Sentenza del 2 luglio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., in detenzione estradizionale presso il carcere La Fa-
rera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,
Opponente e ricorrente
Contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Proponente e controparte
Oggetto Estradizione alla Turchia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); obiezione di
reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP); gratuito patrocinio
(art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.50 / RR.2015.68 / RP.2015.14
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Fatti:
A. Il 26 maggio 2009 la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Malatya (Turchia) ha
condannato A. (nato il 10 settembre 1984) ad una pena detentiva di 4 anni e
2 mesi di reclusione (residuo di pena: 2 anni, 3 mesi e 13 giorni) per un traf-
fico di stupefacenti risalente all'11 febbraio 2009 (v. incarto Ufficio federale
di giustizia [di seguito: UFG], doc. 35a). La sentenza è stata confermata dalla
Corte Suprema il 21 giugno 2013 (v. incarto UFG, doc. 35a pag. 39). Sempre
il 26 maggio 2009, la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Osmaniye ha con-
dannato A. ad una pena detentiva di 1 anno, 10 mesi e 15 giorni (residuo di
pena: 1 anno, 6 mesi e 14 giorni) per i reati, risalenti al 5 luglio 2006, di lesioni
corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni e di armi senza licenza
(v. incarto UFG, doc. 35a). Anche tale sentenza è stata confermata dalla
Corte Suprema il 16 dicembre 2011 (v. incarto UFG, doc. 35a).
Mediante segnalazioni del 12 e 18 marzo 2014, Interpol Ankara ha diffuso
un mandato internazionale di ricerca e arresto di A., il quale è stato bloccato
il 17 ottobre 2014 dalla Guardia di Confine svizzera mentre entrava nel no-
stro territorio (v. incarto UFG, doc. 1, 4 e 6). Lo stesso giorno l'UFG ha
emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico
del Cantone Ticino (v. incarto UFG, doc. 6), la quale è sfociata nel fermo
dell'estradando (v. incarto UFG, doc. 8). Interrogato il 18 ottobre 2014 dal
Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricer-
cata dalle autorità turche, ha dichiarato di opporsi alla propria estradizione in
via semplificata e sostenuto di essere al beneficio dello statuto di asilante in
Italia, informazione quest'ultima precisata da Interpol Roma il 21 ottobre suc-
cessivo nel senso che allo stesso è stata concessa il 27 marzo 2014 una
protezione sussidiaria (v. incarto UFG, doc. 7'; RR.2015.50, act. 1.0). In data
22 ottobre 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione
(v. incarto UFG, doc. 14).
B. Dopo la concessione di una proroga di 40 giorni del termine per la trasmis-
sione della domanda di estradizione (v. incarto UFG, doc. 24, 26 e 31a),
l'Ambasciata di Turchia a Berna, con nota verbale del 18/21 novembre 2014,
completata il 10 dicembre successivo, ha presentato all'UFG la formale do-
manda di estradizione di A. (v. incarto UFG, doc. 35, 35a, 43, 43a e 46a).
C. Interrogato il 28 novembre 2014, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla
sua estradizione semplificata (v. incarto UFG, doc. 44'). Con scritto del 10 di-
cembre 2014, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG, facendo
valere di essere al beneficio di una protezione sussidiaria in Italia (v. incarto
UFG, doc. 48).
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D. Mediante decisione del 30 gennaio 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione
di A. alla Turchia, su riserva della decisione del Tribunale penale federale (in
seguito: TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto e a condizione
che la Turchia fornisca determinate garanzie in merito alle condizioni di de-
tenzione e al rispetto dei diritti della difesa dell'estradando (RR.2015.50, act.
1.0; RR.2015.68, act. 1.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF
l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obie-
zione di reato politico sollevata, postulando la reiezione di tale obiezione
(procedura RR.2015.50).
E. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2015 l'estradando ha postulato l'ac-
coglimento dell'obiezione di reato politico (RR.2015.50, act. 3). Inoltre, egli
ha richiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, chiedendo la
nomina dell'avv. Yasar Ravi quale suo difensore d'ufficio (RP.2015.14,
act. 1).
F. Con scritto del 25 febbraio 2015, l'Ambasciata turca a Berna ha presentato
le garanzie formali offerte all'estradando da parte delle autorità turche
(RR.2015.50, act. 5.1).
G. Con replica del 4 marzo 2015 inerente l'obiezione di reato politico, trasmessa
per conoscenza all'estradando, l'UFG ha ribadito la propria presa di posi-
zione (RR.2015.50, act. 5). L'UFG ha inoltre fatto presente di avere nel frat-
tempo ricevuto delle garanzie da parte dell'Ambasciata turca, garanzie tutta-
via ritenute non sufficienti né formalmente né sostanzialmente. Il 4 marzo
2015, l'UFG ha impartito alle autorità turche un termine scadente il 12 marzo
2015 per presentare le garanzie richieste con nota diplomatica del 30 gen-
naio 2015 (v. incarto UFG, doc. 66).
Contestualmente, il 2 marzo 2015 A. ha interposto ricorso dinanzi a questa
Corte avverso la decisione di estradizione, postulandone l'annullamento
(RR.2015.68, act. 1). Il ricorrente ha inoltre richiesto di essere posto al be-
neficio del gratuito patrocinio anche per il ricorso contro la decisione di estra-
dizione, con il patrocinio dell'avv. Yasar Ravi quale difensore d'ufficio.
