Sentenza dell’11 maggio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Luca Marcellini,
ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del
sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.2-3
- 2 -
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato, in
data 5 marzo 2015, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale nell'ambito di un procedimento avviato a carico di B., A. ed altri
per titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati
di corruzione, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e truffe ai danni di
ente pubblico. In particolare, i predetti sono sospettati di avere commesso, in
concorso con altri, reati di corruzione e turbativa d'asta volti ad assicurare alla
propria impresa affidamenti di opere e servizi da parte della società C. S.p.A.,
fornendo al dirigente – pubblico ufficiale – di tale società municipalizzata, utilità
in natura ed elargizioni di denaro contante. Nel proseguo delle indagini, il pro-
cedimento penale è stato esteso alle ipotesi di reato di appropriazione indebita
aggravata, essendo i valori patrimoniali depositati in Svizzera, riconducibili ad
attività distrattive in danno dell'impresa D. S.r.l., società amministrata da A. e
B., che avrebbe acquisito, tramite le predette condotte corruttive, importanti
appalti pubblici. Mediante la domanda precitata, l'autorità italiana ha segnata-
mente chiesto l'acquisizione della documentazione bancaria relativa ai conti
di cui B. e A. sono o sono stati titolari, beneficiari economici o detentori di
procura presso Banca E. (v. act. 1.1, pag. 2; incarto MPC, rubrica 1).
B. Il 9 marzo 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico della
Confederazione (di seguito: MPC; v. act. 1.1 pag. 2; incarto MPC, rubrica 2).
C. Con decisione di entrata nel merito di data 20 marzo 2015, il MPC ha dato
seguito alla richiesta, acquisendo presso la Banca E. la documentazione ban-
caria relativa alle relazioni n. 1 e n. 2 intestate a B. (relazioni estinte) nonché
alla relazione n. 3 intestata a A. (v. act. 1.1 pag. 3; incarto MPC, rubrica 3).
D. Tramite complemento rogatoriale del 9 aprile 2015, l'autorità rogante ha altresì
chiesto il sequestro del saldo attivo della relazione n. 3 intestata a A., come
stabilito nel decreto di sequestro preventivo del 7 aprile 2015 del Giudice per
le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale di Genova (v. act. 1.1,
pag. 2; incarto MPC, rubrica 1).
E. Con decisione di entrata nel merito del 4 giugno 2015, il MPC ha decretato il
sequestro con blocco del saldo attivo della relazione n. 3 intestata a A. (v. act.
1.1 pag. 3; incarto MPC, rubrica 3).
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F. Con complemento rogatoriale del 2 novembre 2015, le autorità estere hanno
informato il MPC di avere esteso il procedimento a carico di A. e B. all'ipotesi
di appropriazione indebita aggravata (v. incarto MPC, rubrica 1).
G. In data 2 dicembre 2015, il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura
ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti acquisiti presso
la Banca E., e decidendo il mantenimento del sequestro del saldo attivo della
relazione n. 3 fino a decisione definitiva dell'autorità estera in merito a tali va-
lori patrimoniali (v. act. 1.1).
H. Con ricorso del 4 gennaio 2016, B. e A. sono insorti contro la summenzionata
decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale. Essi hanno concluso, in sostanza, all'annullamento della decisione
impugnata con conseguente restituzione della documentazione bancaria ac-
quisita alla Banca E. e revoca del sequestro sul conto n. 3 (v. act. 1).
I. Con osservazioni del 28 gennaio 2016, l'UFG ha proposto la reiezione del
gravame (v. act. 7).
L. Con risposta di medesima data, il MPC ha chiesto a questa Corte di respingere
integralmente il ricorso (v. act. 8).
M. Con replica dell'11 febbraio 2016, trasmessa per conoscenza al MPC ed
all'UFG, i ricorrenti si sono in sostanza riconfermati nelle proprie argomenta-
zioni (v. act. 10).
N. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
- 4 -
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i
gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non
pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradi-
zione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie
è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I
n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140
consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna-
tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece-
dente considerando.
