Sentenza dell’8 maggio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., 6900 Lugano, rappresentato dall'avv. Marco Bertoli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.22
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Fatti:
A. Il 24 ottobre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il
14 novembre seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con-
fronti di A. e altri per i reati di associazione per delinquere transnazionale plu-
riaggravata (art. 416 CP/I e L. n. 146/2006), bancarotta fraudolenta (art. 216
Legge fallimentare italiana), emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 8 D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs. 10
marzo 2000, n. 74), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10
D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In sostanza, gli indagati sono sospettati di avere
a più riprese organizzato, promosso e comunque fatto parte di un’associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti
in materia di bancarotta fraudolenta ai danni di svariate società e di frodi fiscali
nel settore del commercio di prodotti hi-tech e di materie prime alimentari (emis-
sione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione
di dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili), sodalizio ope-
rante in più Paesi (Svizzera, Inghilterra, Polonia, Repubblica Slovacca, Bulgaria
e Repubblica Ceca).
Con la sua domanda del 24 ottobre 2016, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro,
la perquisizione della sede di B. SA, a Lugano, e il sequestro delle fatture di
acquisto e di vendita, corredate da documenti di trasporto e documenti doganali,
relative ai rapporti tra la detta società e le società indagate e ritenute partecipi
al sistema di frode, nonché dei documenti extracontabili quali appunti, comuni-
cazioni, e-mail, ecc., anche in formato digitale, utili ad accertare la frode fiscale
ipotizzata e il coinvolgimento degli indagati nell’associazione per delinquere di
cui sopra. Essa ha parimenti postulato l’acquisizione di “copia forense dei dati
contenuti nei PC e computer nonché nell’eventuale server presenti nei locali”
(v. atto 1 incarto MP/TI).
Con complemento del 14 novembre 2016 la Procura italiana ha postulato il se-
questro dei beni trovati in possesso di A. al momento dell’arresto (agenda, de-
naro, telefoni cellulari e i-pad). Essa ha pure chiesto il mantenimento del seque-
stro della sede di B. SA fino alla data di esecuzione della perquisizione già ri-
chiesta, al fine di preservare i documenti e i beni ivi custoditi (v. atto 18 incarto
MP/TI).
B. Mediante decisione del 28 ottobre 2016, il Ministero pubblico ticinese è entrato
nel merito della stessa, ordinando la perquisizione della sede di B. SA, a Lugano
(v. atto 6 incarto MP/TI).
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Con decisione di entrata in materia e incidentale del 16 novembre 2016, il Mini-
stero pubblico ticinese ha ordinato il sequestro di svariati oggetti (tre telefoni,
un’agenda e un i-pad) e valori patrimoniali (EUR 11'900.--), già sequestrati dalla
Polizia cantonale ticinese, presso l’abitazione di A., nell’ambito della parallela
procedura di estradizione a carico del predetto (v. atto 20 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2017, il Ministero pubblico
ticinese ha, da una parte, ordinato la trasmissione alle autorità italiane di sva-
riata documentazione sequestrata in occasione della perquisizione di B. SA in-
tervenuta il 9 dicembre 2016 e, dall’altra, confermato il sequestro di
EUR 11'900.-- (v. atto 37 incarto MP/TI).
D. Il 10 febbraio 2017 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura
parziale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulandone l’annullamento (v. act. 1).
E. Con risposta del 27 febbraio 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione
impugnata (v. act. 6). Con osservazioni del 3 marzo seguente l'Ufficio federale
di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 7).
F. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente.
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando
il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co-
siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap-
plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39
n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura par-
ziale, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k
AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre
all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato perso-
nalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h
lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone
contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toc-
cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri-
- 5 -
sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di-
rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri-
corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri-
chiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di-
rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134
consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni do-
miciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b
OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione
a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci-
tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128
II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid.
1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma-
niera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto
bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid.
5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di docu-
menti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori pos-
sono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione
concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe-
nale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106
consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale
parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da
una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale
1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).
1.5.2 In concreto, nella misura in cui concerne la trasmissione di documentazione
sequestrata presso la sede di B. SA, il gravame è inammissibile, dato che il
ricorrente non risulta né proprietario né locatario dei locali della società in que-
stione (v. art. 9a lett. b OAIMP; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). La legittimazione è invece
data per quanto riguarda il mantenimento del sequestro del denaro contante in
possesso del ricorrente al momento del suo arresto, per un totale di
EUR 11'900.-- in banconote da EUR 50.--.
2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza costituirebbe una fishing
expedition, ciò che renderebbe il sequestro dei suoi beni personali arbitrario e
immotivato.
2.1
2.1.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
- 6 -
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri-
chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu-
mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del
Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, con-
sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appare
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi
patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola l’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da scoprire tutte le persone o entità
giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito;
121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del
10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine). La trasmissione dell'intera docu-
mentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale
penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giu-
risprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’as-
sistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna
giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi
di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c;
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la
cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca
generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito
in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità
che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto
che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113
Ib 257 consid. 5c).