H. Invitato a presentare le proprie osservazioni al ricorso contro la decisione di
estradizione, il 13 marzo 2015 l'UFG ha concluso alla reiezione del ricorso
(RR.2015.68, act. 4). Con il proprio memoriale, l'UFG ha pure trasmesso a
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questa Corte le – parziali – garanzie fornite dalla Turchia, come pure la nota
diplomatica dell'11 marzo 2015 dell'Ambasciata di Turchia, con cui quest'ul-
tima ha informato l'autorità elvetica che il ricorrente era presente in occasione
della sentenza dell'Alta Corte di Malatya e non invece alla sentenza dell'Alta
Corte di Osmaniye del medesimo giorno. In proposito, le autorità turche pre-
cisavano pure che nel caso in cui le autorità svizzere avessero ciò nono-
stante insistito per l'ottenimento della garanzia relativa al diritto ad un nuovo
processo per la procedura di cui alla sentenza dell'Alta Corte di Malatya,
questa sarebbe stata fornita ma che ciò avrebbe richiesto ulteriore tempo
(RR.2015.68, act. 4 e 4.4).
I. Con nota diplomatica del 17 marzo 2015, l'UFG ha dunque chiesto alle au-
torità turche di fornire entro il 31 marzo 2015 la garanzia di un nuovo pro-
cesso per la sentenza dell'Alta Corte dei Malatya (RR.2015.68, act. 8.1).
L. Con replica del 23 marzo 2015, A. ha mantenuto le proprie tesi ricorsuali,
sollevando inoltre contestazioni formali in merito alle garanzie fornite dalla
Turchia (RR.2015.68, act. 6).
M. Con nota diplomatica del 31 marzo 2015, le autorità turche hanno fornito la
versione in originale della garanzie trasmesse l'11 marzo 2015, ma, nono-
stante un richiamo, non la garanzia relativa ad un processo presso l'Alta
Corte dei Malatya (RR.2015.68, act. 8.2 e 8.3).
N. Con duplica del 7 aprile 2015, l'UFG ha in particolare preso posizione sulle
contestazioni di carattere formale presentate dal ricorrente, giudicandole in-
fondate alla luce degli ulteriori documenti forniti dalle autorità turche il
31 marzo 2015. Per il resto, ha confermato la sua decisione di estradizione
precisando di avere concesso un nuovo termine alla Turchia, scadente il
15 aprile 2015, per il completamento delle garanzie fornite (RR.2015.68, act.
8-8.4).
O. Con nota diplomatica del 10 aprile 2015 l'Ambasciata di Turchia ha informato
l'UFG che non erano adempiute le condizioni per un nuovo processo relati-
vamente alla sentenza resa dall'Alta Corte de Malatya. L'autorità estera ha
aggiunto al riguardo che, non essendosi il ricorrente presentato in occasione
della sentenza presso l'Alta Corte di Osmaniye, le autorità turche erano di-
sposte a fornire la garanzia di un nuovo processo per tale procedura
(RR.2015.68, act. 16.1).
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P. Con nota diplomatica del 15 aprile 2015, l'Ambasciata di Turchia ha infor-
mato l'UFG che il ricorrente aveva seguito la procedura conclusasi con la
sentenza della Corte di Malatya e che pertanto le relative condizioni per un
nuovo processo non erano adempiute (RR.2015.68, act. 16.2).
Q. Con nota diplomatica del 28 aprile 2015, l'UFG ha richiesto alle autorità tur-
che di fornire antro il 6 maggio 2015 la garanzia al ricorrente di essere nuo-
vamente giudicato per i fatti di cui alla sentenza della Corte di Malatya
(RR.2015.68, act. 16.3)
R. Il 7 maggio 2015 Interpol Ankara ha trasmesso all'UFG uno scritto dell'Alta
Corte di Malatya da cui risulta che il ricorrente non ha diritto ad un nuovo
processo. L'UFG ha dunque riesaminato l'incarto e stabilito che la garanzia
ad un nuovo processo doveva invece essere richiesta per la sentenza
dell'Alta Corte di Osmaniye. Con nota diplomatica del medesimo giorno
l'UFG ha dunque richiesto alle autorità turche di fornire entro il 21 maggio
2015 la garanzia di un nuovo processo per tale sentenza (RR.2015.68,
act. 16.4, act. 16.5).
S. Con scritto dell'8 maggio 2015, l'UFG ha comunicato a questa Corte di es-
sere incorso in un errore nei considerandi e nel dispositivo della decisione di
estradizione del 30 gennaio 2015. In particolare, la garanzia di un nuovo pro-
cesso dovrebbe essere chiesta non per la sentenza emanata dall'Alta Corte
di Malatya, bensì per la sentenza pronunciata dall'Alta Corte di Osmaniye
(RR.2015.68, act. 10).
T. Con osservazioni del 18 maggio 2015, il patrocinatore di A. ha chiesto una
sollecita evasione del dossier, precisando che il suo patrocinato si trova in
carcere da quasi sette mesi e che le autorità turche non sono state in grado,
in tale periodo, di fornire le garanzie richieste (RR.2015.68, act. 12).
U. Con missiva datata 20 maggio 2015, l'UFG ha trasmesso a questa Corte il
messaggio del 18 maggio 2015 di Interpol Ankara, con cui quest'ultima au-
torità concedeva la garanzia che il ricorrente fosse giudicato nuovamente per
la sentenza resa dall'Alta Corte di Osmaniye, come pure la richiesta di me-
desima data dell'UFG di fargli pervenire tale garanzia per via ufficiale
(RR.2015.68, act. 13, 13.1 e 13.2).
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V. Con nota diplomatica del 22 maggio 2015, le autorità turche hanno tra-
smesso la decisione della Corte di Osmaniye del 12 maggio 2015 relativa
alla concessione al ricorrente del diritto di essere nuovamente giudicato
(RR.2015.68, act. 16.6).
