem, in caso di azioni civili collegate all'azione penale,
la decisione definitiva sull'azione penale;
- che per il resto valgono i consueti principi sviluppati dalla giurisprudenza in
punto alla proporzionalità temporale del sequestro (v. TPF 2007 124 consid. 8);
- che il ricorrente, soccombente, dovrebbe di massima sopportare le spese pro-
cessuali, ma viste le particolari circostanze del caso, vi è ragione di rinunciare
al loro prelievo in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 terza frase PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese.
Bellinzona, 30 luglio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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