- 5 -
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I
ricorrenti sono legittimati a ricorrere, ognuno nei limiti della relativa titolarità di
conto (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162
consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), e dunque
per riguardo al sequestro soltanto A. è abilitato a ricorrere.
2.
2.1 Gli insorgenti si dolgono innanzitutto dell'estraneità della documentazione ban-
caria al procedimento estero per corruzione, ossia di una carenza di utilità po-
tenziale dei documenti assunti nell'ambito del procedimento rogatoriale. La tra-
smissione dovrebbe quindi essere esclusa, costituendo la richiesta una ricerca
indiscriminata di mezzi di prova, contraria al principio di proporzionalità, dettata
unicamente da curiosità di stabilire l'esistenza di eventuali altri reati, tra cui quelli
fiscali.
2.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re-
gola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giu-
ridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per
sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129
II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sen-
tenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del
Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche
DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà
evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con-
sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere ne-
cessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate
- 6 -
(DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del
9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru-
denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui
la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova
certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II
258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in
particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurispru-
denza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare
un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello
stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere
non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio
della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda sempli-
cemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle
prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
2.3 Nel caso concreto, dagli atti risulta che i ricorrenti sono attualmente indagati
dalle autorità italiane per associazione per delinquere (art. 416 del Codice pe-
nale italiano [in seguito: CP-I]), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
(art. 321 CP-I in relazione con l'art. 319 CP-I), turbata libertà degli incanti
(art. 353 CP-I) e appropriazione indebita aggravata (art. 646 e 61 n. 7 e 11 CP-
I; v. act. 1.1). L'autorità inquirente italiana rimprovera in particolare ai ricorrenti
di avere promesso e dato a F., dirigente dell'Area Approvvigionamenti ed Affari
Generali di C. S.p.A., diverse utilità in natura e somme di denaro contante, in
cambio dell'ottenimento, a favore della D. S.r.l. (società di cui A. e B. sono azio-
nisti e legali rappresentanti), di appalti di vario genere. I fatti esposti trovano
riscontro negli atti forniti dall'autorità italiana, dai quali emergono numerose
prove a sostegno di quanto esposto sopra, tra cui le intercettazioni telefoniche,
gli interrogatori e la documentazione acquisita nel corso di perquisizioni (v. in-
carto MPC, rubrica 1, Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Genova,
pag. 13 e segg.).
Per quanto attiene all'ipotesi di reato di appropriazione indebita aggravata, le
autorità italiane sospettano che A. e B. abbiano distratto somme di denaro dalle
casse della società D. S.r.l. da essi amministrata. A tale proposito, ritenendo
ragionevole ipotizzare che le somme confluite nella relazione n. 3 presso la
Banca E. intestata A. (persona che non dispone di fonti di reddito idonee a giu-
stificare le disponibilità di denaro detenute in Svizzera) siano state distratte dal
patrimonio della società D. S.r.l., il 7 aprile 2015 GIP aveva disposto il sequestro
di tale relazione bancaria (act. 1.1. pag. 4 e 5; v. incarto MPC, rubrica 1).
- 7 -
Occorre in proposito osservare che, relativamente alle relazioni la cui documen-
tazione è oggetto della domanda di trasmissione, dagli atti emergono conside-
revoli transazioni in contanti. Dai documenti del conto n. 3 emergono preleva-
menti a contanti per complessivi EUR 76'000.-- e CHF 186'100.-- tra novembre
2012 e settembre 2014, mentre nel periodo da ottobre 2012 a gennaio 2013
risultano versamenti in contanti per complessivi EUR 405'000.--. Sempre su
questo conto il 19 ottobre 2012 sono stati bonificati averi per complessivi
EUR 3'018'979.--, in provenienza dalla relazione cifrata n. 1 riconducibile a B.,
anch'essa sita presso la banca E.. Sulla relazione n. 1 erano in precedenza stati
accreditati, tra il 29 settembre 2011 ed il 18 ottobre 2012, contanti per
EUR 1'366'110.-- e bonificati, in provenienza dalla relazione n. 4 (intestata a B.
presso l'allora banca G., ora banca H.) averi per EUR 1'596'978.--. Conto
quest'ultimo che era stato alimentato per contanti, tra il 18 febbraio 2010 ed il
29 aprile 2011, per complessivi EUR 1'645'980.-- (v. atti MPC, rubrica 10).
