Sentenza del 1° giugno 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. INC., rappresentata dall'avv. Andrea Simoni,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del
sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.4
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova conduce indagini
relative alla commissione di reati di corruzione e turbativa d'asta, frode in pub-
bliche forniture e truffe ai danni di ente pubblico nei confronti di più imputati. Dal
complemento rogatoriale datato 10 aprile 2015 alla richiesta di assistenza giu-
diziaria internazionale in materia penale del 5 marzo 2015, risulta che B. è in-
dagato per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321
CP/I in relazione all'art. 319 CP/I). A mente delle autorità estere, B. avrebbe
promesso e fornito a C., dirigente della società municipalizzata D. S.p.A., utilità
in natura ed elargizioni di denaro contante, al fine di ottenere affidamenti di
opere e servizi alle società E. S.r.l. (radiata) e F. S.r.l., da lui amministrate. Nel
prosieguo delle indagini, il procedimento penale nei confronti di B. è stato
esteso alle ipotesi di reato di appropriazione indebita aggravata, esistendo il
sospetto che gli averi patrimoniali depositati inizialmente sulla relazione n. 1 e
in seguito sulla relazione n. 2 intestata alla società A. Inc., entrambe site presso
la Banca G. siano riconducibili alle attività distrattive summenzionate commesse
a danno delle società E. S.r.l. e F. S.r.l., e che avrebbero acquisito, tramite le
predette condotte corruttive, diversi appalti pubblici. Mediante la domanda pre-
citata, l'autorità italiana ha segnatamente chiesto l'acquisizione della documen-
tazione bancaria relativa ai conti siti presso la banca G. di cui B. sia o sia stato
titolare, beneficiario economico, delegato ad operare e/o settlor di trust (v. act.
1.1, pag. 2; incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria del
10.04.2015).
B. Il 9 marzo 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha affidato al
Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) l'esecuzione della
predetta commissione rogatoria (v. incarto MPC, rubrica 2).
C. Tramite complemento rogatoriale del 16 aprile 2015, l'autorità estera ha altresì
chiesto il sequestro preventivo della somma di euro 1'114'146.-- depositata sulla
relazione n. 2 intestata a A. Inc., “Rubrica H.", Panama, trust di cui B. è “settlor”
e di cui beneficiari economici sono la moglie ed i figli dello stesso. Ciò in esecu-
zione del decreto del 16 aprile 2015 del Giudice per le indagini preliminari (di
seguito: GIP) del Tribunale di Genova, con cui veniva appunto disposto il se-
questro preventivo della citata relazione bancaria (v. act. 1.1, pag. 2; incarto
MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria del 16 aprile 2015 con alle-
gati).
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D. Con decisioni di entrata nel merito del 4 e 8 giugno 2015, il MPC ha dato seguito
alle richieste summenzionate, ordinando il sequestro della relazione n. 2 inte-
stata a A. Inc., “Rubrica H." sita presso la banca G. ed acquisendo la documen-
tazione bancaria relativa a tale conto, dal doc. MPC 0001 al doc. MPC 0332
(v. act. 1.1 pag. 3 e 7; incarto MPC, rubrica 7).
E. ll 2 novembre 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova
ha trasmesso al MPC un ulteriore complemento rogatoriale, informando di
avere esteso il procedimento penale aperto nei confronti di B. al reato di appro-
priazione indebita aggravata (v. act. 1 pag. 6; act. 1.1. pag. 2).
F. In data 11 dicembre 2015, il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura
ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti relativi alla rela-
zione n. 2 intestata a A. Inc., “Rubrica H.", e decidendo il mantenimento del
sequestro del saldo attivo di tale conto fino a decisione definitiva dell'autorità
estera in merito ai valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.1 pag. 7).
G. Con ricorso dell'11 gennaio 2016, A. Inc. è insorta contro la summenzionata
decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale. Essa ha concluso, in sostanza, all'annullamento della decisione impu-
gnata con conseguente revoca del sequestro ordinato sul conto n. 2 (v. act. 1).
H. Con osservazioni del 28 gennaio 2016, l'UFG ha proposto la reiezione del gra-
vame (v. act. 9).
