Sentenza del 7 febbraio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Belgio
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.277
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Fatti:
A. Il 19 gennaio 2015 il Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza francofono
di Bruxelles (Belgio) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza
giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C.
e altri per titolo di corruzione pubblica. In sostanza, gli indagati sono sospettati
di aver versato tangenti a politici congolesi al fine di far ottenere ad una società
riconducibile al gruppo A. l’attribuzione nella Repubblica democratica del Congo
della concessione relativa ai giochi d’azzardo e alle scommesse sportive. Con
la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche
la messa in atto di svariate misure istruttorie, tra le quali l’acquisizione di docu-
menti in possesso delle società del gruppo A. in Svizzera concernenti persone
fisiche e giuridiche coinvolte nei fatti oggetto dell’inchiesta estera (v. rubrica 1
incarto MPC).
B. Mediante decisione del 12 maggio 2015, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia
(in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto
MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 3 incarto MPC).
C. In data 19 novembre 2015 il MPC ha emesso un ordine di perquisizione e
messa al sicuro concernente la sede luganese di A. SA (v. rubrica 8 incarto
MPC). Con decisione del medesimo giorno, esso ha pure deciso, previa sotto-
scrizione di una dichiarazione di garanzia, di ammettere la presenza di funzio-
nari di polizia belgi alle operazioni d’assistenza (v. rubrica 3 incarto MPC).
D. Con decisione di chiusura del 21 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità belghe di svariata documentazione cartacea e in formato elet-
tronico sequestrata presso A. SA a Lugano (v. rubrica 4 incarto MPC).
E. Il 23 novembre 2016 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo
di accertare la sua legittimazione ricorsuale nonché di annullare in tutti i suoi
punti l’impugnata decisione, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei do-
cumenti di cui alla rubrica n. 001.01.0005 (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 23 dicembre 2016 l'UFG ha postulato l’inammissibilità del
ricorso per carenza di legittimazione del ricorrente (v. act. 6). Con scritto del
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medesimo giorno il MPC ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura
della sua ammissibilità (v. act. 7).
G. Con replica del 25 gennaio 2017, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG
(v. act. 12), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomenta-
zioni (v. act. 11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Belgio e la Confede-
razione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore l’11 novembre
1975 per il Belgio ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), e,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1998 per il Belgio (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa-
vore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia
penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di
favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio-
nale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-
mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre
all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso-
nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h
lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone
contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc-
cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri-
sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di-
rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri-
corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri-
chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di-
rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134
consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do-
miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b
OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione
a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci-
tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128
II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con-
sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in
maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto
bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 con-
sid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di
documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori
possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione
concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe-
nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106
consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale
parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da
una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale
1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).
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1.5.2 In concreto, la perquisizione e il sequestro della documentazione cartacea e in
formato elettronico oggetto della decisione impugnata hanno avuto luogo
presso gli uffici di A. SA, a Lugano, persona giuridica direttamente toccata dalla
misura rogatoriale. Nella misura in cui il qui ricorrente non risulta né proprietario
né locatario dei locali in questione (v. art. 9a lett. b OAIMP), la sua legittimazione
ricorsuale fa chiaramente difetto (in questo ambito v. DTF 137 IV 134 con-
sid. 6.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.289-290 del 13 aprile
2016 consid. 2.2.1). Va a tal proposito evidenziato che, se è vero che l’elenco
previsto all’art. 9a OAIMP delle persone personalmente e direttamente toccate
ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP non è esaustivo, nel caso di perquisizioni
domiciliari le uniche persone legittimate a ricorrere sono il proprietario e il loca-
tario dei locali perquisiti. Sia la sopraccitata giurisprudenza che la stessa lettera
dell’art. 9a lett. b OAIMP non lasciano spazio a dubbi in merito, atteso che l’av-
verbio “segnatamente” (“namentlich”, “notamment”) è grammaticalmente riferito
all’elenco nel suo insieme e non ad ogni singolo caso elencato alle lett. a, b e c
di questa stessa disposizione. La volontà del legislatore è proprio quella di de-
finire, in questi tre casi tipici, le sole persone legittimate a ricorrere per garantire
la certezza del diritto e la celerità della procedura (v. art. 17a AIMP e BUSSMANN,
Commentario basilese, op. cit., n. 10 ad art. 80h AIMP). L’autorità d’esecuzione
deve poter determinare facilmente e rapidamente le persone alle quali occorre
notificare le sue decisioni (v. sentenza del Tribunale federale 1C_626/2015
dell’8 dicembre 2015, consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40
ad art. 80h AIMP e rinvii) ammette la legittimazione a ricorrere anche di un
eventuale sublocatario, mutuatario, usufruttuario o titolare di diritto di abita-
zione, ma proprio per il fatto che essi sarebbero direttamente toccati alla pari
del proprietario o del locatario dei locali. Il fatto che la maggior parte della do-
cumentazione e dei files informatici provengano dall’ufficio del ricorrente presso
la società in questione – egli ha dichiarato di essere azionista del gruppo A. e
di non operare in qualità di organo formale del gruppo in parola (v. act. 1 pag. 3)
– nulla muta a tale conclusione. Questo vale anche per l’account di posta elet-
tronica, per altro professionale e non privato, nella misura in cui non è stato
oggetto di una sorveglianza ex art. 18a AIMP (che aprirebbe una sua via ricor-
suale, v. BUSSMANN, op. cit., n. 55 ad art. 80h AIMP e sentenza del Tribunale
penale federale RR.2008.44 del 16 maggio 2008, consid. 1.4.1) ed i dati ivi con-
tenuti sono stati direttamente ottenuti con la perquisizione degli uffici della so-
cietà. Non vi è quindi ragione di trattarlo diversamente dal resto della documen-
tazione raccolta durante la perquisizione in questione. Parimenti irrilevante ai
fini della determinazione della legittimazione ricorsuale nel caso concreto risulta
essere il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti nel contesto
della cernita dei files informatici, così come il suo statuto d’imputato all’estero.
Impugnata non è infatti la consegna di un verbale d’interrogatorio, ma quella
della documentazione in quanto tale.
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2. In definitiva, non disponendo il ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gra-
vame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 2’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già
versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 8 febbraio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ergin Cimen
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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