Z. Il 28 maggio 2015, l'UFG ha emanato una nuova decisione di estradizione in
sostituzione della precedente decisione del 30 gennaio 2015 (RR.2015.68,
act. 16.7, act. 16.9). Nella medesima, l'autorità ha deciso di concedere l'e-
stradizione di A. alla Turchia, riservando la decisione del TPF sul gravame
di reato politico e la decisione sulle garanzie in applicazione dell'art. 80p
AIMP.
AA. Con scritto del 29 maggio 2015, l'UFG ha chiesto a questa Corte di voler
considerare la propria lettera dell'8 maggio 2015 come un riesame della pro-
pria decisione del 30 gennaio 2015, postulando le reiezione del ricorso e
dell'obiezione di reato politico. L'UFG informava altresì questa Corte che il
28 maggio 2015 era stata emessa una decisione di estradizione che sosti-
tuiva quella del 30 gennaio 2015 (RR.2015.68, act. 16).
BB. Il medesimo giorno, l'UFG ha trasmesso al ricorrente le garanzie fornite
dall'Ambasciata di Turchia il 31 marzo 2015 ed il 22 maggio 2015, fissandogli
un termine di 10 giorni per prendere posizione (RR.2015.68, act. 16.8,
act. 18).
CC. Con osservazioni del 9 giugno 2015, trasmesse per conoscenza all'UFG, il
ricorrente ha confermato che la nuova decisione del 28 maggio 2015 è da
considerarsi anch'essa impugnata al pari della precedente decisione del
30 gennaio 2015, aggiungendo segnatamente, in merito alle recenti garanzie
fornite dalle autorità turche, che la relativa traduzione non sembrerebbe es-
sere certificata ufficialmente conforme, come pure che dette garanzie non
potrebbero in ogni caso essere considerate sufficienti, ritenuto lo statuto di
protezione sussidiaria concessa dalle autorità italiane a A. (RR.2015.68, act.
20).
DD. Con decisione del 24 giugno 2015, l'UFG ha accertato la validità delle ga-
ranzie fornite dalle autorità turche con note diplomatiche dell'11 marzo 2015
e del 22 maggio 2015 (RR.2015.68, act. 22).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il
18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale
del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot-
tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat-
tato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri-
spetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137
IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180
consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
AIMP). In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Con-
federazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente
per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Se la persona per-
seguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione
appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto,
la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla per-
sona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP).
Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in
cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella
pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o as-
soluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3
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cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perse-
guirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na-
zionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di
aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2
CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006
del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte
dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al
carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla
sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG
(v. DTF 130 II 337 consid. 1.1.2; 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 con-
sid. 1.2).
1.4 Nella sua qualità di estradando, A. è legittimato a ricorrere avverso la deci-
sione di estradizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP (DTF 122 II 373 consid.
1b e rinvii).
1.5 Il termine di ricorso avverso la decisione di estradizione è di 30 giorni dalla
notificazione scritta della medesima (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio pre-
visto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Presentato il 2 marzo 2015, il ricorso
avverso la decisione notificata il 2 febbraio precedente è tempestivo.
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata
dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima
le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi
tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del
ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del
Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e
riferimenti citati).
3. Giusta l'art. 58 cpv. 3 PA, l'autorità adita con un ricorso continua la trattazione
dello stesso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una
nuova decisione. Ai sensi della giurisprudenza, nel caso in cui l'autorità infe-
riore emani una nuova decisione il ricorso è da considerarsi divenuto privo
di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni invocate
dal ricorrente (v. DTF 107 V 250 consid. 3). La decisione susseguente ema-
nata pendente lite è quindi da ritenersi come congiuntamente impugnata
dall'insorgente (sentenza del Tribunale federale 9C_809/2012 del 31 gen-
naio 2013, consid. 3.2). La lite permane infatti sulle domande insoddisfatte
del ricorrente e l'autorità di ricorso è tenuta ad entrare nel merito di quanto è
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rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impu-
gnato formalmente la seconda decisione (v. DTF 113 V 237 consid. 1a; sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale E-5798/2012 del 20 dicembre
2012). La medesima soluzione pare giustificata anche sotto il profilo dell'im-
perativo di celerità (art. 17a AIMP).
4. Ritenuta la connessione tra la domanda dell'UFG intesa ad ottenere una de-
cisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A., da un lato, e il ricorso
interposto da quest'ultimo avverso la decisione con cui è stata ordinata la
sua estradizione, d'altra parte, si giustifica di congiungere le cause
RR.2015.50, RP.2015.2 e RR.2015.68 (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale RR.2009.24+ RR.2009.96 del 6 maggio 2009, consid. 1.2).
l. Obiezione di reato politico (RR.2015.50)
5. A fondamento della sua obiezione di reato politico, A. ha invocato la viola-
zione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP. L'opponente precisa che una
domanda di estradizione formulata dalla Turchia nei suoi confronti sarebbe
già stata respinta dalle autorità italiane, le quali gli avrebbero riconosciuto lo
status di protezione sussidiaria. L'Italia avrebbe infatti ritenuto che, in caso
di rientro nel Paese di origine, a causa della sua appartenenza ad un partito
politico di opposizione, egli potrebbe correre il pericolo di un danno grave
alla persona e potrebbe rischiare di subire trattamenti inumani o degradanti.
A mente di A., la concessione del beneficio di tale protezione sussidiaria vin-
colerebbe le autorità elvetiche di estradizione, al pari del caso in cui fosse
stato accordato l'asilo e non vi sarebbe più spazio per un'estradizione (v.
RR.2015.50, act. 3 pag. 7 e seg.).
6.
