Sentenza del 2 maggio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. S.A., rappresentata dagli avv.ti Rolf Schuler e Patrick
Iliev,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.26
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Fatti:
A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il
15 giugno 2016, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di
B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.
In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della
società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti
di quest’ultima. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro,
l’acquisizione della documentazione riguardante una relazione bancaria inte-
stata a A. SA, Panama, di cui E., indagato in Brasile, è l’avente diritto econo-
mico, la quale avrebbe alimentato un conto presso la banca F., intestato a G.
SA, sul quale sarebbero stati versati cospicui importi a presunti fini corruttivi
(v. rubrica 1 e 18 atti MPC).
B. Con decisione del 24 giugno 2016, il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito
l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della
stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisione incidentale dell’11 agosto 2016, il MPC ha acquisito la documen-
tazione bancaria riguardante la relazione n. 1 presso la banca H., a Ginevra,
intestata a A. SA, già oggetto di edizione nell’ambito di un parallelo procedi-
mento penale nazionale, ai fini della rogatoria di cui sopra (v. rubrica 16 atti
MPC).
D. Con decisione di chiusura dell’11 gennaio 2017, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione
di cui sopra (v. rubrica 16 atti MPC).
E. Il 13 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e, a titolo subordinato,
di trasmettere alle autorità estere solo certi documenti relativi ai pagamenti ef-
fettuati a favore di G. SA Uruguay (v. act. 1).
F. Con scritto del 6 marzo 2017 l'UFG ha postulato la conferma della decisione
impugnata (v. act. 6). A conclusione del suo memoriale di risposta del 10 marzo
- 3 -
2017, il MPC ha chiesto di respingere integralmente, in via principale e subor-
dinata, il ricorso (v. act. 7).
G. Con replica del 27 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG
(v. act. 11), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomenta-
zioni (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS.
0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti
trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
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2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione
delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic
e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La
ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata
ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett.
a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II
211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato dall’autorità richiedente
non soddisferebbe le norme legali applicabili in materia, segnatamente per
quanto riguarda i presunti pagamenti corruttivi destinati a I., dirigente della so-
cietà D., operazioni non sufficientemente specificate.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117
Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato
richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune
o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire
punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando
che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere
possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non im-
plica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma
solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri
sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'i-
nammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97
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consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della col-
pevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero
dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità
non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori,
le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II
81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).
2.2 La rogatoria del 24 febbraio 2016 ed il successivo complemento del 15 giugno
2016 indicano con sufficiente chiarezza il suo oggetto. L’autorità italiana afferma
di aver avviato in data 26 maggio 2015 un procedimento penale nel proprio
Paese su segnalazione del Ministero della Giustizia italiano in ordine a possibili
fatti di corruzione internazionale commessi in relazione a contratti assegnati ad
imprese italiane in Brasile da parte della società statale D. La segnalazione in
questione si basava su un’informazione spontanea del Ministero pubblico fede-
rale brasiliano, Procura della Repubblica dello Stato del Paranà, del 30 giugno
2015, che avrebbe riferito che due società italiane, B. S.p.A. e C. S.p.A. sareb-
bero state coinvolte in fatti di corruzione di dirigenti della società statale D., da
cui avrebbero ottenuto appalti a fronte del pagamento di tangenti. Il procedi-
mento è stato inizialmente iscritto contro le società di cui sopra, entrambe con
sede a Milano, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi
dell’art. 322 bis CP/italiano. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a di-
verse persone fisiche legate alle due società in questione, in particolare, per i
fatti relativi al gruppo C. S.p.A., a J., K., L. e M. Nell’informazione spontanea
brasiliana si menzionano fatti di rilevanza penale che sarebbero stati posti in
essere da persone che avrebbero agito nell’ambito di contratti intercorsi tra D.
