Sentenza del 17 febbraio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Edy Grignola,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.249
- 2 -
Fatti:
A. Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione
a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. L’autorità in-
quirente italiana ha svolto, tramite il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Mi-
lano, una complessa indagine nel settore della sanità pubblica lombarda, con
particolare riferimento all’ambito dell’assistenza odontoiatrica, da alcuni anni af-
fidata dalle aziende sanitarie locali, mediante gare d’appalto, a società private
che svolgono l’attività all’interno degli ospedali e degli ambulatori pubblici, for-
nendo prestazioni sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia in regime di
“solvenza”. In sostanza, essa sospetta l’esistenza di un articolato sistema cor-
ruttivo posto in essere dall’imprenditrice B., in associazione, tra gli altri, con il
consigliere della Regione Lombardia C., presidente della Commissione Salute
del Consiglio Regionale, e con l’odontoiatra D., appartenente all’entourage del
politico. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto svariate misure in-
vestigative, tra le quali la perquisizione di due società con sede in Ticino, ossia
E. SA, a Chiasso, e F. SA, a Lugano, entrate in contatto con società italiane
coinvolte nell’inchiesta riconducibili alla predetta indagata, al fine di raccogliere
sommarie informazioni dai responsabili delle stesse sui rapporti economici in-
trattenuti (v. rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione
[in seguito: MPC]).
B. Mediante svariate decisioni del 28 aprile 2016, il MPC, cui l'Ufficio federale di
giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2
incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità italiane di un verbale del 21 marzo 2016 concernente l’interrogato-
rio in qualità di persona informata sui fatti di A. (v. infra consid. 3.1), redatto dal
MPC nell’ambito di un parallelo procedimento elvetico per titolo di riciclaggio di
denaro avviato nei confronti di ignoti (v. act. 1.1).
D. Il 2 novembre 2016 il predetto ha interposto ricorso avverso la decisione di chiu-
sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendo, in via principale, l’annullamento della stessa; in via subordinata, egli
chiede che il verbale del 21 marzo 2016 venga trasmesso alle autorità estere
con oscurate le righe da 26 a 34 di pagina 3 e da 1 a 15 di pagina 4 (v. act. 1).
- 3 -
E. Con scritto del 22 novembre 2016 l'UFG ha comunicato di rinunciare all’inoltro
di osservazioni, ritenendo comunque che la decisione impugnata sia da tutelare
(v. act. 7). A conclusione della sua risposta del 24 novembre 2016, il MPC ha
chiesto di respingere il ricorso (v. act. 8).
F. Con replica del 7 dicembre 2016, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG
(v. act. 12), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomenta-
zioni (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando
il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co-
siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
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alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap-
plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre
all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso-
nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h
lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone
contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc-
cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri-
sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di-
rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri-
corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri-
chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di-
rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134
consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do-
miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b
OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione
a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci-
tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128
II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con-
sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in
maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto
bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid.
5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu-
menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos-
sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione
- 5 -
concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe-
nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106
consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale
parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da
una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale
1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).
1.5.2 La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio
dell'imputato all'estero, esperiti in seguito ad una rogatoria, spetta, di massima,
unicamente a quest'ultimo. La persona interrogata in un procedimento nazio-
nale è invece toccata solo in maniera indiretta dalla misura di assistenza e ri-
sulta per questo motivo carente di legittimazione (v. TPF 2013 84 consid. 2.2;
TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii; KELLER, Praxis der Rechtshilfe in Strafsa-
chen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen, in: S. Brei-
tenmoser/B. Ehrenzeller [ed.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und
Rechtshilfe, San Gallo 2009, pag. 71; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir
dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in:
Jusletter 13 dicembre 2010, n. 66 e segg.). Quale eccezione a questo principio,
la legittimazione ricorsuale è data se nei verbali sono contemplate specifiche
informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura
in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di
documenti concernenti la relazione bancaria (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rin-
vii). La legittimazione è altresì data quando la persona è interrogata nella pro-
cedura interna su fatti strettamente legati alla domanda rogatoriale (v. sentenza
del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; TPF 2007
79 consid. 1.6.4 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.29 del
27 febbraio 2014, consid. 2.1; BOMIO/GLASSEY, op. cit., n. 68).
Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale
d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi
lo tocchino personalmente. Anche in questo caso è ammessa un'eccezione a
questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza
e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equipa-
rate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sa-
rebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II
180 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007,
consid. 2.3.1; 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep
1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione ricorsuale di un ricorrente
interrogato in Svizzera in qualità di indagato in una procedura interna aperta in
sequela di una serie di misure rogatoriali che avevano preso avvio con una
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prima commissione rogatoria risalente a diversi anni prima, per cui il filone sviz-
zero dell’inchiesta presentava dall’inizio una diretta connessione con quello
estero e le relative rogatorie, di cui costituiva la naturale conseguenza (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1A.91/2005 del 15 luglio 2005, consid. 1.3). L'Alta
Corte ha altresì ammesso la legittimazione ricorsuale nel caso in cui l’inchiesta
svizzera e quella estera erano avanzate praticamente da subito in maniera pa-
rallela, e la gran parte degli interrogatori dell’insorgente erano comunque sus-
seguenti alla commissione estera (sentenza del Tribunale federale
1A.236/2004 dell’11 febbraio 2005).
1.5.3 Nel caso qui esaminato, seppure l'interrogatorio dinnanzi al MPC sia avvenuto
il 21 marzo 2016, ossia prima della rogatoria del 12 aprile 2016, il procedimento
italiano presenta una diretta connessione con quello svizzero, dato che quest’ul-
timo concerne proprio presunti reati di riciclaggio i cui crimini a monte sono at-
tualmente oggetto dell’inchiesta italiana. In particolare, con le sue dichiarazioni
contenute nel verbale d’interrogatorio litigioso, il ricorrente ha fornito spiegazioni
relative ai rapporti contrattuali tra B., F. SA ed altre società indicate nella com-
missione rogatoria, in particolare G. Limited. Essendovi una relazione diretta tra
l’interrogatorio e la rogatoria, la legittimazione ricorsuale dell’insorgente è data.
2. Il ricorrente ritiene innanzitutto che, avendo l’autorità italiana chiesto all’omologa
svizzera di raccogliere sommarie informazioni dai responsabili di F. SA in ordine
ai rapporti con B. o con i suoi collaboratori, la trasmissione del verbale litigioso
costituirebbe un atto che va al di là delle richieste rogatoriali.
2.1 Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe-
tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente,
concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co-
siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115
Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di
interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può
attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per
concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato
estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con-
sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, con-
sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce-
lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra-
smesse delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella
domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe-
nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010, consid. 5.1, e RR.2010.8 del
16 aprile 2010, consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo-
strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que-
stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda
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rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura
straniera (v. anche infra consid. 3.2).
2.2 Ora, essendo stato il ricorrente, al momento del suo interrogatorio del 21 marzo
2016, membro del consiglio di amministrazione di F. SA, e avendo egli riferito
in quell’occasione dei rapporti tra B., F. SA ed altre società indicate nella com-
missione rogatoria, occorre concludere che il verbale litigioso risponde esatta-
mente alle richieste formulate dall’autorità rogante, la quale ha appunto postu-
lato la “perquisizione presso gli uffici della A. SA, allo scopo di accertare la
natura dei rapporti tra la E. SA e la G. Limited e il ruolo della predetta F. SA,
procedendo a raccogliere sommarie informazioni dai responsabili della predetta
società in ordine ai rapporti con B. o con i suoi collaboratori” (v. rubrica 1 pag.
3 incarto MPC). Non vi è dunque nessuna violazione del principio della propor-
zionalità e la relativa censura va disattesa.
3. L’insorgente sostiene che le dichiarazioni contenute nel verbale litigioso sono
state rilasciate nell’ambito di un procedimento svizzero, senza che gli fosse
stata ventilata la possibilità che il verbale in questione avrebbe potuto essere
utilizzato in un procedimento straniero dalle implicazioni e dai contorni poco
chiari. Trasmettere tale documento implicherebbe per lui la violazione del diritto
a non collaborare ai fini della propria incriminazione. Per evitare tale violazione,
egli ritiene di dover essere citato per una nuova audizione alla quale compari-
rebbe dopo essersi consultato con un legale italiano che, cognito del Paese di
destinazione, lo saprebbe consigliare sull’atteggiamento da assumere in sede
d’interrogatorio. A suo dire, tale soluzione si imporrebbe anche alla luce del
principio della proporzionalità. In subordine, nel caso in cui l’autorità adita deci-
desse di confermare la trasmissione contestata, egli chiede che vengano oscu-
rate le righe da 26 a 34 di pagina 3 e da 1 a 15 di pagina 4.