6.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr, le Parti Contraenti si obbligano di principio ad estra-
darsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'ese-
cuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie
della Parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della
Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una
misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno
o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronun-
ciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richie-
dente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1
CEEstr).
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6.2 L'art. 3 n. 1 CEEstr prevede comunque che l’estradizione non sarà concessa,
se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta
come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (v. anche
art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha
motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato
di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un
individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni
politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata
per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; v. anche l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, conclusa il 10 dicembre 1984 (RS 0.105) e l'art. 3 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 [CEDU; RS 0.101], convenzioni ratificate sia dalla Svizzera
che dalla Turchia).
6.3 Giusta l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice-
vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda
ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o del
Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (lett. a),
tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politi-
che, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per conside-
razioni di razza, confessione o nazionalità o arrischi, per tali motivi, di aggra-
vare la situazione della persona perseguita (lett. b e c), o presenti altre gravi
deficienze (lett. d).
6.4 Il giudice dell'estradizione deve fare prova di una prudenza particolare nell'e-
same delle condizioni di applicazione dell'art. 3 n. 2 CEEstr, risp. dell'art. 2
AIMP, ritenuto che tale verifica implica un giudizio di valore sugli affari interni
dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istitu-
zioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali ed il loro rispetto effettivo,
nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario (DTF 122 II
373 consid. 2a).
6.5 La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione
degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una
situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esi-
stenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato
(DTF 132 II 469 consid. 2.4; 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c).
Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta
all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente
ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b;
122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi
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concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati
motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469
consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3; v. anche ROBERT ZIMMERMANN, La coopé-
ration judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014,
n. 629 e riferimenti citati).
7.
7.1 A., in occasione della sua audizione del 6 novembre 2013 dinanzi alle auto-
rità amministrative italiane, ha dichiarato di essere originario di Osmaniye e
di avervi vissuto con la sua famiglia, di appartenere all'etnia curda e di pro-
fessare la religione alevita, di avere frequentato l'università a Malatya sino al
2010/2011, di avere simpatizzato e militato dal 2000 per partiti filo curdi, di
avere ottenuto la tessera del BDP nel 2009 e di avere svolto la propria attività
nell'ala giovanile del partito; di avere subito tre fermi nel 2000, 2006 e 2009
e di essere stato espulso dal pensionato studentesco per la propria militanza.
Egli ha aggiunto che nel 2010 altri studenti-amici sarebbero stati arrestati in
un'operazione condotta in un'università, a seguito della quale anche A. sa-
rebbe stato accusato nel febbraio 2011 e processato per manifestazione il-
legale; di avere lasciato il Paese a fine 2011, dopo avere interrotto gli studi
senza avere svolto il servizio militare, dichiarandosi obiettore di coscienza e
di temere, in caso di rientro, l'esito del processo come pure le conseguenze
del mancato svolgimento del servizio militare (v. incarto UFG, doc. 48b).
Con decisione del 27 marzo 2014 il Ministero dell'Interno italiano, e per esso
la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Interna-
zionale di Milano, ha ritenuto i fatti esposti dall'opponente in generale com-
plessi e verosimili, anche se sostenuti da deboli prove documentali. Pertanto,
benché il ruolo individuale illustrato dall'estradando fosse apparso non sem-
pre chiaro e coerente (incerto possesso della tessera e ruolo non di rilievo)
pur a fronte di una militanza politica credibile (conoscenza dell'operazione
KCK, storico sviluppo del BDP, conoscenza dei movimenti giovanili con-
nessi, della stampa diffusa; tre fermi circostanziati), e nonostante le motiva-
zioni espresse sulla dichiarata obiezione di coscienza non fossero sufficien-
temente cospicue né fossero chiari gli sviluppi processuali a seguito dell'ac-
cusa ed eventuale condanna, l'autorità amministrativa italiana ha concesso
a A. lo status di protezione sussidiaria (v. incarto UFG, doc. 48b).
Nella propria sentenza del 7 luglio 2014 relativa alla richiesta di estradizione
turca, la Corte d'appello di Milano, ha osservato che all'opponente era stato
riconosciuto lo status di protezione sussidiaria "per il motivo che, se rien-
trasse nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani
o degradanti"; ha inoltre ritenuto che, "alla stregua degli elementi esaminati
- 12 -
dalla Commissione ministeriale […] causa dell'appartenenza a un partito po-
litico di opposizione, potrebbe correre il pericolo, tornato nel Paese di origine,
di un danno grave alla persona". Giudicando l'accertamento condotto dall'au-
torità amministrativa – seppur a fronte di una scarna produzione documen-
tale – frutto di un'attenta verifica delle dichiarazioni rese da A. in merito alla
sua militanza politica, sentito l'estradando, la Corte milanese ha dunque re-
putato non sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di
estradizione presentata dalla Turchia (v. incarto UFG, doc. 48a).
7.2 L'UFG, nella propria decisione di estradizione del 28 maggio 2015, come
anche nella precedente decisione del 30 gennaio 2015, ha negato l'obie-
zione di reato politico non avendo l'opponente spiegato il motivo per cui sa-
rebbe perseguito per motivi politici, religiosi o d'appartenenza ad un gruppo
sociale o etnico. Né A. avrebbe provato o reso verosimile che, in Turchia,
sarebbe stato – in particolare durante le detenzioni già subite – o sarà vittima
di persecuzione o rischierebbe di subire atti di tortura o trattamenti disumani
o degradanti. L'estradando si sarebbe limitato ad affermare che i fatti oggetto
di una delle due condanne a suo carico (ossia quelli relativi alla procedura
decisa dalla Corte di Malatya per traffico di droga) sarebbero stati costruiti
all'unico scopo di incarcerarlo, tant'è che avrebbe avuto conoscenza solo in
seguito di tale procedura. A mente dell'UFG, gli unici elementi che indiche-
rebbero l'esistenza di un'attività politica di A., nonché un rischio in caso di
estradizione, sarebbero dunque contenuti nelle decisioni italiane. Tuttavia,
come emerge da queste ultime decisioni, dinanzi alle autorità italiane A. non
avrebbe prodotto documenti rilevanti, né avrebbe reso verosimile di essere
perseguitato per motivi politici, tant'è che egli si sarebbe visto riconoscere lo
status di protezione sussidiaria e non quello di rifugiato. Di conseguenza
l'UFG ha accolto la domanda di estradizione formulata dalla Turchia, condi-
zionandola comunque alla prestazione di determinate garanzie
(RR.2015.50, act. 1.0).
