Sentenza del 5 settembre 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.150
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Fatti:
A. Il 27 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il
12 novembre ed il 6 dicembre 2010, nell’ambito di un procedimento penale av-
viato nei confronti di A. per reati corruttivi, conclusosi con una condanna di 4
anni e 4 mesi di reclusione con sentenza emessa, su accordo delle parti, dal
Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) del Tribunale di Roma. In
sostanza, il predetto, nella sua qualità di componente della Giunta della Re-
gione Lazio, ha ricevuto denaro per compiere atti contrari al proprio Ufficio in
relazione alla concessione di appalti a società private (v. atti 1, 3 e 12 incarto
del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP/TI). Con la sua do-
manda, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, il blocco di un conto di A.
presso la banca B. a Lugano (v. act. 3).
B. Mediante decisione del 27 febbraio 2008, il Ministero pubblico ticinese è entrato
nel merito della stessa, ordinando la perquisizione ed il sequestro presso la
banca B., a Lugano, della relazione n. 1 intestata a A. (v. atto 4 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura dell'8 maggio 2017, il Ministero pubblico ticinese ha
ordinato la trasmissione all'autorità rogante dei valori depositati sulla relazione
di cui sopra fino a concorrenza dell'importo di EUR 1'500'000.–, riservato l'e-
ventuale accordo di ripartizione (sharing) in base alla legge federale sulla ripar-
tizione dei valori confiscati (v. act. 1.1).
D. L'8 giugno 2017 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via
principale, l'annullamento della stessa ed il dissequestro della sua relazione
bancaria e, in via subordinata, l'annullamento parziale della decisione e la tra-
smissione alle autorità italiane di EUR 700'000.– (v. act. 1).
E. Con scritto del 22 giugno 2017, trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (in se-
guito: UFG) e al Ministero pubblico ticinese, il ricorrente, producendo una deci-
sione del 24 maggio 2017 del GIP del Tribunale di Roma, ha modificato la sua
conclusione subordinata nel senso che all'autorità rogante vanno trasmessi
EUR 650'000.– e non EUR 700'000.– (v. act. 7).
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F. Con risposta del 27 giugno 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione im-
pugnata, rimettendosi tuttavia al giudizio di questa Corte per quanto riguarda
l'ammontare dell'importo oggetto di confisca (v. act. 10). Con scritto del 28 giu-
gno seguente l'UFG ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 9).
G. Invitato a replicare, il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali,
compresa la modifica del 22 giugno 2017 (v. act. 14).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando
il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co-
siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
- 4 -
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap-
plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il
ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata
ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF
137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF
2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria italiana sarebbe irricevibile ai
sensi dell'art. 2 lett. a e d AIMP, in quanto sia la decisione di sequestro preven-
tivo che l'ordinanza di confisca emanate dalle autorità italiane sarebbero poste-
riori alla sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti, in violazione
degli art. 6 e 7 CEDU nonché 4 Protocollo n. 7 CEDU. Egli contesta la confisca
per equivalente pronunciata nei suoi confronti il 1° dicembre 2010, dato che al
momento dei fatti da lui commessi, ossia tra il 2001 e il 2005, tale misura, intro-
dotta a partire da novembre 2012 all'art. 322-ter CP/I e applicabile, a suo dire,
solo al corruttore, non era ancora contemplata dalla legislazione italiana. Essa
sarebbe inoltre stata applicata solo dopo la sentenza di patteggiamento, senza
un equo procedimento penale. Equivalendo la misura in questione ad una se-
conda condanna fondata sui medesimi fatti, essa violerebbe pure il principio ne
bis in idem.
2.1 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro-
cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote-
zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra-
tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in
contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter-
nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).
- 5 -
Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è
irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri-
sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle
condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore
sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico,
sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto
effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu-
dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare
(DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti
gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto
di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo
delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope-
razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con-
sid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).
