Sentenza del 9 febbraio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall'avv. Sabrina Gendotti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.199
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Fatti:
A. In data 13 giugno 2014 (v. act. 1.4) e 15 luglio 2014 (v. act. 1.3), in seguito a
quattro rogatorie presentate nel 2013, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza
giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli
altri, di B. e C. per i reati, secondo quanto esposto nella seconda rogatoria, di
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emis-
sione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. act. 1.3 pag. 9 e
segg.). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia gli indagati avrebbero oc-
cultato somme ricavate dai summenzionati reati intestando beni mobili ed im-
mobili a terzi (prestanome). Parte di queste somme sarebbero, secondo
quanto emerso dalle indagini italiane, state trasferite su conti bancari in Sviz-
zera. L'autorità rogante chiede la documentazione bancaria a partire dal 1°
gennaio 2006 dei conti legati a C. e a B. o a società a loro riconducibili per
poter ricostruire come siano stati riciclati i proventi dei reati commessi dagli
imputati, oggetto del procedimento italiano.
B. Il 7 agosto 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC; v. act. 1.2 pag. 2).
C. Mediante la domanda di assistenza giudiziaria complementare del 26 novem-
bre 2014 (v. act. 1.5), l'autorità italiana ha chiesto, ad integrazione della do-
manda del 13 giugno 2014, l'acquisizione della documentazione bancaria ine-
rente, tra le altre, alla relazione n. 1 presso la banca D. SA, denominata E.,
intestata a tale A.
D. Con decisione di entrata nel merito del 10 dicembre 2014 il MPC ha dato se-
guito alla richiesta, ordinando in sostanza la trasmissione della documenta-
zione completa, gli estratti conto e di deposito, gli avvisi d'accredito o d'adde-
bito, i mandati di bonifico, gli assegni, i giustificativi del traffico dei pagamenti
automatico, la corrispondenza e i memorandum inerenti al suddetto conto, im-
ponendo alla banca il divieto di comunicare (v. act. 1.6), divieto poi revocato il
20 maggio 2015 (v. act. 1.2 pag. 2).
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E. In data 2 giugno 2015 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura
ordinando la trasmissione all'autorità competente dei documenti relativi al
summenzionato conto (v. act. 7.2).
F. Il 2 luglio 2015 l'interessato ha interposto ricorso avverso la decisione di chiu-
sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendo in via principale l'annullamento della stessa con conseguente non tra-
smissione della documentazione bancaria relativa alla summenzionata rela-
zione e, in via subordinata, la sospensione della procedura di ricorso con il
rinvio al MPC per la cernita dei documenti bancari in presenza della parte ri-
corrente (v. act. 1).
G. A conclusione della sua risposta del 20 luglio 2015, il MPC ha chiesto di re-
spingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con osser-
vazioni del 24 luglio 2015 l'UFG ha formulato analoga conclusione (v. act. 8).
H. Con replica del 17 agosto 2015, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG,
il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomentazioni
(v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore
il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
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nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven-
zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo
non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estra-
dizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem-
bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin-
cipio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid.
3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il
principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con-
sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Inter-
nationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al
precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il
ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata
ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a
lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1;
128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. L'insorgente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sen-
tito. Egli sostiene di non aver potuto partecipare alla procedura in questione,
siccome né la decisione di entrata nel merito né quella di chiusura gli sareb-
bero state comunicate per tempo da parte dell'autorità. Per la stessa ragione
non sarebbe avvenuta una cernita in contraddittorio.
2.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla la facoltà
per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale,
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di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua
situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione
delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando
ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid.
2b e riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione,
dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre
i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di
partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la
decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe
infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti,
delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 con-
sid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un
eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di ema-
nare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta
l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo ad ogni
singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla conse-
gna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva
il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del
principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; P. L. KRAUSKOPF /
K. EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar
VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver
luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid.
4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid.
