Sentenza del 7 giugno 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Cornelia Cova, giudice presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.126+RP.2018.17
- 2 -
Fatti:
A. Con sentenza del 18 agosto 2017 (SK.2017.39), il Tribunale penale federale
ha condannato A., con rito abbreviato giusta gli art. 358 e segg. CPP, ad una
pena detentiva di due anni e sei mesi, avendolo ritenuto autore colpevole di
infrazione all'art. 2 cpv. 1 e 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-
Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate così come
all'art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente ordinanza dell'Assemblea federale che
vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate (v. rubrica 9, seconda
parte in fine, incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito:
MPC).
B. Il 3 ottobre 2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per il reato
di cui all'art. 270 bis del Codice penale italiano, intitolato "Associazioni con
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine demo-
cratico". L'autorità estera "sta procedendo ad indagini nei confronti di A., in
quanto lo stesso è emerso nell'ambito di altro procedimento penale (n.
383/16/21) a carico di alcuni soggetti, poi sottoposti a misura cautelare e
condannati per il reato ex art. 270 bis; in tale procedimento è imputato B.,
nato in Marocco il 2 maggio 1993, il cui fratello C. era già partito per la Siria,
poi lì deceduto. Proprio il fratello C. è risultato avere avuto contatti con A.,
nei cui confronti sono state avviate indagini, immediatamente condivise con
la competente autorità giudiziaria svizzera, che risulta avere aperto i proce-
dimenti SV.2016.0735 e SV.2017.0770. Nel corso delle collegate indagini, è
stata assai attiva una collaborazione anche tra le rispettive forze di polizia ed
è stata espletata rogatoria in Italia, con particolare riferimento alla persona
di D., donna collegata con A.. Questo Ufficio, preso atto del buon esito delle
indagini nei confronti di A. in Svizzera, intende solo verificare se risultino col-
legamenti tra A. con soggetti residenti in Italia, nonché definire la posizione
di D." (v. rogatoria del 3 ottobre 2017, pag. 2, rubrica 1 incarto MPC).
Con la sua rogatoria, l'autorità italiana postula l'acquisizione dei seguenti atti
relativi al procedimento svizzero di cui sopra (v. lett. A): copia forense del
contenuto memorizzato sul telefono cellulare in uso a D. (I- Phone, IMEI 1);
copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso a A. (marca Sam-
sung Galaxy Note 4 Modello SM-N910F, IMEI 2); copia della documenta-
zione cartacea rinvenuta presso A. e di pertinenza con le indagini, con parti-
colare riferimento alla copia dell'atto di nascita di E.; copia forense del con-
tenuto memorizzato sui dispositivi elettronici dell'indagato, in particolare del
PC portatile marca Toshiba seriale n. 3 in uso a A.; copia dei verbali d'inter-
rogatorio resi dinanzi alla Polizia giudiziaria federale e al Ministero pubblico
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della Confederazione da A.; copia dei verbali d'interrogatorio in qualità di
persone informate sui fatti resi dinanzi alla Polizia giudiziaria federale
nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico della
Confederazione nei confronti di A., in particolare di F. e del fratello di G.;
copia dei rapporti intermedi di Polizia giudiziaria redatti dalla Polizia giudizia-
ria federale datati 25.10.2016 e 15.02.2017; copia del rapporto di arresto di
A. redatto dalla Polizia giudiziaria federale il 22.02.2017; copia di sentenze
emesse nei confronti di A. (v. rogatoria del 3 ottobre 2017, pag. 2 e seg.,
rubrica 1 incarto MPC).
