Sentenza del 30 novembre 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
LA FONDAZIONE A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata
dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.105
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Fatti:
A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il
5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra
gli altri, di B. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) e produzione, traffico e de-
tenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/90).
Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna
del 19 novembre 2010 del suddetto per traffico di stupefacenti, avevano per
oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di co-
caina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narco-
trafficanti colombiani. La domanda di assistenza alla Svizzera era legata ai nu-
merosi viaggi dei componenti dell'organizzazione verso la Svizzera, in partico-
lare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione avesse aperto conti cor-
renti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.
B. Con decisione di entrata in materia 28 ottobre 2009, il Ministero pubblico della
Confederazione (di seguito: MPC) accoglieva la suddetta domanda ordinando
l’individuazione, la perquisizione e il sequestro, con il blocco dei saldi attivi, delle
relazioni bancarie menzionate nella citata commissione rogatoria. Con deci-
sione di chiusura 29 giugno 2010, l’autorità d’esecuzione decideva di trasmet-
tere la documentazione bancaria relativa alla relazione bancaria n. 1 di perti-
nenza della fondazione A., fondazione costituita dalla famiglia di B. nel 2005,
accesa presso la banca C., filiale di Ginevra. Il ricorso presentato dalla fonda-
zione A. contro tale decisione veniva respinto dalla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale il 20 dicembre 2010 (v. sentenza RR.2010.155-160).
Il 7 gennaio 2011 il Tribunale federale giudicava inammissibile il ricorso inter-
posto dall’interessata contro quest’ultima sentenza (v. sentenza 1C_1/2011). Il
12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il
conto in questione, la Corte dei reclami penali ne confermava il sequestro (v.
sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.106-111).
C. In precedenza, con scritto del 17 maggio 2011, considerato dal MPC come una
nuova commissione rogatoria, l’autorità estera aveva altresì chiesto la conferma
del sequestro di due relazioni bancarie, tra cui anche quella qui in esame, in
relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia. Alla luce di ciò, con
decisione del 7 dicembre 2011, non impugnata, il sequestro della relazione ban-
caria n. 1 veniva nuovamente confermato dal MPC.
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D. In data 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di To-
rino inoltrava alla Svizzera un’ulteriore domanda di assistenza giudiziaria intrin-
secamente correlata alle precedenti vertente però sull’applicazione di misure di
prevenzione personale e patrimoniale antimafia connesse con il reato di orga-
nizzazione criminale, di riciclaggio di denaro ed altri reati a carico di B., persona
ritenuta socialmente pericolosa e in possesso di un patrimonio immobiliare e
mobiliare di valore ingente e del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichia-
rato ed alla lecita attività svolta. L’autorità rogante chiedeva di procedere in
Svizzera alla perquisizione e al sequestro di relazioni bancarie – tra cui la rela-
zione bancaria n. 1 – anche nel contesto della procedura di prevenzione perso-
nale e patrimoniale sopra indicata (v. act. 14.2).
E. Il 17 gennaio 2013 l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato
l’esecuzione della predetta commissione rogatoria al MPC (v. act. 14.2 pag. 3).
F. Con decisione di entrata nel merito di data 14 marzo 2013 il MPC ha dato se-
guito alla richiesta, ordinando alla banca C. il blocco immediato della relazione
n. 1. Inoltre è stato imposto alla banca il divieto di compiere addebiti rispettiva-
mente prelievi sulla relazione in questione. Il MPC ha dispensato la banca C.
dall’obbligo di trasmettere la documentazione completa essendo la stessa già
stata acquisita nell’ambito delle precedenti rogatorie (v. act. 14.1 pag. 3).
G. In data 27 giugno 2013 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura
ordinando il mantenimento del sequestro della relazione bancaria n. 1 fino
all’inoltro da parte dell’autorità estera di una decisione definitiva in merito al de-
stino dei valori patrimoniali sequestrati (v. act. 14.1).
H. Con decreto del 22 maggio 2013 il Tribunale di Aosta ha ordinato la confisca
dei valori depositati sul conto n. 1, misura confermata sia dalla Corte d’appello
di Torino con decreto 16 aprile 2014, sia dalla Corte di cassazione con sentenza
del 28 ottobre 2015 (v. act. 14.2).
