Sentenza del 5 febbraio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. AG, rappresentata dall'avv. Ettore Item,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
e sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.220
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Fatti:
A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E.,
F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, eva-
sione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e
riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e G., presunti espo-
nenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rile-
vato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l., I.
S.r.l. e J. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco,
nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei
loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formal-
mente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili im-
prenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini
per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio so-
ciale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite
assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, la-
sciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa
economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F.
e E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia
B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. act. 1.4
pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, po-
stulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle
relazioni bancarie riconducibili a F. e ad altri membri della famiglia di F.
presso la banca K. (banca assorbita nel 2012 dalla banca L.) e altri istituti di
credito svizzeri (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.).
B. Mediante decisione del 14 marzo 2014 il Ministero pubblico della Confede-
razione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia
sulla domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure ri-
chieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.5).
C. Con decisione del 3 luglio 2015 il MPC ha emanato un ordine di edizione con
blocco del conto n. 1 presso la banca M., Zurigo, intestato a A. AG (v. act.
7.2).
- 3 -
D. Il 6 luglio 2015 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la
quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata docu-
mentazione relativa al conto di cui sopra, con mantenimento del blocco
(v. act. 7.3).
E. Il 31 luglio 2015 A. AG ha interposto ricorso contro la suddetta decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulan-
done l'annullamento (v. act. 1).
F. Con memoriali di risposta dell'8 e 9 settembre 2015, il MPC risp. l'UFG hanno
postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).
G. Con replica del 6 ottobre 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza,
la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse nel suo ricorso (v. act. 10).
H. Il 12 gennaio 2016 questo Tribunale ha invitato il MPC a fare pervenire copia
dello scritto dell'autorità rogante dell'8 luglio 2015 menzionato nella risposta
al ricorso (v. act. 13). Con invio del giorno successivo il MPC ha allegato
copia di detto scritto (act. 14), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla
ricorrente in data 15 gennaio 2016 (act. 15).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami
penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi-
gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz-
zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con-
venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
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(CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi-
stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di ri-
lievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 no-
vembre 1990, entrata in vigore il 1°settembre 1993 per la Svizzera ed il
1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il preva-
lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa-
mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore-
vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si
applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero;
DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio
di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter-
nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per-
tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett.
b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario ba-
silese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP),
di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fe-
derale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1,
80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della deci-
sione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a
OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II
211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita: da
una parte, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, dall'altra,
essa sarebbe stata esclusa dall'operazione di cernita della documentazione
sequestrata. In sede di replica essa ha inoltre aggiunto di essere venuta a
conoscenza di uno scambio di corrispondenza intervenuto nel luglio 2015 tra
la Procura di Brescia ed il MPC solo dopo aver letto la risposta al ricorso di
quest'ultima, ciò che costituirebbe un'ulteriore violazione del summenzionato
diritto.
- 5 -
2.1
2.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA
richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso
è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid.
3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna
2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da
parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente
l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se-
condo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata
ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso,
la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu-
zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze
del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 dicembre 2015, consid. 1.2;
1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008
del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi
è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità,
interpretandola come invito a violare sistematicamente il diritto di essere sen-
titi (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale
1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
Il diritto di essere sentito contempla la facoltà per l'interessato di prendere
conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti
prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di pre-
sentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di
prove, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di
esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla deci-
sione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). L'autorità
di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la
possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di deter-
minati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di
motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4
pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato
la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli in-
quirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c;
112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito,
prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre
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pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del prov-
vedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54
consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op.
cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecu-
zione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sol-
levati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le
viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per
l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97
consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010
del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
2.1.2 In concreto, va constatato che nella decisione impugnata il MPC, dopo aver
descritto a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta in Italia (v. act. 1.1 pag. 2),
rinviando nel contempo anche alla rogatoria del 6 marzo 2014, ha eviden-
ziato i motivi che hanno portato ad ordinare la trasmissione della documen-
tazione riguardante il conto bancario della ricorrente (v. ibidem pag. 5). Ri-
sultando F., indagata nel procedimento italiano, avente diritto economico dei
valori ivi depositati ed essendo emerse, dall'analisi degli atti bancari, opera-
zioni tra il conto in questione ed altri conti di pertinenza di soggetti implicati
nelle indagini, l'autorità di esecuzione ha ritenuto doveroso trasmettere alle
autorità estere la documentazione litigiosa, confermando nel contempo il se-
questro dei beni. Quanto precede doveva permettere, ed ha in effetti per-
messo alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (dieci
pagine), di rendersi conto della portata del provvedimento contestato, proprio
come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1.1). Dal punto
di vista dell'obbligo di motivazione non vi è dunque stata violazione del diritto
di essere sentito.
2.1.3 Con scritto del 17 giugno 2015 il MPC ha inviato alla ricorrente la documen-
tazione bancaria relativa al suo conto, precisando quali erano i documenti
che esso intendeva trasmettere alle autorità estere e chiedendo alla stessa
se era d'accordo con una esecuzione semplificata della rogatoria ai sensi
dell'art. 80c AIMP (v. act. 7.4). La ricorrente ha risposto in data 1° luglio 2015,
dichiarando di non acconsentire all'esecuzione semplificata e rifiutando, tra
l'altro, l'invio alle autorità estere della documentazione relativa al conto liti-
gioso (v. ibidem). Anche da questo punto di vista nulla si può rimproverare
al MPC relativamente al rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente.
Per quanto attiene invece allo scambio di corrispondenza tra il MPC e la
Procura di Brescia volto a determinare se l'autorità rogante fosse sempre
interessata al mantenimento dei sequestri in Svizzera (v. act. 7 pag. 4), di
cui la ricorrente è venuta a conoscenza solo con la risposta al ricorso, oc-
corre rilevare che questa autorità ha provveduto a trasmetterle detto docu-
mento il 15 gennaio 2016, dopo averlo ricevuto il giorno prima dallo stesso
- 7 -
MPC (v. supra Fatti lett. H). Il mancato accesso a questo documento, che ha
certo rilievo per valutare l'opportunità o meno di eseguire, rispettivamente
mantenere le misure rogatoriali litigiose, costituisce una puntuale violazione
del diritto di essere sentita dell'insorgente, ma ricorrendo pacificamente le
condizioni per una sanatoria ai sensi della sopraccitata giurisprudenza
(v. supra consid. 2.1.1), non vi è ragione di annullare la decisione impugnata,
la quale può essere tutelata, tenendo tuttavia in considerazione questo fatto
in sede di fissazione delle spese giudiziarie (v. TPF 2008 consid. 2.3, 6 e 7).
3. La ricorrente sostiene che il MPC, incorrendo in un grave errore interpretativo
della domanda di assistenza, avrebbe a torto annoverato tra i reati alla base
della rogatoria l'associazione per delinquere di stampo mafioso, ciò che vio-
lerebbe i principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto. Essa
censura inoltre la mancata presa in considerazione da parte dell'autorità di
esecuzione d'importanti accadimenti intervenuti nel frattempo nell'ambito del
procedimento penale italiano: in particolare l'incompetenza della Procura di
Brescia rilevata dal Tribunale di Brescia riguardo al reato di riciclaggio; la
limitazione dei sequestri a concorrenza di 3.2 milioni di euro decisa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sblocco
delle eccedenze; la reiezione da parte del Tribunale di Brescia della richiesta
di misure di prevenzione patrimoniali personali e patrimoniali formulata dal
questore di Brescia dei confronti di F. In realtà, i beni patrimoniali oggetto
delle svariate misure adottate dalle autorità sarebbero di pertinenza di F. e
l'unico reato ipotizzabile sarebbe di natura fiscale, per il quale sarebbero già
state fornite totali garanzie per l'eventuale risarcimento dovuto allo Stato ita-
liano.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’ap-
plicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la
riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966
che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e
segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'as-
sistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro
e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto
che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei
due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.
3.2 Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e-
sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre
contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid.