3.1 Occorre rilevare che il ricorrente è stato interrogato come persona informata sui
fatti. Ai sensi dell'art. 178 CPP è interrogato in qualità di persona informata sui
fatti chi si è costituito accusatore privato (lett. a), chi al momento dell’interroga-
torio non ha ancora compiuto 15 anni (lett. b), chi, per limitata capacità di di-
scernimento, non è in grado di comprendere l’oggetto dell’interrogatorio (lett. c),
chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compar-
tecipe del reato da elucidare o di un reato connesso (lett. d), chi, in qualità di
coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è conte-
stato (lett. e), chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto
con il reato da elucidare (lett. f) e chi, nell’ambito di un procedimento penale
contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della
stessa, come pure i suoi collaboratori (lett. g). Nella fattispecie entra in linea di
conto unicamente la lett. d della lista esaustiva dell'art. 178 CPP (cfr.
DONATSCH, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a
- 8 -
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 24 ad art. 178 CPP). L'autorità investita
della procedura sente l'interrogato in qualità di persona informata sui fatti se
non può essere escluso un suo possibile coinvolgimento nei fatti dell'inchiesta.
Se l'autorità di perseguimento penale avesse ritenuto che al momento dell'au-
dizione non vi erano sospetti a carico dell'interrogato, lo avrebbe sentito in qua-
lità di testimone (cfr. TPF 2014 16 consid. 2.2.3 e rinvii; KERNER, Commentario
basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 8 ad
art. 178 CPP).
L'insorgente, patrocinato da un avvocato, ha preso atto in occasione dell'inter-
rogatorio di essere sentito in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 8.1,
allegato 3, pag. 1 e seg.). Egli non poteva dunque escludere di poter essere
ritenuto, in un secondo momento, imputato. Inoltre, nel decreto di perquisizione
e messa al sicuro datato 11 marzo 2016 concernente F. SA, notificato al ricor-
rente il 15 marzo seguente, ossia prima dell’interrogatorio in parola, il MPC ha
spiegato, mediante motivazione succinta, che da informazioni in suo possesso
vi è il sospetto che B. ed altri abbiano posto in essere in Svizzera attività di
riciclaggio di denaro provento di attività criminale, in particolare di corruzione
commessa in Italia unitamente ad altre persone a partire dal gennaio 2009.
Esso aggiungeva che le predette persone erano state recentemente oggetto di
ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini
preliminari presso il Tribunale di Monza nell’ambito di un procedimento penale
condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per titolo
di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. Risultava
inoltre che B. e società a lei riconducibili abbiano avuto relazioni d’affari con F.
SA a Lugano, risp. con società presso quest’ultima (v. act. 8.1, allegato 1, pag.
2). Egli è stato inoltre informato della sua facoltà di non rispondere e di non
deporre ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CPP in relazione all'art. 178 lett. b-g CPP
così come del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero potute essere usate
come mezzo di prova. In presenza del proprio patrocinatore di fiducia, egli ha
esplicitamente dichiarato di aver compreso queste informazioni e di essere di-
sposto a deporre (v. act. 8.1, allegato 3, pag. 2). Il Tribunale federale ha già
avuto modo di esprimersi in casi relativi alla trasmissione all'estero di verbali
d'interrogatorio di un imputato in un procedimento svizzero con statuto di teste
nel procedimento estero. In tale ambito, esso ha affermato che per autorizzare
la trasmissione all'estero di un verbale di interrogatorio effettuato in un procedi-
mento penale svizzero, non è necessario che l'interessato sia stato preventiva-
mente reso attento della possibilità di tale trasmissione. L'interrogato può in
questo caso prevalersi del suo diritto di non rispondere nella procedura di assi-
stenza, facendo valere che alcune dichiarazioni, suscettibili di recargli un pre-
giudizio, non sarebbero state rilasciate se avesse saputo che le autorità estere
ne sarebbero venute a conoscenza. In questo caso toccherebbe all'autorità di
esecuzione svizzera ponderare gli interessi alla luce del principio di proporzio-
- 9 -
nalità; da parte sua l'interessato potrebbe proporre l'oscuramento di talune di-
chiarazioni, sia perché costituiscono ingerenze sproporzionate nella sua sfera
privata, sia perché sono senza pertinenza per la procedura estera. La prote-
zione dell'interrogato in Svizzera appare così sufficientemente garantita (sen-
tenze del Tribunale federale 1C_55/2013 del 28 gennaio 2013, consid. 2.2;
1A.268/2004 dell'11 febbraio 2005, consid. 4.1).