2.4 Alla luce degli atti di causa, in particolare della domanda rogatoriale e dei relativi
complementi che ben specificano la fattispecie oggetto di indagine e la docu-
mentazione richiesta all'autorità elvetica sulle relazioni dei ricorrenti, sono dun-
que intervenute delle movimentazioni che, ritenuta la natura patrimoniale e cor-
ruttiva dei reati contestati agli imputati, meritano senz'altro un esame da parte
delle autorità italiane. Anche il periodo oggetto di analisi da parte delle autorità
estere, compreso in particolare tra il 2009 ed il 2013 (v. atti MPC, rubrica 1),
coincide con le movimentazioni sospette rilevate sui conti dei ricorrenti.
A tale riguardo, nulla muta il fatto che, a mente degli insorgenti, alcune indica-
zioni apposte dalla banca E. a giustificazione di versamenti ed operazioni di
varia natura non corrisponderebbero alla realtà: ai sensi della giurisprudenza
summenzionata (v. supra consid. 2.2), si tratta di questioni il cui esame non
compete al giudice svizzero dell’assistenza ma a quello estero del merito. Ana-
logo discorso per l’affermazione, peraltro non circostanziata né provata, che i
fondi in questione, visto anche il loro importo nettamente superiore a quello che
potrebbe essere il provento dell'attività illecita, costituirebbero risparmi accumu-
lati sui proventi dell'attività svolta dai ricorrenti e sarebbero stati utilizzati per le
necessità personali degli insorgenti.
2.5 Da quanto sopra discende che le relazioni litigiose sono potenzialmente utili per
l’inchiesta estera, motivo per cui la trasmissione della documentazione in og-
getto rispetta il principio della proporzionalità e non viola il divieto della fishing
expedition.
3.
3.1 In secondo luogo i ricorrenti lamentano una violazione del principio della doppia
punibilità in capo all'ipotesi di appropriazione indebita aggravata, reato alla base
- 8 -
della richiesta di sequestro della relazione bancaria intestata a A.. A loro parere,
secondo costante giurisprudenza svizzera, l'azionista unico che preleva fondi
dalla sua ditta non adempie né il reato di appropriazione indebita, né quello di
amministrazione infedele, se il capitale sociale e le riserve obbligatorie non sono
intaccate. Come spiegato in ingresso (v. supra consid. 1.4) soltanto A. è legitti-
mato a ricorrere in merito alla consegna di documentazione nonché al seque-
stro dei valori relativamente a detta relazione.
3.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli-
cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap-
prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria
consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato
luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel
diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'as-
sistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un
esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza,
ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i
fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb-
bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo
il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di
colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc
pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib
576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere
caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giu-
ridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
3.3 Le autorità italiane ritengono esistere l'ipotesi di appropriazione indebita essen-
dosi B. e A. appropriati di complessivi EUR 3'485'665.-- distraendoli dalle casse
della D. S.r.l. Tali averi sarebbero poi stati versati dapprima sulla relazione n. 1
presso la banca E. di cui B. era il beneficiario economico, e successivamente
sulla relazione n. 3 presso la medesima banca intestata a A. (v. incarto MPC,
rubrica 1).
A tal proposito, occorre ricordare che, esaminando il requisito della doppia pu-
nibilità, l'autorità richiesta non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella do-
manda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immedia-
tamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b).
Nella fattispecie, dalla descrizione contenuta nella rogatoria non appaiono er-
rori, lacune o altre contraddizioni evidenti. Tutt'altro. I fatti così come esposti
- 9 -
sono, ad un esame prima facie, equiparabili nel diritto svizzero al reato di ap-
propriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 prima frase CP, secondo cui chiun-
que, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa
mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena deten-
tiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il fatto che, a mente dei
ricorrenti, il sequestro degli averi depositati sulla relazione bancaria n. 3 quale
potenziale provento dell'appropriazione indebita commessa a danno della D.
