Sentenza dell'11 giugno 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Stefano Pizzola,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.73
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Fatti:
A. Il 5 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di
un procedimento penale condotto nei confronti di B. (nato nel 1970), C., D. e
E. (nato nel 1964) per i reati di concorso esterno in associazione camorristica
(art. 110, 416-bis CP italiano), riciclaggio aggravato di somme di denaro (art.
648-bis CP italiano) e intestazione fittizia di beni mobili e immobili (art. 12-
quinquies legge 356/92). Secondo l'esposto dei fatti di cui alla richiesta di as-
sistenza italiana, sarebbero stati individuati, in particolare, episodi di riciclag-
gio di somme relative a fatture relative ad operazioni inesistenti che sarebbero
state reinvestite nelle società F. S.r.l. e G. S.r.l., nonché diversi casi di intesta-
zione fittizia di beni (immobili, autoveicoli, quote societarie ed altro), intesi ad
agevolare le attività illecite dei clan camorristici H. e I. Sarebbe pure risultato
che la società J. S.r.l., detenuta da G. S.r.l., avrebbe condotto operazioni im-
mobiliari illecite funzionali al reato di riciclaggio di denaro. Le indagini avrebbe-
ro anche dimostrato che le persone indagate si sarebbero occupate di seguire
operazioni societarie, tra cui la cessione da parte di A. SA, il 24 aprile 2007, di
quote della J. S.r.l. per EUR 5'695'000.-- (partecipazioni acquistate il 16 set-
tembre 2004 in occasione dell'aumento di capitale della J. S.r.l. da EUR
10'000.-- a EUR 9'836'000.--) a favore di K. (in ragione di EUR 1'967'200.--) e
di L. S.p.a. (in ragione di EUR 3'727'800.--). Secondo le autorità inquirenti, le
persone indagate avrebbero messo a disposizione di A. SA il denaro necessa-
rio per partecipare all'aumento di capitale di J. S.r.l. il 16 settembre 2004,
permettendo così il trasferimento dalla Svizzera in Italia della somma inizial-
mente messa a disposizione di A. SA. Al fine dunque di verificare tanto la pro-
venienza dei flussi di denaro necessari alla partecipazione all'aumento di capi-
tale della J. S.r.l., quanto i trasferimenti di somme in occasione dell'aumento di
capitale summenzionato, nonché il rientro in Svizzera di importi provenienti
dall'Italia a seguito della cessione delle quote della J. S.r.l. il 24 aprile 2007,
l'autorità richiedente afferma di necessitare dei documenti relativi al conto n.
IBAN 1 (recte: IBAN 2) intestato a A. SA presso la Bank M. AG, Zurigo (act.
7.1).
B. Mediante decisione dell'11 giugno 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti-
zia (in seguito: UFG) ha deferito l’esecuzione della domanda, è entrato nel
merito della stessa procedendo, tra l’altro, il 1° luglio 2014, all'acquisizione
della documentazione bancaria del summenzionato conto – con i sottoconti
collegati – intestato a A. SA (v. act. 7.2, 7.3, 7.4).
C. A seguito dell'analisi della documentazione bancaria, con decisione di chiusu-
ra del 18 settembre 2014, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la tra-
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smissione all'autorità rogante di svariati documenti relativi al conto n. 3 intesta-
to a A. SA presso la Bank M. AG (v. act. 1).
D. Il 20 ottobre 2014 A. SA, ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo-
ne l'annullamento.
E. Con decisione RR.2014.282 del 10 ottobre 2014, questa Corte ha accolto il
gravame (v. act. 1).
F. L'8 gennaio 2015, dando seguito alle indicazioni contenute nella summenzio-
nata decisione, il MPC ha trasmesso all'avv. Pizzola copia della documenta-
zione bancaria concernente il conto n. 3 intestato a A. SA ritenuta di rilievo, e
meglio:
- della documentazione d'apertura;
- della corrispondenza con il cliente;
- della valutazione patrimoniale 2006-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- della valutazione patrimoniale 2007-2010 del conto 5, portafoglio J. S.r.l.