7.3 Lo status di protezione sussidiaria concesso all'opponente dalle autorità ita-
liane è fondato sul decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 (v. in-
carto UFG, doc. 48b), il quale attua la direttiva 2004/83/CE del Consiglio
dell'Unione europea del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribu-
zione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di per-
sona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme mi-
nime sul contenuto della protezione riconosciuta (poi oggetto di rifusione
nella direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'Unione europea). Il testo legislativo in questione ha am-
pliato la protezione in ambito di asilo politico prevedendo una protezione sus-
sidiaria che ha una portata più ampia rispetto alla Convenzione sullo statuto
dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Tale prote-
zione è assicurata alle persone che non possiedono i requisiti per essere
- 13 -
riconosciute come rifugiati ma che, se rimpatriate nel loro Paese di origine o
nel Paese in cui avevano la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo
di subire un danno grave come la pena di morte (art. 15 lett. a), torture o altra
forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 15 lett. b) e la mi-
naccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazio-
nale (art. 15 lett. c). Ai fini dell'ammissibilità alla protezione sussidiaria ai
sensi dell'art. 15 lett. c, concretamente applicato all'opponente, occorre di-
mostrare che l'interessato risente di una situazione specifica data dalle sue
circostanze personali e/o da una situazione di violenza indiscriminata (Ma-
nuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Agenzia
dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Lussemburgo 2014, pag. 73;
v. anche la sentenza C-465/07 del 17 febbraio 2009 della Corte di giustizia
dell'Unione europea, par. 35-39).
7.4 Lo status di protezione sussidiaria non è per contro previsto né dalla Con-
venzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, né dalla legislazione svizzera
attualmente in vigore (v. comunque sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, consid. 12.2). In favore delle per-
sone la cui domanda di asilo non è stata accolta dalle autorità elvetiche, il
diritto svizzero prevede per contro la possibilità di beneficiare di un'ammis-
sione provvisoria giusta gli art. 83 e seg. della legge federale sugli stranieri
(LStr; RS 142.20), nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento o dell'e-
spulsione non sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile
(v. l'art. 44 della legge federale sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). L'ammissione
provvisoria costituisce una forma di protezione alternativa rispetto al ricono-
scimento della qualifica di rifugiato, protezione che non costituisce tuttavia
uno status giuridico; essa si rivolge, come detto, a persone la cui domanda
di asilo non è stata accolta, ma che non possono essere allontanate o
espulse (v. anche MURIEL TRUMMER, Entwicklungen im Bereich des komple-
mentären Schutzes in der Schweiz und in der Europäischen Union, in: Asyl
2/2012 pag. 10 e segg., pag. 17 e seg.).
7.5 Nel caso di specie, le autorità elvetiche non si sono pronunciate nel merito di
domande d'asilo concernenti A., né quest'ultimo ha presentato una richiesta
di ammissione provvisoria ai sensi degli art. 83 e seg. LStr (v. RR.2015.50,
act. 1.0; RR.2015.68, act. 16.7), anche se una sua domanda d'asilo del
16 gennaio 2012 era stata a suo tempo evasa con una decisione di non en-
trata in materia dell'Ufficio federale della migrazione dell'8 marzo 2012, sfo-
ciata in una partenza non controllata di A. dal territorio svizzero
(v. RR.2015.50, act. 1.0 pag. 3; RR.2015.68, act. 16.7 pag. 5).
Non vige dunque, in concreto, l'obbligo dell'UFG e delle autorità di ricorso che
decidono in merito all'estradizione di tenere conto degli atti della procedura
- 14 -
d'asilo giusta l'art. 55a AIMP e neppure vi è obbligo da parte delle autorità
svizzere di riconoscere la decisione estera visto che a A. non è stato formal-
mente concesso il diritto di asilo, ma uno status di protezione sussidiaria in
virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito. Certo si
può porre il quesito di sapere se questo statuto abbia delle affinità con l'am-
missione provvisoria di cui sopra al consid. 7.4, fatto sta che dal punto di vista
del diritto svizzero degli stranieri A. non beneficia dell'ammissione provvisoria
né ha avviato una procedura in tal senso, per cui il giudice dell'estradizione
non può che prenderne atto.
8.
8.1 La domanda di estradizione nei confronti di A. va dunque valutata e decisa
dalle autorità elvetiche in base al proprio diritto ed ai propri accertamenti fat-
tuali, senza essere vincolate né dalla decisione sull'estradizione emanata dal
giudice estero né dalla concessione da parte delle autorità italiane dello sta-
tus di protezione sussidiaria.