C. Mediante decisione di entrata in materia del 25 ottobre 2017 il MPC, autorità
alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu-
zione della rogatoria (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato in materia sulla
domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste
sarebbero state adottate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
D. Con decisione del 15 novembre 2017, il MPC ha acquisito nell'incarto roga-
toriale i seguenti atti di procedura nonché copie forensi dei dispositivi elettro-
nici sequestrati di cui al procedimento SV.17.770: copia della copia forense
del contenuto del telefono cellulare I-Phone in uso a D. (IMEI 1); copia della
copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso a A. Samsung Ga-
laxy Note 4 Modello SM-N910F (IMEI 2); copia della copia forense del con-
tenuto del PC portatile Toshiba serie 3 di A.; copia dei verbali d'interrogatorio
di A., F., H., I., G., J. e K. resi dinanzi alla Polizia giudiziaria federale (in
seguito: PGF) e/o al MPC; copia dei rapporti intermedi di PGF; copia del
rapporto d'arresto di A. della PGF; copia della sentenza di condanna di A.
resa dal Tribunale penale federale il 18.08.2017 (SK.2017.39) (v. rubrica 9,
prima parte in initio, incarto MPC).
E. L'8 marzo 2018 il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la
quale ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione
seguente: copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso a A. Sam-
sung Galaxy Note 4 Modello SM-N910F (IMEI 2); copia forense del conte-
nuto del PC portatile Toshiba serie 3 di A.; copia dei verbali d'interrogatorio
di A. resi dinanzi alla PGF e al MPC; copia dei rapporti intermedi di PGF;
copia del rapporto d'arresto di A. della PGF; copia dell'atto d'accusa in pro-
cedura abbreviata SV.17.770; copia della sentenza di condanna di A. resa
dal Tribunale penale federale il 18 agosto 2017 (v. act. 1.2).
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F. Il 9 aprile 2018 A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo:
che lo stesso venga accolto ai sensi dei considerandi; che la decisione im-
pugnata sia annullata e la domanda di assistenza accolta limitatamente alla
trasmissione della sentenza di condanna del 18 agosto 2017; che l'avv. Bor-
radori sia nominato patrocinatore d'ufficio e che il ricorrente sia posto al be-
neficio del gratuito patrocinio (v. act. 1).
G. Con osservazioni del 3 maggio 2018, il MPC ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5). Con scritto del
4 maggio 2018, l'UFG ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 7).
H. Nella sua replica del 18 maggio 2018, inviata all'UFG e al MPC per cono-
scenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel
suo gravame (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71),
la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF)
giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi-
gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz-
zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con-
venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
(CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi-
stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella
- 5 -
fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,
entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter-
nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio
di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter-
nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per-
tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese,
Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al pre-
cedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il
ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere
dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto con-
cerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il
concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova con-
cretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere con-
siderato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza
giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficiente-
mente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più
concretamente, nel caso ad esempio di perquisizioni domiciliari questa qua-
lità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri-
sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com-
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pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisi-
zione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in ma-
niera indiretta non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134
consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.5.2 La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio
dell'imputato all'estero, esperiti in seguito ad una rogatoria, spetta, di mas-
sima, unicamente a quest'ultimo, mentre la persona interrogata in un proce-
dimento nazionale risulta di per sé toccata solo in maniera indiretta dalla mi-
sura di assistenza ciò che comporterebbe una sua carenza di legittimazione
(v. TPF 2013 84 consid. 2.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii; KELLER,
Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellre-
chtliche Fragestellungen, in: S. Breitenmoser/B. Ehrenzeller [ed.], Aktuelle
Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, 2009, pag. 71;
BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judi-
ciaire internationale en matière pénale, in: Jusletter 13 dicembre 2010, n. 66
e segg.). La legittimazione è tuttavia ammessa quando la persona è interro-
gata nella procedura interna su fatti strettamente legati alla domanda roga-
toriale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007,
consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.4 e rinvii; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2014.29 del 27 febbraio 2014 consid. 2.1; BOMIO/GLASSEY, op.