I. Basandosi su quanto precede, l’autorità italiana ha chiesto, mediante domanda
di assistenza giudiziaria complementare del 3 novembre 2015 (v. act. 14.2) ad
integrazione della domanda del 14 gennaio 2013, la confisca e la restituzione
dei beni patrimoniali posti sotto sequestro in Svizzera.
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J. Con decisione del 24 maggio 2016, il MPC ha accolto la richiesta di cui sopra,
decidendo di trasmettere a scopo di confisca all’autorità rogante i valori patri-
moniali depositati sulla relazione bancaria n. 1, presso la banca C., filiale di
Ginevra (v. act 1.2).
K. Avverso tale decisione la fondazione A. si aggrava con ricorso del 23 giugno
2016, postulando (principalmente) l’irricevibilità del complemento rogatoriale 3
novembre 2015 nonché (subordinatamente) la sua reiezione, con liberazione
dei valori sequestrati. Egli chiede inoltre di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio, con designazione dell’avv. Fiorenzo Cotti quale suo patrocinatore
d’ufficio (v. act. 1).
L. Con decisione del 28 luglio 2016, questa Corte ha respinto la domanda di assi-
stenza giudiziaria sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle
spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo
patrocinatore, ragione per la quale la ricorrente è stata invitata a versare alla
cassa del Tribunale penale federale entro l’11 agosto 2016 un anticipo delle
spese presunte di fr. 5'000.-- (v. act. 8 e RP.2016.105, act. 6), termine poi pro-
rogato, su richiesta della ricorrente, al 22 agosto seguente (v. act. 10). L’importo
in questione è stato accreditato sul conto del Tribunale in data 18 agosto 2016
(v. act. 11).
M. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2016, l’UFG ha postulato la reiezione del
ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 13).
N. Con risposta del 2 settembre 2016, il MPC, dopo aver tracciato brevemente la
cronistoria delle principali decisioni legate alle precedenti rogatorie, si è ricon-
fermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nella decisione
impugnata e ha chiesto di respingere integralmente il gravame e di porre a ca-
rico della ricorrente gli oneri procedurali (v. act. 14).
O. Con replica del 16 settembre 2016, trasmessa al MPC e all’UFG per cono-
scenza, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni
ricorsuali (v. act. 16).
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non
pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono
anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti
e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in
vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Con-
venzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03) e la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di
favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia
penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore
vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v.
art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic
e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria di cui al precedente conside-
rando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).
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1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fede-
rale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della
decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere
(v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 con-
sid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.
2.1 La ricorrente censura innanzitutto la violazione, nell’ambito del procedimento
penale italiano alla base della decisione di confisca, del diritto di essere sentiti
(act. 1 pag. 7 e segg.). Più precisamente, essa sostiene di non essere mai stata
parte nel suddetto procedimento e di non essere mai stata sentita, soprattutto
in merito all’origine dei beni che si trovano sulla relazione bancaria litigiosa, ciò
che sarebbe provato dagli atti del procedimento estero, di cui chiede l’acquisi-
zione a titolo cautelativo (act. 1 pag. 8). La violazione del diritto di essere sentiti
comporterebbe altresì irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 2 AIMP
(act. 1 pag. 13).
2.2 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro-
cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote-
zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra-
tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in
contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter-
nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).
Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è
irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri-
sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle
condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore
sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico,
sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto
effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu-
dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare
(DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti
gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto
di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo
delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope-
razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con-
sid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).
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Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può
essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura
estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto
a proteggere l’imputato all’estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 con-
sid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016
del 5 ottobre 2016, consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681).
2.3 Ora, ci si può chiedere se tale giurisprudenza si applichi nel caso di una società
certo non indagata ma comunque oggetto di una procedura penale di questo
tipo (v. TPF 2010 158). La questione può comunque restare indecisa visto che
dal decreto 22 maggio 2013 emanato dal Tribunale ordinario di Aosta risulta
che sia B. che la ricorrente, quest’ultima tramite i beneficiari della fondazione,
hanno avuto, nell’ambito della procedura di prevenzione patrimoniale e perso-
nale a carico di B., la possibilità di esprimersi sull’origine dei valori depositati
sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. a Ginevra (v. incarto
RR.2016.106, act. 7.4 pag. 22 e seg.). Nessuna delle persone in questione ha
in definitiva fornito la prova della provenienza lecita dei beni in questione (v. in-
carto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 24). Per tacere del fatto che la ricorrente, tra-
mite i suoi beneficiari, segnatamente D., ha avuto a disposizione, utilizzandoli,
ben tre gradi di giudizio per esprimersi sul conto in parola o per far valere ulte-
riori eventuali violazioni di natura procedurale (v. incarto RR.2016.106, act. 7.3).
