Sentenza dell’11 novembre 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SAGL IN LIQUIDAZIONE,
rappresentata dall'avv. Franco Brusa,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.149
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato, in data
20 luglio 2015, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale nell'ambito di un procedimento avviato a carico di B. ed altri per titolo di
riciclaggio di denaro (art. 648-bis CP/I), impiego di denaro, beni o utilità di pro-
venienza illecita (art. 648-ter CP/I) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 decreto legislativo
74/2000). In particolare, B. è sospettato di avere, dal 2007, emesso fatture false
a favore di società italiane, permettendo così alle medesime di abbattere l’utile
imponibile deducendo costi fasulli. A tale scopo B. avrebbe utilizzato, dal 2007
al 2013, le società C. Ltd, D. Ltd e E. Ltd. Il denaro confluito sui conti di tali
società sarebbe in seguito stato bonificato a favore di relazioni bancarie inte-
state alle società di diritto panamense F. Inc., G. e H. tutte riconducibili a B. e
site presso la banca I. Tramite prelevamenti a contanti e bonifici bancari, il pro-
vento delle summenzionate frodi fiscali sarebbe ritornato dai conti delle società
F. Inc. , G. e H. a persone indagate in Italia per reati fiscali (act. 1.3 pag. 1 e 2).
Mediante la domanda precitata, e con i successivi complementi rogatoriali del
29 settembre e 29 ottobre 2015, l'autorità italiana ha segnatamente chiesto di
perquisire gli uffici della fiduciaria A. SAGL in liquidazione a Lugano, al fine di
reperire eventuale documentazione relativa a E. Ltd, G., H. e J., D. Ltd, C. Ltd
(per queste ultime due società la documentazione relativa agli anni 2011 e
2012), B. e F. Inc. (v. act. 1.3 pag. 2, act. 1.5 pag. 4 e 5, act. 1.6 pag. 3 e 4, act.
1.7).
B. L’11 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: “UFG”) ha delegato
l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico del
Cantone Ticino (di seguito: “MP-TI”; v. act. 10.2).
C. Con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 9 novembre 2015
e contestuale ordine di perquisizione e sequestro, il MP-TI ha dato seguito alla
richiesta, ordinando la perquisizione presso la sede di A. SAGL ed il sequestro
della documentazione connessa al procedimento penale italiano, e in partico-
lare dei documenti relativi alle società E. Ltd, G., H., J., D. e C. Ltd (v. act. 10.6).
D. In occasione della perquisizione del 20 gennaio 2016 presso gli uffici di A. SAGL
è stata sequestrata svariata documentazione, catalogata dal MP-TI con i numeri
da 1 a 30 (v. act. 10.9, 10.10), poi divenuta 4.2.1 - 4.2.30.
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E. A seguito all’udienza di cernita della documentazione cartacea svoltasi il
30 maggio 2016, il patrocinatore di A. SAGL si è opposto alla trasmissione di
parte della documentazione sequestrata (e meglio la documentazione catalo-
gata con i n. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9- 4.2.17, 4.2.19-4.2.22, 4.2.24, [4.2.26:
limitatamente alla documentazione di cui alla sezione 1, nonché parte dei do-
cumenti di cui alla sezione 3], 4.2.28). In merito ad un’ulteriore parte di docu-
mentazione (catalogata con il n. 4.2.30), le parti hanno stabilito di rinviare ad un
secondo momento la relativa cernita, in considerazione del volume dei dati rac-
colti (act. 10.22, 10.23, 10.26, 10.27, 10.28).
F. In data 1° luglio 2016, il MP-TI ha emanato la propria decisione di chiusura par-
ziale, ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti acquisiti
presso la A. SAGL, dunque anche di quelli oggetto di opposizione (v. act. 1.3).
G. Con ricorso del 26 luglio 2016, A. SAGL è insorta contro la summenzionata
decisione di chiusura parziale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale (act. 1). Essa domanda, in sostanza, che la decisione impu-
gnata venga modificata nel senso di non inviare all’autorità rogante:
- tutti i documenti contabili e bancari, incluse fatture attive e passive, antece-
denti o posteriori agli anni 2011 e 2012 delle società C. Ltd e D. Ltd;
- tutti i contratti attivi e passivi, antecedenti o posteriori all’anno 2012 delle
società C. Ltd e D. Ltd;
- tutti i documenti relativi alla società K. Ltd;
- tutti i documenti relativi alla società L. LLC, New York.
H. Con osservazioni del 17 agosto 2016, l'UFG ha proposto la reiezione del gra-
vame (v. act. 7).
I. Con risposta del 22 agosto 2016, il MP-TI ha chiesto a questa Corte di respin-
gere integralmente il ricorso (v. act. 8).