I. Con risposta di medesima data, il MPC ha chiesto a questa Corte di respingere
integralmente il ricorso (v. act. 10).
L. Con replica dell'11 febbraio 2016, trasmessa per conoscenza al MPC ed
all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali
(v. act. 12).
M. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non
pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale
(cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I
n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140
consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna-
tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece-
dente considerando.
- 5 -
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La
ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione di chiusura censurata, è
legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 con-
sid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6
pag. 82).
2.
2.1 L'insorgente si duole innanzitutto del fatto che la richiesta di assistenza giudi-
ziaria conterrebbe considerazioni e conclusioni contraddittorie.
2.2 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a;
117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo
Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da
lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di
chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma
restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione
dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64
consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la
commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali
fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la
rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su
questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riser-
vato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero
dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
2.3 La richiesta di assistenza dell'autorità italiana, con i relativi complementi ed al-
legati, indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. Le autorità
inquirenti estere hanno evidenziato come l'inchiesta da esse condotta si
estenda tanto ai reati corruttivi, commessi verosimilmente tra il 2011 ed il 2013,
quanto ai reati di appropriazione indebita aggravata, che sarebbero occorsi dal
2009 ad oggi. Più precisamente, a mente delle autorità italiane, B. avrebbe for-
nito utilità – sia in natura che sotto forma di somme di denaro contante – a C.,
dirigente dell'Area Approvvigionamenti ed Affari Generali di D. S.p.a., il quale
avrebbe, in violazione ai propri doveri d'ufficio, affidato direttamente, tra il 2011
- 6 -
ed il 2013, lavori edili e di realizzazione di impianti termici e idrici alle società
E. s.r.l. e F. s.r.l., di cui B. era amministratore unico. Secondariamente, le inda-
gini estere si concentrano sul sospetto che le somme depositate in Svizzera da
B. presso la banca G. – ritenuta in particolare la coincidenza temporale tra
l'apertura dei conti ed i fatti di corruzione oggetto di indagini – provengano dal
profitto conseguito dalle società E. s.r.l. e F. s.r.l. grazie agli appalti conferiti loro
da C.; B. avrebbe quindi indebitamente distratto tale profitto dalle casse delle
summenzionate società e lo avrebbe trasferito sul conto n. 2 presso la banca
G., adempiendo così le condizioni del reato di appropriazione indebita aggra-
vata. Per tale ipotesi di reato – considerato in particolare che B. si sarebbe av-
valso della facoltà di non rispondere in merito alla provenienza di dette somme
e che non avrebbe dimostrato di disporre di fonti di reddito adeguate a giustifi-
carne la disponibilità – il GIP presso il Tribunale di Genova, ritenendo ragione-
vole ipotizzare che le somme prevenute sul conto intestato alla ricorrente fos-
sero state distratte dal patrimonio delle citate società, ne ha disposto il seque-
stro (v. incarto MPC, rubrica 1).
2.4 Il contenuto della domanda estera menziona dunque sufficientemente il proprio
oggetto, il motivo della stessa, i reati perseguiti, la persona indagata, nonché i
fatti essenziali alla base della commissione rogatoria, elementi sulla base dei
quali l’autorità elvetica ha già potuto escludere l’esistenza di condizioni ostative
all'assistenza. Essa adempie chiaramente le esigenze legali richieste dalla giu-
risprudenza e dalla dottrina. La censura della ricorrente non può di conse-
guenza trovare accoglimento.
3.
3.1 L’insorgente lamenta in seguito la violazione del principio della proporzionalità,
difettando un nesso temporale e materiale sufficiente ed adeguato tra i docu-
menti di cui è stata decisa la trasmissione ed i fatti all'origine della domanda
estera. Tale violazione sarebbe ancor più evidente, non essendo il conto n. 1, il
cui saldo sarebbe confluito sulla relazione intestata a A. Inc., mai stato oggetto
di accertamenti penali.
3.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia
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abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
nell'ambito di procedimenti relativi a reati come quelli qui in esame, esse neces-
sitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il
titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi
illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati
(DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b
e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con-
sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° set-
tembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza
del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche
DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà
evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con-
sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere ne-
cessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate
(DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del
9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). L'esame va quindi
limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza
per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta
fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale
ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi-
stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 con-
sid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in am-
bito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di
quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è
inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257
consid. 5c).