CHF ;
- degli estratti conto 2006-2010 del conto 6, conto corrente CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2009 del conto 7, conto corrente
EUR;
- degli estratti conto 2007-2010 del conto 8, conto corrente CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 9, conto corrente
EUR;
- degli estratti conto 2007-2010 del conto 10, conto corrente USD.
(v. act. 7.5).
G. Con scritto del 19 gennaio 2015, A. SA, dopo avere ritornato al MPC i docu-
menti bancari summenzionati, ha ribadito di non acconsentire alla trasmissio-
ne semplificata dei medesimi (v. act. 7.5).
H. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2015, il MPC ha accolto la domanda
di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli del 5 maggio 2014, statuendo la trasmissione all'autorità rogante della
seguente documentazione relativa al conto n. 3 intestato a A. SA presso Bank
M. AG:
- documentazione d'apertura;
- corrispondenza con il cliente;
- valutazione patrimoniale 2006-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- 4 -
- estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- valutazione patrimoniale 2007-2010 del conto 5, portafoglio J. S.r.l. CHF ;
- estratti conto 2006-2010 del conto 6, conto corrente CHF;
- estratti conto e giustificativi 2007-2009 del conto 7, conto corrente EUR;
- estratti conto 2007-2010 del conto 8, conto corrente CHF;
- estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 9, conto corrente EUR;
- estratti conto 2007-2010 del conto 10, conto corrente USD.
(act. 1.1).
I. Il 6 marzo 2015 A. SA ha interposto ricorso avverso tale decisione, chieden-
done, in via principale, l'annullamento e postulando le reiezione della doman-
da di assistenza giudiziaria della Procura della repubblica presso il Tribunale
di Napoli del 5 maggio 2014. In via subordinata, la ricorrente ha proposto di
limitare la trasmissione alla documentazione relativa ai versamenti di EUR
1'968'830.-- da parte di K. e di EUR 2'227'600.-- da parte L. S.p.a. (act. 1).
J. Con risposta del 13 aprile 2015 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso
(act. 7).
Con osservazioni del 16 aprile 2015, l'UFG ha chiesto che la decisione di
chiusura del MPC del 3 febbraio 2015 venga tutelata (v. act. 8).
K. Con memoriale di replica del 30 aprile 2015, trasmessa per conoscenza alle
altre parti alla procedura, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle
conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore
il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven-
zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; te-
sto non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e
Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fat-
tispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, en-
trata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per
l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazio-
nale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto
a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1
cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140
consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura
dell’autorità federale di esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli
art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titola-
re del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h
lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547
consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2.
2.1 La ricorrente si duole in primo luogo della violazione del proprio diritto di esse-
re sentita non essendo, a suo parere, le decisione di chiusura assolutamente
motivata. Più precisamente, il MPC si limiterebbe a menzionare come A. SA
abbia partecipato all'aumento di capitale di J. S.r.l., senza indicare quale sa-
rebbe il ruolo di detta operazione nella presunta attività illecita oggetto dell'in-
chiesta italiana. Inoltre, nessuna spiegazione sarebbe stata fornita in merito al
rifiuto della possibilità di trasmettere solo parte della documentazione (ossia i
documenti relativi al versamento di EUR 1'968'830.-- da K. ed al versamento
di EUR 2'227'600.-- da L. SA), come prospettato dalla ricorrente.
- 6 -
2.2 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che
l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta
a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle even-
tuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter
esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 con-
sid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmäs-
sige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurispru-
denziali).
2.3 Nel caso di specie, la decisione impugnata precisa quanto segue:
"La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sta conducendo
un'articolata attività d'indagine nei confronti delle persone imputate menziona-
te in oggetto per i reati di concorso esterno in associazione camorristica, rici-
claggio e intestazione fittizia di beni mobili e immobili, in particolare per le loro
attività svolte a favore dei clan H. e I.
Le prime indagini condotte dall'autorità rogante nei confronti di C. hanno porta-
to il predisposto tribunale estero a emettere dei provvedimenti cautelari perso-
nali e reali verso quest'ultimo: custodia cautelare, come pure il sequestro pre-
ventivo di una serie di beni mobili e immobili direttamente o indirettamente a
lui riconducibili.