8.2 Dinanzi all'autorità elvetica che decide sull'estradizione, A. non ha specifi-
cato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico,
religioso o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico, né per quale ra-
gione le due sentenze di condanna emesse a suo carico – e poste a fonda-
mento della domanda di estradizione – per reati di carattere comune, ossia
lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni ed armi senza
licenza e traffico di droga, denoterebbero tale caratteristica. Né sono stati
forniti elementi concreti che permettano di supporre che A. sarebbe ricercato
a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua ap-
partenenza a partiti politici di opposizione. Egli, come detto, si è limitato a
richiamare le decisioni italiane – le quali non contengono sufficienti elementi
a sostegno dell'esistenza di un reato politico, tant'è che non gli accordano lo
status di rifugiato – ed a sostenere che i fatti oggetto della condanna per
traffico di droga sarebbero stati costruiti per farlo andare in carcere, tant'è
che avrebbe avuto conoscenza di tale procedimento soltanto in seguito, ma
in realtà, come emerge dagli atti, la relativa procedura non è stata condotta
in contumacia (v. supra lett. P) . Maggiori elementi a sostegno del carattere
politico delle condanne non sono stati forniti neppure nell'ambito della pre-
sente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione
(incarti RR.2015.50 e RR.2015.68), né vi è ragione per ritenere che, comun-
que applicando specifiche garanzie diplomatiche (v. infra consid. 10), la sua
condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde
e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per
applicare l'art. 2 AIMP e l'art. 3 cpv. 2 CEEstr (v. supra consid. 6.2-6.5).
- 15 -
9. L'obiezione di reato politico va di conseguenza respinta.
Il. Ricorso contro la decisione di estradizione (RR.2015.68)
10. Nel caso di specie, i reati accertati dalle autorità giudiziarie turche a carico
dell'estradando consistono in lesioni corporali, acquisto, possesso e tra-
sporto di munizioni e di armi senza licenza (sentenza del 26 maggio 2009
dell'Alta Corte penale di Osmaniye, con cui A. è stato condannato a ad una
pena detentiva di 1 anno 10 mesi e 15 giorni, confermata dalla Corte Su-
prema), nonché traffico di droga (sentenza del 26 maggio 2009 dell'Alta
Corte penale di Malatya, con cui A. è stato condannato a ad una pena de-
tentiva di 4 anni e 2 mesi, confermata dalla Corte Suprema).
Si tratta, indubbiamente, di reati e pronunce che adempiono le condizioni di
cui all'art. 2 n. 1 CEEstr e all'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.
Anche dal punto di vista del diritto svizzero, detti atti, effettuata la dovuta
trasposizione, adempirebbero le condizioni cui agli art. 19 della legge fede-
rale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121),
dell'art. 123 CP e dell'art. 33 della federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni (LArm; RS 514.54). Conformemente a quanto previsto dagli
art. 2 n. 1 CEEstr e 35 cpv. 1 lett. a AIMP, l'estradizione potrebbe dunque
essere concessa per gli atti menzionati nella domanda di estradizione.
10.1 A mente del ricorrente, la domanda di estradizione delle autorità turche do-
vrebbe essere respinta per diversi motivi. Innanzitutto, la procedura sarebbe
caratterizzata da una violazione del diritto di essere sentito, dovendo l'auto-
rità estera prima fornire le garanzie, poi l'autorità elvetica decidere sull'estra-
dizione. Inoltre, le traduzioni delle garanzie prodotte non sembrerebbero cer-
tificate ufficialmente conformi. Infine, non vi sarebbe certezza che le garanzie
procedurali minime secondo la CEDU siano state rispettate, in particolare a
causa di una sentenza resa in contumacia in cui non sarebbero stati rispettati
i diritti minimi della difesa.
10.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente
non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trat-
tamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha
avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche for-
nite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134
- 16 -
IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tri-
partita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria
figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di di-
ritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3
CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite
che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa
senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i
casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona per-
seguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato
o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che
lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il
rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di
garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teo-
rico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
10.3
10.3.1 Qualora lo Stato richiesto subordini la concessione dell'assistenza giudiziaria
alla formulazione di garanzie diplomatiche, egli fissa allo Stato richiedente
un termine adeguato perché quest'ultimo presti le stesse (art. 80p cpv. 2
AIMP). Una volta ricevute le garanzie, l'UFG esamina se la risposta costitui-
sce un impegno sufficiente rispetto alle condizioni fissate tenendo conto di
tutte le circostanze del caso e dello scopo perseguito della stesse (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1A.29/1998 del 6 aprile 1998). La legge non
prevede espressamente che la persona toccata abbia il diritto di essere sen-
tita prima che l'UFG statuisca in applicazione dell'art. 80p AIMP. Nonostante
ciò, la giurisprudenza ritiene che debba essere lo stesso UFG ad invitare le
parti a determinarsi sulle garanzie diplomatiche fornite prima di prendere la
propria decisione in merito (v. DTF 124 II 132 consid. 2b). L'obbligo di celerità
consacrato dall'art. 17a AIMP non può infatti avere quale conseguenza di
sopprimere o limitare il diritto di essere sentito della persona toccata, soprat-
tutto in una fase così delicata della procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2c).
Un'omissione da parte dell'UFG non implica tuttavia l'ammissione automa-
tica di un eventuale ricorso. In effetti, il vizio può essere sanato nell'ambito
della stessa procedura ricorsuale, disponendo l'autorità adita con l'impugna-
tiva dello stesso potere di cognizione dell'UFG (v. DTF 118 Ib 269 consid. 3a
pag. 275/276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87).