2.2 Nella fattispecie, si constata innanzitutto che il ricorrente è stato condannato,
con sentenza di patteggiamento del 28 dicembre 2006 emanata dal GIP del
Tribunale di Roma, ad una pena di 4 anni e 4 mesi per reati corruttivi (v. atto 12
incarto MP/TI). Il 10 novembre 2010 il Giudice per l'udienza preliminare (in se-
guito: GUP) del Tribunale di Roma, richiamata la sentenza di cui sopra nonché
la richiesta all'uopo presentata dalla Procura della Repubblica, ha emesso un
decreto di sequestro preventivo concernente i valori patrimoniali depositati
presso la banca B., a Lugano, di pertinenza del ricorrente (v. atto 16 incarto
MP/TI). Da rilevare che prima di emettere tale decreto, finalizzato alla confisca
per equivalente ex art. 322-ter comma 2 CP/I, il GUP ha assunto le conclusioni
delle parti ed esaminato le attività difensive e la memoria depositata negli atti
(v. ibidem). L'autorità italiana ha già in quell'occasione precisato che una confi-
sca giusta la disposizione di cui sopra poteva intervenire anche susseguente-
mente all'accertamento definitivo dei reati contestati all'imputato e, conseguen-
temente, del compenso corruttivo già percepito, precisando che, “in questa
fase, il giudice, a tale scopo richiesto dal PM, è chiamato a valutare la cautela
reale del sequestro preventivo allo scopo di assicurare la conservazione di quei
beni suscettibili della speciale confisca di cui all'art. 322 ter c.p., ben potendo
verificarsi, come nel caso in esame, che solo successivamente all'accertamento
giurisdizionale emergano disponibilità finanziarie suscettibili di divenire oggetto
del provvedimento ablativo obbligatoriamente prescritto dalla norma. In propo-
sito, viene a questo punto in considerazione il dettato normativo di cui all'art.
322 co. 3 c.p., peraltro evidenziato dalla difesa di A. nella memoria in atti, che
impone al giudicante, con la sentenza di condanna, di individuare previamente
i beni assoggettati a confisca in forza dei commi primo e secondo dello stesso
articolo. Sul punto è di tutta evidenza considerare che l'osservanza di tale pre-
cetto presuppone che la disponibilità di tali beni risulti per tabulas al giudicante
che è così posto nella condizione di individuarli ai fini del sequestro strumentale
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alla successiva confisca; e, conseguentemente, di rilevare che se tali disponi-
bilità emergessero in un secondo momento, quando già fosse stata pronunciata
sentenza irrevocabile, lo stesso giudicante, adito in executivis potrebbe adot-
tare, ricorrendone i presupposti, gli stessi provvedimenti della fase di cogni-
zione, deponendo peraltro in tal senso sia il dato letterale delle competenze di
cui all'art. 667 c.p.p., sia l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa
l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nella fase
dell'esecuzione (cfr. "ex multis" Cass., Sez. I, 11/7/08 n. 29566)" (v. ibidem).
Quanto precede è stato in seguito ribadito dallo stesso GUP nella sua ordinanza
di confisca del 1° dicembre 2010 (v. atto 23 incarto MP/TI). Esso dichiara che
"la medesima esigenza di recupero delle risorse finanziarie, individuate succes-
sivamente alla pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile, discende dalla
stessa obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 322 ter co. 2 c.p., e
può pertanto essere soddisfatta anche nella fase dell'esecuzione" (v. ibidem).