L. Il 24 agosto 2016 il MP-TI ha provveduto a trasmettere all’autorità estera i do-
cumenti non oggetto di opposizione, fatta eccezione per la documentazione a
cui l’autorità rogante ha rinunciato unilateralmente (ossia alla documentazione
antecedente il 2007 e contenuta nei raccoglitori di cui ai n. 4.2.7 e 4.2.20, non-
ché al raccoglitore di cui al n. 4.2.12) (act. 10.28, 10.29, 10.30).
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M. Con replica del 5 settembre 2016, trasmessa per conoscenza al MP-TI ed
all'UFG, la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomentazioni
(v. act. 11).
N. Il 13 settembre 2016 la ricorrente ha indicato di non opporsi alla trasmissione
all’autorità estera della documentazione estrapolata dal raccoglitore “E. Ltd”,
ossia quella di cui alla sezione 1, e parte di quella di cui alla sezione 3 (act. 14).
O. Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i
gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non
pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradi-
zione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie
è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
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ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I
n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140
consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna-
tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece-
dente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
Destinataria dell’ordine di perquisizione e sequestro, effettuati presso i suoi uf-
fici, la A. SAGL, detentrice sulla base di mandato fiduciario della documenta-
zione litigiosa relativa alle società C. Ltd, D. Ltd, K. Ltd e L. LLC, è legittimata a
ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2 e sentenza
del Tribunale federale 1C_528/2014 del 21 novembre 2014, consid. 1.3).
2. Occorre innanzitutto rilevare che con comunicazione del 13 settembre 2016 la
ricorrente ha indicato di non opporsi alla trasmissione all’autorità estera della
documentazione estrapolata dal raccoglitore “E. Ltd” di cui alla sezione 1, e
parte di quella di cui alla sezione 3 (act. 14). Ne discende che, per tali docu-
menti, il ricorso è da considerarsi ritirato. Detti atti potranno pertanto essere
trasmessi all’autorità estera.
3.
3.1 L’insorgente si duole innanzitutto dell’ampiezza del sequestro, che si sarebbe
esteso ad un periodo temporale non incluso nelle richieste dell’autorità estera.
Dalla rogatoria e dagli atti a cui essa fa riferimento risulterebbe che per le so-
cietà D. Ltd e C. Ltd gli atti di interesse si limitano, per quanto attiene alla docu-
mentazione bancaria, contabile e societaria, agli anni 2011 e 2012, mentre, per
i contratti attivi e passivi, all’anno 2012 (v. act. 1 pag. 3).
A mente del MP-TI, la trasmissione dell’intera documentazione reperita, inclusa
quella relativa agli anni dal 2007 in poi, sarebbe invece giustificata segnata-
mente alla luce del principio dell’utilità potenziale (v. act. 1.3 pag. 6 e seg.).
- 6 -
3.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti per reati come quelli qui in esame, esse necessitano
di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare
giuridico ed economico dei conti utilizzati per scopi illeciti, per sapere a quali
persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del
Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF
130 II 14 consid. 4.1). L’autorità d’esecuzione deve interpretare la richiesta se-
condo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito,
nulla si oppone ad un’interpretazione estesa della richiesta, a condizione che
tutti i requisiti per l’accoglimento della domanda siano adempiuti. La natura
stessa di dette inchieste rende inoltre verosimile la necessità di acquisire l'inte-
gralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza
diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmis-
sione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do-
mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4).
Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare an-
che l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze
del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2;
1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007,
consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile
2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla
cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è
esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro-
cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedi-
tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indetermi-
nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi
- 7 -
elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73
e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza
internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della pro-
porzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile
procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
3.3 Nel caso concreto, dagli atti risulta che le indagini italiane concernono un con-
testo di casi sospetti di riciclaggio, frodi fiscali e false fatturazioni ad opera di
soggetti italiani, nel periodo dal 2007 al 2013, per il tramite segnatamente delle
società C. Ltd, D. Ltd e E. Ltd. Gli importi di denaro confluiti sui conti delle pre-
dette società sarebbero poi stati bonificati in favore di relazioni bancarie inte-
state a società di diritto panamense verosimilmente riconducibili a B., e meglio
la F. Inc., G., H. e J., per poi essere nuovamente ritornati, tramite prelevamenti
a contanti e/o bonifici bancari, nelle disponibilità di soggetti italiani indagati. Ri-
sulterebbe inoltre che le società coinvolte nelle indagini avrebbero fatto riferi-
mento a fiduciarie di diritto svizzero, tra cui la ricorrente (act. 1.3 pag. 1 e 2, act.