e un cartello di società di cui avrebbe fatto parte anche C. S.p.A. Almeno sei
persone che hanno deciso di collaborare con l’autorità giudiziaria brasiliana
avrebbero fatto riferimento nelle loro dichiarazioni alla società C. S.p.A., la quale
avrebbe fatto parte del cartello in questione che avrebbero pagato tangenti ai
dirigenti della società statale D. ottenendo, quale contropartita, appalti (v. roga-
toria pag. 2, rubrica 1 atti MPC). Nel complemento rogatoriale del 15 giugno
2016, l’autorità rogante, dopo aver elencato i conti che sarebbero collegabili a
fatti corruttivi commessi da esponenti del gruppo italo-argentino C. S.p.A. per
ottenere appalti dalla società pubblica brasiliana D., ha precisato di essere in-
teressata alla documentazione bancaria relativa al periodo che va dal 1° gen-
naio 2010 ad oggi. In ottobre 2010, infatti, è stato aperto il conto di N. (con
avente diritto economico O. NV) presso la banca P. di Lugano, da cui sarebbero
partiti i pagamenti corruttivi, tra cui viene in particolare individuato il pagamento
per complessivi fr. 539'000.-- eseguito nel febbraio 2012 a favore di un conto il
cui avente diritto economico è Q. (pubblico ufficiale brasiliano). Con riferimento
alla richiesta di documentazione bancaria relativa alla società O. NV, K., J., M.,
L. e R., l’autorità rogante ha precisato di non essere in possesso dei dati relativi
ai conti correnti o alle banche in cui gli stessi sono detenuti, ma che la società
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O. NV (riconducibile a K., J., M. e L.) è la società intestataria del conto N. da cui
proverrebbero i fondi utilizzati per i pagamenti corruttivi. R. sarebbe invece il
soggetto che avrebbe ammesso di aver percepito pagamenti corruttivi per conto
di I., dirigente della società D.. La trasmissione spontanea d’informazioni del
MPC del 2 ottobre 2015 avrebbe permesso di evidenziare numerosi riscontri e
conferme in relazione alle dichiarazioni rese da R. Le tangenti, secondo quanto
riferito da quest’ultimo, sarebbero state veicolate dalle società S., T., AA. e BB.,
le quali avrebbero stipulato contratti di prestazione di servizi fittizi con G. SA.
Questa società sarebbe intestataria di un conto presso la banca F. su cui sa-
rebbero stati accreditati cospicui importi anche da parte della società AA., a sua
volta alimentata da un conto presso la banca P., Lugano, intestato alla società
N., Uruguay. Il conto intestato a G. SA sarebbe stato alimentato anche dal conto
intestato alla ricorrente qui in esame (v. rubrica 18 atti MPC e consid. 3.2 infra).
Quanto precede soddisfa senz’altro le esigenze normative e giurisprudenziali
poste in materia di esposto dei fatti (v. consid. 2.1 supra). I documenti di cui
l'autorità d'esecuzione ha ordinato la trasmissione all'estero dovranno del resto
concorrere unitamente a quelli relativi a tutta una serie di conti elencati in roga-
toria legati a persone coinvolte nelle indagini a ulteriormente chiarire i fatti og-
getto dell'inchiesta italiana e ad essere ancora più precisi, come auspicato dalla
ricorrente, anche in relazione agli svolgimenti che avrebbero toccato il dirigente
di D., I. Questa censura va dunque respinta.
3. Censurando una violazione del principio della proporzionalità, l’insorgente af-
ferma di non intravvedere nessun legame tra lei e l’inchiesta estera e nessuna
utilità per gli inquirenti italiani della documentazione bancaria relativa al suo
conto. La trasmissione di quest’ultima violerebbe inoltre sia il suo diritto di non
deporre che quello a non autoincriminarsi.
3.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le in-
dagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni ri-
chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il
procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle
autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone di regola dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi
in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81
consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo
se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib
251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 mag-
gio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consoli-
data prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari
- 7 -
nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di re-
gola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed
economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a
quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tri-
bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF
130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare
altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1;
121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no-
vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se
del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II
462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto
2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurispru-
denza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui
la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova
certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II
258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vie-
tata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla
giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a
fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno
dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di
procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce
del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si
fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella
raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
3.2 In concreto, oltre a quanto già evidenziato in precedenza (v. consid. 2.2 supra),
si rileva che la relazione n. 1 intestata alla ricorrente è stata aperta il 25 marzo
2011 (doc. MPC1_20150217_017_0010_F). Avente diritto economico risulta
essere E., cittadino brasiliano indagato in quel Paese per aver ammesso di aver
partecipato al sistema corruttivo oggetto d’indagine (doc.