L'autorità rogante ha potuto accertare che le somme provenienti da fatture
emesse da società per operazioni inesistenti sono state reinvestite nelle socie-
tà F. SRL e G. SRL, con lo scopo di agevolare il riciclaggio dei proventi delle
attività illecite dei summenzionati clan camorristici.
È inoltre emerso che una società appartenente a G. SRL, segnatamente J.
SRL ha condotto operazioni immobiliari illecite quali l'edificazione abusiva di
complessi turistico-alberghieri in località Z. (Italia). Lo scopo perseguito da tali
attività era, a sua volta, quello di vanificare l'accertamento dell'origine dei valo-
ri patrimoniali di provenienza illecita.
Da quanto emerso dalle indagini svolte nello Stato richiedente, le attività di J.
S.r.l. erano curate da persone indagate nell'ambito del procedimento penale
estero. È, inoltre, emerso che, il 16 settembre 2004, A. SA, società svizzera
avente quale presidente del Consiglio d'Amministrazione N., in occasione
dell'aumento di capitale da EUR 10'000.00 a EUR 9'836'000.00, avrebbe ac-
quistato quote di tale società per un importo pari a EUR 5'965'000.00 [recte:
5'695'000.00] per poi rivenderle, in data 24 aprile 2007, a K. (per un importo
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pari a EUR 1'967'200.00) e a L. SPA (per un importo pari a EUR
3'727'800.00), soggetti fisici e giuridici in stretta relazione con gli indagati.
L'ipotesi avanzata dall'autorità rogante è che le persone imputate menzionate
in oggetto abbiano messo a disposizione di A. SA il denaro necessario per
partecipare all'aumento di capitale di J. S.r.l., approfittando del trasferimento in
Svizzera della somma inizialmente messa a disposizione da A. SA per realiz-
zare un'operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Alfine di po-
ter verificare questa ipotesi investigativa, l'autorità richiedente necessita dei
mezzi di prova richiesti con la domanda di assistenza giudiziaria in questione.
Per una presentazione esaustiva è fatto riferimento alla domanda di assisten-
za del 5 maggio 2014. […]
La documentazione di apertura mostra come la relazione bancaria n. 3 è stata
aperta il 21 dicembre 2006 da A. SA presso la Bank M. AG […] ed è stata
estinta il 28 gennaio 2010 con un saldo di EUR 991.73 trasferito a favore di un
conto intestato a A. SA presso la Banca O. […]
In particolare, l'analisi delle transazioni effettuate sul conto ha rivelato quanto
di seguito esposto:
3.1 Tra il 25 aprile ed il 13 settembre 2007, K., persona che da quanto espo-
sto nella commissione rogatoria risulta coinvolta nel riciclaggio dei valori
patrimoniali di presunta provenienza illecita, ha bonificato a favore di A.