3.3 A mente dell’autorità estera, i reati di corruzione sarebbero intervenuti tra il 2011
ed il 2013, mentre l’appropriazione indebita aggravata sarebbe stata commessa
dal 2009 in poi. Ora, ritenuto che il conto intestato alla ricorrente, “Rubrica H.",
Panama, è stato aperto il 15 giugno 2010, non vi sono motivi per ritenere che
la documentazione in questione abbraccerebbe un periodo irrilevante per l’in-
chiesta estera. Inoltre, dagli atti risulta che il saldo di chiusura del conto n. 1, di
cui B. era avente diritto economico, è segnatamente stato trasferito sulla rela-
zione n. 2 intestata alla ricorrente, come pure che sulla medesima sono inter-
venuti, tra dicembre 2010 e gennaio 2012, cinque versamenti a contanti per
complessivi EUR 285'000.-- (v. incarto MPC, rubrica 7). Come detto, le autorità
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estere sospettano che il rapporto corruttivo intercorso tra B. e C. avesse come
oggetto anche dazioni di denaro contante (ritenuto in particolare l’elevato tenore
di vita condotta da C.), come pure che i fondi depositati in Svizzera siano in tutto
o in parte stati distratti da B. dalle casse delle società E. S.r.l. e F. S.r.l. e siano
dunque provento del reato di corruzione summenzionato (ipotesi non smentita
da B., il quale non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito alla prove-
nienza di detti importi, dichiarando peraltro di non possedere beni o fonti di red-
dito alternative all’attività svolta per il tramite della F. S.r.l.). Infine, l’autorità
estera ritiene pure possibile che i conti esteri riconducibili a B. siano stati utiliz-
zati per il pagamento di tangenti “estero su estero” o comunque per il prelievo
di denaro contante da consegnare direttamente ai corrotti (v. incarto MPC, ru-
brica 1, richiesta di commissione rogatoria 10 aprile 2015 e 16 aprile 2015).
3.4 Sul conto intestato alla ricorrente sono dunque intervenute delle movimenta-
zioni che, ritenuta la natura corruttiva e patrimoniale dei reati contestati a B.,
meritano senz'altro un esame da parte delle autorità italiane. Anche il periodo
oggetto di analisi da parte delle autorità estere, compreso in particolare tra il
2009 ed il 2013 (v. atti MPC, rubrica 1), coincide con le movimentazioni sospette
rilevate sul conto della ricorrente.
Vi è dunque da concludere che la relazione litigiosa non può essere ritenuta
estranea ai fatti oggetto d'indagine. Di nessuna rilevanza è in proposito il fatto
che in precedenza la relazione n. 1 sia o meno stata oggetto di accertamenti
penali. Alla luce dei summenzionati principi giurisprudenziali, la trasmissione
completa della documentazione in questione rispetta pertanto il principio della
proporzionalità e non viola il divieto della fishing expedition.
4.
4.1 La ricorrente censura poi il fatto che la rogatoria prenda materialmente spunto
da una segnalazione spontanea del MPC, e non sia dunque fondata su accer-
tamenti autonomamente condotti dall'autorità inquirente italiana. Ciò in viola-
zione anche del principio della specialità.