Non vi è altresì nessuna ragione per ritenere che il procedimento all’estero non
abbia corrisposto ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Di con-
seguenza, le censure presentate in questo ambito vanno disattese. La richiesta
formulata dalla ricorrente di acquisire agli atti la documentazione del procedi-
mento italiano va quindi respinta.
3.
3.1 La ricorrente sostiene che la procedura in questione sarebbe inoltre lesiva del
principio della legalità, del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza
(act. 1 pag. 9 e segg.).
3.2 Già dalla TPF 2010 158 questo Tribunale ha avuto più volte occasione di riba-
dire l’ammissibilità di misure di assistenza fondate sulla procedura di preven-
zione patrimoniale italiana. A tale invalsa giurisprudenza può qui essere rin-
viato. Tutte le riserve costituzionali in questione sono state infatti affrontate in
detta giurisprudenza, che viene citata dalla stessa ricorrente (v. act. pag. 9)
omettendo però di apportare ragioni per scostarsene nel caso concreto. Esso
rientra nella casistica tradizionale e non vi è nessuna ragione per mettere in
discussione le conclusioni di cui nella TPF 2010 158.
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3.3 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo
possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo
di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura
d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi-
mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello
Stato richiedente (cpv. 3). Nel caso concreto sussiste pacificamente una deci-
sione passata in giudicato per cui anche sotto questo profilo nulla osta ad una
consegna. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere
trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono
garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona
fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente
in Svizzera, all'estero. Ora, dagli atti dell’incarto non risulta che la ricorrente
abbia acquisito i beni litigiosi in Svizzera. Neppure ossequiata è inoltre la con-
dizione della residenza in Svizzera, dato che la ricorrente ha la sua sede nel
Liechtenstein. Per quanto attiene poi alla buona fede, il Tribunale ordinario di
Aosta ha affermato che il cospicuo patrimonio, di origine oscura, riconducibile a
B., costituito anche da somme di denaro occultate presso istituti bancari elvetici,
non può che essere ricollegato a lucrose attività illecite commesse dal predetto,
risultando in ogni caso di entità del tutto sproporzionata rispetto ai redditi pro-
dotti lecitamente da B. e dal suo nucleo familiare (v. incarto RR.2016.106, act.
7.4 pag. 5 e 11). Sui valori depositati in Svizzera, che l’autorità italiana ha ricon-
dotto chiaramente a B., il tribunale italiano ha affermato che “escludendo apporti
nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall’at-
tività svolta in nero dal proposto (…), l’unica ragione della clandestina costitu-
zione da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi me-
diante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia famigliare, vuoi mediante lo
schermo della società fiduciaria del Lichtenstein, è quella di sottrarre al controllo
delle Autorità italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove deposi-
tate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la
loro provenienza” (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 15). Ora, la spropor-
zione di cui sopra unitamente al ruolo di prestanome dei familiari di B., sono
elementi che permettono di escludere un’eventuale buona fede della ricorrente
nell’acquisizione dei beni litigiosi. In definitiva, visto tutto quanto precede, l’art.
74a cpv. 4 lett. c AIMP risulta inapplicabile (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n.
340; cfr. anche L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basi-
lea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP), per cui anche sotto questo
profilo la decisione impugnata merita tutela.
4. La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nel
senso che, a suo dire, contrariamente a quanto asserito dal MPC, il quale su
tale punto non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione, non vi
sarebbe nessun legame tra il procedimento italiano alla base della rogatoria,
concernente terze persone, e i suoi averi oggetto di confisca, i quali sarebbero
- 9 -
confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per
cui è stato condannato B. (act. 1 pag. 10 e seg.).