SA un totale di EUR 1'968'830.42. Quale motivo dei pagamenti è stato in-
dicato l'acquisto di quote societarie sia di J. S.r.l. che di A. SA […]
3.2 Nello stesso periodo, e più precisamente tra il 16 aprile e il 16 ottobre
2007, L. SPA ha trasferito complessivamente EUR 2'227'600.00 a favore
del conto di A. SA. Quale motivazione è stata indicata la vendita di quote
di J. S.r.l. […]
3.3 Tra il 14 giugno e il 21 settembre 2007 un importo totale di EUR
2'374'000.00 è stato trasferito dal conto intestato a A. SA a favore del
conto di P. SA presso la banca Q. AG, con l'indicazione rif. Y. […]
3.4 Sempre nel 2007 e più precisamente il 24 ottobre, A. SA ha bonificato
EUR 294'000.00 a favore di R. LLC, titolare di una relazione bancaria
presso banca S. SA di Lugano […]" (act. 1.1)
Oltre a ciò, la ricorrente era pure in possesso della domanda di assistenza del
5 maggio 2014 (trasmessale, seppur con alcune parti omesse alle note a piè
di pagina, il 16 ottobre 2014 [v. act. 1.1 pag. 3; act. 7 pag. 2]) a cui la decisio-
ne impugnata rinvia. Dalla medesima emerge chiaramente il ruolo svolto
dall'operazione di aumento di capitale di J. S.r.l. nell'ambito dell'ipotizzata atti-
vità di riciclaggio di denaro. Più precisamente, risulta che J. S.r.l. è sospettata
di avere posto in essere operazioni immobiliari (edificazione abusiva di com-
- 8 -
plessi turistico-alberghieri a Z. [Italia]) funzionali al riciclaggio di somme di de-
naro. L'operatività di J. S.r.l. sarebbe poi curata da membri dell'associazione
per delinquere di stampo camorristico, ossia da C., D., B. e suo genere E., per
realizzare operazioni immobiliari e speculazioni edilizie. Dagli approfondimenti
è pure emerso che le summenzionate persone si occuperebbero di seguire
operazioni societarie, tra cui l'atto di cessione di quote sociali perfezionato il
24 aprile 2007 con cui A. SA, rappresentata da N., ha ceduto la propria quota
del capitale di J. S.r.l. pari ad EUR 5'695'000.--, acquistata il 16 settembre
2004, a K. e ad L. Secondo ulteriori approfondimenti, un gruppo di persone fi-
siche, tra cui C. e N., avrebbe costruito abusivamente tre complessi turistico
alberghieri a Z. (Italia) con la citata movimentazione da e per l'estero, pari a
circa EUR 5'000'000.--. A mente delle autorità estere, ingenti quantità di dena-
ro sarebbero dapprima transitate su conti correnti svizzeri intestati a società
riconducibili alla medesime persone fisiche (tra cui N.) e poi tornate in territorio
italiano andando ad alimentare un circuito economico-finanziario apparente-
mente lecito, controllato da C., sotto forma di pagamento di fatture false e di
aumento di capitale sociale; successivamente, il denaro così veicolato sareb-
be tornato su conti svizzeri attraverso l'espediente delle false fatture e delle
restituzione dei finanziamenti in conto capitale. Per l'ulteriore sviluppo delle in-
dagini, le autorità italiane hanno pertanto richiesto la trasmissione di tutta la
documentazione bancaria concernente il conto corrente IBAN 1 (recte: IBAN
2) presso la Bank M. AG, Zurigo (v. act. 7.1 pag. 4 e segg.).
Ciò posto, non si può certo affermare che dalla decisione impugnata non
emerga il ruolo ascritto dalle autorità italiane all'operazione di aumento di capi-
tale di J. S.r.l., alle attività di tale società, alle persone che ne gestivano gli
averi e le partecipazioni, nonché il ruolo ricoperto da A. SA in tali attività. Ne
consegue che, a torto la ricorrente lamenta una carenza di motivazione della
decisione del 3 febbraio 2015, tanto più che essa è stata in grado di presenta-
re, avverso tale decisione, un'impugnativa ben articolata, mostrando di essere
stata posta nelle condizioni per rendersi conto della portata del provvedimento
impugnato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. supra
consid. 2.2).
2.4 Lo stesso dicasi per la doglianza della ricorrente in merito al difetto di spiega-
zioni sulla sua proposta di trasmettere all'autorità estera solo parte della do-
cumentazione bancaria.
Nella decisione querelata, il MPC ha in effetti indicato che, nell'eventualità in
cui la domanda di assistenza sia finalizzata a chiarire flussi di denaro di origi-
ne delittuosa, vanno fornite allo Stato rogante tutte le informazioni relative alle
transazioni effettuate a nome delle società e dei conti coinvolti nella vicenda. Il
MPC ha quindi evidenziato che, in simili evenienze, è giustificato trasmettere
tutta la documentazione bancaria riferita ad un periodo relativamente lungo
- 9 -
avendo, in simili circostanze, l'autorità rogante in genere un interesse prepon-
derante ad esaminare integralmente la gestione del conto, anche nel caso in
cui dovesse emergere successivamente che il conto di cui è stata prodotta la
documentazione non ha alcun nesso con il procedimento penale estero. Rife-
rendosi poi alla fattispecie concreta, l'autorità elvetica ha evidenziato i legami
con le indagini estere ed ha indicato di dover trasmettere all'autorità rogante la
documentazione per il periodo dall'accensione all'estinzione del conto 3, in
quanto necessaria per il procedimento estero (v. in proposito act. 1.1 pto 3).