2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei
reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve
- 8 -
semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ad-
dotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero
punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo
il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di
colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid.
4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid.
11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati,
nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF
124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che,
nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione
sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla
luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007
del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia
di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si rife-
risce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito
all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo
l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un
reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.
Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giusta
le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte
indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
3.3 In concreto occorre innanzitutto premettere che l'esposto dei fatti presentato
nella rogatoria del 6 marzo 2014 è già stato ritenuto sufficiente da questa
Corte nelle sue decisioni del 30 luglio 2015 concernenti due conti di F. toccati
da misure rogatoriali analoghe (v. RR.2015.65 consid. 2 e RR.2015.66 con-
sid. 3). Ora, indipendentemente da quanto dichiarato dalla ricorrente relati-
vamente all'accusa di appartenenza ad un'associazione a delinquere di
stampo mafioso, questa Corte ha già avuto modo di affermare nella predette
decisioni del 30 luglio 2015, relativamente ai conti bancari ivi litigiosi, che le
risultanze investigative indurrebbero ad ipotizzare che F. abbia utilizzato i
conti in parola per riciclare denaro proveniente dalle distrazioni fraudolente
di D. ai danni del patrimonio di varie società operanti nel settore edile
(v. RR.2015.65 consid. 2.2; RR.2015.66 consid. 3.3). Ora, potendo essere
ipotizzato un uso simile del conto oggetto della presente procedura, di cui F.
è l'avente diritto economico, la condizione della doppia punibilità è adempiuta
già solo per questo motivo, dato che i fatti esteri possono essere sussunti in
Svizzera al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. Per ta-
cere dei fatti contestati anche a G. e D. (v. act. 1.4 pag. 2 e segg.), i quali
possono senz'altro essere sussunti almeno ai reati di amministrazione infe-
dele (art. 158 CP), di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) e appropriazione
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indebita (art. 138 CP). Non da ultimo, in virtù dell'art. 50 CAS (v. supra con-
sid. 3.2 in fine), l'assistenza può essere ammessa anche per eventuali infra-
zioni in materia di fiscalità indiretta.
Certo, come naturale, la procedura all'estero ha subìto nel frattempo un'evo-
luzione, ma le autorità italiane non hanno dichiarato di voler ritirare la propria
domanda di assistenza e non vi è nessun elemento per ritenere che a questo
stadio della procedura la documentazione in questione non sia più utilizza-
bile ai fini del giudizio. In base alla giurisprudenza, di principio, fintanto che
la domanda di assistenza non è stata ritirata, alla medesima occorre dare
seguito (v. sentenza del Tribunale federale 1C_559/2009 dell'11 febbraio
2010, consid. 1 con rinvii). Anche se in base all'art. 31 n. 2 lett. b CRic la
parte richiedente è tenuta ad informare immediatamente la parte richiesta di
qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma
del capitolo III della convenzione non risultino più giustificati, questo non
comporta un obbligo di informare su cambiamenti che non sono comunque
atti a sconvolgere l'assetto su cui si basavano le precedenti misure d'assi-
stenza. La buona fede tra Stati in sostanza impone di informare sull'even-
tuale venir meno dei presupposti fondamentali su cui l'assistenza si fondava
(v. M. RUHE, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015,
n. 5 ad art. 31 CRic). Come qui sopra esposto, si tratta di un'eventualità qui
pacificamente non data, visto che al di là delle puntuali novità processuali
evidenziate nel ricorso, non vi sono elementi per ritenere decaduti i presup-
posti su cui l'assistenza si è finora basata.
3.4 In definitiva anche tutte queste censure della ricorrente vanno respinte.
4. La ricorrente sostiene che la trasmissione all'autorità rogante della documen-
tazione riguardante il suo conto violerebbe il principio della proporzionalità.
Essa afferma che detta documentazione non avrebbe nessuna attinenza con
la domanda di assistenza italiana, la quale nemmeno menzionerebbe il suo
nome.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve
essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità
di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au-
torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La
richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della
proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c;
sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre
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2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do-
manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee
a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa-
zioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame,
esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter
individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente forag-
giati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche pos-
sano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c
inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale
1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei
documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid.
