Sentenza del 2 ottobre 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. INC., rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.200
- 2 -
Visti:
- la decisione di chiusura del 2 giugno 2015 emanata dal Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) in seguito ad una domanda di assistenza
internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Venezia il 15 luglio 2014, completata il 13 giugno
2014 ed il 26 novembre 2014 (act. 1.2. 1.3, 1.4, 1.5);
- il ricorso del 3 luglio 2015 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale da A. Inc., Panama avverso la suddetta decisione (act.
1);
- lo scritto del 6 luglio 2015 mediante il quale la presente autorità ha invitato la
ricorrente, da una parte, a versare, entro il 17 luglio 2015, un anticipo delle
spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra, a pro-
durre, entro il medesimo termine, l'estratto del registro di commercio della so-
cietà A. Inc (act. 3);
- l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo spese, intervenuto il 9 luglio 2015
(act. 4);
- lo scritto del 21 luglio 2015 mediante il quale questo Tribunale ha nuovamente
invitato la ricorrente a produrre, entro il 27 luglio 2015, l'estratto del registro di
commercio da cui si evincano i poteri di rappresentanza in seno a A. Inc, pena
la non entrata in materia sul ricorso (act. 5);
- l'estratto del registro di commercio del 22 luglio 2015, trasmesso a questa au-
torità con scritto del 23 luglio 2015, da cui emerge che la società ricorrente è
stata disciolta il 16 aprile 2014 (act. 7, 7.1 pag. 3);
- la missiva del 27 luglio 2015 con cui la ricorrente ha trasmesso a questa Corte
il formulario A relativo al conto intestato a A. Inc presso la banca B. ed indicante
i nomi dei beneficiari economici; con il medesimo scritto, A. Inc ha chiesto una
proroga, concessa sino al 6 agosto 2015, per la produzione di ulteriore docu-
mentazione atta a comprovare la qualità dei beneficiari economici (act. 9);
- l'ulteriore concessione di una proroga sino al 17 agosto 2015 per la produzione
delle summenzionata documentazione (act. 10);
- l'invio del 10 agosto 2015 con cui la ricorrente ha presentato a questa Corte le
dichiarazioni sottoscritte da due dei tre beneficiari economici, postulando la con-
cessione di un'ulteriore proroga per la produzione della dichiarazione man-
cante, proroga concessa sino al 21 agosto 2015 (act. 11, 11.1, 11.2);
- 3 -
- lo scritto del 20 agosto 2015 con cui A. Inc ha inviato a questa autorità la dichia-
razione del terzo beneficiario economico, specificando tuttavia di non essere
ancora in possesso della documentazione bancaria necessaria; a tal fine, ha
richiesto la concessione di un'ulteriore proroga, accordata in via eccezionale
sino al 25 agosto 2015 (act. 12, 12.1).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv.
2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine
suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in-
fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi
oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che la ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP;
- che nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato
personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b
OAIMP);
- che eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto
economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riser-
vato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d);
- 4 -
in questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liqui-
dazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribu-
nale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133
pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3), nonché di com-
provare, attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre
prove, di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale
(sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7;
sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.62-64 del 27 luglio 2015, con-
sid. 1.4.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013, consid. 1.2.1; RR.2012.252 del
7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto ban-
cario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2);
- che, nella fattispecie, la procura agli atti a favore dell'avv. Paolo Bernasconi è
firmata da C. (act. 1.1 pag. 1) e D. (act. 1.1 pag. 3) a nome della A. Inc, nonché
da E., F. e G., i quali si qualificano come aventi diritto economico e azionisti
della stessa (act. 1.1 pag. 5);
- che allo scopo di chiarire chi abbia poteri di rappresentanza in seno a detta
società questo Tribunale ha ripetutamente invitato l'avv. Paolo Bernasconi il
6 luglio (act. 3) ed il 27 luglio u.s. (act. 5) a produrre il relativo estratto del registro
di commercio;
- che dalla documentazione prodotta è emerso che la società sarebbe stata di-
sciolta il 16 aprile 2014 (act. 7.1), per cui lo studio legale dell'avv. Paolo Berna-
sconi ha successivamente prodotto il formulario A degli aventi diritto economico
degli averi sul conto della banca B. acceso da detta società (act. 9), nonché,
dopo diverse proroghe, una scrittura privata di F. (act. 11.1), di E. (act. 11.2) e
di G. (act. 12.1), i quali il 29 luglio 2015 dichiarano di essere aventi diritto eco-
nomico della società in questione, la quale sarebbe stata sciolta il 16 aprile 2014
con contestuale trasferimento degli utili a loro;
- che il ricorso è stato inoltrato a nome della società e quindi di un'entità giuridica
non più esistente al momento dell'inoltro del gravame stesso, fatto questo che
doveva essere noto al patrocinatore della ricorrente, nonché agli eventuali
aventi diritto economico, per cui già sotto questo profilo il ricorso risulta irricevi-
bile;
- che la documentazione in seguito prodotta sarebbe comunque insufficiente a
dimostrare la legittimazione a ricorrere di F., E. e G., trattandosi di mere scritture
private che non dimostrano certo che essi siano i beneficiari economici dello
scioglimento della società ai sensi della predetta giurisprudenza;
- 5 -
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis
e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.--;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale
restituirà al patrocinatore della ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tribu-
nale restituirà al patrocinatore della ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Bellinzona, il 2 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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