Inoltre, in sede di risposta, il MPC ha pure precisato come, dall'analisi della
documentazione bancaria concernente la relazione in oggetto, emerga l'esi-
stenza di operazioni in relazione con la fattispecie esposta dall'autorità estera;
"dati di fatto sufficienti per poter, anzi dover trasmettere la documentazione ri-
chiesta, vale a dire la completa documentazione bancaria inerente al conto in
questione per il periodo di interesse così come impone la relativa e consolida-
ta giurisprudenza "(act. 7 ap. 4).
2.5 La ricorrente, sebbene non espressamente, lamenta un'ulteriore violazione dei
propri diritti avendole il MPC concesso, con scritto dell'8 gennaio 2015, un
termine di soli 10 giorni per esaminare la documentazione bancaria da inviare
all'autorità estera (act. 10 pag. 3).
In realtà, come evidenziato da A. SA medesima, la documentazione in oggetto
le era già nota da mesi, trattandosi dei medesimi documenti già oggetto della
decisione di chiusura del 18 settembre 2014 e di cui la ricorrente poteva per-
tanto prendere visione già almeno a partire dall'ultimo trimestre del 2014 (v.
act. 1 pag. 5 e 6).
La contestazione della ricorrente non ha, pertanto, alcun pregio.
3. La ricorrente ritiene la domanda estera non conforme alle condizioni di cui
all'art. 28 AIMP, rispettivamente dell'art. 14 CEAG. A. SA reputa infatti che la
motivazione contenuta nella domanda rogatoriale sarebbe insufficiente per
permettere all'autorità rogata di valutare se l'atto per il quale è richiesta l'assi-
stenza sarebbe punibile anche in Svizzera. In particolare, la domanda di assi-
stenza non indicherebbe quali sarebbero gli atti suscettibili di riciclaggio di de-
naro, né spiegherebbe come si sarebbe concretizzato il riciclaggio.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile
precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale
- 10 -
presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere
allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assi-
stenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 con-
sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere
dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente
esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio
quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'este-
ro, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assi-
stenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurispru-
denza citata). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in mo-
do sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere
allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'inammissibile ri-
cerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1;
125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è
riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza
(DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale fe-
derale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
3.2 Nella fattispecie, la richiesta di assistenza del 5 maggio 2014 presentata
dall'autorità estera (act. 7.1) indica con sufficiente chiarezza sia i motivi alla
base della stessa (v. anche consid. 2.3 supra), sia tutti gli altri elementi richie-
sti dalla normativa legale. La censura della ricorrente non può, su questo
aspetto, trovare accoglimento.
Sulla contestazione specifica della ricorrente relativa all'assenza, nella do-
manda rogatoriale, degli elementi che permetterebbero all'autorità richiesta di
valutare se l'atto oggetto della richiesta di assistenza sia punibile anche in
Svizzera, va ritenuto che il MPC, nella propria decisione del 3 febbraio 2015,
si è espresso su tale aspetto. L'autorità elvetica ha indicato che i reati alla ba-
se della domanda di assistenza concernono l'associazione di stampo mafioso,
il riciclaggio di denaro e l'intestazione fittizia di beni mobili ed immobili. Nelle
motivazioni della propria decisione, il MPC ha pure spiegato che la richiesta
estera inerente il conto intestato alla ricorrente è finalizzata a chiarire flussi di
denaro di origine delittuosa; più precisamente, l'ipotesi avanzata dall'autorità
rogante sarebbe che le persone imputate nel procedimento estero hanno
messo a disposizione di A. SA il denaro necessario per partecipare all'aumen-
to di capitale di J. S.r.l., approfittando del trasferimento in Svizzera della som-
ma inizialmente messa a disposizione da A. SA per realizzare un'operazione
di riciclaggio di denaro di provenienza illecita (act. 1.1 pag. 1 e seg.). Inoltre,
già in occasione della propria decisione di entrata nel merito dell'11 giugno
2014 (act. 7.2), il MPC, in base agli elementi contenuti nella domanda di assi-
stenza, aveva potuto esprimersi sulla questione della doppia punibilità, preci-
sando che "i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria configurano
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prima facie il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP, di organizzazio-
ne criminale giusta l'art. 260ter CP e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP,
ragione per cui è soddisfatto anche il presupposto della doppia punibilità e
possono essere adottate misure coercitive (art. 64 AIMP)". In sede di risposta
al ricorso presentato da A., il MPC ha nuovamente precisato che, in particola-
re per il reato di organizzazione criminale, i fatti esposti nella commissione ro-
gatoria sarebbero sufficienti a far ritenere adempiuto il principio della doppia
punibilità (act. 7 pag. 4).