Il GUP si è dunque già dettagliatamente chinato sulle censure mosse dal ricor-
rente nella precedente procedura, respingendole. Tale giudizio è stato confer-
mato in ultima istanza anche dalla Corte di cassazione italiana con sentenza
del 9 luglio 2013 (v. act. 1.15 p. 6 e seg.). Il fatto che il giudizio confiscatorio sia
successivo a quello che ha portato alla condanna del ricorrente non è di per sé
un ostacolo alla concessione dell’assistenza, nella misura in cui è comunque
fondato su una procedura in contraddittorio, rispettosa dei principi procedurali
della CEDU e del Patto ONU II. Le disponibilità finanziarie in questione non
erano infatti note al momento del primo giudizio, ma non per questo non ricor-
rono i requisiti per una confisca per equivalente ex art. 322-ter CP/I. Il ricorso
interposto dall'insorgente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo avverso
la suddetta sentenza, tutt'ora pendente, nulla toglie a tale conclusione
(v. act. 1.15), visto che come tale non tocca la crescita in giudicato e l’eseguibi-
lità della decisione confiscatoria (v. KARPENSTEIN/MAYER, EMRK, Kommentar,
2a ediz., Monaco 2015, n. 9 ad art. 34) e quindi i criteri definiti all’art. 74a
cpv. 3 AIMP (v. anche infra consid. 4). Di conseguenza, le censure presentate
in questo ambito non possono trovare accoglimento.
3. Il ricorrente sostiene che non essendovi più nessun procedimento penale a suo
carico in Italia – la sentenza di patteggiamento del 28 dicembre 2006 è divenuta
irrevocabile il 26 aprile 2007 – la rogatoria, oltre a non soddisfare il requisito
della doppia punibilità, sarebbe oramai divenuta priva d'oggetto, ragione per cui
la confisca sarebbe inattuabile ed il suo conto da dissequestrare.
3.1 Come già evidenziato nel precedente considerando, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, in Italia continua a sussistere un procedimento penale
giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 AIMP, per cui la relativa censura va disattesa
senza necessità di ulteriore disamina.
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3.2
3.2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli-
cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap-
prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X
n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria
consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato
luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel
diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'as-
sistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un
esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza,
ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i
fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sareb-
bero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo
il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di
colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc
pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib
576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere
caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giu-
ridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estra-
dizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della
doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del
Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).
3.2.2 In concreto, il ricorrente è stato condannato il 28 dicembre 2006 ad una pena di
4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere e concorso
in corruzione, avendo egli ricevuto denaro per compiere atti contrari al proprio
ufficio in relazione alla concessione di appalti a società private (v. atto 3, 12, 16
e 23 incarto MP/TI). Ora, se trasposti nel diritto svizzero, i medesimi fatti sareb-
bero senz'altro sussumibili perlomeno al reato di corruzione passiva ai sensi
dell’art. 322quater CP, ciò che permette di ritenere adempiuto il requisito della
doppia punibilità e di respingere la censura del ricorrente.
4. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe l'art. 74a AIMP, dato
che tale disposizione non prevedrebbe la possibilità di procedere ad un risarci-
mento compensatorio a favore dello Stato richiedente. Nemmeno sarebbe per-
corribile, a suo avviso, la via della procedura di exequatur ai sensi degli art. 94
e segg. AIMP.
4.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo
possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo
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di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura
d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi-
mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello
Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni
possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere re-
stituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di
essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite
dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti
su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz-
zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento
penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera
(lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che
spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applica-
zione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patri-
moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).
4.2 Per quanto riguarda il risarcimento compensatorio, è d'uopo rilevare che esiste
già una giurisprudenza in merito. Il sequestro in vista dell'esecuzione di un cre-
dito compensatorio è ammissibile se il credito definitivo ed esecutivo può essere
eseguito giusta l'art. 94 e segg. AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti
dell'esecuzione di un credito compensatorio in relazione a delitti fiscali che non
rappresentano una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4
DPA (v. TPF 2009 66 consid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale fede-
rale RR.2013.91 del 21 giugno 2013, consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile
2010, consid. 3). In concreto, fondandosi la rogatoria estera su reati comuni, la
contestata confisca, da tale punto di vista, non presta il fianco a critiche.
4.3 Per il resto, nella misura in cui esiste pacificamente una decisione di confisca
passata in giudicato (v. già supra consid. 2.2) e non vi sono motivi per trattenere
in Svizzera i valori litigiosi giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, nulla osta ad una loro
consegna alle autorità estere.