2.1.2 In concreto, non si può assolutamente affermare che l’autorità estera stia pro-
cedendo a casaccio con la sua rogatoria. A. è ritenuto dagli inquirenti italiani il
promotore e organizzatore dell’associazione per delinquere di cui sopra (v. Fatti
lett. A supra). In concorso con altri, egli avrebbe posto in essere condotte fina-
lizzate a realizzare la bancarotta fraudolenta di cinque società, dichiarate fallite,
dissipando il loro patrimonio sociale mediante operazioni a loro svantaggio,
come l’acquisizione di crediti inesigibili, l’assunzione di debiti tributari scaturiti
da operazioni di frode all’IVA, il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti,
il prelevamento in contanti senza una valida ragione economica. Gli indagati
- 7 -
avrebbero inoltre sottratto e distrutto diversa documentazione contabile, al fine
di non rendere più ricostruibile né il patrimonio né il movimento degli affari di
ognuna società. I fatti sono descritti in maniera precisa nella rogatoria (v. atto 1
pag. 2 e seg. incarto MP/TI). Oltre a ciò, i predetti avrebbero commesso frodi
nel settore del commercio di prodotti hi-tech (ad alta tecnologia), istigando, a tal
fine, i responsabili di imprese nazionali conniventi (cosiddette “broker”) a effet-
tuare cessioni di beni a società domiciliate in Paesi dell’Unione europea (cosid-
dette “Conduit Companies”), come C. Z.o.o, D. S.r.o. e E. S.r.o., riconducibili di
fatto all’associazione gestita dal ricorrente. Queste avrebbero ceduto poi la
merce a società nazionali (cosiddette “cartiere” o “missing trader”), come F.
S.r.l., G. S.r.l., H. S.r.l., I. S.r.l. (dal febbraio all’aprile 2014) e J. S.r.l. (da giugno
2013 a febbraio 2014), le quali, infine, avrebbero falsamente documentato la
cessione dei medesimi prodotti ai reali acquirenti. Lo stesso meccanismo, con
l’utilizzo di altre società, sarebbe stato posto in essere per commettere frodi
fiscali nel settore del commercio di materie prime alimentari (v. più precisa-
mente atto 1 pag. 4 incarto MP/TI). L’autorità rogante ha poi descritto altre pre-
sunte frodi fiscali attuate mediante l’emissione, da parte di alcune società so-
pracitate, di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Nell’asso-
ciazione in questione avrebbe in particolare agito, in qualità di amministratore
di fatto di C. Z.o.o., D. S.r.o. e E. S.r.o., A., che avrebbe rivestito il ruolo di
materiale organizzatore, detenendo potere decisionale e sollecitando l’innesco
della frode mediante disposizioni impartite a tale K. e tessendo i rapporti con la
società “broker”. I fatti si sarebbero svolti nei territori delle province di Vicenza
e Milano nonché in Svizzera, Inghilterra, Polonia, Repubblica Slovacca, Bulga-
ria, Repubblica Ceca, Austria, Croazia e Portogallo, dal luglio 2009 sino ad oggi
(v. atto 1 pag. 4 incarto MP/TI). Nella rogatoria vengono infine descritti altri reati
contestati al ricorrente, in concorso con altri, concernenti emissioni di fatture per
operazioni inesistenti commessi mediante le società già evidenziate (v. atto 1
pag. 4 e segg.). Per quanto riguarda B. SA, ritenuta dall’autorità estera lo
schermo giuridico dell’organizzazione, si rileva che nei suoi confronti società di
“broker” italiane avrebbero emesso fatture per operazioni soggettivamente ine-
sistenti (innesco della presunta frode). Essa avrebbe poi emesso, a sua volta e
per la medesima merce, fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di altre
società conniventi estere (passaggio tra due Conduit Companies comunitarie).
La società connivente estera, a sua volta e per la medesima merce, avrebbe
emesso fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di società nazionali co-
siddette “cartiere” (dalla “Conduit Company” alla cartiera italiana). Le società
cartiere, a sua volta e per la medesima merce, avrebbe emesso fatture sogget-
tivamente inesistenti, operando in costante sottocosto e omettendo il relativo
versamento dell’IVA, nei confronti di società broker (v. atto 1 pag. 6 incarto
MP/TI). In sostanza, il ricorrente, per il tramite di B. SA, di cui è risultato dipen-
dente, avrebbe gestito direttamente le società “Conduit Company” D. S.r.o., C.
- 8 -
Z.o.o. e E.. S.r.o. Egli avrebbe tenuto i contatti con gli altri membri dell’organiz-
zazione mediante un’utenza telefonica intestata a B. SA (v. atto 1 pag. 7 e seg.
incarto MP/TI).
2.2
2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a que-
st'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3).
2.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. consid. 2.1.2 supra), è senz'al-
tro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il se-
questro contestato. Potendo il denaro sequestrato essere legato ai reati conte-
stati ad A., la misura va confermata in ottica di un’eventuale futura richiesta di
confisca giusta l’art. 74a AIMP. Toccherà poi all'autorità estera accertare se il
denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso
potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente
diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic,
nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il
sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una
decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ul-
timo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun-
ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. an-
che art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero
avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato
nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto
di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità.
Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.
3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame
respinto, nella misura della sua ammissibilità.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già
versato.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 9 maggio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Marco Bertoli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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