4c/aa; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 4a ediz., Berna 2014, n. 484, 724-725; P. DE PREUX, L'entraide interna-
tionale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, SJZ
104/2008, n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudi-
ziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP
(R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 con-
sid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; M. ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staa-
tes, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo
diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comun-
que automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della deci-
sione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la
possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale,
come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa
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(v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del
30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu-
nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità
inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un
ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes-
sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133
I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre-
senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro
perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so-
vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La pos-
sibilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere
della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale,
non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito
a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fe-
derale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011, consid. 2.2). Una riparazione entra
in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire
pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispetti-
vamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, co-
munque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una viola-
zione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto
procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.2 Nella fattispecie, il MPC ha comunicato la decisione di entrata nel merito alla
banca D. SA, presso la quale era sita la relazione bancaria intestata al ricor-
rente, imponendole in un primo tempo un divieto di informare gli interessati
(v. act. 1.6 pag. 4). Sempre a questo istituto bancario è stata comunicata la
revoca del divieto di informazione relativamente alle misure di assistenza. Que-
sta comunicazione è avvenuta, secondo quanto affermato dal MPC e non con-
testato dalla controparte, il 20 maggio 2015 (v. act. 1.2 pag. 2 in fine). La deci-
sione di chiusura contestata fa data del 2 giugno 2015, ossia oltre una decina
di giorni dopo. Occorre in proposito ricordare che l'autorità d'esecuzione non
notifica le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza
del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6) per cui
in detti casi è sufficiente che la decisione venga intimata all'istituto di credito
presso cui era sita la relazione bancaria (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2); in
particolare, in presenza di una convenzione di "fermo-banca", la decisione è
considerata notificata al cliente a partire dal momento in cui la decisione viene
depositata nell'incarto "fermo-banca" (DTF 124 II 124 consid. 2; sentenza del
Tribunale federale 1C_345/2009 del 10 settembre 2009, consid. 3.4; sentenza
del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011, consid. 3.2). In
simili evenienze, incombe perciò all'istituto bancario di rendere attento il cliente
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alla misura di assistenza non appena ne è venuto a conoscenza, rispettiva-
mente non appena è venuto meno il divieto di informazione giusta l'art. 80b
cpv. 2 lett. a AIMP.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha domicilio in Svizzera ed è stata pattuita
una convenzione di "fermo-banca" (v. act. 7.5 prima pagina): va dunque con-
siderato che la notifica sia avvenuta al momento in cui la banca D. SA ha
ricevuto comunicazione della revoca del divieto di informazione, ossia merco-
ledì 20 maggio 2015. In pratica, il MPC ha atteso oltre una decina di giorni
dalla revoca del divieto di informazione per emanare la decisione di chiusura.
Si tratta certo di un termine breve, ma comunque rispondente agli obblighi di
celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una parteci-
pazione da parte del ricorrente alla procedura di assistenza (v. sentenze del
Tribunale penale federale RR.2015.139 del 16 ottobre 2015, consid. 2.5;
RR.2014.243 del 2 dicembre 2014, consid. 3.2 non pubblicata in TPF 2014
140; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012, consid. 2.2). Il fatto che, nel caso con-
creto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura il ricorrente non
fosse ancora informato dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né
abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la pro-
cedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invali-
dare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare in
una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. L'autorità
d'esecuzione afferma inoltre di aver proceduto all'analisi della documenta-
zione bancaria richiesta e in effetti ha ordinato la trasmissione solo dei docu-
menti ritenuti di utilità potenziale per l'autorità estera (v. act. 7 pag. 3), la quale
ha peraltro indicato con precisione la documentazione necessaria per le pro-
prie indagini (v. infra consid. 3). In ogni caso, nell'ambito della presente pro-
cedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in
fatto e in diritto, l'insorgente ha potuto consultare gli atti bancari (v. act. 11) e
ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto,
un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata
dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che il
ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su
tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe
potuto essere sanato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sen-
tenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.2
e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1, 2.2 e 2.3). Le censure
del ricorrente in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente si duole inoltre della violazione del principio di proporzionalità, in
quanto non vi sarebbe connessione tra la relazione bancaria oggetto della ro-
gatoria in questione e i fatti per i quali procedono le autorità italiane.
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3.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le in-
dagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni
richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per
il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento
delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per
pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sosti-
tuirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II
81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata
solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120
Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del
21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda
appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far pro-
gredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre,
da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti
bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessi-
tano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare
giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti,
per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati
(DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b
e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con-
sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto
v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2;
cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documenta-
zione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera
di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle per-
sone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio
2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005,
consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosid-
detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa
soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedi-
mento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 con-
sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing
expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed in-
determinata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano
pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid.
6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito
di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di
quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che
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è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib
257 consid. 5c).
3.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha ritenuto necessario acquisire la docu-
mentazione bancaria relativa, tra gli altri, al conto E. Con la più recente richie-
sta rogatoriale del 26 novembre 2014 l'autorità italiana ha dichiarato che "dalla
ulteriore disamina della documentazione pervenuta relativa alla relazione ban-
caria 2 intestata alla F. Ltd Inc. Panama presso la banca D. SA sono stati rite-
nuti di interesse i seguenti conti correnti: […] E. 1 […]" nominando oltre a ciò
specifiche transazioni che rivestirebbero un particolare interesse per l'indagine
italiana (v. act. 1.5 pag. 3 e 5). L'autorità estera ha quindi indicato puntualmente
i mezzi di prova in questione nella propria domanda integrativa del 26 novem-
bre 2014, richiedendone formalmente la trasmissione. Essa ha a tal proposito
indicato nelle proprie rogatorie l'esistenza di prove che permettono di collegare
la società F. Ltd Inc. con i fatti oggetto dell'indagine italiana.