cit., n. 68). Il Tribunale federale ha in particolare riconosciuto la legittima-
zione ricorsuale di una persona interrogata in Svizzera in qualità di indagato
in una procedura interna aperta in sequela di una serie di misure rogatoriali
che avevano preso avvio con una prima commissione rogatoria risalente a
diversi anni prima, per cui il filone svizzero dell’inchiesta presentava dall’ini-
zio una diretta connessione con quello estero e le relative rogatorie, di cui
costituiva la naturale conseguenza (v. sentenza del Tribunale federale
1A.91/2005 del 15 luglio 2005 consid. 1.3). L'Alta Corte ha altresì ammesso
la legittimazione ricorsuale nel caso in cui l’inchiesta svizzera e quella estera
erano avanzate praticamente da subito in maniera parallela, e la gran parte
degli interrogatori dell’insorgente erano comunque susseguenti alla rogatoria
estera (sentenza del Tribunale federale 1A.236/2004 dell’11 febbraio 2005).
1.5.3 In concreto, nella misura in cui la decisione impugnata concerne oggetti se-
questrati di proprietà del ricorrente, così come suoi verbali d'interrogatorio,
rapporti intermedi, di arresto nonché un atto d'accusa e una sentenza che lo
riguardano personalmente e che, visti gli intrecci internazionali dell’inchiesta,
rientrano nelle categorie qui sopra definite dalla giurisprudenza, la legittima-
zione ricorsuale è data.
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2. Il ricorrente sostiene che le finalità dell'inchiesta penale italiana nei suoi con-
fronti rispecchierebbero in modo totale quelle che hanno caratterizzato il pro-
cedimento svizzero. Egli sarebbe già stato oggetto di una procedura penale,
sfociata in una sentenza di condanna, anche per quanto riguarda i fatti a lui
imputati in Italia. Di conseguenza, condurre un procedimento penale analogo
anche in Italia nei suoi confronti riguardante gli stessi fatti rappresenterebbe
un chiaro caso di violazione del principio della res iudicata.
2.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito
per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza defini-
tiva. In campo di assistenza, tale principio è retto dall’art. 66 AIMP, secondo
cui l’assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Sviz-
zera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce
la domanda (cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa
qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la
persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della do-
manda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello di diritto internazionale il prin-
cipio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., 2014,
n. 664 pag. 678), secondo cui una persona che sia stata giudicata con sen-
tenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un
procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a con-
dizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettiva-
mente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato
contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Inoltre l'art. III para-
grafo 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata
se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è
stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto
per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione
che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecu-
zione o sia stata già eseguita. Giusta il paragrafo 2 della medesima disposi-
zione, l'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa: se i fatti oggetto
della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in
tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati com-
messi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); se i fatti og-
getto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri
interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); se i fatti oggetto della
sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente
in violazione dei suoi doveri d'ufficio (lett. c). Il paragrafo 3 di tale norma pre-
vede che comunque il paragrafo 1 non si applica se: il procedimento instau-
rato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indi-
cata al paragrafo 1 (lett. a); o l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla
(lett. b).
- 8 -
Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giu-
dice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti
e gli autori siano identici. Secondo la giurisprudenza non è a priori escluso
che l'assistenza possa essere negata se appare evidente che le persone e i
fatti perseguiti sono rigorosamente identici a quelli che hanno già dato luogo
alla sentenza del primo giudice in uno Stato parte alla CAS (sentenza del
Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3). In caso di
dubbio l'assistenza deve essere data (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 663). In
linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di compe-
tenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ul-
timo è parte alla CAS (v. sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 pre-
citata, ibid.)
2.2 In concreto, l'autorità rogante, preso atto della condanna svizzera nei con-
fronti del ricorrente, ha dichiarato che gli atti oggetto della decisione impu-
gnata le sono utili per verificare se risultino collegamenti tra il predetto e altri
soggetti residenti in Italia, nonché per definire la posizione di D. (v. rogatoria
pag. 2, rubrica 1 atti MPC). Come rettamente rilevato dall'UFG (v. act. 7 pag.