5. Infine, essendo la relazione bancaria litigiosa posta sotto sequestro oltre nove
anni fa, l'insorgente ritiene che la durata della misura sia contraria al principio
della proporzionalità. Di conseguenza, pure la richiesta di confisca violerebbe
tale principio, in quanto prodotta tardivamente alle autorità elvetiche. In ogni
caso, la confisca di EUR 1,5 milioni sarebbe comunque eccessiva, dato che la
somma da egli percepita nell'ambito dei reati da lui commessi sarebbe minore.
Orbene, se è vero che l'autorità rogante poteva trasmettere ben prima del 28 ot-
tobre 2016 l'ordinanza di confisca del 1° dicembre 2010 alle autorità elvetiche
(v. atti 21 e 23 incarto MP/TI), occorre anche sottolineare che la sentenza della
Corte di cassazione italiana, che ha reso definitiva l'ordinanza in parola, data
- 9 -
solo del 9 luglio 2013 (v. act. 1.15 p. 6). Va tuttavia parimenti rilevato che il
ricorrente in questi anni, ossia dal 2008 al 2016, non ha mai contestato il se-
questro della sua relazione, misura che in definitiva si è rivelata giustificata, vi-
sta la decisione di confisca che ne è scaturita. Ciò constatato, questa Corte,
preso atto che il GIP, con scritto del 24 maggio 2017 (v. act. 7.1), ha modificato
la sua ordinanza di confisca del 1° dicembre 2010, nel senso che la somma da
confiscare non è più di EUR 1,5 milioni ma di EUR 650'000.–, accoglie la con-
clusione subordinata formulata dal ricorrente (v. act. 7), ciò che implica la mo-
difica in tal senso del punto 2 del dispositivo della decisione di chiusura
dell'8 maggio 2017.
6. In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che i valori depositati
sulla relazione n. 1 presso la banca B., a Lugano, intestata al ricorrente sono
consegnati all'autorità rogante fino a concorrenza di EUR 650'000.–, riservato
l'eventuale accordo di ripartizione in base alla LRVC; la parte eccedente va di
principio dissequestrata. Ora, se è vero che tale dissequestro parziale trova la
propria motivazione in uno scritto dell'autorità italiana competente del 24 mag-
gio 2017, occorre rilevare che l’autorità d’esecuzione è venuta a conoscenza di
tale scritto soltanto il 23 giugno 2017, attraverso lo stesso legale del ricorrente,
senza che siano ancora state seguite le corrette vie rogatoriali. Prima di proce-
dere allo sblocco parziale in questione, si giustifica quindi di procedere giusta
l'art. 12 n. 2 CRic. In questo senso il Ministero pubblico ticinese dovrà comuni-
care senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di questa
sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per espri-
mersi in merito. Sulla base di detta risposta il Ministero pubblico ticinese deci-
derà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se procedere
o meno al parziale dissequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie
ricorsuali.
7.
7.1 Parzialmente soccombente il ricorrente deve sopportare una parte delle spese
(v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-
cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa
di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché
5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–; essa è coperta
dall’anticipo delle spese già versato di fr. 7’000.–. La cassa del Tribunale resti-
tuirà al ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
7.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di
ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda,
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assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente
elevate che ha sopportato (ripetibili). L’indennità per ripetibili è messa a carico
dell’autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA. Dato che il parziale accoglimento
del ricorso si basa su un motivo sopravveniente alla decisione impugnata, as-
solutamente non imputabile all’autorità di esecuzione, e considerato che nella
sostanza tutte le censure sollevate nel ricorso, senza questo sopravveniente
motivo, sarebbero state da respingere integralmente, non si giustifica di asse-
gnare ripetibili.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la consegna dei valori deposi-
tati sulla relazione n. 1 presso la banca B., intestato a A., è confermata unica-
mente a concorrenza di EUR 650'000.–.
2. La causa va rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché proceda
come definito al consid. 6.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale
restituirà al ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, 5 settembre 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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