4.2 Secondo l'art. XXVIII n. 1 dell'Accordo italo-svizzero, fatto salvo il diritto nazio-
nale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati
possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un'autorità giudiziaria dell'al-
tro Stato informazioni relative a fatti penali quando: ritengono che la comunica-
zione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intrapren-
dere o portare a buon fine indagini e procedimenti (lett. a) oppure queste infor-
mazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità
in virtù della CEAG o del presente Accordo (lett. b). Quanto precede è in so-
stanza ribadito all'art. 10 CRic, secondo il quale senza pregiudicare le proprie
- 9 -
indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventi-
vamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o
su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare
la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe
portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del terzo
capitolo della CRic. L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede, infine, che l'autorità di per-
seguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova
acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a
promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istruzione penale pen-
dente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera mezzi di prova
inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per contro, informazioni
inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato
estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera
(art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la
quale costituisce mezzo di prova protetto dall' art. 47 della legge federale sulle
banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. RO-
BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4a ediz., Berna 2014, n. 415; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spon-
tane Übermittlung, Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und In-
formationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, tesi basilese, Zurigo/San Gallo
2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto
bancario, indicandone le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, in-
formazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 130 II
236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c). A giudizio del Tribunale federale, l'esi-
stenza in Svizzera di un procedimento penale parallelo alla procedura di assi-
stenza internazionale non costituisce una condizione indispensabile alla tra-
smissione spontanea di informazioni giusta l'art. 67a AIMP; di rilievo è che l'au-
torità inquirente sia stata investita della fattispecie tramite un obbligo legale di
comunicazione e che tale comunicazione contenga un sospetto sufficiente (v.
DTF 140 IV 123 consid. 5.5; ZIMMERMANN, op. cit. n. 415).
4.3 Nella fattispecie, il MPC, mediante la sua comunicazione spontanea di informa-
zioni del 27 marzo 2015, fondata su una segnalazione MROS (v. incarto MPC,
rubrica 14.2, scritto avv. Marcellini del 31 luglio 2015, pag. 2), ha informato la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova dell'esistenza di conti
riconducibili a B. con l'indicazione delle date di apertura/chiusura dei conti,
dell'entità dei valori patrimoniali ivi depositati, di indicazioni sui titolari, benefi-
ciari economici, settlor e beneficiari del trust (act. 1 pag. 5; incarto MPC, rubrica
1).
Orbene, avendo il MPC indicato unicamente l'esistenza di conti bancari senza
trasmettere la relativa documentazione, permettendo così all'autorità italiana di
presentare in seguito una domanda di assistenza giudiziaria internazionale alla
- 10 -
Svizzera (conformemente all'art. 67a cpv. 5 AIMP), esso ha fatto uso dello stru-
mentario istituzionale a sua disposizione in maniera corretta ed adeguata ai
sensi della giurisprudenza summenzionata.
Non vi è pertanto stata alcuna violazione di norme legali, tantomeno del princi-
pio della specialità, peraltro espressamente riservato al punto 4 del dispositivo
della decisione di chiusura contestata. Anche questa censura va, di conse-
guenza, disattesa.
5. Infine, la ricorrente chiede il dissequestro del saldo attivo della relazione n. 2 ad
essa intestata.
5.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina il sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a
quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
5.2 In concreto, va considerato che l’autorità estera ritiene ipotizzabile che la
somma depositata da B. in territorio elvetico, ossia euro 1'114'146.--, costituisca
“profitti conseguiti nello svolgimento dell’attività imprenditoriale dalle società
“E. s.r.l.” e “F. s.r.l.”, indebitamente distratti dalle casse e dai bilanci sociali da
parte dell’indagato, fatto integrante il reato di appropriazione indebita aggra-
vata”. Ciò in base anche alla coincidenza temporale tra l’apertura di tale rela-
zione bancaria ed i fatti di corruzione oggetto del procedimento penale a carico
di B., nonché alla circostanza che B. ha dichiarato di non disporre di altre fonti
di reddito diverse dall’attività imprenditoriale svolta tramite le predette società
(v. incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria 16 aprile 2015,
pag. 2).
Ora, se l’inchiesta estera dovesse confermare l’origine criminale di detti valori ̶
valori per i quali è innegabile l’esistenza di un legame sufficientemente stretto
con i fatti esposti nella domanda ed il rispetto della proporzionalità ̶ segnata-
mente l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato con il reato di
corruzione e/o con quello di appropriazione indebita aggravata, si prospette-
rebbe una loro confisca ex art. 13 e segg. CRic. In applicazione dell’art. 33a
OEIMP, richiamato l’art. 74a cpv. 3 AIMP, il sequestro litigioso va pertanto con-
fermato.
6. Il ricorso deve, di conseguenza, essere integralmente respinto.
- 11 -
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è cal-
colata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--, a carico della ricorrente; essa è co-
perta dall'anticipo delle spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 2 giugno 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Andrea Simoni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati
elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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