10.3.2 In specie il ricorrente censura le modalità adottate dall'UFG per la propria
decisione di estradizione. Egli ritiene violato il proprio diritto di essere sentito,
per il fatto di non avere potuto debitamente valutare la decisione impugnata,
avendo l'UFG deciso sull'estradizione prima di avere ottenuto le debite ga-
ranzie dalla Turchia. Ora, la prima decisione di estradizione dell'UFG data
del 30 gennaio 2015; le garanzie richieste nella medesima sono state – par-
zialmente – fornite dalle autorità turche il 25 febbraio 2015 (RR.2015.50,
- 17 -
act. 5.1 e 5.2). Con nota diplomatica dell'11 marzo, le autorità turche hanno
trasmesso, in forma corretta, le parziali garanzie già inviate all'UFG il 25 feb-
braio precedente (RR.2015.68, act. 4.4). Il ricorrente era dunque a cono-
scenza delle garanzie richieste dall'UFG dal 2 febbraio 2015, quando gli era
stata notificata la decisione di estradizione (v. RR.2015.68, act. 1 pag. 2) ed
è stato informato delle garanzie fornite dalla Turchia al più tardi con invio di
questa Corte del 16 marzo 2015 (RR.2015.68, act. 5). Pertanto, sia in sede
di ricorso del 2 marzo 2015, che in particolare in sede di replica del 23 marzo
2015, egli ha avuto pienamente possibilità di prendere posizione tanto sulla
decisione di estradizione che sulle garanzie fornite dalle autorità estere,
fermo restando che l'esame da parte dell'UFG della conformità della risposta
dello Stato richiedente agli oneri richiesti soggiace ad una separata proce-
dura (v. art. 80p cpv. 3 e 4 AIMP). Oltre a ciò, nel proseguo della procedura
l'autorità elvetica ha provveduto a rettificare la propria richiesta di garanzie,
informandone il ricorrente (RR.2015.68, act. 16.5). Le nuove garanzie fornite
dalle autorità turche sono state trasmesse al reclamante il 29 maggio 2015,
con l'invito a prendere posizione prima dell'emanazione della relativa deci-
sione da parte dell'UFG (RR.2015.68, act. 18). Il 9 giugno 2015, il ricorrente
ha dunque formulato le sue osservazioni alle garanzie prodotte (RR.2015.68,
act. 20). Inoltre, nella sua decisione di estradizione del 28 maggio 2015,
l'UFG ha espressamene indicato che la medesima è condizionata alla deci-
sione sulle garanzie in applicazione dell'art. 80p AIMP, decisione che potrà
essere impugnata dal ricorrente giusta l'art. 80p cpv. 4 AIMP. Non vi è dun-
que dubbio che, nella presente procedura, il ricorrente abbia avuto piena
possibilità di esprimersi in merito alle garanzie domandate alla Turchia. Non
vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
10.4
10.4.1 In base all'art. 23 CEEstr gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della
Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione
in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta. Giusta l'art. 28
cpv. 5 AIMP ed alla relativa riserva apportata dalla Svizzera all'art. 23
CEEstr, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presen-
tati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di que-
ste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.
Tale esigenza si applica anche alle garanzie diplomatiche (v. sentenze del
Tribunale penale federale RR.2014.283 del 26 gennaio 2015, consid. 5.6.2
e RR.2008.54 del 13 maggio 2008, consid. 4.3 e segg.).
10.4.2 In concreto, gli atti contenuti nelle note diplomatiche del 31 marzo 2015
(RR.2015.68, act. 8.3) e del 22 maggio 2015 (RR.2015.68, act. 16.6) tra-
smessi all'UFG dalle autorità diplomatiche turche, non contengono delle tra-
duzioni ufficialmente certificate conformi all'originale. La questione non può
- 18 -
tuttavia essere decisa in questa sede, ritenuto che essa soggiace alla paral-
lela procedura ex art. 80p AIMP.
10.5
10.5.1 Giusta l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti. Tale disposizione non ammette deroghe
(v. art. 15 n. 2 CEDU) e crea per la Svizzera degli obblighi positivi (DTF 122
II 373 consid. 2d).
10.5.2 La Turchia è parte alla CEDU, al Patto ONU II, alla Convenzione europea
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra-
danti del 26 novembre 1987 (RS 0.106) come pure alla Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984. Il rispetto della CEDU da parte degli Stati che vi hanno aderito
e che hanno pure aderito alla CEEstr, deve essere presunto (DTF 126 II 324
consid. 4e; sentenza del Tribunale federale 1A.30/2001 del 2 aprile 2001,
consid. 5b).
10.5.3 Ciò nonostante, proprio al fine di accertarsi che i diritti dell'estradando ven-
gano rispettati, nel caso di specie l'UFG nonostante ritenga che la situazione
dei diritti dell'uomo in Turchia dal punto di vista della tortura e dei maltratta-
menti non sia così preoccupante da rifiutare l'estradizione, ha comunque te-
nuto conto dei timori espressi dal ricorrente. La decisione querelata, in con-
siderazione dell'origine etnica curda del ricorrente, della sua possibile mili-
tanza politica nonché delle decisioni italiane, subordina infatti la concessione
dell'estradizione alla fornitura, da parte della Turchia, di precise garanzie, e
meglio delle seguenti assicurazioni:
"a) Les conditions de détention de la personne extradée ne seront pas inhumaines ou
dégradantes et seront conformes aux exigences posées par l'article 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH).
b) La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son inté-
grité physique et psychique (article 3 CEDH et articles 7, 10 et 17 Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II]).
c) Les conditions de détention de la personne extradée ne pourront pas être aggravées
lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de ses
opinions ou ses activités politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé,
ou pour des considérations de race, de religion ou de nationalité (article 2 lettre b EIMP).
d) La santé du prévenu sera assurée durant sa détention de manière adéquate, notam-
ment par l'accès à des soins médicaux suffisants.