4.1 Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice pe-
nale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III
pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha
sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola,
applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo
la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il
reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la
confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di disporre. Questo si
spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione
criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni probabilità anche da un'at-
tività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio federale ha giustificato l'ado-
zione di una regola specifica in questo ambito, segnatamente a causa del biso-
gno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere riguar-
danti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem,
pag. 227). Ne consegue che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 se-
conda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF
131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organizzazione
criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il
contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse essere dimostrata
l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a
cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF
131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).
4.2 Nella fattispecie le autorità italiane hanno condannato B. per il suo ruolo in un
radicato gruppo criminale organizzato, dedito a traffici internazionali di cocaina,
con base operativa in Valle d’Aosta e con collegamenti con importanti narco-
traffici colombiani. Si tratta di condotte che, trasposte nel diritto svizzero, rien-
trerebbero senz’altro, oltre che nella fattispecie di violazione grave della legge
federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) in quella di organizzazione crimi-
nale ex art. 260ter CP (v. DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TPF 2010 29
consid. 2.3). A seguito di queste condanne è stato aperto a suo carico, con
richiesta del 19 dicembre 2012 della Procura di Torino, anche un procedimento
per l’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali a suo ca-
rico. Ciò ha in particolare portato al sequestro e alla confisca di svariati beni a
lui riconducibili, misure confermate dopo tre gradi di giudizio (v. già supra con-
sid. 2.3). Il fatto che i valori litigiosi siano confluiti sul conto della ricorrente in un
periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B.
nulla toglie all’ammissibilità delle misure in esame, visto che tali valori si sono
in seguito comunque ritrovati nel potere di disposizione dell’organizzazione cri-
minale, per il tramite dello stesso B., e questo, anche secondo la giurisprudenza
nazionale relativa all’art. 72 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale
- 10 -
BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.6), sarebbe comunque sufficiente
per una confisca. Le autorità italiane hanno infatti accertato che i valori patrimo-
niali in questione, seppur formalmente intestati alla fondazione A., erano eco-
nomicamente riconducibili a B. (v. Decreto del Tribunale di Aosta del 22 maggio
2013, pag. 15). Anche in Svizzera se una persona è punibile in virtù dell’art.
260ter CP la facoltà di disporre dell’organizzazione criminale è presunta per
legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che inva-
lidi tale presunzione. È una possibilità che la ricorrente ha per l’appunto avuto
nella procedura italiana, secondo modalità non molto diverse da quelle che
avrebbe in Svizzera una persona toccata da confisca ex art. 72 CP. Come già
evidenziato sopra (v. consid. 2.3), tutte le obiezioni in proposito sono state esau-
stivamente esaminate dalle autorità italiane attraverso tre gradi di giudizio, dai
quali è emersa piena compenetrazione fra i valori qui in esame e le disponibilità
dell’organizzazione criminale di cui B. era una figura di rilievo. Non molto diver-
samente da quanto sotteso alla legislazione italiana, alla base dell’art. 72 CP vi
è l’idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’or-
ganizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d’origine de-
littuosa e d’altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a
commettere altri reati, permettendo così all’organizzazione di proseguire l’atti-
vità criminale (TPF 2014 31 consid. 4.2). Si tratta di situazioni criminogene per
l’appunto accertate dalle autorità italiane in capo ai valori qui in esame, a pre-
scindere sia da un loro uso effettivo per scopi criminali sia dalla loro origine
concreta. A queste condizioni non è dunque ravvisabile alcuna sproporzionalità
della misura adottata, che oltre a basarsi su un’indubbia base legale si estende
a valori per intero ascrivibili all’organizzazione criminale in parola. Anche le cen-
sure presentate in questo ambito vanno dunque respinte, compresa quella re-
lativa alla pretesa insufficiente motivazione della decisione impugnata, dato che
il MPC, riprendendo e rinviando ai contenuti delle sentenze italiane nonché alla
giurisprudenza svizzera sulla procedura di prevenzione italiana, ha spiegato le
ragioni alla base della sua decisione in maniera conforme alle esigenze giuri-
sprudenziali (v. ad es. DTF 124 V 180 consid. 1a e 122 II 471 consid. 5c).
5. Da quanto sopra discende che il ricorso è integralmente da respingere.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5'000.--, importo coperto dall’anticipo delle spese di
pari entità già versato.
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di acquisire gli atti del procedimento estero è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° dicembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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