MPC1_20150217_017_0008_F). La relazione in parola è stata oggetto di due
addebiti in data 15 settembre e 4 ottobre 2011 per un ammontare complessivo
di USD 1'000'053.56 a favore della relazione bancaria n. 2 presso la banca F.,
intestata a G. SA (doc. MPC1_20150217_018_0034_F, doc.
MPC1_20150217_018_0036_F). Aventi diritto economico di quest’ultima rela-
zione sarebbero risultati essere CC., presidente di G. SA, nonché R., persona
che ha lavorato per la società B. S.p.A. con funzioni dirigenziali e che è attual-
mente indagato in Brasile per lo scandalo corruttivo D.
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3.3 La ricorrente non può del resto invocare la violazione del diritto di non testimo-
niare, dato che essa non è titolare di un segreto protetto, non figurando tra le
persone elencate all’art. 321 CP (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 395). Dal momento che
è la banca F., ossia un terzo, a dover produrre la documentazione bancaria
oggetto della decisione impugnata, neppure il diritto di non autoincriminarsi ri-
sulta in concreto violato.
3.4 In definitiva, sospettando l’autorità estera l’utilizzo da parte degli indagati del
conto di cui sopra a fini corruttivi, la documentazione oggetto della decisione di
chiusura impugnata può senz’altro risultare utile per l’inchiesta estera. Vista la
natura dei reati perseguiti all’estero, tutta la documentazione relativa alla rela-
zione in questione è necessaria per ricostruire con la massima precisione i flussi
di denaro intervenuti. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare
se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penal-
mente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione.
Visto quanto precede, la trasmissione avversata rispetta il principio della pro-
porzionalità, ragione per cui la relativa censura va disattesa.
4. La ricorrente sostiene, infine, che il MPC, nel corso della procedura rogatoriale,
avrebbe più volte violato il principio di equità procedurale (“Verfahrensfairness”)
giusta l’art. 29 cpv. 1 Cost.
4.1 Innanzitutto, il MPC avrebbe invitato la ricorrente, con scritto del 12 settembre
2016 (v. act. 1.7), a partecipare alla cernita della documentazione bancaria liti-
giosa prendendo contatto con banca F. e non rivolgendosi direttamente alla ri-
corrente, nonostante l’indirizzo di quest’ultima gli fosse noto. Esso non avrebbe
nemmeno informato la ricorrente della possibilità di mettere sotto sigilli la docu-
mentazione in questione.
Ora, come rettamente rilevato dal MPC, avendo la ricorrente la sua sede
all’estero ed essendo stata dimostrata la validità dei poteri di rappresentanza
dei suoi legali nonché l’esistenza stessa della società sulla base di documenta-
zione ricevuta soltanto il 27 settembre (v. act. 1.10), risp. il 7 novembre 2016
(v. act. 1.12), è a giusto titolo che l’autorità di esecuzione si è rivolta il 12 set-
tembre 2016 alla banca per il prosieguo della procedura.
Per quanto riguarda i sigilli, essendo in ambito di assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale solamente il detentore della documentazione banca-
ria, in casu la banca, a poter pretendere il suggellamento della stessa e a poter
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quindi invocare una violazione del diritto di essere informato di una tale possi-
bilità (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2015.132 consid. 2.4-2.5; BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous
scellés, in RPS 134/2016 pag. 242 e segg.), contrariamente a quanto previsto
per le procedure rette dal CPP, dove la cerchia delle persone legittimate è più
ampia (v. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad
art. 246 CPP), la censura della ricorrente in questo ambito è inammissibile.
4.2 A dire della ricorrente, lo scritto del 18 agosto 2016 conterrebbe un’incon-
gruenza, nel senso che il MPC avrebbe affermato che la documentazione ban-
caria sequestrata nel quadro della procedura nazionale SV.14.0404 sarebbe
stata versata agli atti della presente procedura rogatoriale (v. act. 1.5), mentre
che nella decisione di chiusura impugnata sarebbe menzionato un procedi-
mento nazionale SV.15.1287 (v. act. 1.15).