1 e seg.), gli atti in questione non riguardano unicamente la posizione del
ricorrente, ma servono anche a evidenziare l'eventuale implicazione in atti di
terrorismo di terze persone, in particolare della predetta D., residente a
Como, persona legata al ricorrente e menzionata nella sentenza di condanna
svizzera. Quanto precede costituisce un'eccezione al rifiuto dell'assistenza
giusta gli art. III paragrafo 3 lett. a Accordo italo-svizzero e 66 cpv. 2 AIMP.
Senza dimenticare che gli atti litigiosi permetteranno all'autorità italiana di
conoscere in maniera precisa e dettagliata le condotte del ricorrente già og-
getto di giudizio in Svizzera, evitando così un secondo perseguimento penale
per gli stessi fatti, e al ricorrente, se del caso, di discolparsi dinanzi al giudice
del merito estero. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente ritiene che la trasmissione della sola sentenza del Tribunale pe-
nale federale SK.2017.39 del 18 agosto 2017, relativa alla sua condanna in
Svizzera, sia sufficiente per adempiere alle finalità dell'autorità rogante, dato
che conterrebbe tutte le informazioni necessarie.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la do-
cumentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3;
139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3;
122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257
del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le infor-
mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie
o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
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prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di-
spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere deter-
minate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che
conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun-
zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è
manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o
se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto
inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241
consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 mag-
gio 2017 consid. 3.1 e rinvii). In base alla giurisprudenza l'esame da parte
delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla co-
siddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è
esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il
procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid.
2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
3.2 Nella fattispecie, considerato che gli atti litigiosi concernono direttamente il
ricorrente, indagato all'estero, e che gli stessi potrebbero permettere all'au-
torità rogante di individuare eventuali altre persone coinvolte negli atti og-
getto delle indagini estere, l'utilità potenziale dei medesimi non può di certo
essere esclusa.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documen-
tazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante
tra i fatti perseguiti in Italia e gli atti in parola. Alla luce della domanda roga-
toriale, che ben specifica la fattispecie oggetto di indagine nonché le proprie
finalità, risulta che tutti gli atti litigiosi sono potenzialmente utili per l’inchiesta,
motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
4. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame respinto.
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Carlo Borradori.
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è
in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro-
cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a
domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali
- 10 -
(art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di
successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente
inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de-
finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari
necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad
affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la
procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi-
cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della
domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del
Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011
del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede
l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per
quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme
dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono
fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria
del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo
sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV
161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del
26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr.
anche HARARI/ ALIBERTI, Commentario romando, 2011, n. 34 ad art. 132
CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Partei-
kosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e
segg.).
5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formu-
lario, indicando di non avere fortuna, di avere diversi debiti, segnatamente di
natura fiscale e nei confronti della Confederazione (v. act. 3.2), a fronte di un
reddito di circa fr. 3'000.– (v. act. 3.6) e di diverse spese mensili legate se-
gnatamente all'affitto (v. act. 3.4) e all'assicurazione malattia (v. act. 3.8). Si
tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo
processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è
dunque data.
5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive
di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente mag-
giori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifesta-
mente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale
RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007
consid. 3). Nel caso di specie, il gravame, alla luce dei chiari principi giurispru-
denziali applicabili in ambito assistenza internazionale, segnatamente il princi-
pio ne bis in idem (v. supra consid. 2) nonché della proporzionalità e dell’utilità
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potenziale (v. supra consid. 3), appariva sin dall'inizio privo di possibilità di suc-
cesso, ragione per cui il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, a
prescindere dal fatto che l’avv. Carlo Borradori fosse l’avvocato di ufficio nel
procedimento penale nazionale, fatto questo che non vincola il giudice dell’as-
sistenza nel contesto di questa separata procedura di natura essenzialmente
amministrativa (v. più ampiamente la sentenza del Tribunale federale
1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2, con riferimenti).
5.4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv.
3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.–.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 7 giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Carlo Borradori
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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