- 19 -
e) Les autorités de la République de Turquie accorderont à la personne extradée durant
toute la durée de sa détention le droit de contacter, respectivement d'avoir accès sans
restrictions et sans mesures de contrôle à un avocat de son choix ou un avocat d'office.
La personne extradée aura, en outre, la possibilité de recevoir en prison des visites de sa
famille ainsi que de son cercle de connaissances.
f) A. se voit accorder le droit, au plus tôt au moment de son extradition à la République de
Turquie, en relation avec le jugement n° 2009/112 de la haute Cour pénale da Osmaniye
du 26 mai 2009, d'exiger une nouvelle procédure de jugement. Si la personne extradée
exige une nouvelle procédure de jugement, le droit doit lui être garanti, qu'une nouvelle
procédure de jugement sera introduite, dans le cadre de laquelle les droits garantis par la
CEDH et par le Pacte ONU II seront respectés.
g) L'Ambassade de Suisse à Ankara se verra accorder le droit de désigner des représen-
tants, qui pourront rendre visite à la personne extradée après son extradition, sans que
les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en
tout temps s'adresser à ces représentants. En outre, lesdits représentants pourront s'en-
quérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la
décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis."
L'UFG ha dunque voluto accertarsi che l'estradando non verrà sottoposto a
condizioni di detenzione inumane o degradanti, né che subirà pregiudizi a
causa della sua militanza politica o appartenenza all'etnia curda, come pure
che, conformemente all'art. 37 cpv. 2 AIMP, nell'ambito della procedura con-
dotta dinanzi all'Alta Corte di Osmaniye, verranno rispettati i diritti garantiti
dalla CEDU, tramite un nuovo procedimento a cui A. potrà partecipare ed
essere assistito da un legale.
10.5.4 Ne discende che, in concreto, non sussistono gli estremi per ritenere che la
concessione dell'estradizione per i reati previsti nella domanda estera violi i
diritti del ricorrente, visto che l'UFG ha giustamente tenuto conto delle parti-
colarità del caso chiedendo delle garanzie diplomatiche conformi alla giuri-
sprudenza del Tribunale federale (v. DTF 134 IV 156 consid. 6), in particolare
comprensive della possibilità di un monitoring efficace delle condizioni di de-
tenzione dell'estradando e della possibilità di esigere un nuovo processo per
la sentenza resa dalla Corte di Osmaniye. Inoltre, va considerato che la Tur-
chia non ha nessun interesse di violare tali garanzie, pena il rischio di per-
dere lo statuto di cui attualmente beneficia in virtù della prassi estradizionale
svizzera (prima o seconda fascia di Stati a seconda del caso).
11. Infine, in merito al timore dell'estradando per l'esito dei processi per manife-
stazione illegale o per l'eventuale obiezione di coscienza, va osservato che,
in virtù della riserva della specialità prevista all'art. 14 CEEstr, per tali fatti,
precedenti alla consegna, la Turchia non potrà né perseguirlo né giudicarlo
o detenerlo in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
- 20 -
né sottoporlo ad altre restrizioni della sua libertà personale e non vi sono
motivi per ritenere che la Turchia non rispetterà questa regola, espressione
di un principio fondamentale di tutti i rapporti estradizionali fra gli Stati (v. sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2012.172 del 29 agosto 2012, con-
sid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 736).
12. Alla luce di quanto sopra, il ricorso avverso la decisione di estradizione del
28 maggio 2015, che annulla e sostituisce la precedente decisione del
30 gennaio 2015, deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità,
riservata la decisione sulla validità delle garanzie fornite dalle autorità turche.
lII. Gratuito patrocinio (RP.2015.14)
13. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Yasar Ravi.
13.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei
mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la
dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di
tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le
designa un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).
13.2 Nel caso di specie, il ricorrente dichiara di essere studente, celibe, di non
possedere né redditi, né averi (fatta eccezione per EUR 200.-- oggetto di
sequestro), né debiti e di vivere presso i famigliari (RP.2015.14, act. 4.1). Si
tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo
processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è
dunque data.
13.3 Per quanto attiene alle conclusioni, esse vanno considerate prive di
possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente
maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano
manifestamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale
RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo
2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non
sosterrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in
proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie, sebbene le
- 21 -
richieste del ricorrente non siano state accolte, va comunque rilevato che le
medesime non apparivano prive di possibilità di successo (v. in part. supra
consid. 7). La domanda di assistenza giudiziaria va pertanto accolta, come
pure la richiesta di nominare l'avv. Yasar Ravi quale difensore d'ufficio
nell'ambito della presente procedura.
13.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo,
comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e
necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu,
di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario
secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto
della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato
nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- (IVA
inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà
direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Yasar Ravi, Lugano.
Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare
l'onorario e le spese d'avvocato, ossia fr. 3'000.--, alla Confederazione
(art. 65 cpv. 4 PA).
13.5 Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). In casu
il ricorrente è soccombente; tuttavia, non disponendo dei mezzi necessari e
non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente
procedura non si prelevano spese.
- 22 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2015.50, RP.2015.14 e RR.2015.68 sono congiunte.
2. L'obiezione di reato politico è respinta.
3. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso contro l'estradizione è respinto.
L'estradizione è confermata, riservata la decisione in merito alla validità
delle garanzie fornite dalle autorità turche.
4. Non vengono prelevate spese.
5. L'avv. Yasar Ravi è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la pre-
sente procedura.
6. All'avv. Yasar Ravi è concessa una retribuzione di fr. 3'000.-- per la pre-
sente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difen-
sore d'ufficio. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà
rimborsare questa somma alla Confederazione.
Bellinzona, 3 luglio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
- 23 -
Comunicazione a:
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
- Avv. Yasar Ravi
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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