Sentenza del 30 novembre 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo
italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.294
- 2 -
Visti:
- la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 30 ottobre 2017,
con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino, dando seguito ad una
domanda di assistenza internazionale in materia penale del 9 ottobre 2017
(v. act. 1.1, pag. 1), presentata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione penale
(Italia), ha ordinato l’interrogatorio di A. per i giorni 15 gennaio 2018 alle ore
12.00, 5 febbraio 2018 alle ore 12.30 e 26 febbraio 2018 alle ore 10.00, dispo-
nendo che tali audizioni siano effettuate mediante videoconferenza (act. 1.1,
pag. 3);
- il ricorso presentato il 2 novembre 2017 da A. avverso tale decisione, con cui
egli ha postulato di partecipare di persona alle audizioni presso il Tribunale di
Busto Arsizio e non in videoconferenza (act. 1);
- lo scritto raccomandato del 6 novembre 2017, mediante il quale la presente
autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 novembre 2017, un anticipo
delle spese di fr. 2'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe-
derazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all'art. 23 PA);
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- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364
consid. 3.2.2);
- che, nella fattispecie, lo scritto del 6 novembre 2017 è stato ricevuto dal ricor-
rente il giorno seguente (act. 4);
- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 17 novembre 2017
(act. 5);
- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato
pagamento nel termine assegnato, ossia il 17 novembre 2017, il Tribunale non
sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve
sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta
gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, 30 novembre 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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