S.r.l., sarebbe ingiustificato e privo di senso, essendo la potenziale parte lesa
la ditta appartenente unicamente ai due ricorrenti, non è atto ad intaccare detta
conclusione. Se la dottrina e la giurisprudenza svizzere limitano in effetti la pos-
sibilità di applicare l’art. 158 CP nelle situazioni in cui una società anonima è di
fatto controllata da un’unica persona fisica (cosiddetta società anonima uniper-
sonale, in tedesco: Einmannaktiengesellschaft; v. H. VEST, Allgemeine Vermö-
gensdelikte, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di J.B. Ackermann/G.
Heine, Berna 2013, pag. 329; P. FORSTMOSER/A. MEIER-HAYOZ/P. NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, pag. 964; DTF 117 IV 259; sentenza
del Tribunale federale 6B_310-311/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3.9.8),
ciò non toglie che una SA con un solo azionista costituisce comunque una per-
sona distinta anche per l’azionista unico, solo amministratore della società
(DTF 117 IV 259 consid. 3; v. anche M. BORGHI/F. DE ROSSA, Compendio di
diritto dell’economia, 2a ediz., Lugano/Basilea 2007, pag. 332 e R. VON BÜREN/
W.A. STOFFEL/R.H. WEBER, Grundriss des Aktienrechts, 3a ediz., Zurigo 2011,
pag. 22 e seg.). Il patrimonio della società è pertanto patrimonio altrui rispetto a
quello dell’azionista (P. FORSTMOSER/A. MEIER-HAYOZ/P. NOBEL, loc. cit.) e in
casu il fatto di trasferire quasi 3,5 milioni di Euro dal patrimonio di una persona
giuridica a quello di due persone fisiche, per di più su conti all’estero, senza
apparenti ragioni di natura economico-aziendale, potrebbe avere messo seria-
mente a rischio gli interessi dei creditori della persona giuridica e questo sa-
rebbe già di per sé sufficiente per ammettere il requisito della doppia punibilità
dal punto di vista dell’art. 138 CP (v. RStrS/BJP 1985 n. 783). La questione non
necessita comunque ulteriori approfondimenti visto che l’autorità estera ipotizza
anzitutto che la D. S.r.l. abbia acquisito importanti appalti pubblici viziati da in-
gerenze corruttive, per cui allo stadio attuale delle indagini non si può escludere
che gli averi in questione siano provento del reato di corruzione alla luce della
DTF 137 IV 79. In questa sentenza il Tribunale federale ha infatti precisato che
i valori patrimoniali ottenuti da un negozio giuridico conseguito mediante corru-
zione costituiscono provento di un crimine quando sono in rapporto causale na-
turale ed adeguato con il reato, senza che siano necessariamente la conse-
guenza diretta ed immediata dello stesso (consid. 3.2). Ciò permette da un lato
di affermare la pacifica sussistenza del requisito della doppia punibilità, visto
che sotto questo profilo è sufficiente che la condotta rimproverata agli imputati
all’estero corrisponda ad una fattispecie penale in Svizzera (v. sentenza del Tri-
bunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3), e quindi in questo
- 10 -
caso la corruzione giusta l’art. 322ter CP; dall’altro di giustificare il mantenimento
del sequestro degli averi, visto che se l’inchiesta estera dovesse confermare
l’origine criminale di detti valori, segnatamente l’esistenza di un nesso di cau-
salità naturale e adeguato con il reato di corruzione, si prospetta una loro inte-
grale confisca ex art. 13 e segg. CRic. In applicazione dell’art. 33a OEIMP, ri-
chiamato l’art. 74a cpv. 3 AIMP, il sequestro litigioso va pertanto confermato.
4. In conclusione il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è cal-
colata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.--, a carico dei ricorrenti in solido; essa
è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa
è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 12 maggio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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