4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro
di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre
2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del
caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II
462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del
1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In
base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità po-
tenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto
per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento pe-
nale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241
consid. 3a e b).
4.2 Ora, come evidenziato dall'autorità d'esecuzione, l'11 marzo ed il 19 luglio
2013 il conto litigioso è stato oggetto di due accrediti, uno di EUR 610'000.--
e l'altro di EUR 218'000.--, denaro proveniente dal conto n. 2 presso la banca
M., intestato a N., madre di F. Ritenuto, da una parte, che avente diritto eco-
nomico di quest'ultimo conto risulta essere proprio F., indagata all'estero, e,
dall'altra, che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, alla luce delle ope-
razioni ivi intervenute, l'utilità per il procedimento estero della documenta-
zione relativa al suddetto conto di N. (v. sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2015.244+RR.2015.209 dell'8 dicembre 2015, consid. 3.2), non si
può di certo affermare che la ricorrente ed il conto litigioso siano estranei ai
fatti oggetto d'indagine. Nella predetta sentenza, questa Corte ha potuto inol-
tre evidenziare come dalla documentazione di apertura del conto n. 2 risulta
che N. ha indicato di essere la proprietaria, assieme al marito O., della P.
S.r.l., società attiva nel ramo della costruzione, la cui sede operativa e la
- 11 -
struttura amministrativa sarebbero state messe da F. a disposizione del so-
dalizio al fine di consentire ai complici di realizzare il progetto criminale
(v. act. 1.4 pag. 5). La documentazione oggetto della decisione impugnata
presenta quindi un'utilità potenziale evidente, potendo essa permettere di ri-
costruire i flussi di denaro che l'autorità italiana ritiene provenire dalle pre-
sunte distrazioni commesse a danno di società gestite dalla criminalità orga-
nizzata
(v. act. 1.1 pag. 5 e act. 7 pag. 6).
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og-
getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito
valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una con-
nessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto og-
getto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità ro-
gata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, so-
stituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi
di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373
consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto
esposto, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione liti-
giosa non viola il principio della proporzionalità.
5. Con il suo gravame la ricorrente contesta parimenti il sequestro del suo
conto. Essa motiva questa censura affermando che in Italia il Giudice per le
indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Bergamo, con decisione 4 settem-
bre 2014, avrebbe limitato i sequestri ordinati in precedenza dal GIP di Bre-
scia a poco più di 3.2 milioni di euro, ordinando contestualmente il disseque-
stro di tutte le ingenti eccedenze.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter-
nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare
che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti
esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rap-
porto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto
esposto nei precedenti considerandi (v. in part. supra consid. 4.2), è senz'al-
tro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il se-
questro contestato. Toccherà all'autorità estera esaminare il contenuto della
documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'even-
tuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in que-
stione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero
fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto
nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic,
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nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). La deci-
sione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nulla
muta a tali considerazioni (v. act. 1.11). Da una parte, le autorità estere non
hanno modificato le loro richieste presentate con rogatoria del 6 marzo 2014;
anzi, con scritto dell'8 luglio 2015 esse hanno confermato l'interesse al man-
tenimento del sequestro dei valori patrimoniali su suolo elvetico (v. act. 14.1);
dall'altra, la documentazione bancaria litigiosa potrebbe permettere di rico-
struire flussi di denaro sconosciuti all'autorità rogante, modificando così l'en-
tità dei valori patrimoniali ritenuti di provenienza illecita. In definitiva, il se-
questro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una
decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che que-
st'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere
pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e
rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la pro-
cedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha
peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro.
Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun
elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e
la relativa censura respinta.
6. Le spese seguono la soccombenza. La tassa di giustizia, ridotta alla luce di
quanto ritenuto al consid. 2.1.3, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63
cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr.
4'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La
Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
- 13 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribu-
nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 8 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ettore Item
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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