In casu, la situazione è diversa, in quanto il ricorrente, persona informata sui
fatti in Svizzera, pur non risultando indagato all’estero, sapeva ciò che stava
accadendo in Italia, visto che le indagini all'estero riguardano i presunti crimini
a monte dei reati di riciclaggio contestati nel nostro Paese. Se nella citata giuri-
sprudenza, l'interessato poteva essere ritenuto meno, o per nulla, cognito di
quanto stava succedendo nel procedimento estero, e quindi non immaginare
necessariamente un'eventuale trasmissione del suo verbale svizzero, nella fat-
tispecie il ricorrente, il 15 marzo 2016, sapeva del procedimento penale italiano
che toccava anche F. SA, società di cui egli era socio, membro di direzione
nonché amministratore, e non poteva ignorare il fatto che il verbale litigioso
avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Debitamente patrocinato
ed interrogato sui rapporti contrattuali tra B., F. SA ed altre società indicate nella
commissione rogatoria, in particolare G. Limited, egli ha liberamente deciso di
rispondere alle domande del MPC. Non si può quindi affermare che egli non
abbia avuto la possibilità di avvalersi nel procedimento penale svizzero della
facoltà di non rispondere con piena cognizione di causa, segnatamente anche
per rapporto alle possibili conseguenze in ambito di assistenza internazionale
(v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.41 del 19 maggio
2016, consid. 2.2, destinata alla pubblicazione). D'altro canto in Italia vige una
provata cultura dello Stato di diritto e non vi è ragione di ritenere che la relativa
eccezione d'inutilizzabilità del verbale litigioso non verrà compiutamente esami-
nata anche dal giudice estero del merito, non spettando comunque al giudice
svizzero dell'assistenza addentrarsi in questioni di diritto processuale estero
che esulano dalla sua competenza. La censura va quindi respinta.
3.2 Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP
è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il
procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b), assume un ruolo cruciale nell'applicazione
del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale.
Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti,
informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non so-
spetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente
a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono.
Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la
comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle
indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi
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perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale
RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio
2010, consid. 4.1 e RR.2013.202 del 14 novembre 2013 consid. 2.2;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a
ediz., Berna 2014, n. 723, p. 748 e seg.).
In concreto, come già evidenziato in precedenza, contenendo il verbale litigioso
informazioni sui rapporti contrattuali tra l’indagata B., F. SA ed altre società in-
dicate nella commissione rogatoria, in particolare G. Limited, l’utilità potenziale
di tale documento è manifesta. Nemmeno può essere dato seguito alla richiesta
di oscurare talune righe del verbale, dato che le dichiarazioni ivi contenute ri-
guardano progetti in cui sono coinvolte l’indagata B., F. SA e anche altre so-
cietà, le quali, magari ancora sconosciute dalle autorità italiane, potrebbero es-
sere implicate nei fatti oggetto d’indagine. L’autorità rogante deve poter analiz-
zare anche tali dichiarazioni, nella misura in cui potrebbero permettere ulteriore
sviluppi per il procedimento penale in Italia. Spetterà comunque al giudice
estero del merito valutare se le informazioni in questione siano collegate ai reati
contestati in Italia. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente
del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale
straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli in-
quirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215
consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Non è pertanto ravvisabile
nessuna violazione del principio di proporzionalità.
4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame
respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già
versato.
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta in parte dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 febbraio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Edy Grignola
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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