Nel suo memoriale di risposta, il MPC ha precisato che la documentazione liti-
giosa è stata originariamente oggetto di edizione nell’ambito del procedimento
penale nazionale di cui al n. di rif. SV.14-040- (recte: SV.14.0404), atti che sono
stati a loro volta acquisiti nel successivo procedimento penale nazionale di cui
al n. di rif. SV.15.1287 nonché, susseguentemente, in quello rogatoriale. Per
tale motivo negli atti figurano i due numeri di riferimento (v. act. 7 pag. 4). Es-
sendo la questione chiarita, nel senso che non vi è nessuna incongruenza negli
atti del MPC, anche tale doglianza va disattesa.
4.3 L’insorgente sostiene che il MPC, oltre ad aver oscurato svariati documenti, le
avrebbe negato l’accesso a determinati atti e informazioni importanti, come ad
esempio la decisione dell’11 agosto 2016, mediante la quale l’autorità d’esecu-
zione ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione bancaria litigiosa
raccolta nell’ambito della procedura penale nazionale di cui al n. di rif.
SV.15.1287, oppure i documenti attestanti che I. è l’avente diritto economico
della società DD. o che CC. è presidente di G. SA e avente diritto economico di
un conto intestato a tale società.
Ora, premesso che il MPC non si è espresso in sede di risposta su tali censure,
si rileva che gli oscuramenti presenti nell’elenco atti inoltrato a questa Corte dal
MPC testimoniano in maniera evidente la volontà dell’autorità di mantenere il
più gran riserbo su tutti quegli atti che non concernono la ricorrente, ciò che di
per sé non presta il fianco a critiche se si tratta di contrastare il pericolo di col-
lusione (v. act. 7.2). Ciò che però deve rimanere accessibile alla ricorrente sono
tutti quei documenti sui quali l’autorità di esecuzione si è fondata per motivare
e sostanziare la decisione qui impugnata. La decisione dell’11 agosto 2016 di
cui sopra, nella misura in cui concerne unicamente la messa agli atti della do-
cumentazione bancaria relativa al conto della ricorrente frutto di sequestro nella
- 10 -
procedura nazionale, non costituisce un documento al quale la ricorrente do-
veva assolutamente avere accesso, anche perché non è posta a fondamento
della decisione impugnata. Diverso è il discorso per quanto riguarda i documenti
riguardanti I. e CC., i quali sono stati utilizzati dal MPC per sostanziare l’utilità
potenziale della documentazione litigiosa. Non potendo verificarne l’esattezza,
questa Corte non ha considerato per il proprio giudizio quanto affermato dall’au-
torità di esecuzione in tale ambito.
4.4 La ricorrente afferma che il MPC le avrebbe complicato la partecipazione alla
procedura rogatoriale; da una parte, attraverso la richiesta di documentazione
tesa a provare la sua esistenza come soggetto giuridico, nonostante tale infor-
mazioni fossero già presenti nella documentazione bancaria o disponibili su In-
ternet, e, dall’altra, mediante la redazione in italiano della decisione di chiusura,
nonostante le persone agenti per la ricorrente siano tutte di lingua tedesca e
l’utilizzo di quest’ultima lingua in svariate corrispondenze durante la procedura.
Per quanto riguarda l’attestazione dell’esistenza della società ricorrente nonché
dei poteri di rappresentanza, l’agire del MPC non presta fianco a critiche. È suo
compito infatti verificare, sulla base di dati attuali, che la società possa agire in
giustizia e che sia correttamente rappresentata. La produzione della documen-
tazione necessaria, che in concreto si trovava all’estero, spetta alla ricorrente,
la quale deve dimostrare la sua legittimazione ricorsuale. Quanto alla lingua,
essendo l’autorità di esecuzione confrontata con una rogatoria proveniente
dall’Italia, essa ha avviato giustamente la procedura rogatoriale in italiano, ema-
nando sin dall’inizio le proprie decisioni di entrata in materia in tale lingua, ciò
che ha portato naturalmente e logicamente a redigere anche la decisione di
chiusura in italiano. Che vi siano anche state delle lettere redatte dal MPC in
tedesco, atti definiti dall’autorità di esecuzione di cortesia e tesi ad accelerare
la procedura, nulla muta in tale ambito.
4.5 Riassumendo, non avendo il MPC violato il principio di equità procedurale, tutte
le censure in questo ambito vanno disattese.
5. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame
respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già
versato.
- 11 -
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato.
Bellinzona, 3 maggio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv.ti Rolf Schuler e Patrick Iliev
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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