1.5 pag. 2 e 3, act. 1.6; v. anche act. 1 pag. 7). Con complemento rogatoriale
del 29 settembre 2015, l’autorità estera ha pure evidenziato l’esistenza di rap-
porti tra B. a l’amministratore della società M. Spa, la quale avrebbe a sua volta
intrattenuto relazioni commerciali con la C. Ltd negli anni dal 2007 al 2012,
come pure con E. Ltd per l’anno 2013; in entrambi i casi, la somma che sarebbe
stata corrisposta da M. Spa per la sponsorizzazione del marchio aziendale da
parte delle due summenzionate società secondo gli accordi contrattuali, non
corrisponde manifestamente a quanto accertato dalle indagini (v. act. 1.6).
Alla luce di ciò, ritenuta la natura dei reati oggetto di indagine in Italia, sotto il
profilo temporale, i documenti sequestrati dall’autorità elvetica sono potenzial-
mente utili per l’inchiesta estera. Le relative censure del ricorrente vanno quindi
respinte.
3.4 Nulla toglie alla precedente conclusione un secondo ordine di censure della ri-
corrente in relazione al nesso di parte della documentazione con la persona
indagata (v. act. 1 pag. 8 e segg.). Certo, come sottolineato dalla ricorrente, la
società L. LLC e la società K. Ltd non risultano oggetto di indagine in Italia, né
sono menzionate nella rogatoria e nei relativi complementi (act. 1.5-1.7). Dagli
atti emerge però che l’autorità rogante ha manifestato, in sede di cernita, il suo
interesse a proposito della documentazione relativa ad entrambe le società
(v. act. 1.13 pag. 2 e 5, act. 1.3 pag. 7, act. 8 pag. 2).
3.4.1 In merito alla posizione di L. LLC, non è contestato che i flussi finanziari che
hanno interessato il conto di questa società rientrino nel periodo di indagine, né
è contestato che nel 2013, dal conto ad essa intestato, siano stati effettuati degli
accrediti in favore della relazione riconducibile ad D. Ltd (v. act. 1 pag. 9). Agli
- 8 -
atti risultano pure un contratto tra D. Ltd e L. LLC del 6 giugno 2011, come pure
della corrispondenza tra le due società datata 30 giugno 2011 e 23 maggio
2013, relativa ad obblighi di confidenzialità, ad un mandato di consulenza ed al
pagamento delle prestazioni effettuate (v. act. 1.16-1.18). Ora, indipendente-
mente dal campo di attività di tali accordi, dalla sede geografica di L. LLC, dal
genere ed importanza economica dell’operazione concordata tra le due società,
dalle motivazioni per le quali sarebbe stata scelta la società D. Ltd quale partner
contrattuale di L. LLC, quello che conta è l’esistenza di accordi e flussi finanziari
tra di esse, circostanza che già di per sé implica una rilevanza della documen-
tazione in oggetto per il procedimento estero. Anche da questo punto di vista,
la decisione di trasmissione rispetta dunque il principio della proporzionalità e
non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
3.4.2 Dall’analisi della documentazione agli atti si arriva alla stessa conclusione per
quanto riguarda la società K. Ltd, anche se certo l’interesse è stato manifestato
in maniera generica dai funzionari italiani, una volta visionata la documenta-
zione (v. act. 1.13 pag. 2), e la decisione impugnata non approfondisce in ma-
niera particolare la questione, offrendo comunque sufficienti appigli, sotto il pro-
filo dell’obbligo di motivazione ex art. 29 cpv. 2 Cost. (v. DTF 121 I 54 consid.
2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri
rinvii giurisprudenziali), per comprendere le ragioni che hanno indotto l’autorità
precedente ad ammettere la sua utilità potenziale. Il bilancio della società in
questione si trova infatti, come indicato nella stessa decisione impugnata, nel
classificatore “C. Ltd., IVA, Corrispondenze, Chiusure – 2011” e più precisa-
mente alla voce “Bilanci”. Già questo fatto è indicativo della rilevanza contabile
della documentazione della K. Ltd per rapporto alla C. Ltd. Il bilancio della K.
Ltd è altresì custodito in una mappetta di plastica, con una tabella riassuntiva
frontale, titolata “C. LTD – Sub account Partnership Agreement”, sulla cui co-
lonna “Partner” vengono indicate le società F. Inc. e J., per di più con una per-
fetta corrispondenza fra “Total Assets” (EUR 14'700.91) e “Liability”
(EUR 7'136'364.09) della K. Ltd e i dati contenuti nella sopraccitata tabella rias-
suntiva, la quale concerne proprio società coinvolte nell’inchiesta estera. A
fronte di un simile intreccio contabile fra queste società non è possibile negare
l’utilità potenziale anche di questa documentazione.
3.5 Concludendo le predette censure vanno a loro volta respinte per cui la ricorrente
risulta integralmente soccombente.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è cal-
colata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
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lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, a carico della ricorrente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Per quanto attiene alla documentazione estrapolata dal raccoglitore “E. Ltd” di
cui alla sezione 1, e parte di quella di cui alla sezione 3, è preso atto del ritiro
del ricorso.
2. Per il resto il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 novembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Franco Brusa
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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