L'autorità rogante afferma che, da un'indagine concernente reati fiscali com-
messi da cittadini italiani e dall'analisi della documentazione fornita dalle auto-
rità svizzere in ambito di precedenti commissioni rogatorie, è risultato che, con
mezzi fraudolenti, costoro abbiano predisposto un sistema di frode dell'erario
mediante false fatturazioni. Le indagini italiane avrebbero poi permesso di sco-
prire e dimostrare che i capitali risultati dalla frode fiscale sarebbero in seguito
stati impiegati per il pagamento di tangenti e per la corruzione di pubblici uffi-
ciali. Le indagini vertono ora sulla ricerca dei beni e degli investimenti, ottenuti
dai pubblici ufficiali in cambio dei loro illeciti comportamenti e frutto della frode
fiscale, che sarebbero stati riciclati mediante l'intestazione a soggetti terzi che
fungono da prestanome. Dalle indagini italiane è emerso come buona parte dei
proventi di questi reati sarebbero stati investiti negli Emirati arabi mediante l'u-
tilizzo di conti svizzeri e in particolare del conto corrente 3, intestato alla F. Ltd
Inc. presso la banca D. SA, sul quale sarebbero state raccolte le provviste di
tutti gli investitori. Dalle indagini risulterebbe inoltre chiaramente C. come figura
centrale per l'occultamento dei proventi dei reati (v. act. 1.4 pag. 5 e segg.; 1.3
pag. 5 e segg.). Tra le società utilizzate da quest'ultimo per le operazioni di
riciclaggio figurerebbero, tra le altre, la G. S.A. e la F. Ltd Inc. (v. act. 1.4 pag.
13). Sul conto di quest'ultima sarebbero confluiti molti "giroconti", spesso con
causali che fanno esplicito riferimento a conti correnti intestati ad altri soggetti
i cui nominativi sono stati utilizzati da C. quali prestanome per le operazioni in
Italia (v. act. 1.4 pag. 8).
In concreto, dagli atti emergono poi diverse operazioni che hanno toccato la
relazione bancaria E. intestata al qui ricorrente e che sono connesse con la
fattispecie descritta in rogatoria.
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Innanzitutto dall'estratto del summenzionato conto risultano pagamenti in fa-
vore di H. (v. per esempio EUR 20'000.-- il 21 febbraio 2007; act. 7.5 pag. MPC
07-07-04-0069). Quest'ultimo, noto anche con il nome di I., è il presidente delle
società G. S.A. e F. Ltd Inc. (v. act. 1.4 pag. 9, 12 e 16) e possiede inoltre una
procura amministrativa per intermediari finanziari sul conto oggetto della roga-
toria (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0001, 0006 e 0012).
In aggiunta a ciò, dalla documentazione bancaria inerente il conto E. risaltano
svariate transazioni con le sopraccitate società e altre persone coinvolte nell'in-
dagine italiana. Ad esempio sul summenzionato conto sono stati addebitati in
favore della G. S.A. EUR 131'600.-- in data 11 aprile 2007 (v. act. 7.5 pag.
MPC 07-07-04-0016 e 0072 e segg.), EUR 129'181.39 (USD 175'000.--) in
data 25 aprile 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0016, 0079 e segg.), EUR
128'681.67 (USD 175'000.--) in data 31 luglio 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-
07-04-0018, 0083 e segg.) e USD 175'000.-- il 24 gennaio 2008 (v. act. 7.5
pag. MPC 07-07-04-0032, 0087 e segg.). Si osserva inoltre che, in merito ad
alcuni di questi pagamenti, sull'ordine di addebito compare il nome di J., an-
ch'egli implicato nei fatti oggetto della rogatoria (si veda per esempio "la prego
di voler trasferire entro il 31/7/07 dollari 175'000 dal conto E. 4 secondo indi-
cazioni del Dott. J. a G. S.A. […]"; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0086; v. an-
che 0082 e 0091 ). Questi sarebbe, secondo quanto emerso dalle indagini ita-
liane, una delle persone utilizzate da C. per le movimentazioni estere dei profitti
illeciti ottenuti (v. act. 1.4 pag. 13). Anche in favore della F. Ltd Inc. si possono
notare addebiti sul conto E., per esempio di EUR 10'500.-- l'11 aprile 2007 (v.
act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0016, 0076 e segg.), USD 59'500.-- il 24 gennaio
2008 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0032, 0082 e seg.) e EUR 78'000.-- in
data 6 febbraio 2008 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0020, 0094 e segg.).