Ne discende che, a torto la ricorrente sostiene l'assenza nella domanda roga-
toriale di elementi sufficienti per permettere all'autorità richiesta di determinarsi
sul rispetto del principio della doppia punibilità. La censura sollevata al riguar-
do dalla ricorrente deve pertanto essere respinta.
4. La ricorrente sostiene infine che la trasmissione dei documenti oggetto della
presente procedura apparirebbe priva di utilità potenziale, essendo peraltro le
operazioni menzionate nella decisione di chiusura già note allo Stato richie-
dente. In questo senso, la ricerca richiesta dall'autorità estera costituirebbe
una "fishing expedition". A mente di A. SA, la richiesta di trasmissione di do-
cumenti sarebbe anche sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini perseguiti
dall'autorità estera, l'invio dei documenti relativi ai fatti descritti ai punti 3.1 e
3.2 della decisione di chiusura impugnata.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid.
3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re-
gola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare
giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti,
per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF
129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c;
sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid.
5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° set-
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tembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. senten-
za del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an-
che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione
potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV
82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di
procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle per-
sone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale
1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio
2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005,
consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosid-
detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu-
sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il proce-
dimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedi-
tion", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscri-
minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre-
gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa
e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza
giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di
quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è
inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257
consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di
base dell'assistenza internazionale in materia penale
(v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
4.2 Nel caso in esame, il MPC ha chiaramente evidenziato i legami tra il conto in-
testato alla ricorrente, da un lato, e l'inchiesta italiana e le persone fisiche e
giuridiche oggetto di indagini, dall'altra, specificando pure le transazioni diret-
tamente connesse alle presunte attività illecite oggetto di indagine all'estero
(v. act. 1.1 pto 3 pag. 3 e 4). Per due di queste operazioni, la ricorrente mede-
sima non contesta l'esistenza di una connessione, quantomeno indiretta, con
la fattispecie descritta in rogatoria, pur contestandone l'illiceità (v. act. 1
pag. 12 e seg.).
Ciò posto, conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, indipendentemen-
te dal fatto che alcune operazioni fossero o meno già note alle autorità italia-
ne, l'utilità potenziale dell'intera documentazione bancaria di cui il MPC ha de-
ciso la trasmissione – senza dunque limitarla ai versamenti di EUR 1'968'830
– da parte di K. e di EUR 2'227'600.-- da parte L. S.p.a – è certamente data. È
infatti opportuno che l'autorità rogante possa rintracciare il cammino dei trasfe-
rimenti in entrata ed uscita dal conto al fine di chiarire il possibile ruolo della
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relazione bancaria oggetto della presente vertenza in relazione alla fattispecie
oggetto d'indagine all'estero.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'ogget-
to del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valu-
tare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessio-
ne penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto della ricorren-
te. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice
adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e
pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti
(v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109
Ib 60 consid. 5a e rinvii).
Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera
non costituisce una "fishing expedition" e che la trasmissione della documen-
tazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità né quello dell'utilità
potenziale.
5. In conclusione, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gra-
vame respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamen-
to del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella
fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 12 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Pizzola
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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