Sentenza del 17 febbraio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Edy Grignola,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.250
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Fatti:
A. Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione
a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. L’autorità in-
quirente italiana ha svolto, tramite il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Mi-
lano, una complessa indagine nel settore della sanità pubblica lombarda, con
particolare riferimento all’ambito dell’assistenza odontoiatrica, da alcuni anni af-
fidata dalle aziende sanitarie locali, mediante gare d’appalto, a società private
che svolgono l’attività all’interno degli ospedali e degli ambulatori pubblici, for-
nendo prestazioni sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia in regime di
“solvenza”. In sostanza, essa sospetta l’esistenza di un articolato sistema cor-
ruttivo posto in essere dall’imprenditrice B., in associazione, tra gli altri, con il
consigliere della Regione Lombardia C., presidente della Commissione Salute
del Consiglio Regionale, e con l’odontoiatra D., appartenente all’entourage del
politico. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto svariate misure in-
vestigative, tra le quali la perquisizione di due società con sede in Ticino, ossia
E. SA, a Chiasso, e A. SA, a Lugano, entrate in contatto con società italiane
coinvolte nell’inchiesta riconducibili alla predetta indagata, al fine di raccogliere
sommarie informazioni dai responsabili delle stesse sui rapporti economici in-
trattenuti (v. rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione
[in seguito: MPC]).
B. Mediante svariate decisioni del 28 aprile 2016, il MPC, cui l'Ufficio federale di
giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2
incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità italiane di svariata documentazione raccolta in occasione della per-
quisizione di A. SA intervenuta il 15 marzo 2016 nell’ambito di un parallelo pro-
cedimento elvetico per titolo di riciclaggio di denaro avviato nei confronti di ignoti
(v. act. 1.1).
D. Il 2 novembre 2016 il predetto ha interposto ricorso avverso la decisione di chiu-
sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendo che non vengano trasmessi all’autorità rogante il mandato fiduciario sot-
toscritto l’11 luglio 2011 tra B. e F. Ltd (doc. MPC 0028-0030) e il contratto
generale di mandato tra B. e A. SA relativo alla costituzione e amministrazione
della G. SA. (doc. MPC 0031-0045) (v. act. 1).
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E. Con scritto del 22 novembre 2016 l'UFG ha comunicato di rinunciare all’inoltro
di osservazioni, ritenendo comunque che la decisione impugnata sia da tutelare
(v. act. 7). A conclusione della sua risposta del 24 novembre 2016, il MPC ha
chiesto di respingere il ricorso (v. act. 8).
F. Invitata a replicare, la reclamante è rimasta silente.
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando
il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co-
siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
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Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap-
plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella
misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti nei suoi uffici, la
ricorrente è legittimate a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid.
1.6 pag. 82).
2. La società ricorrente si oppone alla trasmissione dei documenti già citati
(v. lett. D supra), a suo dire inutili per il procedimento estero, dato che si riferi-
rebbero a due mandati che non hanno avuto alcun seguito.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi
patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola l’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da scoprire tutte le persone o entità
giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito;
121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del
10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine). La trasmissione dell'intera docu-
mentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari
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(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale
penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giu-
risprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’as-
sistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna
giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi
di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c;
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 In concreto, l’autorità rogante ha perquisito diverse società in Italia riconducibili
a B., tra cui E. SA. L’esame della documentazione contabile ha permesso di
evidenziare l’esistenza di fatture pagate dalla predetta società tra il 2009 ed il
2012, considerate sospette per l’importo e l’oggetto della prestazione. Trattasi
in particolare di 13 fatture per un importo complessivo di EUR 1'048'091.22
emesse da H. Limited, con sede in Inghilterra, nei confronti di E. SA aventi come
causale “12% del fatturato prodotto da E. SA”. L’autorità rogante ipotizza che si
tratti di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzate allo spostamento
all’estero di consistenti somme di denaro, sia a scopo di costituire fondi occulti
da utilizzare per la corruzione di pubblici funzionari, sia al fine di trasferire pro-
venti del delitto di appropriazione indebita aggravata ai danni delle società, ar-
ricchite grazie a vantaggi derivanti dalla corruzione dei pubblici funzionari, che
di frodi ai danni dello Stato realizzate mediante annotazione di fatture relative a
operazioni inesistenti. La documentazione acquisita unitamente alle fatture rite-
nute false ha consentito di accertare l’utilizzo di un numero di fax svizzero per
le comunicazioni tra E. SA e H. Limited, numero risultato intestato a A. SA, la
quale avrebbe gestito i rapporti tra le due società. Alla luce di ciò, contraria-
mente a quanto sostenuto nel ricorso, non si può negare l’utilità potenziale dei
due documenti litigiosi. Si tratta infatti di due contratti di mandato sottoscritti
dall’indagata B. con F. Ltd. (v. doc. MPC 0028-0030) e con la ricorrente stessa
(v. doc. MPC 0031-0045), per cui a prescindere dal seguito che sarebbe stato
dato a tali contratti non si può escludere che possa comunque emergere un
nesso con i fatti corruttivi in questione. Spetta del resto all’autorità estera che
conduce le indagini accertare se con la sottoscrizione di tali mandati l’indagata
abbia voluto o meno utilizzare questi veicoli societari per scopi criminali. Poco
importa il seguito effettivo a loro dato, ciò che conta è verificare la loro poten-
ziale appartenenza al disegno criminale nel suo complesso, fatto questo che
non si può a questo stadio certamente escludere.
Quanto precede permette quindi di confermare la sufficiente relazione tra la mi-
sura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero. Ne di-
scende che la decisione impugnata è conforme ai principi giurisprudenziali qui
sopra esposti (v. supra consid. 2.1) e non disattende in alcun modo né il princi-
pio della proporzionalità né quello dell’utilità potenziale.
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3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame
respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già
versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta in parte dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 febbraio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Edy Grignola
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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