Quale motivo di quest'ultimo pagamento si legge oltretutto "somma destinata
alla K." (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0094). In merito si osserva che all'au-
torità rogante risulta che C. abbia poteri di rappresentanza nei rapporti con le
autorità fiscali italiane per questa società (v. act. 1.4 pag. 11). Oltre a ciò que-
st'ultima ha richiesto la documentazione del conto E. con esplicito riferimento
a queste operazioni (v. act. 1.5 pag. 5). A tal proposito si rileva che questa ha
dichiarato di interesse anche l'importo di USD 87'500.-- del 23 giugno 2008 (v.
act. 1.5 pag. 5). Seppur in questa data non risulti una transazione per tale im-
porto, si rileva che il 26 marzo 2008 sul conto E. sono stati addebitati EUR
56'196.84 in favore della F. Ltd Inc. Quest'importo corrisponde, con il corso del
cambio di allora, esattamente a USD 87'500.--, e anche in questo caso sull'or-
dine di addebito, oltre al nome di A. e di H., si può leggere "come da indicazioni
del Dott. J." (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0020, 0097 e segg.). Un ulteriore
pagamento risulta in favore della L. Corp. in data 24 giugno 2008 (USD
75'389.--; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0033, 0102 e segg.). Questa società,
tra le altre, sarebbe la beneficiaria di somme addebitate sul sopraccitato conto
della F. Ltd Inc. e ritenuta di interesse dall'autorità rogante (v. act. 1.4 pag. 8).
- 11 -
Dal conto E. sono altresì stati effettuati dei prelevamenti in contanti, di poten-
ziale utilità per le indagini (EUR 30'075.-- il 27 gennaio 2009 ed EUR 15'037.50
il giorno seguente; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0025).
3.3 Sulla relazione del ricorrente sono dunque intervenute svariate operazioni che
meritano senz'altro un esame da parte delle autorità italiane. In sintesi, dall'a-
nalisi della documentazione bancaria del conto E., emerge che gran parte delle
transazioni concernono persone e società connesse con l'indagine italiana. Già
solo per questo motivo non si può di certo affermare che il conto litigioso sia
estraneo ai fatti oggetto d'indagine, anzi, visto quanto precede la documenta-
zione bancaria in questione presenta senz'altro un'utilità potenziale per l'inchie-
sta estera, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza ri-
chieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Spetta comunque al giu-
dice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in
concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e
detta documentazione. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza
estera non viola il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammis-
sibile fishing expedition. Anche questa censura va di conseguenza respinta.
4. Il ricorrente asserisce infine che "la doppia punibilità è data unicamente per i
reati di corruzione (art. 322ter CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) che non
hanno nulla a che fare con gli eventi di natura fiscale commessi dai beneficiari
economici della M." (v. act. 1 pag. 9; v. anche act. 12 pag. 8).
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap-
plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la
riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.).
L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza
giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che
ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due
Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giu-
dice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono pro-
cedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di
assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima
facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione
– sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità
secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari
forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184
consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 con-
sid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono
- 12 -
forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede-
sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
4.2 Per quanto riguarda la censura sollevata, si evidenzia che i reati per i quali C.
ed altri risultano indagati in Italia sono stati precedentemente elencati (v. lett.
A) e, come si evince dall'esame della fattispecie che questo Tribunale ha po-
tuto effettuare al consid. 3.2, essi sono stati dettagliatamente descritti dall'au-
torità rogante. A tal proposito, occorre ricordare che esaminando il requisito
della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto
nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed
immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b).
Nella fattispecie i reati descritti in rogatoria sono, ad un esame prima facie,
equiparabili nel diritto svizzero ai reati di corruzione giusta gli art. 322ter e segg.
CP e di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. A questo proposito si osserva
che il ricorrente stesso ammette che la doppia punibilità è data per questi reati
(v. act. 1 pag. 9). Egli però omette di considerare che nel campo della cosid-
detta piccola assistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di coopera-
zione sono già possibili se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una
singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio
2007, consid. 2.3 e rinvii). Il fatto che le società in questione sarebbero utiliz-
zate (anche) per motivi fiscali, come asserito dal ricorrente, non è quindi di per
sé un motivo per escludere l'assistenza. Nella decisione di chiusura vi è infatti
un esplicito rinvio al principio di specialità (v. act. 1.2 pag. 5 e seg.), al quale la
trasmissione della documentazione bancaria è subordinata. Anche la censura
in questo ambito va pertanto respinta.
5. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame
respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è
fissata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese
già versato.
- 13 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo spese già versato.
Bellinzona, 9 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Sabrina Gendotti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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